TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, G o p avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 4786/2022 ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- locazione
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in calce al presente atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1109/2022 su foglio separato, dall'avv. Francesco Buco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in S. Maria C.V. alla Via Mazzocchi n. 109
OPPONENTE
E
(C.F ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.
1109/2022 – Rg. N. 844/2022, dall'Avv. Alessandro Della Valle, elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Caserta alla via C. Santagata, 34 (ex 32)
OPPOSTI
(C.F. ), domiciliata in Caserta alla via Controparte_3 CodiceFiscale_3
Pasteur n.32.
OPPOSTA
C O N C L U S I O N I
Le parti costituite , nel riportarsi ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludevano
1 per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in data 14.06.2022, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, avente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di €
12.717,03, nonché all'ulteriore somma di € 1.117,12, oltre agli interessi legali dalle scadenze al soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di pretesa garanzia personale prestata per l'esatto adempimento degli obblighi della conduttrice, e, precisamente, per tutti i crediti (canoni di locazione ed Controparte_3 oneri condominiali) maturati a favore dei locatori, e Controparte_2 [...]
relativi al periodo Settembre 2019 – Febbraio 2021, chiedendo la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, stante l'estinzione della fideiussione solidale per intervenuta decadenza ex art. 1975 c.c. e la condanna di e Controparte_2 Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano, a mezzo dell'avv. Alessandro
Della Valle, e i quali chiedevano, in via Controparte_2 Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente esecutorietà di quest'ultimo, per non essere stata proposta la stessa , ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., di proporre l'opposizione mediante ricorso. Nel merito, invece, chiedevano di rigettare in toto la domanda, perché palesemente infondata, pretestuosa e non veritiera, sia in fatto che in diritto e di condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio.
Il G.I. dell'epoca, rinviava la causa , assegnando alle parti il termine di giorni quindici, per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, che dava esito negativo.
Espletata, l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, ritenuta la causa matura per la decisione, previa precisazione delle conclusioni , riservava la causa per la decisione di merito.
* * *
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per tardività dell'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione, posto che lo stesso – così come emerge dalla documentazione in atti – veniva inviato per l'iscrizione a ruolo e notificato in data 14.06.2022 e, quindi, nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. (D.I. notificato in data 06.05.2022), a nulla rilevando, invece, la registrazione effettuata successivamente dalla cancelleria, in data 16.06.2022.
Nel merito, invece, si ritiene fondata la domanda dell'opponente e, pertanto, essa va accolta per le ragioni di seguito esposte.
2 La fideiussione è un contratto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si impegna a garantire personalmente l'adempimento dell'obbligazione di un altro soggetto. Fideiussore
e debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., sono obbligati in solido, nel senso che il creditore può richiedere l'adempimento dell'obbligazione indifferentemente sia all'uno che all'altro. Si tratta, quindi, di una garanzia personale che vincola direttamente il fideiussore con tutto il suo patrimonio, nel limite di quanto dovuto dal debitore principale e in assenza di condizioni più onerose. Il fideiussore che paga il debito sarà, poi, surrogato nei diritti che il creditore aveva (art. 1949 c.c.) e potrà esperire azioni di regresso verso il debitore, anche nell'ipotesi in cui questi non era consapevole della prestata fideiussione (art. 1950 c.c.).
Il contratto autonomo di garanzia, invece, è una fattispecie negoziale atipica, annoverabile tra le garanzie personali, con cui il garante si obbliga direttamente nei confronti del creditore al pagamento di una somma predeterminata in caso di mancato o inesatto adempimento dell'obbligazione del debitore principale.
I due istituti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, si distinguono sotto tre profili, quali l'accessorietà, la prestazione e la causa.
In particolare, il discrimine principale è dato dal carattere dell'accessorietà tipico della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale garantita, discendente dal disposto degli artt. 1939 c.c. e 1945 c.c., secondo i quali, rispettivamente, l'invalidità dell'obbligazione principale determina l'invalidità della fideiussione e il fideiussore, oltre alle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia, può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (fatta eccezione per quella derivante dall'incapacità di quest'ultimo). La sussistenza di tale carattere incide sia sulla funzione concreta del contratto che sulla prestazione, in quanto la fideiussione solidale mira a garantire l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale, presupponendo l'identità di prestazione tra l'obbligazione gravante sul fideiussore e quella garantita, che sarà necessariamente fungibile (Ordinanza Corte Cass., Sez. VI,
31.03.2021, n. 8874).
L'accessorietà, invece, manca nel contratto autonomo di garanzia, rispetto al quale l'obbligazione principale può dirsi, al più, collegata e coordinata. L'assenza del carattere in esame, difatti, si desume essenzialmente dalle clausole contrattuali – tipicamente idonee a qualificare la garanzia come autonoma anziché come fideiussoria – che attribuiscono al creditore il diritto di esigere dal garante il pagamento immediato «a semplice richiesta» e
«senza eccezioni», ovverosia indipendentemente dall'esistenza, validità e/o efficacia del rapporto garantito e con esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli
(Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1186). Ciò significa, pertanto, che il contratto autonomo di garanzia è del tutto impermeabile alle vicende del rapporto garantito, per cui, sotto il profilo della prestazione, l'obbligazione cui è tenuto il garante può avere ad oggetto una prestazione diversa, che non coincide con quella – eventualmente anche infungibile – gravante sul debitore principale. La mancanza di accessorietà, anche in questo caso, influisce sulla causa del contratto, nel senso che quest'ultimo ha la funzione di trasferire sulla persona del garante il
3 rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no), tenendo indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale
(SS.UU. Corte Cass., 18.02.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, alla luce della dichiarazione allegata al contratto di locazione –“Su accordo delle parti il sign. […] presta garanzia personale per l'esatto adempimento Parte_1 degli obblighi della conduttrice – Sig.ra – per l'immobile di proprietà dei Controparte_3
Sig.ri e sito in Caserta al viale dei Bersaglieri Parco Parte_2 Controparte_1
Lucia, oggetto del presente contratto. Il suddetto garante che si firma in calce al presente contratto, si impegna a pagare personalmente e direttamente i crediti che matureranno a favore del locatore senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima la conduttrice” – emerge chiaramente il carattere accessorio della garanzia offerta, stante l'evidente identità tra la prestazione del debitore principale e quella dovuta dal fideiussore.
Innanzitutto, sul piano letterale, la mancanza di espressioni quali «a prima richiesta» e «senza eccezioni» o «a semplice richiesta scritta» costituisce un indice utile ad escludere l'autonomia della garanzia offerta, fermo restando la necessità di accertare, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, la volontà in concreto manifestata dalle parti, nonché lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione.
A tal proposito, anche sotto quest'ultimo profilo, è indubbia la sussistenza del carattere accessorio della garanzia offerta, stante l'impegno del di adempiere esattamente agli Pt_1 obblighi assunti dalla conduttrice e, quindi, di pagare personalmente e direttamente i crediti maturati a favore dei locatori, odierni opposti. Dalla dichiarazione resa dall'opponente, infatti, non emergono forme svincolate dal rapporto garantito, ma, al contrario, gli espliciti riferimenti al contratto di locazione – “[…] degli obblighi della conduttrice” , “[…] si impegna a pagare personalmente e direttamente i crediti che matureranno a favore del locatore, senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima la conduttrice” – ne evidenziano il carattere tipico dell'accessorietà.
Ciò posto, nel caso di specie si discute della revoca del decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali relativi al periodo settembre 2019-febbraio 2021, essendosi estinta la fideiussione solidale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1975 c.c.
La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è strettamente collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, in quanto instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale (Cass., Sez.
Un., 31.03.2021, n. 3947). Essa pone in capo al creditore l'onere di proporre istanze contro il debitore, per il recupero del credito, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena l'estinzione della fideiussione.
L'«istanza» di cui all'art. 1957 c.c. deve essere giudiziale, cioè deve trattarsi di un mezzo di tutela processuale giurisdizionale del diritto di credito esperito, in via di cognizione o di esecuzione, al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dall'esito e dalla idoneità
4 a sortire il risultato sperato (ordinanza Cass., Sez. III, 24.08.2023, n. 25197). Non costituiscono, invece, valida «istanza» né la notifica di un atto stragiudiziale né il precetto notificato dal creditore, ma non seguito dall'esecuzione (Cass. n. 283/1997, Cass. n.
1724/2016).
Alla luce del quadro normativo esaminato, fermo restando la possibilità per il di Pt_1 proporre tutte le eccezioni spettanti alla debitrice principale, la fideiussione CP_3 solidale deve ritenersi estinta, in quanto i creditori, per il principio dell'inversione dell'onere della prova, non hanno dimostrato di aver esperito, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le azioni utili al recupero del credito.
In particolare, gli unici atti posti in essere dai locatori sono stati la proposizione dell'azione di sfratto per morosità nei confronti della in data 14.12.2020 (conclusasi con CP_3
l'ordinanza di convalida emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), e la messa in mora notificata all'opponente, in data 18.05.2021, per il pagamento dei canoni oggetto di causa, non compresi nella nozione di «istanza» di cui all'art. 1957 c.c. La prima, infatti, è un'azione di per sé inidonea a recuperare il credito, la seconda, invece, non garantisce il recupero del credito in modo certo ed immediato, data la sua natura stragiudiziale.
Il decreto ingiuntivo opposto, invece, costituisce sì elemento idoneo ad integrare l'«istanza» di cui all'art. 1957 c.c., tuttavia, lo stesso veniva richiesto ed emesso non rispettando il termine di decadenza fissato dal legislatore, ai fini della validità della fideiussione prestata.
In particolare, il termine di decadenza è stato previsto per evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (ordinanza Cass. civ., Sez. III, 24.08.2023 n. 25197).
Per quanto riguarda il calcolo del termine, nelle obbligazioni periodiche, il dies a quo si individua in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto esse godono di un rilevante grado di autonomia, tale da potersi considerare esigibile quel singolo pagamento prima ed a prescindere dalla prestazione complessiva (Cass. n.
15902/2014; Cass. 117595/2002).
Sulla base di ciò, ai sensi dell'art. 1975 c.c., deve dichiararsi estinta la fideiussione, in quanto sebbene il decreto ingiuntivo opposto rientri pienamente nella nozione di «istanza», esso veniva notificato soltanto in data 06.05.2022 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dei singoli canoni di locazione relativi al periodo settembre 2019-febbraio 2021 previsto dalla disposizione stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 − Accoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1109/2022 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
− Condanna gli opposti, e , al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. 21 maggio 2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
6