Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 02.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1228 / 2024
promossa da
Parte 1 n. q. di legale rappresentante della Parte 2 C.F.
rappresentato e difeso dagli avv. ti SCALETTA ANTONIETTA e C.F. 1
SCALETTA GIULIANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CARUSO SEBASTIANO, VIVIANA
CARLISI e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe, n.q. di legale rappresentante della Controparte_2 (di seguito Pt 2 ), proponeva opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002627438, notificata in data 21 marzo 2024,
-
eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'ingiunzione, nonché la tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione i sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del Decreto
legge n. 463/983. Chiedeva, anche, di dichiarare cessata la materia del contendere per adesione alla procedura di definizione agevolata in epoca antecedente all'emissione dell'atto di accertamento asseritamente notificato, di accertare il difetto di motivazione dell'atto opposto e l'erronea applicazione della misura delle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, ribadendo la legittimità del proprio operato, ed evidenziando che la società ha provveduto al versamento totale delle ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori ma in data successiva ai tre mesi dalla notifica effettuata in data
21/03/2023. Si opponeva alle eccezioni sollevate e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e,
conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
A mente di tale disposizione «gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni»; inoltre, "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Nella specie, quindi, a fronte di ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi contributivi 12/2020 e da 06/2021 a 11/2021, deve rilevarsi che la contestazione della violazione (ossia l'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata) sarebbe stata notificata in data 21.3.2023 (cfr. all. alla memoria di costituzione), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato
D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29
febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa;
il predetto termine,
pertanto, decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.
In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la
Suprema Corte, ha precisato che "in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini..." (cfr Cass., sent. nn. 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' CP 1 che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero, dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il ricorso pertanto va accolto e ogni ulteriore questione risulta assorbita.
Il peso delle spese segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
-accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. n. OI-002627438 e, per l'effetto,
dichiara non dovute le somme ivi richieste;
condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo