Articolo 3 della Legge 4 ottobre 1994, n. 579
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20 ottobre 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1994