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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/07/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4082/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4082 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
in persona del liquidatore, Parte_1 elettivamente domiciliata in CASSINO (FR) alla via Arigni n. 45, presso lo studio dell'Avv.
LA PA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CASTROCIELO alla via Guadicciolo n.
59, presso lo studio dell'Avv. DE VITO SALVATORE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1040/222.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/7/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, l' Parte_2 chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 1040/2022 nei confronti della Parte_1 per il pagamento della somma di € 9.760,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di
[...] locazione dei mesi di marzo-aprile-maggio 2022, oltre alle spese del procedimento.
1 N. R.G. 4082/2022
Avverso detto decreto ingiuntivo, la proponeva opposizione Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale preliminarmente eccepiva la compensazione del credito con la somma versata a titolo di cauzione, nonché l'insussistenza del credito che non risultava certo, liquido ed esigibile, con la conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta. Nel merito chiedeva che questo Tribunale accertasse e dichiarasse la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e per l'effetto ne disponesse la revoca;
accertasse e dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto ne disponesse la revoca, dichiarando altresì non dovute le somme ingiunte.
Parte opponente deduceva: - che in ottemperanza all'art. 8 del contratto di locazione la versava € 15.000,00 a titolo di cauzione;
- che tale somma era Parte_1 trattenuta dall'opposta e per tale ragione si verificava una compensazione del credito da quest'ultima vantato;
- che l'opposta non aveva adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio relativo al credito azionato, non risultante pertanto certo, liquido ed esigibile.
Si costituiva in giudizio l' , la quale Parte_2 contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva: di munire di efficacia provvisoriamente esecutiva il decreto ingiuntivo n. 1040/2022; di rigettare l'opposizione formulata dall'opponente; di condannare la al versamento di € 9.760,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice disponeva il mutamento del rito in locatizio, assegnando alle parti il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, che non veniva introdotta, con conseguente tempestiva eccezione di improcedibilità svolta dall'opponente con note scritte depositata il 14.11.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e perveniva quindi all'odierna udienza di discussione.
Preliminarmente, va evidenziata la tempestività dell'opposizione. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01).
2 N. R.G. 4082/2022
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo sia stato notificato in data 20/10/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato depositato in data 29/11/2022
L'opposizione deve pertanto ritenersi tempestiva.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di improcedibilità proposta dall'opponente per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
Invero, all'udienza del 13/06/2024, veniva assegnato termine per espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia locatizia. Tale provvedimento veniva notificato alla opposta a cura della cancelleria. La mediazione non veniva tuttavia esperita.
Come noto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 - 01).
Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata espletata la mediazione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Restano assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, per l'effetto revoca il d.i. opposto n. 1040/2022;
2. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta, che si liquidano complessivamente in € 1700,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
3 N. R.G. 4082/2022
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4082 del ruolo generale per l'anno 2022, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
in persona del liquidatore, Parte_1 elettivamente domiciliata in CASSINO (FR) alla via Arigni n. 45, presso lo studio dell'Avv.
LA PA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CASTROCIELO alla via Guadicciolo n.
59, presso lo studio dell'Avv. DE VITO SALVATORE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1040/222.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9/7/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, l' Parte_2 chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo n. 1040/2022 nei confronti della Parte_1 per il pagamento della somma di € 9.760,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di
[...] locazione dei mesi di marzo-aprile-maggio 2022, oltre alle spese del procedimento.
1 N. R.G. 4082/2022
Avverso detto decreto ingiuntivo, la proponeva opposizione Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, con il quale preliminarmente eccepiva la compensazione del credito con la somma versata a titolo di cauzione, nonché l'insussistenza del credito che non risultava certo, liquido ed esigibile, con la conseguente nullità e/o annullabilità e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento opposta. Nel merito chiedeva che questo Tribunale accertasse e dichiarasse la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e per l'effetto ne disponesse la revoca;
accertasse e dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto ne disponesse la revoca, dichiarando altresì non dovute le somme ingiunte.
Parte opponente deduceva: - che in ottemperanza all'art. 8 del contratto di locazione la versava € 15.000,00 a titolo di cauzione;
- che tale somma era Parte_1 trattenuta dall'opposta e per tale ragione si verificava una compensazione del credito da quest'ultima vantato;
- che l'opposta non aveva adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio relativo al credito azionato, non risultante pertanto certo, liquido ed esigibile.
Si costituiva in giudizio l' , la quale Parte_2 contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva: di munire di efficacia provvisoriamente esecutiva il decreto ingiuntivo n. 1040/2022; di rigettare l'opposizione formulata dall'opponente; di condannare la al versamento di € 9.760,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria.
All'udienza del 13/06/2024 il Giudice disponeva il mutamento del rito in locatizio, assegnando alle parti il termine per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, che non veniva introdotta, con conseguente tempestiva eccezione di improcedibilità svolta dall'opponente con note scritte depositata il 14.11.2024.
La causa veniva istruita documentalmente e perveniva quindi all'odierna udienza di discussione.
Preliminarmente, va evidenziata la tempestività dell'opposizione. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01).
2 N. R.G. 4082/2022
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo sia stato notificato in data 20/10/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato depositato in data 29/11/2022
L'opposizione deve pertanto ritenersi tempestiva.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione di improcedibilità proposta dall'opponente per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte delle opposte.
Invero, all'udienza del 13/06/2024, veniva assegnato termine per espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia locatizia. Tale provvedimento veniva notificato alla opposta a cura della cancelleria. La mediazione non veniva tuttavia esperita.
Come noto, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez.
U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 - 01).
Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata espletata la mediazione, va dichiarata l'improcedibilità della domanda creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Restano assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, per l'effetto revoca il d.i. opposto n. 1040/2022;
2. condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta, che si liquidano complessivamente in € 1700,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
3 N. R.G. 4082/2022
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