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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1036/2024 R.G., avverso la sentenza n.2923/2024 pubblicata in data 19.6.24 dal Tribunale di Bari tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VI LI come da procura speciale in atti
Appellante
e
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in presso il Palazzo Controparte_1 CP_1 di città, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Picerno come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione e risposta in grado d'appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La ha evocato il innanzi al Tribunale di Bari lamentando la Parte_1 Controparte_1 verificazione di cedimenti ed alterazioni delle strutture dell'impianto sportivo di sua proprietà, quali conseguenza di crolli nelle sottostanti cavità antropiche (ex cave di tufo), a loro volta derivanti dal massiccio afflusso di acqua piovana dalla soprastante via Mura Megalitiche (modificata, nella sua pendenza, da lavori di realizzazione del marciapiede) e dall'adiacente strada vicinale La Carrera.
Tanto premesso, la società attrice ha chiesto di condannare l'ente comunale ad eseguire lavori di ripristino volti ad eliminare ulteriori danni alla struttura di proprietà, a risarcirla dei danni immobiliari e strutturali, nonché a risarcirla dei danni da mancato e pieno utilizzo della struttura, con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio il convenuto (il quale ha negato una propria responsabilità da custodia per CP_1 essere ogni danno attribuibile in via esclusiva alla scelta della stessa controparte di costruire l'impianto in un luogo connotato da peculiari caratteristiche geomorfologiche) ed istruita la causa mediante CTU, con la memoria conclusiva la ha dedotto l'intervenuta vendita il 4.5.21 – nell'ambito di procedura Parte_1 esecutiva promossa in suo danno da banca creditrice – dell'impianto sportivo in discorso e ha conseguentemente ridotto la sua domanda a quella di ristoro del danno da mancato utilizzo dei campetti di calcio sino alla data della vendita coattiva, nella misura determinata dal CTU (€ 861.840,00).
1 Con la sentenza appellata il Tribunale di Bari, pur accertando una responsabilità paritaria delle parti in causa nella produzione del danno, ha rigettato la residua domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per mancata allegazione e prova degli elementi necessari a liquidare tale voce di pregiudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la per chiedere (salva rimessione al primo giudice Parte_1 per consentirle in quella sede di integrare la domanda allegando e provando gli elementi necessari alla liquidazione del danno) la riforma della stessa e la condanna del a risarcirle sia i danni immobiliari e CP_1 strutturali sia quelli da mancato e pieno utilizzo della struttura, nonché a rifonderle le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il e, nell'eccepire l'inammissibilità della riproposizione della domanda di ristoro dei CP_1 danni alla struttura dell'immobile, e riproporre la tesi della responsabilità esclusiva della controparte, ha concluso per il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inutilizzo della struttura e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.11.2025 la causa di appello è stata riservata per la decisione.
***
1. Va anzitutto accolta l'eccezione dell'appellato di inammissibilità della domanda, formulata dalla CP_1 nelle conclusioni dell'atto di appello, di condanna al risarcimento dei danni immobiliari e Parte_1 strutturali subìti; e ciò in quanto siffatta domanda, originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata poi abbandonata dalla società attrice in considerazione dell'intervenuta vendita a terzi dell'immobile danneggiato, sicchè la sua riproposizione in grado di appello introduce una domanda nuova in violazione del divieto di cui all'art.345 c.p.c. (ciò assorbendo ogni altra questione relativa all'effettiva sussistenza dell'interesse e della legittimazione a chiedere il ristoro del danno subìto da un immobile non più presente nel patrimonio della . Parte_1
2. Ciò detto, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta una sua corresponsabilità paritaria nella produzione dei danni all'impianto per avere omesso di eseguire ed inviare al lo studio di compatibilità idrogeologica di cui all'ordinanza sindacale CP_1
n.135/08, a tal fine osservando che una siffatta condotta omissiva – secondo un criterio di valutazione controfattuale – non avrebbe avuto alcuna valenza causale rispetto al pregiudizio lamentato, posto che la condotta doverosa omessa non consisteva nel riempimento delle cavità sotterranee (ossia nell'unica attività idonea ad evitare il danno) ma semplicemente in uno studio teorico.
Tale assunto è infondato, dovendosi condividere la tesi del giudice di prime cure circa la rilevanza
(con)causale di tale (pacifica) omissione.
Ed invero lo studio di compatibilità idrogeologico non soltanto – lungi dall'essere un approfondimento tecnico-scientifico fine a sé stesso – costituiva presupposto indispensabile per stabilire a quale classe di rischio l'area appartenesse e quindi per individuare gli interventi di bonifica più idonei alla messa in sicurezza della stessa;
ma costituiva anche un'attività la cui omissione, nel termine prescritto, comportava, per espressa previsione dell'ordinanza, la sospensione dei lavori (per i manufatti in corso di esecuzione) e l'inibizione all'uso dei manufatti già costruiti.
Se così è, è evidente che la non può pretendere di attribuire in via esclusiva alla controparte Parte_1 la verificazione di un danno – ossia il mancato conseguimento di guadagni da utilizzo di manufatti (i campi di calcio) nell'area interessata – che essa stessa ha senz'altro contribuito a cagionare, omettendo lo studio di compatibilità e con ciò determinando una situazione di incertezza sulla rischiosità dell'area in presenza della quale l'utilizzo dei manufatti stessi – in via di diritto prima ancora che di fatto – era inibito per evidenti ragioni di sicurezza.
Va dunque ribadita la pari responsabilità di nella produzione del danno così come Controparte_2 riconosciuta dal primo giudice;
essendo per il resto precluso a questa Corte ogni approfondimento della
2 questione, pur riproposta dal nella presente sede, della responsabilità addirittura esclusiva della CP_1 in conseguenza della sua omissione;
e ciò in quanto avverso la statuizione che lo riteneva Parte_1 corresponsabile il avrebbe dovuto proporre appello incidentale, in mancanza del quale la CP_1 declaratoria di una sua responsabilità al 50% deve ritenersi ormai coperta dal giudicato.
3. Con i restanti motivi di impugnazione l'appellante lamenta che il primo giudice, pur avendo accertato una responsabilità dell'ente comunale nella produzione del danno, abbia poi – con un'illegittima decisione “a sorpresa” – rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova di quest'ultimo; laddove avrebbe dovuto ritenere presenti agli atti adeguati elementi di prova o quanto meno dichiarare ex art.164 co.5 c.p.c. la nullità della citazione per mancata indicazione di causa petendi e/o petitum e disporre conseguentemente l'integrazione dell'atto introduttivo (provvedimenti, questi ultimi, che in subordine l'appellante chiede adottarsi previa rimessione della causa al giudice di primo grado).
3.1. In ordine a tali doglianze, suscettibili di esame unitario, rileva anzitutto questa Corte che la sentenza appellata non contiene un'illegittima decisione “a sorpresa” o “della terza via”, la quale si configura laddove il giudice decida la controversia definendo una questione rilevabile d'ufficio e non previamente sottoposta al contraddittorio delle parti in causa, mentre nella specie la questione decisiva ai fini del rigetto attiene semplicemente al mancato soddisfacimento dell'onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa, questione immanente ad ogni giudizio civile, e sulla quale le parti possono e devono prendere posizione per l'intero suo corso, a prescindere da ogni attività giudiziale in tal senso.
3.2. Parimenti priva di fondamento è la questione proposta in via subordinata e riguardante l'asserita mancata rilevazione – da parte del primo giudice – di una nullità della sentenza per mancanza di adeguata indicazione degli elementi di identificazione dell'azione.
E' agevole rilevare sul punto, infatti, che la sentenza appellata non ha ritenuto mancante l'esposizione degli elementi minimi – fattuali e giuridici – necessari a individuare la domanda, né tanto meno ha valutato come omessa la determinazione del bene oggetto della domanda, ma ben diversamente ha affermato che parte attrice non ha soddisfatto l'onere, posto a suo carico, di allegare e provare nei termini preclusivi di legge l'esistenza e consistenza dell'unico danno residuato dall'intervenuta riduzione della domanda originaria, ossia di un danno da lucro cessante, esattamente consistito nel non avere potuto incassare, a partire dalla data dell'evento dannoso e sino alla vendita coattiva del bene, i profitti derivanti dall'attività di fitto dei campetti di calcetto presenti nella struttura;
di talchè nessun vizio originario della citazione è stato rilevato ed è comunque rilevabile, né ricorrono i presupposti per l'invocata rimessione della causa – a tal fine – al giudice di primo grado.
3.3. Va ora aggiunto che il percorso logico-probatorio posto dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria risulta – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – del tutto corretto ed esente da censure, oltrechè supportato da ulteriori ragioni desumibili dagli atti.
Il CTU ha stabilito, mediante indagini non contestate in alcun modo dall'appellante, che i primi cedimenti nell'area interessata dal centro sportivo si sono verificati nell'anno 2011, a distanza di circa 3 anni dall'adozione dell'ordinanza sindacale n.135/08; quindi, sul presupposto della realizzazione sull'area di 3 campi di calcetto e della loro piena utilizzazione negli anni 2007-2011, ha calcolato il danno da mancati ricavi netti per gli anni successivi al 2011, sulla base di una serie di elementi presuntivi, nel complessivo importo di
€ 861.840,00.
A ben vedere, tuttavia, la preesistenza dei tre campi di calcetto, su cui la CTU impernia il suo ragionamento ricostruttivo dei presumibili ulteriori guadagni persi, costituisce una circostanza che il consulente dà sbrigativamente per acquisita sulla base di fonti di conoscenza da lui non indicate, ma che in realtà è del tutto indimostrata, non potendo tra l'altro essere desunta dalla situazione dei luoghi accertata all'epoca dell'accertamento tecnico, ove si consideri che – come esattamente dedotto dal appellato – la CP_1 documentazione fotografica allegata alla CTU mostra un unico campo incolto, privo di qualsiasi elemento strutturale da cui poter desumere che in passato lo stesso abbia ospitato impianti sportivi perfettamente
3 funzionanti e idonei ad essere fittati;
e che questi ultimi a seguito dei primi cedimenti siano poi stati – per ignote ragioni – completamente smantellati e ridotti ad un'area priva di ogni segno evocativo della precedente destinazione.
Ma anche ad ipotizzare che nel 2011 i campetti fossero esistenti e funzionanti, e dunque pregiudicati dai cedimenti verificatisi per la prima volta in quell'anno nell'area su cui essi insistevano, egualmente non sarebbe configurabile, per il poco tempo trascorso prima della vendita coattiva, un lucro cessante da mancato fitto degli stessi alla clientela, trattandosi di un utilizzo che fin dal 2008 il comune aveva inibito in mancanza di uno studio di compatibilità idrogeologica dell'area.
Analogo percorso logico probatorio può essere seguito al fine di condividere la motivazione contenuta nella sentenza appellata.
Infatti, se davvero i tre campetti sono stati in attività per più anni ed hanno prodotto redditi, non si comprende perché parte attrice non abbia mai dato prova, documentale e non, dei suoi guadagni di quel periodo, in modo da consentire di fondare il calcolo presuntivo del mancato guadagno su basi ben più solide rispetto a quelle, del tutto vaghe ed ipotetiche, utilizzate dal CTU.
Sotto questo aspetto, dunque, è assolutamente corretta l'affermazione del primo giudice secondo cui non può ricorrersi, nella specie, al criterio equitativo di cui al combinato disposto degli artt.1226 e 2056 c.c., atteso che una liquidazione in base ad esso postula due presupposti nella specie mancanti, ossia da un lato che sia fornita una seppur minima dimostrazione dell'an del pregiudizio, dall'altro lato che sia impossibile, o quanto meno estremamente difficile, fornire la prova della sua esatta misura.
Se invece si assume, alla luce della totale carenza probatoria sul punto, che all'interno dell'impianto non erano ancora stati realizzati i progettati campi da calcetto da cui ricavare un futuro guadagno, si riesce a comprendere la ragione per cui il non ha potuto fornire elementi di calcolo del mancato Parte_1 guadagno e ha invece invocato a tal fine il ricorso al criterio equitativo, ma nulla gli si può comunque riconoscere per il fatto che a partire dal 2011 i cedimenti del terreno – di cui il è risultato CP_1 corresponsabile – non gli abbiano permesso di realizzare i campi e avviare proficuamente un'attività di fitto degli stessi, tenuto conto che a quell'epoca vigeva già da anni l'ordinanza 135/2008, che in mancanza di studi di conformità idrogeologica dell'area vietava ai privati di portare a compimento i manufatti ancora incompiuti.
4. Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello in esame va dunque rigettato, con conferma della decisione assunta in primo grado.
In base al criterio della soccombenza, la va condannata a rifondere al Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Si dà atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.2923/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Bari in data 19.6.2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere al le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 3.400,00 oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
4 Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 3.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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