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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Presidente del Tribunale,
a scioglimento della riserva nel procedimento avente ad oggetto autorizzazione di Accordo a seguito di negoziazione assistita da avvocati promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, d all'avv.Giovanni BARDAZZI del Foro di Prato con studio in via Simintendi 29 e
, nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
Zona D, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO con studio in VIA DEI LECCI, 56 74015 MARTINA FRANCA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
nel procedimento civile n. R.G. 1984/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale su accordo ex art.6 Dl. 132/2014 non autorizzato dal Pubblico Ministero, depositato in data 13.11.2024 ha pronunciato il seguente DECRETO
1. Premesso che in data 26.09.2024 le parti, ritualmente difese, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale, evidenziata la crisi coniugale e l'interruzione della convivenza, dichiaravano di voler sciogliere il matrimonio contratto in Agliana (PT) il 29.12.2004, esponendo di aver individuato soluzioni condivise in merito all'affidamento dei figli minori, alle modalità di visita e al mantenimento degli stessi, nonché ad aspetti minori;
che, in particolare, i coniugi allegavano di voler accedere alla separazione secondo l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 10.09.2024; che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del dd. ll. n. 132/14 convertito con L. n. 162/14, la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
1 della legge 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- ai sensi del sopra indicato art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1970, n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; che in data 13.11.2024 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda rilevando che l'Accordo “non corrispondente all'interesse della figlia”; considerato che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l'individuazione del più corretto iter processuale nei casi in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare l'accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua, stante l'estrema sinteticità del dato normativo, ma, a seguito dell'apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015; Pres. Tribunale di Udine 29.1.2016, in Avvocati di Famiglia, n. 1/2016, p. 9; Pres. Tribunale di Palermo, 1°.12.2016), può essere effettuata, sulla scorta degli argomenti esposti nei menzionati provvedimenti, nel senso che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre alle forme del rito camerale, con autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M., tenuto anche conto delle delucidazioni che le parti possono fornire o della modificazione degli accordi oggetto del dissenso del P.M. ad opera delle stesse;
ritenuto che
, nel caso in esame, il dissenso del P.M. verte sul fatto che non appare comprensibile né condivisibile, tenendo conto che Persona_1 sarebbe nulla tenente, il fatto che il figlio maggiorenne Persona_2 quello minorenne siano collocati presso il padre e che questi debba Per_3 sostenere le spes ve ai due in quanto con lui dimoranti, senza che alcun obbligo sia posto a carico della madre percettrice di reddito;
nonché non appare comprensibile né condivisibile, tenendo conto che Persona_1 sarebbe nulla tenente, il fatto che al punto 3 si dica che la figli sia collocata presso il padre quanto frequenta la scuola e presso Persona_4 ndo non la frequenta e che il padre debba sostenere le spese relative alla minore in quanto con lui dimorante nel periodo scolastico, senza che alcun obbligo sia posto a carico della madre percettrice di reddito;
nonché, ancora, che il collocamento della figlia minorenne Persona_4 presso il padre quando la stessa frequenta la scuola (punto 3 dell'accordo) appare in contrasto con quanto stabilito al punto 2, ove si afferma che la minore abiterà con la madre in Martina Franca alla via Mottola Zona D;
2. A seguito di convocazione delle parti innanzi al presidente all'udienza camerale del 14.05.2025, le stesse, preso atto delle osservazioni operate dal P.M., invitate a precisare i termini dell'accordo raggiunto, integrandolo, precisavano:
- che attualmente il sig. ha un lavoro che gli consente di Per_1 percepire approssimativa a somma lorda di 2400 euro mensili e che lavora come agente di commercio;
2 - che i figli vivranno con il padre, la zia e la nonna in una grande casa e che andranno anche dalla madre per lunghi periodi nel corso dei quali il mantenimento sarà garantito da parte della madre.
- che non sussiste in concreto alcun rischio in ordine al mantenimento della prole minore non autosufficiente da parte dei coniugi;
- che in ogni caso i coniugi contribuiranno in parti uguali al mantenimento dei figli minori in base alle necessità degli stessi e provvederanno in forma esclusiva durante i periodi di permanenza reciproca;
- che in ordine al collocamento della figlia le parti precisavano Per_4 che la figlia rimarrà con il padre in quanto a Prato vi è una Per_4 scuola cines stessa frequenta, e nel periodo in cui la scuola finisce andrà a vivere dalla madre a Martina Franca e lo stesso vale anche per l'altro figlio , diciassettenne. Per_3 Concordavano quindi le con i cui all'accodo negoziale precisandole nei termini sopra indicati e riportandosi per il resto alle note depositate. 3. I chiarimenti forniti dalle parti in sede di udienza di comparizione e le precisazioni in ordine ai contenuti dell'accordo negoziale raggiunto operato dalle parti nelle note congiunte depositate per l'udienza e di cui a verbale del 14.05.2025, appaiono idonee a superare le riserve espresse dal P.M. Invero, il padre risulta avere una adeguata capacità economica, allo stesso viene assegnata la casa familiare dove i figli continueranno a permanere mantenendo la possibilità di frequentare l'ambiente e le scuole di attuale inserimento in Toscana, per poi passare i lunghi periodi di vacanza presso la madre in Puglia -che provvederà al loro integrale mantenimento in tali periodi, così come il padre provvederà nel periodo scolastico-, entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali al mantenimento dei figli minori in base alle necessità degli stessi, e provvederanno in forma esclusiva durante i periodi di permanenza reciproca;
parteciperanno del resto al 50% delle spese straordinarie, mantenendo direttamente la prole nei periodi di rispettiva spettanza. Ritenuto pertanto l'accordo negoziale raggiunto -alla luce delle integrazioni e precisazioni di cui alle note di udienza e a verbale del 14.05.2025- idoneo a soddisfare le esigenze preminenti della prole minore, della quale è assicurato il mantenimento reciproco da parte dei genitori in maniera concordata e paritaria, con mantenimento diretto durante i periodi di permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
oltre che garantendo adeguatamente il diritto di visita e frequentazione di entrambi i genitori nell'ambito di ampio accordo tra gli stessi
P.Q.M.
Visto l'art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162,
autorizza
nel senso di cui in motivazione e con le integrazioni specificate a verbale del 14.05.2025 alla presenza e con l'accordo di entrambe le parti, l'Accordo 10.09.2024 raggiunto a seguito di negoziazione assistita a norma del citato art. 6 legge 162/2014 tra
3 - , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, d all'avv.Giovanni BARDAZZI del Foro di Prato con studio in via Simintendi 29 E
- , nata a [...] il [...], residente in Martina CP_1 Franca via Mottala Zona D, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO con studio in VIA DEI LECCI, 56 74015 MARTINA FRANCA Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26/07/2025.
Il Presidente
Stefano Billet
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA SEZIONE CIVILE
Il Presidente del Tribunale,
a scioglimento della riserva nel procedimento avente ad oggetto autorizzazione di Accordo a seguito di negoziazione assistita da avvocati promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, d all'avv.Giovanni BARDAZZI del Foro di Prato con studio in via Simintendi 29 e
, nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
Zona D, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO con studio in VIA DEI LECCI, 56 74015 MARTINA FRANCA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
nel procedimento civile n. R.G. 1984/2024 avente ad oggetto la separazione consensuale su accordo ex art.6 Dl. 132/2014 non autorizzato dal Pubblico Ministero, depositato in data 13.11.2024 ha pronunciato il seguente DECRETO
1. Premesso che in data 26.09.2024 le parti, ritualmente difese, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale, evidenziata la crisi coniugale e l'interruzione della convivenza, dichiaravano di voler sciogliere il matrimonio contratto in Agliana (PT) il 29.12.2004, esponendo di aver individuato soluzioni condivise in merito all'affidamento dei figli minori, alle modalità di visita e al mantenimento degli stessi, nonché ad aspetti minori;
che, in particolare, i coniugi allegavano di voler accedere alla separazione secondo l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data 10.09.2024; che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del dd. ll. n. 132/14 convertito con L. n. 162/14, la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
1 della legge 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- ai sensi del sopra indicato art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1970, n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; che in data 13.11.2024 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda rilevando che l'Accordo “non corrispondente all'interesse della figlia”; considerato che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l'individuazione del più corretto iter processuale nei casi in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare l'accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua, stante l'estrema sinteticità del dato normativo, ma, a seguito dell'apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015; Pres. Tribunale di Udine 29.1.2016, in Avvocati di Famiglia, n. 1/2016, p. 9; Pres. Tribunale di Palermo, 1°.12.2016), può essere effettuata, sulla scorta degli argomenti esposti nei menzionati provvedimenti, nel senso che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre alle forme del rito camerale, con autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M., tenuto anche conto delle delucidazioni che le parti possono fornire o della modificazione degli accordi oggetto del dissenso del P.M. ad opera delle stesse;
ritenuto che
, nel caso in esame, il dissenso del P.M. verte sul fatto che non appare comprensibile né condivisibile, tenendo conto che Persona_1 sarebbe nulla tenente, il fatto che il figlio maggiorenne Persona_2 quello minorenne siano collocati presso il padre e che questi debba Per_3 sostenere le spes ve ai due in quanto con lui dimoranti, senza che alcun obbligo sia posto a carico della madre percettrice di reddito;
nonché non appare comprensibile né condivisibile, tenendo conto che Persona_1 sarebbe nulla tenente, il fatto che al punto 3 si dica che la figli sia collocata presso il padre quanto frequenta la scuola e presso Persona_4 ndo non la frequenta e che il padre debba sostenere le spese relative alla minore in quanto con lui dimorante nel periodo scolastico, senza che alcun obbligo sia posto a carico della madre percettrice di reddito;
nonché, ancora, che il collocamento della figlia minorenne Persona_4 presso il padre quando la stessa frequenta la scuola (punto 3 dell'accordo) appare in contrasto con quanto stabilito al punto 2, ove si afferma che la minore abiterà con la madre in Martina Franca alla via Mottola Zona D;
2. A seguito di convocazione delle parti innanzi al presidente all'udienza camerale del 14.05.2025, le stesse, preso atto delle osservazioni operate dal P.M., invitate a precisare i termini dell'accordo raggiunto, integrandolo, precisavano:
- che attualmente il sig. ha un lavoro che gli consente di Per_1 percepire approssimativa a somma lorda di 2400 euro mensili e che lavora come agente di commercio;
2 - che i figli vivranno con il padre, la zia e la nonna in una grande casa e che andranno anche dalla madre per lunghi periodi nel corso dei quali il mantenimento sarà garantito da parte della madre.
- che non sussiste in concreto alcun rischio in ordine al mantenimento della prole minore non autosufficiente da parte dei coniugi;
- che in ogni caso i coniugi contribuiranno in parti uguali al mantenimento dei figli minori in base alle necessità degli stessi e provvederanno in forma esclusiva durante i periodi di permanenza reciproca;
- che in ordine al collocamento della figlia le parti precisavano Per_4 che la figlia rimarrà con il padre in quanto a Prato vi è una Per_4 scuola cines stessa frequenta, e nel periodo in cui la scuola finisce andrà a vivere dalla madre a Martina Franca e lo stesso vale anche per l'altro figlio , diciassettenne. Per_3 Concordavano quindi le con i cui all'accodo negoziale precisandole nei termini sopra indicati e riportandosi per il resto alle note depositate. 3. I chiarimenti forniti dalle parti in sede di udienza di comparizione e le precisazioni in ordine ai contenuti dell'accordo negoziale raggiunto operato dalle parti nelle note congiunte depositate per l'udienza e di cui a verbale del 14.05.2025, appaiono idonee a superare le riserve espresse dal P.M. Invero, il padre risulta avere una adeguata capacità economica, allo stesso viene assegnata la casa familiare dove i figli continueranno a permanere mantenendo la possibilità di frequentare l'ambiente e le scuole di attuale inserimento in Toscana, per poi passare i lunghi periodi di vacanza presso la madre in Puglia -che provvederà al loro integrale mantenimento in tali periodi, così come il padre provvederà nel periodo scolastico-, entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali al mantenimento dei figli minori in base alle necessità degli stessi, e provvederanno in forma esclusiva durante i periodi di permanenza reciproca;
parteciperanno del resto al 50% delle spese straordinarie, mantenendo direttamente la prole nei periodi di rispettiva spettanza. Ritenuto pertanto l'accordo negoziale raggiunto -alla luce delle integrazioni e precisazioni di cui alle note di udienza e a verbale del 14.05.2025- idoneo a soddisfare le esigenze preminenti della prole minore, della quale è assicurato il mantenimento reciproco da parte dei genitori in maniera concordata e paritaria, con mantenimento diretto durante i periodi di permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
oltre che garantendo adeguatamente il diritto di visita e frequentazione di entrambi i genitori nell'ambito di ampio accordo tra gli stessi
P.Q.M.
Visto l'art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162,
autorizza
nel senso di cui in motivazione e con le integrazioni specificate a verbale del 14.05.2025 alla presenza e con l'accordo di entrambe le parti, l'Accordo 10.09.2024 raggiunto a seguito di negoziazione assistita a norma del citato art. 6 legge 162/2014 tra
3 - , nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, d all'avv.Giovanni BARDAZZI del Foro di Prato con studio in via Simintendi 29 E
- , nata a [...] il [...], residente in Martina CP_1 Franca via Mottala Zona D, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO con studio in VIA DEI LECCI, 56 74015 MARTINA FRANCA Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26/07/2025.
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