Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4409
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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Il vizio del consenso, per essere causa invalidante del contratto, deve incidere sul momento di formazione del medesimo. Specificamente per il dolo occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale, restando irrilevante il fatto successivo o la postuma alterazione della volontà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4409
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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