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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2024, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 1541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Battista Salvietti Parte_1
RICORRENTE contro
non costituito CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per senti dichiarare “lo scioglimento del matrimonio contratto in Buggiano (PT) il 31/05/2018 tra i coniugi e e registrato al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 n.2 parte prima dell'anno 2018 di detto comune, il tutto senza riconoscimento di assegno di mantenimento a carico dell'una o dell'altra parte e con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
Pubblico ministero: visto del 10.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio da con cui ha contratto matrimonio in Buggiano in data 31/05/2018, poi CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Buggiano al n. 2, P.I dell'anno 2018.
A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente ha allegato: (1) che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(2) che poco dopo il matrimonio la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e la ha depositato ricorso per ottenere la separazione personale dal coniuge;
(3) che con Pt_1
sentenza n.535/2022 che il Tribunale di Pistoia ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha condannato il al pagamento delle spese processuali;
(4) che la convivenza tra i coniugi non è mai CP_1
ripresa.
Parte resistente non si è costituita tempestivamente in giudizio ed il Giudice, all'udienza del
26.11.2024 ne ha dichiarato la contumacia, trattenendo la causa in decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio. La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui il Tribunale di Pistoia ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 535/2022, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Il Collegio non dovrà provvedere su alcun altro punto, avendo la ricorrente chiesto unicamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Sulle spese. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità e del mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Buggiano in data 31/05/2018, poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Buggiano al n. 2, P.I dell'anno 2018;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in euro 1.230,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- ordina alla Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2024 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Battista Salvietti Parte_1
RICORRENTE contro
non costituito CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per senti dichiarare “lo scioglimento del matrimonio contratto in Buggiano (PT) il 31/05/2018 tra i coniugi e e registrato al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 3 n.2 parte prima dell'anno 2018 di detto comune, il tutto senza riconoscimento di assegno di mantenimento a carico dell'una o dell'altra parte e con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
Pubblico ministero: visto del 10.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio da con cui ha contratto matrimonio in Buggiano in data 31/05/2018, poi CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Buggiano al n. 2, P.I dell'anno 2018.
A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente ha allegato: (1) che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(2) che poco dopo il matrimonio la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e la ha depositato ricorso per ottenere la separazione personale dal coniuge;
(3) che con Pt_1
sentenza n.535/2022 che il Tribunale di Pistoia ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha condannato il al pagamento delle spese processuali;
(4) che la convivenza tra i coniugi non è mai CP_1
ripresa.
Parte resistente non si è costituita tempestivamente in giudizio ed il Giudice, all'udienza del
26.11.2024 ne ha dichiarato la contumacia, trattenendo la causa in decisione.
Sullo scioglimento del matrimonio. La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui il Tribunale di Pistoia ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con la sentenza n. 535/2022, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Il Collegio non dovrà provvedere su alcun altro punto, avendo la ricorrente chiesto unicamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Sulle spese. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità e del mancato espletamento dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Buggiano in data 31/05/2018, poi trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Buggiano al n. 2, P.I dell'anno 2018;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in euro 1.230,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- ordina alla Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2024 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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