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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38816 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 29/10/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. STRETTI RUGGERO Parte_1 per l'avv. MOSCATELLI PAOLA CP_1
Il procuratore di parte opponente deposita copia della domanda per la composizione e negoziazione della crisi d'impresa deposita da , attualmente in discussione. Parte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 38816 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38816 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. STRETTI RUGGERO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. MOSCATELLI PAOLA ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 ( ” o la Parte_1 Parte_1
“Opponente”) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12825/2024 emesso in data
16.09.2024 - 18.09.2024 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di ( o la “Opposta”) la somma di € 10.392,56, oltre interessi CP_1 CP_1 legali e spese a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per interventi di riparazione eseguiti, su richiesta dell'Opponente, su macchinari di quest'ultima.
L'Opponente eccepiva la mancata prova, da parte di dell'effettiva esecuzione delle CP_1 prestazioni fatturate, contestando, inoltre, la mancata indicazione specifica delle lavorazioni effettuate, malgrado le richieste.
In via riconvenzionale, l'Opponente contestava la mancata restituzione di un macchinario
(macchina inchiodatacchi), consegnato all'Opposta per riparazioni e mai restituito, nonché la mancata riconsegna di un pezzo di un'altra macchina, smontato e asportato da un operaio di per essere riparato e mai restituito. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Opposta al CP_1 pagamento di una penale per il mancato guadagno causato dall'impossibilità di usare le macchine, da calcolare a partire dal 16 febbraio 2024, data alla quale presumibilmente le lavorazioni avrebbero dovuto essere effettuate, quantificata in € 31.590.70.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento avanzata da In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al pagamento della CP_1 CP_1 somma di € 31.590.70, per il mancato guadagno, o la diversa somma da accertare nel corso del giudizio.
Con comparsa datata 04.02.2025 si costituiva in giudizio respingendo tutte le allegazioni CP_1 avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale.
In particolare, l'opposta contestava l'asserita mancanza della prova del credito, rilevando di aver correttamente prodotto, in sede monitoria, oltre alle fatture e alle ricevute di invio al sistema di interscambio, due fogli di intervento relativi ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, nei quali venivano indicati gli interventi eseguiti, le ore impiegate e il materiale sostituito o riparato, documenti tutti inviati ripetutamente all'Opponente.
Rilevava, inoltre, che in data 28.2.2024, l'Opponente aveva provveduto al pagamento della somma di € 1.500, a titolo di acconto sulle fatture oggetto del procedimento, senza sollevare alcuna contestazione, né sul lavoro effettuato né sulle forniture effettuate.
Con riferimento ai macchinari asseritamente non restituiti, contestava tale affermazione, CP_1 affermando che i macchinari venivano riparati presso la sede dell'Opponente, e sotto la vigilanza e le direttive del legale rappresentante e degli operai di . Parte_1
Con riferimento alla mancata restituzione del pistone di un macchinario, lamentata dall'Opponente, rilevava che la richiesta di restituzione era stata inviata solo in data 26.6.2024, ossia sei CP_1 mesi dopo la consegna del pezzo in riparazione, richiesta a cui era stato risposto che il pezzo riparato sarebbe stato restituito previo pagamento del costo dell'intervento, pari a € 836.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, non essendo state ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato monitoriamente e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, il rigetto della domanda di pagamento avanzata da in quanto infondata;
in via CP_1 subordinata, chiedeva effettuarsi la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di con quello accertato in favore di , come da domanda riconvenzionale. CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del danno causatole da per la mancata CP_1 riparazione e restituzione dei beni consegnati nel mese di gennaio 2024, e, per l'effetto, la condanna della Opposta al pagamento della somma di € 31.590,70, per il mancato guadagno per l'impossibilità di usare i macchinari non restituiti da CP_1
Parte Opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché il rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto tardiva, pretestuosa, infondata in fatto e in diritto.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che le contestazioni di parte Opponente relative alla inidoneità delle fatture prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo, appare infondata, posto che è pacifico che le fatture elettroniche costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo. A tale riguardo si rileva, inoltre, che, sulla base della documentazione prodotta in causa da parte Opposta, risulta provata l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le stesse, nonché le lavorazioni effettuate da a favore di , emergenti dalle fatture emesse, dai DDT e dai fogli CP_1 Parte_1 intervento di dicembre 2023 e gennaio 2024 (fatture n. 47 del 30.12.2023, n. 4 del 30.1.2024, doc. 2 fascicolo monitorio, DDT n. 39 del 19.12.2023, doc. 4 fascicolo monitorio, fogli intervento dicembre 2023 e gennaio 2024, doc. 1 fascicolo monitorio), senza contestazioni da parte di che, anzi, in data 28.2.2024, provvedeva al pagamento di un primo acconto sulla Parte_1 fattura 47/2023 (cfr. contabile bancaria del 28.2.2024, doc. 3 fascicolo Opposta).
Non possono, invece, ritenersi provate le contestazioni sollevate da parte Opponente in sede di citazione in opposizione, non risultando che la mancata restituzione del pezzo sia stata tempestivamente contestata.
La sola contestazione relativa all'asserito ritardo della restituzione del pezzo risulta datata
26.6.2024, cioè 6 mesi dopo la consegna del pezzo da riparare (doc. 4 fascicolo Opposta).
A tale riguardo, si deve osservare che, con mail del 5.7.2024 (doc. 5 fascicolo Opposta), CP_1 comunicava all'Opponente che la riparazione era stata effettuata e che il pezzo così riparato sarebbe stato restituito previo pagamento da parte di del compenso della riparazione, pari a Parte_1
€ 830.
Con riferimento alla contestazione relativa alla mancata restituzione della fresa, parte Opponente non ha fornito alcuna prova in merito, mentre parte Opposta ha fornito prova dell'esecuzione del lavoro (foglio intervento del 30.11.2023, doc. 6 fascicolo opposta), cui è seguita la fattura n. 40/23 del 30.11.2023 (doc. 7 fascicolo opposta), pagata dall'Opponente senza contestazioni.
Con riferimento, poi, ai danni asseritamente subiti a causa dell'impossibilità di usare i due macchinari, tale contestazione appare del tutto priva di prova, non costituendo prova idonea a tale fine i documenti 5 e 6 prodotti da parte Opponente, costituiti di fotografie di macchinari senza alcuna indicazione del luogo e della data in cui gli scatti sono stati eseguiti, né idonei a provare la produttività dei detti macchinari.
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 12825/2024, R.g.n. 27555/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.09.2024 - 18.09.2024
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 7.600 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 29/10/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 29/10/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. STRETTI RUGGERO Parte_1 per l'avv. MOSCATELLI PAOLA CP_1
Il procuratore di parte opponente deposita copia della domanda per la composizione e negoziazione della crisi d'impresa deposita da , attualmente in discussione. Parte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 38816 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38816 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. STRETTI RUGGERO, ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. MOSCATELLI PAOLA ed elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2024 ( ” o la Parte_1 Parte_1
“Opponente”) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12825/2024 emesso in data
16.09.2024 - 18.09.2024 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di ( o la “Opposta”) la somma di € 10.392,56, oltre interessi CP_1 CP_1 legali e spese a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per interventi di riparazione eseguiti, su richiesta dell'Opponente, su macchinari di quest'ultima.
L'Opponente eccepiva la mancata prova, da parte di dell'effettiva esecuzione delle CP_1 prestazioni fatturate, contestando, inoltre, la mancata indicazione specifica delle lavorazioni effettuate, malgrado le richieste.
In via riconvenzionale, l'Opponente contestava la mancata restituzione di un macchinario
(macchina inchiodatacchi), consegnato all'Opposta per riparazioni e mai restituito, nonché la mancata riconsegna di un pezzo di un'altra macchina, smontato e asportato da un operaio di per essere riparato e mai restituito. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Opposta al CP_1 pagamento di una penale per il mancato guadagno causato dall'impossibilità di usare le macchine, da calcolare a partire dal 16 febbraio 2024, data alla quale presumibilmente le lavorazioni avrebbero dovuto essere effettuate, quantificata in € 31.590.70.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento avanzata da In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al pagamento della CP_1 CP_1 somma di € 31.590.70, per il mancato guadagno, o la diversa somma da accertare nel corso del giudizio.
Con comparsa datata 04.02.2025 si costituiva in giudizio respingendo tutte le allegazioni CP_1 avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale.
In particolare, l'opposta contestava l'asserita mancanza della prova del credito, rilevando di aver correttamente prodotto, in sede monitoria, oltre alle fatture e alle ricevute di invio al sistema di interscambio, due fogli di intervento relativi ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, nei quali venivano indicati gli interventi eseguiti, le ore impiegate e il materiale sostituito o riparato, documenti tutti inviati ripetutamente all'Opponente.
Rilevava, inoltre, che in data 28.2.2024, l'Opponente aveva provveduto al pagamento della somma di € 1.500, a titolo di acconto sulle fatture oggetto del procedimento, senza sollevare alcuna contestazione, né sul lavoro effettuato né sulle forniture effettuate.
Con riferimento ai macchinari asseritamente non restituiti, contestava tale affermazione, CP_1 affermando che i macchinari venivano riparati presso la sede dell'Opponente, e sotto la vigilanza e le direttive del legale rappresentante e degli operai di . Parte_1
Con riferimento alla mancata restituzione del pistone di un macchinario, lamentata dall'Opponente, rilevava che la richiesta di restituzione era stata inviata solo in data 26.6.2024, ossia sei CP_1 mesi dopo la consegna del pezzo in riparazione, richiesta a cui era stato risposto che il pezzo riparato sarebbe stato restituito previo pagamento del costo dell'intervento, pari a € 836.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente, non essendo state ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Parte Opponente precisava le proprie conclusioni chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato monitoriamente e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, comunque, il rigetto della domanda di pagamento avanzata da in quanto infondata;
in via CP_1 subordinata, chiedeva effettuarsi la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di con quello accertato in favore di , come da domanda riconvenzionale. CP_1 Parte_1
In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del danno causatole da per la mancata CP_1 riparazione e restituzione dei beni consegnati nel mese di gennaio 2024, e, per l'effetto, la condanna della Opposta al pagamento della somma di € 31.590,70, per il mancato guadagno per l'impossibilità di usare i macchinari non restituiti da CP_1
Parte Opposta precisava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché il rigetto della domanda di risarcimento danni, in quanto tardiva, pretestuosa, infondata in fatto e in diritto.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve rilevarsi che le contestazioni di parte Opponente relative alla inidoneità delle fatture prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo, appare infondata, posto che è pacifico che le fatture elettroniche costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo. A tale riguardo si rileva, inoltre, che, sulla base della documentazione prodotta in causa da parte Opposta, risulta provata l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le stesse, nonché le lavorazioni effettuate da a favore di , emergenti dalle fatture emesse, dai DDT e dai fogli CP_1 Parte_1 intervento di dicembre 2023 e gennaio 2024 (fatture n. 47 del 30.12.2023, n. 4 del 30.1.2024, doc. 2 fascicolo monitorio, DDT n. 39 del 19.12.2023, doc. 4 fascicolo monitorio, fogli intervento dicembre 2023 e gennaio 2024, doc. 1 fascicolo monitorio), senza contestazioni da parte di che, anzi, in data 28.2.2024, provvedeva al pagamento di un primo acconto sulla Parte_1 fattura 47/2023 (cfr. contabile bancaria del 28.2.2024, doc. 3 fascicolo Opposta).
Non possono, invece, ritenersi provate le contestazioni sollevate da parte Opponente in sede di citazione in opposizione, non risultando che la mancata restituzione del pezzo sia stata tempestivamente contestata.
La sola contestazione relativa all'asserito ritardo della restituzione del pezzo risulta datata
26.6.2024, cioè 6 mesi dopo la consegna del pezzo da riparare (doc. 4 fascicolo Opposta).
A tale riguardo, si deve osservare che, con mail del 5.7.2024 (doc. 5 fascicolo Opposta), CP_1 comunicava all'Opponente che la riparazione era stata effettuata e che il pezzo così riparato sarebbe stato restituito previo pagamento da parte di del compenso della riparazione, pari a Parte_1
€ 830.
Con riferimento alla contestazione relativa alla mancata restituzione della fresa, parte Opponente non ha fornito alcuna prova in merito, mentre parte Opposta ha fornito prova dell'esecuzione del lavoro (foglio intervento del 30.11.2023, doc. 6 fascicolo opposta), cui è seguita la fattura n. 40/23 del 30.11.2023 (doc. 7 fascicolo opposta), pagata dall'Opponente senza contestazioni.
Con riferimento, poi, ai danni asseritamente subiti a causa dell'impossibilità di usare i due macchinari, tale contestazione appare del tutto priva di prova, non costituendo prova idonea a tale fine i documenti 5 e 6 prodotti da parte Opponente, costituiti di fotografie di macchinari senza alcuna indicazione del luogo e della data in cui gli scatti sono stati eseguiti, né idonei a provare la produttività dei detti macchinari.
In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 12825/2024, R.g.n. 27555/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 16.09.2024 - 18.09.2024
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 7.600 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 29/10/2025
Il GOT
(Micaela Magri)