Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo. Specificamente per il dolo occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RI, LL IA IT, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1 (ora in VIA ASIAGO 1), presso lo studio dell'avvocato STEFANO ORLANDI, che li difende unitamente all'avvocato GIULIANO ANNIBALLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell'avvocato F. CANALINI, difeso dall'avvocato CLAUDIO FEDECOSTANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 101/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 28/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato Stefano ORLANDI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Claudio FEDECOSTANTE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 ottobre 1988 il Tribunale di Urbino accolse la domanda proposta da IS IL nei confronti dei coniugi RI UP e DA SU, intesa ad ottenere la loro condanna al rilascio di una casa in Cagli che i convenuti gli avevano venduto con atto pubblico del 6 dicembre 1972.
Impugnata da RI UP e da IA IT UP (che nel corso del giudizio di primo grado era subentrata quale erede, insieme con l'altro originario convenuto, a DA SU) la pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, che con sentenza del 28 febbraio 1996 ha respinto il gravame, ritenendo. -che la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto, per simulazione e per difetto dei requisiti richiesti quanto all'oggetto, era stata proposta soltanto in secondo grado ed era quindi inammissibile;
la questione doveva però essere affrontata sotto il profilo dell'eccezione riconvenzionale;
essa tuttavia andava disattesa, essendo mancata la prova di una controdichiarazione scritta anteriore o coeva al negozio;
non costituiva principio di prova per iscritto la circostanza che il prezzo era stato consegnato in deposito fiduciario al notaio rogante, non essendo risultato un definitivo storno della somma in favore dell'acquirente;
-che l'incompleta descrizione dell'immobile, contenuta nel contratto, non giustificava l'accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti, poiché non incideva sull'identificazione dell'oggetto della vendita, ritualmente individuato in base ai confini e ai dati catastali;
cadeva quindi anche l'eccezione di annullabilità per errore in ordine a tale oggetto;
-la tesi del dolo (materia di domanda riconvenzionale in primo grado non riproposta in appello, ma esaminabile quale eccezione) non era assistita alla deduzione di alcuna prova;
non poteva considerarsi tale l'accordo simulatorio asseritamente intercorso tra le parti, trattandosi di fattispecie reciprocamente incompatibili, presupponenti la prima una volontà inesistente o difforme da quella palesata, la seconda una volontà esistente ma viziata. Contro questa sentenza - propongono ricorso per cassazione RI UP e IA IT UP, in base a tre motivi. IS IL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Affermando di aver chiesto l'annullamento per dolo e non la dichiarazione di inefficacia del contratto per simulazione, i ricorrenti, con il primo motivo, osservano che il Tribunale aveva riconosciuto che erano emersi "punti poco comprensibili della vicenda e contrastanti con l'ordinario modo di definizione dei rapporti anche di compravendita" e sostengono che essi possono trovare spiegazione soltanto nell'eccepita simulazione del negozio, "del quale il IL dolosamente pretende l'attuazione": circostanza sfornita di specifica prova, ma resa presuntivamente sicura da una serie di fatti noti. II.- I UP, con il secondo motivo, lamentano che la tesi del dolo è stata presa in considerazione dalla Corte di appello soltanto con riferimento al momento di conclusione del contratto, mentre l'eccezione era stata sollevata con riferimento alla successiva attività del IL, "tendente ad ottenere il rispetto di un'obbligazione non dovutagli". Aggiungono che il valore dell'immobile era di almeno quattro volte superiore a quello indicato nell'atto e quindi per il reato di truffa si sarebbe potuto procedere di ufficio, diversamente da quanto è stato affermato dal primo giudice.
III.- Premesso che il Tribunale e la Corte di appello - esaminando soltanto l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto - non si sono pronunciati sulla questione della sua individuazione, i ricorrenti, con il terzo motivo, dopo aver rilevato che nel rogito non erano stati menzionati il secondo e terzo piano dell'edificio, il cortile, lo scantinato e un accesso, lamentano che sulla dettagliata e precisa descrizione contenuta nel negozio si sono fatti prevalere formule d'uso e dati catastali.
Ritiene la Corte che tali censure vadano disattese.
1.- Il primo mezzo di ricorso è, invero, infondato,
inconferente e persino contraddittorio.
Infondato, posto che i coniugi UP ben eccepirono la simulazione del contratto e la conseguente inefficacia ex art. 1414 C.C. con l'atto di appello.
Inconferente, giacché, se ora intendono fa leva sul dolo, è questa parte della motivazione della sentenza che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare.
Contraddittorio, atteso che poi il motivo finisce per far leva ugualmente sulla simulazione, sia pure ai fini del dolo, simulazione correttamente esclusa dalla Corte di merito per difetto di idonea prova.
2.- Il secondo motivo è a sua volta palesemente infondato. Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo e, specificatamente per il dolo, occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. È perciò irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà (ex plurimis v. Cass. Sez. III, 24-03-'80 n. 1963). Peraltro i ricorrenti non dicono quali sarebbero stati i raggiri e, alla fine, finiscono per far capo alla simulazione, nel senso che il IL - ciò nonostante - pretendeva il rispetto di una obbligazione non dovutagli. Contraddittorietà, pertanto, anche in questa censura, che peraltro ignora quanto osservato dal giudice di appello circa la inconciliabilità dell'accordo simulatorio con l'ipotesi della volontà viziata da dolo.
È poi inammissibile ogni censura intesa alla critica della sentenza del Tribunale anziché a quella di 2^ grado. La pretesa sproporzione tra prezzo convenuto e valore dello immobile, non accertata in causa, poteva valere solo come motivo di rescissione del contratto per lesione.
3.- In punto determinazione dell'oggetto del contratto è corretta la motivazione della Corte territoriale.
Quanto oggetto della compravendita - ha rilevato il giudice del gravame - risulta chiaramente indicato nell'atto con confini e dati catastali. Quello, non altro è stato compravenduto, se esistono parti o piani dello stesso fabbricato non menzionati nel contratto, è segno che non fanno parte della vendita.
Sulla esattezza di confini e di dati catastali - dati, questi, più che idonei alla identificazione del bene - la Corte ha rilevato, in punto di fatto, che non sono emerse "obiezioni di sorta". La censura pertanto, oltre che infondata, è specifica siccome non entra nel merito della motivazione che pur vuol contrastare. 4. - Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese, da liquidare come in dispositivo a favore del resistente (a. 385 cpc).
P.T.M.
La Corte RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano in lire 173.300, oltre agli onorari in lire 4.000.000. Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999