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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 768/2024 rgl avverso la sentenza n. 3379 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Atanasio) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
( (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dall'Avvocato Prof. Roberto Pessi (c.f. – PEC: C.F._1
), dall'Avvocato Giuseppe Sigillò Massara (c.f. Email_1
– PEC: , dall'Avvocato C.F._2 Email_2
Raffaele Fabozzi (c.f. - PEC: C.F._3
) e dall'Avvocato Katia Ranalli (c.f. Email_3
– PEC , elettivamente domiciliata in C.F._4 Email_4
Milano, Corso Monforte n. 15 nello studio dei difensori – Appellante, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
dall'Avvocato Giovanna Fantini (c.f. ) e dall'Avvocato Ernesto C.F._6
Maria Cirillo (c.f. elettivamente domiciliata in Milano, Viale C.F._7
Bianca Maria n. 214 presso lo studio dell'Avvocato Giovanna Fantini che dichiara di pagina 1 di 17 voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo fax: 0815640644 oppure Email_5
ovvero fax n. 0276113811) - Appellata. Email_6
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello Parte_1
datato 17 luglio 2024:”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 3379 depositata il 06/02/2024, RG.
204/2023 (ALL. 01) non notificata, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro –
Dott. Riccardo Atanasio, in funzione di Giudice del lavoro, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficiente la dichiarazione confessoria resa in data 14.05.2024 dalla Sig.ra nel giudizio recante RG 4516/2023, Tribunale di Milano, sezione Controparte_3
lavoro, GdL Dr. Pazienza, definitivo con sentenza n. 3326/2024 nella quale a pag. 9 è riportata (autorizzando, se del caso, anche il deposito del verbale d'udienza del
14.05.2024), ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo che venga ammessa l'istruttoria anche contraria, come già richiesta in primo grado (id est “prova testimoniale contraria sulle circostanze indicate da controparte (e ritenute rilevanti ai fini di causa) con gli stessi testi di parte avversa, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze capitolate ai punti da 1 a 10 delle premesse del presente atto, da intendersi ivi integralmente trascritte, depurate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione “vero è che”) con l'audizione, quindi, anche dei testi di parte avversa, per il periodo ASST, per i motivi di cui in narrativa, con autorizzazione all'intimazione diretta da parte della scrivente difesa, dei Sigg. ri
[...]
e . In via ulteriormente subordinata, si chiede che la CP_4 Controparte_5
causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza n.
3326/2024 Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, RG 4516/2023 e pagina 2 di 17 della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG
420/2023 (trattandosi di identiche fattispecie) e allegate, rispettivamente, sub ALL. 07 e sub ALL. 11. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto, che tenga in debita considerazione il comportamento avverso in fase di tentativo di conciliazione in primo grado (cfr. ALL. 03)”.
Per la parte appellata come da Memoria difensiva depositata in Controparte_3
data 23 ottobre 2024:” la odierna appellata, come in atti rappresentata e difesa, nel riportarsi al ricorso introduttivo, alle istanze e conclusioni ivi formulate, conclude affinché questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla Controparte_1
confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione
[...]
delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria ci si riporta alle istanze di cui al ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3379 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al sesto livello Controparte_3
C.C.N.L. SIP e ha condannato al riconoscimento, in favore della Controparte_1
ricorrente, dell'inquadramento al quarto livello C.C.N.L. SIP a partire dal primo novembre 1993, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T e ha condannato altresì al pagamento delle differenze CP_1
retributive – non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali con distrazione in favore dei procuratori della pagina 3 di 17 ricorrente Avvocato Giovanna Fantini e Avvocato Ernesto Maria Cirillo, dichiaratisi antistatari.
In motivazione il Tribunale di Milano ha ritenuto le tabelle di equiparazione previste dalla normativa di riferimento e applicate alla ricorrente - assunta con la qualifica di
Revisore amministrativo e inquadrata nel VI livello presso ASST quindi inquadrata, a seguito della privatizzazione realizzata con la legge 29 gennaio 1992 n. 58, al VI livello previsto dal C.C.N.L. S.I.P. poi inquadrata, dal mese di dicembre 2014, al V livello del
CCNL di riferimento – lesive dei diritti alla professionalità e all'inquadramento acquisiti dalla ricorrente stessa.
In particolare - applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice, ravvisando il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92, può disapplicare le tabelle di equiparazione previste e precisando che la prosecuzione del rapporto di lavoro trova il proprio titolo direttamente nella legge e non nel contratto - il primo giudice ha ritenuto che il corretto inquadramento della ricorrente avrebbe dovuto avvenire nel IV livello retributivo SIP poi, in relazione ai successivi passaggi societari e di contrattazione collettiva, livello F profilo di specialista e livello VI CCNL aziende
TLC del 2000, per i quali sono richiesti i contenuti di professionalità e responsabilità equivalenti a quelli di cui alla VI categoria del CCNL ASST così come si evince dalla scale inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e dal confronto tra le declaratorie contrattuali.
Ritenuto illegittimo l'inquadramento giuridico il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato a riconoscere alla ricorrente i richiamati livelli Controparte_1
contrattuali - con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T. - e a pagare alla ricorrente le differenze retributive, non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18 luglio 2012, da quantificarsi in separato giudizio.
pagina 4 di 17 Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_2 CP_2
formulando tre motivi.
Con il primo motivo – così articolato:” A)Prescrizione. A1) Sulla prescrizione del diritto alla qualifica superiore: il presunto illecito permanente. A2) Sulla prescrizione delle differenze retributive” – preliminarmente deducendo che il primo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi in tema di prescrizione, l'appellante, reiterando le eccezioni svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore rivendicata e nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive deducendo che, in virtù della vocatio in ius del marzo 2023, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 e 2935 c.c., fino al marzo 2013 con conseguente riconoscimento del diritto alla qualifica, e conseguenti differenze retributive, da detta data essendo irrilevante, per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime di sospensione della prescrizione previsto dalla c.d. legge
Fornero, come attualmente interpretato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, in merito al diritto alla qualifica superiore, l'appellante ha dedotto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il regime normativo introdotto dalla c.d. legge Fornero può applicarsi solo ai diritti retributivi, i soli che godono della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, e non al diritto alla superiore qualifica e che, comunque, ove si volesse applicare la sospensione del termine anche ai diritti che non hanno la richiamata copertura costituzionale, al più si potrebbe arrivare a ritroso di 10 anni, partendo dal 2012.
Sul punto l'appellante – deducendo di avere applicato le tabelle di equiparazione ed evidenziato l'avanzamento di livello riconosciuto alla ricorrente nel corso del tempo – ha censurato la configurabilità della condotta datoriale come illecito permanente atteso che la permanenza della situazione di fatto non sussiste “visto che ciò che è permanente pagina 5 di 17 è ciò che non è mai stato oggetto di adempimento, il che, nel caso, non è affatto accaduto”.
In merito al diritto al pagamento delle differenze retributive - premesso che si può parlare di differenze retributive solo se esiste un diritto alla qualifica superiore -
l'appellante ha censurato la genericità della statuizione assunta dal primo giudice su detto punto in quanto non ha precisato il dies a quo di decorrenza del diritto riconosciuto e, all'uopo, ha dedotto che la vocatio in ius del marzo 2023, da intendersi come unica diffida qualificata esistente, non comporta sic et sempliciter il riconoscimento del diritto anche per i 5 anni precedenti al 18 luglio 2012, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum.
Con il secondo motivo – così articolato:” B) Sul presunto diritto al re-inquadramento nella qualifica superiore: violazione art. 4 l.58/92 e della contrattazione collettiva” –
l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha re- inquadrato la ricorrente all'uopo deducendo una errata interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992 atteso che detta norma, lungi dal richiamare diritti quesiti, con il comma 5, lettere b) e c), sancisce solamente la necessità di rispettare, nel passaggio dal sistema pubblico al distinto sistema privato, la professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, demandando alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi, cosa che è stata fatta attraverso gli accordi sindacali di cui alle tabelle di equiparazione per il re- inquadramento e gli accordi del 1993 per le retribuzioni.
Nell'ambito del motivo di appello in esame l'appellante ha censurato, altresì, la decisione del primo giudice di procedere ad un raffronto solo formale delle declaratorie all'uopo rilevando di avere contestato le mansioni svolte dalla ricorrente in ASST e, quindi, dolendosi dell'omessa valutazione da parte del primo giudice sia delle dichiarazioni testimoniali rese dall'appellata in altro procedimento sulle effettive pagina 6 di 17 mansioni svolte nel periodo ASST e sia della omessa ammissione delle prove testimoniali formulate.
Con il terzo motivo – intestato:” Sulla condanna alle spese” - l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto del comportamento della ricorrente nell'ambito del tentativo di conciliazione atteso che alla proposta della resistente ha ritenuto di non motivare in alcun modo il suo rifiuto senza controdedurre ed evidenziare quali fossero le sue richieste.
All'interposto appello ha resistito, richiamando plurimi precedenti della Corte d'Appello di Milano, eccependo l'infondatezza dei motivi tutti e ribadendo che Controparte_3
la questione versata in atti è l'errata equiparazione dei livelli di inquadramento e che la correlata indagine va fatta sulla base del raffronto tra le diverse categorie e qualifiche.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024, celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della legge 29 gennaio 1992
n. 58 il cui articolo 1 ha previsto l'affidamento dei servizi di telecomunicazioni a CP_6
con conseguente soppressione dei servizi dell'Amministrazione P.T. e
[...]
dell'A.S.S.T. a far data dall'entrata in vigore della convenzione stipulata con Decreto
Ministeriale 29 dicembre 1992 tra il Ministero della Poste e delle Telecomunicazioni e
CP_6
Per quanto qui rileva va richiamato l'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1992 - che ha previsto, per il personale dell'Amministrazione P.T, o di optare per la permanenza nel pubblico impiego ovvero di transitare alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, pagina 7 di 17 globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - nonché l'accordo sindacale del
15 marzo 1993, sottoscritto, in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 58 del 29 gennaio 1992, con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato articolo 4 della legge n.
58 del 1992.
Sull'applicazione delle richiamate tabelle di equiparazione la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 24589 del 3 luglio 2024 – 13 settembre
2024) nel respingere il ricorso presentato da avverso la Parte_1
sentenza n. 2070 del 2019 di questa Corte territoriale ha ribadito che:” come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali indicati dalle parti, ha comportato che il raffronto tra l' inquadramento posseduto presso ASST e quello conseguito con il passaggio a e poi alla SIP, avvenisse sulla base di tabelle di CP_6
equiparazione finalizzate a garantire il mantenimento della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una corrispondenza meccanica e assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame complessivo delle qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema pubblicistico dell'ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite (così Cass. n. 24231/2010)”.
Con la stessa Ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:”
4. la previsione di apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in pagina 8 di 17 considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche Cass. n. 6791/2018, n. 23140/2021, n. 3822/2021)”.
Lo scrutino dei motivi di appello qui articolati va, dunque, condotto, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati che consentono la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge n. 58 del 1992 "ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cassa 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cassa 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass.
8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605)”.
Con particolare riferimento al primo motivo di appello va evidenziato che, con la già citata Ordinanza n. 24589 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato due principi in tema di illecito permanente la cui configurazione, nella fattispecie in esame, è contestata dall'appellante.
La Corte di Cassazione – da un lato – ha ribadito che ”
5. la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto inquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto pagina 9 di 17 all' inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive” e – dall'altro lato – che: ”
6. l' illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere
(integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell' istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del
D.lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore può, quindi, richiamarsi anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 791 del 2023 di questa Corte territoriale secondo cui:”
Quanto alle censure rivolte da alla pronuncia di primo grado in Controparte_1
punto prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il
Collegio rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili. In particolare, è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario pagina 10 di 17 termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass. n.
966272001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica a quella che in questa sede viene riproposta da , affermando che “il CP_1
termine decennale” di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al superiore inquadramento “decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Evidenziato che nella fattispecie in esame l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio, e merita pertanto conferma non conducendo ad una diversa conclusione neppure la dedotta circostanza che all'odierna appellata sia stato riconosciuto, dal 2007,
l'inquadramento nel V livello C.C.N.L. vigente atteso che, comunque, la situazione cui la norma ricollega il diritto permane.
Con particolare riferimento alla doglianza relativa alle differenze retributive va qui evidenziato che il primo giudice, in verità, ha accertato la prescrizione quinquennale del diritto dell'appellata al pagamento delle differenze retributive alla data del 18.7.12 rinviando ad un separato giudizio la esatta quantificazione delle medesime.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo in relazione al quale va, innanzitutto, rilevato che non è in discussione tra le parti – e comunque emerge documentalmente (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte pagina 11 di 17 appellata) – il fatto che l'appellata il 2 maggio 1988 venne assunta Controparte_3
presso A.S.S.T., sede di Napoli, a seguito di concorso pubblico per “Revisore
Amministrativo” e inquadrata nelle Categoria VI.
Sul punto l'appellante ha contestato lo svolgimento in concreto delle mansioni dell'appellata all'uopo deducendo – alla pagina “9” della propria memoria difensiva in primo grado, - che:” L'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST era di carattere operativo e si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore come precisato nel DM 01.03.1983 allegato sub 11 (cfr. pag. 18 e 19)”, reiterando, quindi, la richiesta di istruttoria orale sulle reali mansioni svolte dall'appellata all'uopo richiamando, e producendo, anche la deposizione testimoniale resa da in altro giudizio. Controparte_3
L'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e la richiesta istruttoria deve essere respinta atteso che, nella fattispecie in esame, deve essere accertato il rispetto – all'atto del transito - della professionalità acquisita, corrispondente al livello ricoperto, mediante il raffronto tra i livelli previsti nelle tabelle di equiparazione risultando, pertanto, irrilevanti, nel presente giudizio, le mansioni che, di fatto, l'appellata svolgeva, o non svolgeva, al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico al datore di lavoro privato.
La legge 29 gennaio 1992 n. 58, infatti, avendo dettato la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori (cfr. Cass. 8aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass.
26 maggio 2006 nr. 11424), ha previsto la predisposizione, ad opera delle parti sociali, di tabelle di mera equiparazione non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori ma destinate solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno.
Sul punto soccorre, ancora una volta, il richiamato insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui la valutazione della legittimità dell'equiparazione prevista in pagina 12 di 17 sede collettiva deve avvenire sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti in comparazione attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita.
Nel presente giudizio, pertanto, risultano inconferenti sia il richiamo al portato testimoniale reso dall'appellata in altro procedimento e sia le richieste istruttorie formulate in questo giudizio dall'appellante.
In relazione alle richieste istruttorie formulate nel presente giudizio dall'appellante la
Corte rileva, comunque, che le stesse risultano articolate in maniera generica e richiedenti giudizi non consentiti al teste.
A titolo esemplificativo con l'unico capitolo di prova relativo alle mansioni svolte dall'appellata in A.S.S.T. l'appellante (cfr. cap.2 pag.9 memoria difensiva in primo grado) richiede al teste di riferire sul carattere operativo dell'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST che, in ipotesi, si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore.
Nella fattispecie in esame, dunque, occorre valutare se l'applicazione delle tabelle di equiparazione previste dal compendio normativo di cui alla legge n. 58 del 1992 e successivi atti attuativi, hanno garantito la conservazione della professionalità prevista dal livello attribuito all'appellata quando era in A.S.S.T.
Anche a tale proposito questa Corte territoriale (cfr. sentenze nn. 1893/2019, 800/2021,
421/2022, 920/2022, 728/2023) si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto.
Preliminarmente va richiamata la declaratoria prevista per il livello di provenienza - ovvero la VI categoria dell'ordinamento del personale dell'amministrazione PP.TT. di cui alla legge 22 dicembre 1981 n. 797 - all'interno della quale vengono ricomprese le:
"Attività amministrativo-contabile o tecniche che, nell'ambito di prescrizioni di massima pagina 13 di 17 riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere altresì prevista attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo".
In secondo luogo va richiamata la declaratoria prevista per il VI livello CCNL SIP – di approdo all'esito del transito - secondo cui: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori ".
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierna appellata: “la prima declaratoria relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo interventi tecnico-manuali che richiedono una visione
d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere l'eventualità di pagina 14 di 17 una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori” (cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dal ricorrente nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di cui all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP - e successive denominazioni - atteso che il IV livello
C.C.N.L. SIP comprende "i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellato nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
Anche il secondo motivo di appello va, quindi, disatteso come pure il terzo motivo.
Sul punto, preliminarmente, la Corte osserva che nel Verbale dell'udienza del 3 maggio
2023 in primo grado si legge:” Viene esperito il tentativo di conciliazione. La società offre a titolo transattivo la somma di € 15.000 oltre contributo spese pari ad € 2.500. Il ricorrente si riserva di valutare la proposta conciliativa. Il Giudice rinvia all'udienza del 10.05.2023 alle ore 12.00 in Tribunale” quindi nel Verbale della successiva udienza del 10 maggio 2023 si legge:” I procuratori delle parti fanno presente l'esito negativo del tentativo di conciliazione”.
Quanto sopra chiarito, non emergendo agli atti i presupposti di cui agli articoli 91 primo comma, 92 secondo comma e 420 primo comma c.p.c. e, in particolare non emergendo la circostanza che parte appellata:” ha ritenuto di non motivare in alcun modo il suo pagina 15 di 17 rifiuto” - atteso che nel verbale del 10 maggio 2023 si legge che “i” procuratori delle parti fanno presente l'esito negativo del tentativo di conciliazione, anche il terzo motivo deve essere respinto in quanto nel disporre la condanna alle spese del grado il primo giudice ha, correttamente, richiamato il principio di soccombenza applicando parametri conformi alle Tabelle professionali.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ( avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
3379 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 3.500,00 Controparte_3
oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 05 novembre 2024 pagina 16 di 17 Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 768/2024 rgl avverso la sentenza n. 3379 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Atanasio) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
( (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dall'Avvocato Prof. Roberto Pessi (c.f. – PEC: C.F._1
), dall'Avvocato Giuseppe Sigillò Massara (c.f. Email_1
– PEC: , dall'Avvocato C.F._2 Email_2
Raffaele Fabozzi (c.f. - PEC: C.F._3
) e dall'Avvocato Katia Ranalli (c.f. Email_3
– PEC , elettivamente domiciliata in C.F._4 Email_4
Milano, Corso Monforte n. 15 nello studio dei difensori – Appellante, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5
dall'Avvocato Giovanna Fantini (c.f. ) e dall'Avvocato Ernesto C.F._6
Maria Cirillo (c.f. elettivamente domiciliata in Milano, Viale C.F._7
Bianca Maria n. 214 presso lo studio dell'Avvocato Giovanna Fantini che dichiara di pagina 1 di 17 voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo fax: 0815640644 oppure Email_5
ovvero fax n. 0276113811) - Appellata. Email_6
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello Parte_1
datato 17 luglio 2024:”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 3379 depositata il 06/02/2024, RG.
204/2023 (ALL. 01) non notificata, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro –
Dott. Riccardo Atanasio, in funzione di Giudice del lavoro, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficiente la dichiarazione confessoria resa in data 14.05.2024 dalla Sig.ra nel giudizio recante RG 4516/2023, Tribunale di Milano, sezione Controparte_3
lavoro, GdL Dr. Pazienza, definitivo con sentenza n. 3326/2024 nella quale a pag. 9 è riportata (autorizzando, se del caso, anche il deposito del verbale d'udienza del
14.05.2024), ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo che venga ammessa l'istruttoria anche contraria, come già richiesta in primo grado (id est “prova testimoniale contraria sulle circostanze indicate da controparte (e ritenute rilevanti ai fini di causa) con gli stessi testi di parte avversa, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze capitolate ai punti da 1 a 10 delle premesse del presente atto, da intendersi ivi integralmente trascritte, depurate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione “vero è che”) con l'audizione, quindi, anche dei testi di parte avversa, per il periodo ASST, per i motivi di cui in narrativa, con autorizzazione all'intimazione diretta da parte della scrivente difesa, dei Sigg. ri
[...]
e . In via ulteriormente subordinata, si chiede che la CP_4 Controparte_5
causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza n.
3326/2024 Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, RG 4516/2023 e pagina 2 di 17 della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG
420/2023 (trattandosi di identiche fattispecie) e allegate, rispettivamente, sub ALL. 07 e sub ALL. 11. Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto, che tenga in debita considerazione il comportamento avverso in fase di tentativo di conciliazione in primo grado (cfr. ALL. 03)”.
Per la parte appellata come da Memoria difensiva depositata in Controparte_3
data 23 ottobre 2024:” la odierna appellata, come in atti rappresentata e difesa, nel riportarsi al ricorso introduttivo, alle istanze e conclusioni ivi formulate, conclude affinché questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla Controparte_1
confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione
[...]
delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari. In via istruttoria ci si riporta alle istanze di cui al ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3379 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'inquadramento giuridico della ricorrente al sesto livello Controparte_3
C.C.N.L. SIP e ha condannato al riconoscimento, in favore della Controparte_1
ricorrente, dell'inquadramento al quarto livello C.C.N.L. SIP a partire dal primo novembre 1993, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T e ha condannato altresì al pagamento delle differenze CP_1
retributive – non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18.7.12 - da quantificarsi in separato giudizio.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro € 3.000,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali con distrazione in favore dei procuratori della pagina 3 di 17 ricorrente Avvocato Giovanna Fantini e Avvocato Ernesto Maria Cirillo, dichiaratisi antistatari.
In motivazione il Tribunale di Milano ha ritenuto le tabelle di equiparazione previste dalla normativa di riferimento e applicate alla ricorrente - assunta con la qualifica di
Revisore amministrativo e inquadrata nel VI livello presso ASST quindi inquadrata, a seguito della privatizzazione realizzata con la legge 29 gennaio 1992 n. 58, al VI livello previsto dal C.C.N.L. S.I.P. poi inquadrata, dal mese di dicembre 2014, al V livello del
CCNL di riferimento – lesive dei diritti alla professionalità e all'inquadramento acquisiti dalla ricorrente stessa.
In particolare - applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice, ravvisando il mancato rispetto dei criteri imposti dalla legge 58/92, può disapplicare le tabelle di equiparazione previste e precisando che la prosecuzione del rapporto di lavoro trova il proprio titolo direttamente nella legge e non nel contratto - il primo giudice ha ritenuto che il corretto inquadramento della ricorrente avrebbe dovuto avvenire nel IV livello retributivo SIP poi, in relazione ai successivi passaggi societari e di contrattazione collettiva, livello F profilo di specialista e livello VI CCNL aziende
TLC del 2000, per i quali sono richiesti i contenuti di professionalità e responsabilità equivalenti a quelli di cui alla VI categoria del CCNL ASST così come si evince dalla scale inquadramentale dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo e dal confronto tra le declaratorie contrattuali.
Ritenuto illegittimo l'inquadramento giuridico il Tribunale di Milano ha, quindi, condannato a riconoscere alla ricorrente i richiamati livelli Controparte_1
contrattuali - con la sua assegnazione a mansioni corrispondenti a quelle svolte presso l'A.S.S.T. - e a pagare alla ricorrente le differenze retributive, non prescritte per prescrizione quinquennale alla data del 18 luglio 2012, da quantificarsi in separato giudizio.
pagina 4 di 17 Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_2 CP_2
formulando tre motivi.
Con il primo motivo – così articolato:” A)Prescrizione. A1) Sulla prescrizione del diritto alla qualifica superiore: il presunto illecito permanente. A2) Sulla prescrizione delle differenze retributive” – preliminarmente deducendo che il primo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi in tema di prescrizione, l'appellante, reiterando le eccezioni svolte in primo grado, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla qualifica superiore rivendicata e nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle correlate differenze retributive deducendo che, in virtù della vocatio in ius del marzo 2023, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla qualifica superiore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 e 2935 c.c., fino al marzo 2013 con conseguente riconoscimento del diritto alla qualifica, e conseguenti differenze retributive, da detta data essendo irrilevante, per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime di sospensione della prescrizione previsto dalla c.d. legge
Fornero, come attualmente interpretato dalla Corte di Cassazione.
In particolare, in merito al diritto alla qualifica superiore, l'appellante ha dedotto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, il regime normativo introdotto dalla c.d. legge Fornero può applicarsi solo ai diritti retributivi, i soli che godono della garanzia costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione, e non al diritto alla superiore qualifica e che, comunque, ove si volesse applicare la sospensione del termine anche ai diritti che non hanno la richiamata copertura costituzionale, al più si potrebbe arrivare a ritroso di 10 anni, partendo dal 2012.
Sul punto l'appellante – deducendo di avere applicato le tabelle di equiparazione ed evidenziato l'avanzamento di livello riconosciuto alla ricorrente nel corso del tempo – ha censurato la configurabilità della condotta datoriale come illecito permanente atteso che la permanenza della situazione di fatto non sussiste “visto che ciò che è permanente pagina 5 di 17 è ciò che non è mai stato oggetto di adempimento, il che, nel caso, non è affatto accaduto”.
In merito al diritto al pagamento delle differenze retributive - premesso che si può parlare di differenze retributive solo se esiste un diritto alla qualifica superiore -
l'appellante ha censurato la genericità della statuizione assunta dal primo giudice su detto punto in quanto non ha precisato il dies a quo di decorrenza del diritto riconosciuto e, all'uopo, ha dedotto che la vocatio in ius del marzo 2023, da intendersi come unica diffida qualificata esistente, non comporta sic et sempliciter il riconoscimento del diritto anche per i 5 anni precedenti al 18 luglio 2012, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum.
Con il secondo motivo – così articolato:” B) Sul presunto diritto al re-inquadramento nella qualifica superiore: violazione art. 4 l.58/92 e della contrattazione collettiva” –
l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha re- inquadrato la ricorrente all'uopo deducendo una errata interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992 atteso che detta norma, lungi dal richiamare diritti quesiti, con il comma 5, lettere b) e c), sancisce solamente la necessità di rispettare, nel passaggio dal sistema pubblico al distinto sistema privato, la professionalità acquisita e un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, demandando alla contrattazione collettiva il compito specifico di provvedervi, cosa che è stata fatta attraverso gli accordi sindacali di cui alle tabelle di equiparazione per il re- inquadramento e gli accordi del 1993 per le retribuzioni.
Nell'ambito del motivo di appello in esame l'appellante ha censurato, altresì, la decisione del primo giudice di procedere ad un raffronto solo formale delle declaratorie all'uopo rilevando di avere contestato le mansioni svolte dalla ricorrente in ASST e, quindi, dolendosi dell'omessa valutazione da parte del primo giudice sia delle dichiarazioni testimoniali rese dall'appellata in altro procedimento sulle effettive pagina 6 di 17 mansioni svolte nel periodo ASST e sia della omessa ammissione delle prove testimoniali formulate.
Con il terzo motivo – intestato:” Sulla condanna alle spese” - l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese deducendo che il primo giudice non ha tenuto conto del comportamento della ricorrente nell'ambito del tentativo di conciliazione atteso che alla proposta della resistente ha ritenuto di non motivare in alcun modo il suo rifiuto senza controdedurre ed evidenziare quali fossero le sue richieste.
All'interposto appello ha resistito, richiamando plurimi precedenti della Corte d'Appello di Milano, eccependo l'infondatezza dei motivi tutti e ribadendo che Controparte_3
la questione versata in atti è l'errata equiparazione dei livelli di inquadramento e che la correlata indagine va fatta sulla base del raffronto tra le diverse categorie e qualifiche.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024, celebrata mediante collegamento audiovisivo a distanza, le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
La vicenda della riforma del settore delle telecomunicazioni è, da tempo, oggetto di un importante contenzioso che trae origine dalle disposizioni della legge 29 gennaio 1992
n. 58 il cui articolo 1 ha previsto l'affidamento dei servizi di telecomunicazioni a CP_6
con conseguente soppressione dei servizi dell'Amministrazione P.T. e
[...]
dell'A.S.S.T. a far data dall'entrata in vigore della convenzione stipulata con Decreto
Ministeriale 29 dicembre 1992 tra il Ministero della Poste e delle Telecomunicazioni e
CP_6
Per quanto qui rileva va richiamato l'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1992 - che ha previsto, per il personale dell'Amministrazione P.T, o di optare per la permanenza nel pubblico impiego ovvero di transitare alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele della professionalità acquisita e del trattamento economico, pagina 7 di 17 globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, attraverso accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - nonché l'accordo sindacale del
15 marzo 1993, sottoscritto, in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 58 del 29 gennaio 1992, con cui le parti stipulanti si davano atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano alla ratio ed ai principi informatori del citato articolo 4 della legge n.
58 del 1992.
Sull'applicazione delle richiamate tabelle di equiparazione la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 24589 del 3 luglio 2024 – 13 settembre
2024) nel respingere il ricorso presentato da avverso la Parte_1
sentenza n. 2070 del 2019 di questa Corte territoriale ha ribadito che:” come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali indicati dalle parti, ha comportato che il raffronto tra l' inquadramento posseduto presso ASST e quello conseguito con il passaggio a e poi alla SIP, avvenisse sulla base di tabelle di CP_6
equiparazione finalizzate a garantire il mantenimento della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una corrispondenza meccanica e assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame complessivo delle qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema pubblicistico dell'ASST e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono sostituite (così Cass. n. 24231/2010)”.
Con la stessa Ordinanza la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che:”
4. la previsione di apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in pagina 8 di 17 considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche Cass. n. 6791/2018, n. 23140/2021, n. 3822/2021)”.
Lo scrutino dei motivi di appello qui articolati va, dunque, condotto, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati che consentono la disapplicazione delle tabelle di cui si discute ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza con i criteri imposti dalla legge n. 58 del 1992 "ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell'equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti" in comparazione, attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita mediante "una valutazione globale e non meccanicistica", stante l'esigenza di raccordare i diversi sistemi di inquadramento propri del precedente sistema pubblicistico e del sistema privatistico delle società che al primo si sono sostituite ex lege (cfr. ex plurimis: Cassa 8 febbraio 2012 nr.1846; Cass. 1 marzo 2011 nr. 4991; Cassa 8 aprile 2011 nr. 8056; Cass. 3 aprile 2009 nr. 8174; Cass.
8 luglio 2004 nr.12647; Cass. 11 agosto 2004 nr.15605)”.
Con particolare riferimento al primo motivo di appello va evidenziato che, con la già citata Ordinanza n. 24589 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato due principi in tema di illecito permanente la cui configurazione, nella fattispecie in esame, è contestata dall'appellante.
La Corte di Cassazione – da un lato – ha ribadito che ”
5. la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto inquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto pagina 9 di 17 all' inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive” e – dall'altro lato – che: ”
6. l' illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere
(integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell' istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del
D.lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore può, quindi, richiamarsi anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 791 del 2023 di questa Corte territoriale secondo cui:”
Quanto alle censure rivolte da alla pronuncia di primo grado in Controparte_1
punto prescrizione, sotto il duplice profilo della qualifica e delle differenze retributive, il
Collegio rileva che il primo aspetto della controversia ha già formato oggetto di precedenti decisioni di questa Corte, alle quali il Collegio intende uniformarsi, ritenendole condivisibili. In particolare, è stato più volte affermato, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario pagina 10 di 17 termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente – data la natura permanente dell'illecito costituito dal sottoinquadramento – di giorno in giorno, a partire dal momento in cui si è per la prima volta concretata la sottesa situazione fattuale, fino alla sua definitiva cessazione (cfr. Cass n. 23140/2021, Cass. n. 21645/2016, Cass. n.
966272001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140/2021, nel confermare la decisione resa da questa Corte con la sentenza n. 871/2017, ha rigettato eccezione identica a quella che in questa sede viene riproposta da , affermando che “il CP_1
termine decennale” di prescrizione dell'azione di accertamento del diritto al superiore inquadramento “decorreva autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si era per la prima volta concretata la situazione potenzialmente idonea a determinare l'insorgere del diritto al superiore inquadramento, sino alla cessazione della medesima”.
Evidenziato che nella fattispecie in esame l'inquadramento che si assumeva erroneo spiegava ancora i suoi effetti al momento dell'introduzione del giudizio, la decisione del primo Giudice risulta conforme all'insegnamento della Suprema Corte, condiviso anche dal Collegio, e merita pertanto conferma non conducendo ad una diversa conclusione neppure la dedotta circostanza che all'odierna appellata sia stato riconosciuto, dal 2007,
l'inquadramento nel V livello C.C.N.L. vigente atteso che, comunque, la situazione cui la norma ricollega il diritto permane.
Con particolare riferimento alla doglianza relativa alle differenze retributive va qui evidenziato che il primo giudice, in verità, ha accertato la prescrizione quinquennale del diritto dell'appellata al pagamento delle differenze retributive alla data del 18.7.12 rinviando ad un separato giudizio la esatta quantificazione delle medesime.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo in relazione al quale va, innanzitutto, rilevato che non è in discussione tra le parti – e comunque emerge documentalmente (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte pagina 11 di 17 appellata) – il fatto che l'appellata il 2 maggio 1988 venne assunta Controparte_3
presso A.S.S.T., sede di Napoli, a seguito di concorso pubblico per “Revisore
Amministrativo” e inquadrata nelle Categoria VI.
Sul punto l'appellante ha contestato lo svolgimento in concreto delle mansioni dell'appellata all'uopo deducendo – alla pagina “9” della propria memoria difensiva in primo grado, - che:” L'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST era di carattere operativo e si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore come precisato nel DM 01.03.1983 allegato sub 11 (cfr. pag. 18 e 19)”, reiterando, quindi, la richiesta di istruttoria orale sulle reali mansioni svolte dall'appellata all'uopo richiamando, e producendo, anche la deposizione testimoniale resa da in altro giudizio. Controparte_3
L'appellante, tuttavia, non coglie nel segno e la richiesta istruttoria deve essere respinta atteso che, nella fattispecie in esame, deve essere accertato il rispetto – all'atto del transito - della professionalità acquisita, corrispondente al livello ricoperto, mediante il raffronto tra i livelli previsti nelle tabelle di equiparazione risultando, pertanto, irrilevanti, nel presente giudizio, le mansioni che, di fatto, l'appellata svolgeva, o non svolgeva, al momento del passaggio dal datore di lavoro pubblico al datore di lavoro privato.
La legge 29 gennaio 1992 n. 58, infatti, avendo dettato la regola inderogabile della tutela della professionalità acquisita dai lavoratori (cfr. Cass. 8aprile 2011 nr. 8056 cit.; Cass.
26 maggio 2006 nr. 11424), ha previsto la predisposizione, ad opera delle parti sociali, di tabelle di mera equiparazione non destinate a disporre dei diritti dei lavoratori ma destinate solo alla conservazione sostanziale delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno.
Sul punto soccorre, ancora una volta, il richiamato insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui la valutazione della legittimità dell'equiparazione prevista in pagina 12 di 17 sede collettiva deve avvenire sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti in comparazione attraverso l'individuazione della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni della qualifica precedentemente rivestita.
Nel presente giudizio, pertanto, risultano inconferenti sia il richiamo al portato testimoniale reso dall'appellata in altro procedimento e sia le richieste istruttorie formulate in questo giudizio dall'appellante.
In relazione alle richieste istruttorie formulate nel presente giudizio dall'appellante la
Corte rileva, comunque, che le stesse risultano articolate in maniera generica e richiedenti giudizi non consentiti al teste.
A titolo esemplificativo con l'unico capitolo di prova relativo alle mansioni svolte dall'appellata in A.S.S.T. l'appellante (cfr. cap.2 pag.9 memoria difensiva in primo grado) richiede al teste di riferire sul carattere operativo dell'autonomia della ricorrente durante il periodo ASST che, in ipotesi, si esplicava attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore.
Nella fattispecie in esame, dunque, occorre valutare se l'applicazione delle tabelle di equiparazione previste dal compendio normativo di cui alla legge n. 58 del 1992 e successivi atti attuativi, hanno garantito la conservazione della professionalità prevista dal livello attribuito all'appellata quando era in A.S.S.T.
Anche a tale proposito questa Corte territoriale (cfr. sentenze nn. 1893/2019, 800/2021,
421/2022, 920/2022, 728/2023) si è già pronunciata plurime volte in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza del motivo di gravame qui proposto.
Preliminarmente va richiamata la declaratoria prevista per il livello di provenienza - ovvero la VI categoria dell'ordinamento del personale dell'amministrazione PP.TT. di cui alla legge 22 dicembre 1981 n. 797 - all'interno della quale vengono ricomprese le:
"Attività amministrativo-contabile o tecniche che, nell'ambito di prescrizioni di massima pagina 13 di 17 riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate. Può essere altresì prevista attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo".
In secondo luogo va richiamata la declaratoria prevista per il VI livello CCNL SIP – di approdo all'esito del transito - secondo cui: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori ".
Come già evidenziato da questa Corte, dal raffronto delle declaratorie contrattuali emerge l'inevitabile compromissione della professionalità dell'odierna appellata: “la prima declaratoria relativa alla categoria di inquadramento di provenienza contempla attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale, mentre la seconda relativa al c.c.n.l. SIP solo interventi tecnico-manuali che richiedono una visione
d'insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro;
inoltre, la prima è caratterizzata da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate, laddove la seconda si limita a prevedere l'eventualità di pagina 14 di 17 una richiesta di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori” (cfr. sent. n. 800/2020 Corte Appello di Milano).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto concludersi per la disapplicazione, in parte qua, delle tabelle citate, dovendosi reputare corretta l'individuazione, compiuta nella sentenza impugnata, della posizione corrispondente a quella rivestita dal ricorrente nel sistema di inquadramento di provenienza e tale da assicurare la tutela della professionalità acquisita di cui all'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, e cioè quella di cui al IV livello C.C.N.L. SIP - e successive denominazioni - atteso che il IV livello
C.C.N.L. SIP comprende "i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi ovvero coloro che, anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti", delineando una figura professionale specializzata idonea ad includere il profilo professionale del revisore amministrativo rivestito dall'appellato nell'ordinamento pubblicistico" (così, in caso analogo al presente, Corte Appello di Milano n. 1839/19).
Anche il secondo motivo di appello va, quindi, disatteso come pure il terzo motivo.
Sul punto, preliminarmente, la Corte osserva che nel Verbale dell'udienza del 3 maggio
2023 in primo grado si legge:” Viene esperito il tentativo di conciliazione. La società offre a titolo transattivo la somma di € 15.000 oltre contributo spese pari ad € 2.500. Il ricorrente si riserva di valutare la proposta conciliativa. Il Giudice rinvia all'udienza del 10.05.2023 alle ore 12.00 in Tribunale” quindi nel Verbale della successiva udienza del 10 maggio 2023 si legge:” I procuratori delle parti fanno presente l'esito negativo del tentativo di conciliazione”.
Quanto sopra chiarito, non emergendo agli atti i presupposti di cui agli articoli 91 primo comma, 92 secondo comma e 420 primo comma c.p.c. e, in particolare non emergendo la circostanza che parte appellata:” ha ritenuto di non motivare in alcun modo il suo pagina 15 di 17 rifiuto” - atteso che nel verbale del 10 maggio 2023 si legge che “i” procuratori delle parti fanno presente l'esito negativo del tentativo di conciliazione, anche il terzo motivo deve essere respinto in quanto nel disporre la condanna alle spese del grado il primo giudice ha, correttamente, richiamato il principio di soccombenza applicando parametri conformi alle Tabelle professionali.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ( avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
3379 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante ( al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
del grado in favore di parte appellata liquidate in euro 3.500,00 Controparte_3
oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 05 novembre 2024 pagina 16 di 17 Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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