Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/05/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2-1/2025 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice rel. ed est. dott.ssa Martina Castaldo - Giudice
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p. Parte_1 iva , con sede in Marina di Gioiosa Ionica (RC) alla strada P.IVA_1
Telegrafo Vecchio ncm, iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. di R.E.A. RC – 64376, in persona del liquidatore pro tempore;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – ha chiesto l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione giudiziale nei propri confronti. A sostegno della propria domanda, la predetta società ha evidenziato di trovarsi in una situazione di insolvenza, avendo delle passività per € 1.295.573,93 e un attivo i € 1.289.643,73.
2. – Il ricorso e il decreto di comparizione delle parti sono stati comunicati al Pubblico Ministero, ai sensi dell'articolo 40 c. III ccii. 2.1. – Questo tribunale è competente ai sensi dell'articolo 27 ccii, in quanto la società ricorrente ha la propria sede legale in Marina di Gioiosa
Ionica (RC). 2.2. – La domanda è stata sottoscritta dal liquidatore della società, dunque dal suo attuale legale rappresentante, in base a ciò che attualmente dispone l'ultima parte dell'articolo 40 c. II ccii. Tale norma richiede che la domanda con cui si introduce uno “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” sia approvata e sottoscritta ai
1
“diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata”, a parere del collegio è sufficiente la sottoscrizione da parte del liquidatore. 2.3. – La società ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'articolo 39 ccii (scritture contabili e fiscali, dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, dichiarazioni IRAP e IVA nonché i bilanci per i medesimi periodi, relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (si veda a questo proposito il deposito del 31 marzo 2025), stato particolareggiato ed estimativo delle proprie attività, elenco nominativo dei creditori con indicazione delle rispettive cause di prelazione, elenco di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società, relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore), anche a seguito dell'invito formulato dal collegio in data 14 aprile 2025 (si veda il deposito del 5 maggio 2025).
2.4. – Si ritiene che la “certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi”, richiesta dall'articolo 39 ccii, possa essere di fatto sostituita dalla documentazione acquisita a seguito dell'istruttoria compiuta.
3. – La ricorrente rientra tra i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121 ccii. E' sufficiente l'esame del bilancio per l'anno 2023, dal quale risultano debiti complessivi per € 1.023.672,00 (v. all. n. 3e), quindi superiori alla soglia di € 500.000,00.
4. – Lo stato di insolvenza, tenendo conto della messa in liquidazione della società e dunque della circostanza per cui il tribunale deve solo verificare se le risorse di cui la persona giuridica dispone siano sufficienti per ripianare il proprio debito, è riscontrato, come da bilancio per l'anno di imposta 2023, dal fatto che
- il totale dei debiti è pari a € 1.023.672,00 mentre, quanto all'attivo, la società dispone prevalentemente di crediti (in totale per € 897.499,00), di cui € 357.984,00 sono esigibili oltre l'esercizio successivo;
- tali crediti sono “distribuiti” tra vari debitori, in numero elevato e spesso per importi esigui (si veda l'allegato n. 5);
- nella “situazione patrimoniale al 14/03/2025” (si veda il deposito del 31 marzo 2025) emergono poi dei crediti nei confronti di soci di rilevante importo (€ 771.604,74 in totale), a fronte dei quali però vi sono debiti per trattamento di fine rapporto non erogato ai lavoratori (€ 176.670,24), nei confronti di istituti di credito (€ 462.081,75), dell'Erario (€ 130.417,55) e di INPS e INAIL (€ 156.572,01);
- le disponibilità liquide sono esigue (€ 1.091,00 in tutto);
- la società è in perdita costante (per € 33.833,00 nel 2023, per € 2 177.600,00 nel 2022);
- la ricorrente non ha più ricavi (si veda la relazione datata 26 marzo 2025, deposito del 31 marzo 2025);
- vi sono cinque provvedimenti giudiziari registrati in cui la società ricorrente figura come “convenuta”; trattandosi di tre decreti ingiuntivi e di due esecuzioni mobiliari, si deve ritenere che la società sia stata condannata al pagamento di somme e abbia subìto due esecuzioni forzate mobiliari nel 2022 e nel 2023 (v. la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate);
- risulta anche un decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...] il 28 giugno 2024 per € 22.097,26 oltre accessori Controparte_1
(opposto ai sensi dell'articolo 645 c.p.c., con domanda riconvenzionale di riconoscimento di un danno da abusiva concessione del credito), come da documentazione acquisita dalla cancelleria il 20 febbraio 2025. Ebbene, anche se i crediti verso terzi (unitamente al valore delle rimanenze) esposti contabilmente sono di importo tale da consentire, se incassati interamente, di pagare i debiti, si deve però evidenziare che la società ricorrente ha mostrato di non essere in grado nemmeno di onorare dei debiti di importo modesto (si vedano ad esempio gli importi degli atti registrati, senza prendere in considerazione il decreto ingiuntivo del 2024, che è stato opposto ai sensi dell'articolo 645 c.p.c.). E' comunque il caso di precisare che tale dato, di per sé solo considerato, non rileva ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza di un imprenditore posto in liquidazione. 4.1. – Infatti, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, “ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione” (Cass. Civ. n. 28193/2020). In altri termini è necessario valutare se l'attivo patrimoniale, al di là del dato contabile, sia oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, sulla base di elementi concreti e attuali. Tenuto conto del fatto che la società è in liquidazione dal 15 luglio 2022 (si veda la visura camerale in atti) e che quindi non produce redditi da oltre due anni e mezzo, l'elevato valore dei crediti e delle rimanenze di magazzino esposto contabilmente non corrisponde a parere del collegio alle concrete possibilità di realizzo di tali attività, anche perché, lo si ribadisce, i crediti verso clienti sono perlopiù di importo non elevato e quindi sono di dubbia esigibilità. Insomma, a) al di là dei dati contabili, in concreto si ritiene che la società ricorrente 3 abbia provato di non avere più le risorse necessarie per pagare tutti i debiti;
b) sotto tale punto di vista, benché il dato non sia rilevante da solo (la società infatti è in liquidazione, dunque l'impossibilità di effettuare dei pagamenti in breve tempo potrebbe essere dovuta semplicemente alla necessità di cedere l'attivo), il mancato pronto pagamento di importi modesti (quelli dei decreti ingiuntivi registrati) rende palese (beninteso, unitamente al fatto che la società è in liquidazione da quasi tre anni) la sostanziale impossibilità di realizzare tutto l'attivo esposto contabilmente. Tale conclusione è conforme all'orientamento di legittimità secondo cui
“in tema di dichiarazione di fallimento di società in liquidazione, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (cfr. Cass. n. 28193 del 2020)” (Cass. Civ. n. 30435/2022). 5. – In definitiva, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
c.f. e p. iva Parte_1
P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
3) nomina curatore il dottor (c.f. Persona_1 C.F._1
), in quanto in possesso di una struttura organizzativa e di risorse
[...] che appaiono allo stato adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 ccii;
4) dispone che il curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 ccii);
5) autorizza il curatore, ai sensi dell'articolo 49 c. III lett. f) ccii e con le modalità di cui agli artt. 155 – quater, 155 – quinquies e 155 – sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche 4 se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 – bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'articolo 39 ccii;
7) fissa il giorno 14.10.2025 ore 10:30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
8) assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo, per l'invio via PEC al curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in cancelleria i titoli di credito in originale;
9) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. IV CCII;
10) dispone la prenotazione a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Giuseppe Cardona dott. Andrea Amadei
5