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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
2899/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 6.06.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e all'A.U.P.P., dott.ssa Daria De Maio, sono presenti:
per parte ricorrente l'avv. Luca Coppola il quale si riporta al ricorso e insiste per la sostituzione del CTU in quanto ha omesso di valutare i certificati medici depositati in corso di causa.
Per parte resistente l'avv. Giuseppina Volpe, per delega orale dell'avv. Silvio Garofalo. L'avv.
Volpe si riporta alle richieste e conclusioni come da atto di costituzione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, provvede come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2899/2023, avente ad oggetto: “Prestazione: Pensione –
Assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc.” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola ed elettivamente domiciliata in
Avellino al C.so V. Emanuele, n. 8 (indirizzi p.e.c. indicati: Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott. del 22.03.2024 ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n.17
(indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
20.10.2023, la parte ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott.ssa Per_2
, nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari
[...] legittimanti il riconoscimento della invalidità civile fino al 100% con eventuale diritto all'accompagnamento, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 co.3 l.
104/1992.
In particolare, la ricorrente impugnava l'elaborato peritale, lamentando la mancata valutazione di tutta la certificazione medica allegata e del complesso patologico sofferto.
Riteneva l'errato utilizzo dei codici di riferimento di cui al D.M. del 5 febbraio 1992, rilevando la esclusione delle menomazioni dell'apparato endocrinologo, neurologico e neoplastiche, osservando che la cronicità e la gravità delle altre patologie cardiovascolari, respiratorie e osteoarticolari erano state ridimensionate.
Contestava, in particolare, il giudizio del CTU riguardo al grado di gravità della patologia depressiva diagnosticata, facendo rilevare la sussistenza di ectasia microaneurismatica apice tronco basale, di meningioma e di epilessia, artrosi scapolo omerale con deficit della sopraelevazione arto sinistro, nonché di fenichetonuria comportante, da sola, il riconoscimento di una percentuale invalidante del 95%.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti, allegando documentazione medica sopravvenuta.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 16.04.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente la verifica di CP_1 tempestività dell'azione ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per assenza della indicazione del beneficio preteso e dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 3388/2022 R.G. e a mezzo relazione integrativa del C.T.U. già nominato nella fase sommaria, incaricato di esaminare i motivi di opposizione sollevati nel ricorso introduttivo e di valutare la documentazione sanitaria sopravvenuta ed allegata in atti, limitatamente a quella di cui è stata disposta l'acquisizione.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 20.10.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 2.10.2023 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di “dubbio” sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo e alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott.ssa , già nominato Persona_2 nella fase sommaria.
4. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., la dott.ssa , previo esame di tutta la documentazione Per_2 sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “ESITI CHIRURGICI DI ASPORTAZIONE DI MENINGIOMA (Marzo 2023) deficit del fattore coagulativo XIII (MTHFR in omozigosi) Ipertensione essenziale, sindrome depressiva endoreattiva” e concludeva riconoscendo la ricorrente invalida in misura del 67% e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 della l. 104/1992.
All'esito della integrazione dell'esame peritale, il C.T.U. ribadiva il giudizio espresso nella fase sommaria.
Con particolare riferimento all'intervento chirurgico di asportazione del meningioma parasagittale eseguito nel mese di marzo 2023, cui seguiva nuovo intervento di cranioplastica in data 31.05.2024, il CTU riferiva che “Attualmente la paziente è in follow up neurochirurgico all'ultima RMN di settembre 2024 la paziente risulta guarita “…si apprezza la regressione completa sia dell'ispessimento del rivestimento meningeo sottostante al volèt osseo che al relativo potenziamento post-contrastrografico . Per il resto si conferma la completa exeresi della suddetta formazione extra assiale ad impianto sul III posteriore della grande falce cerebrale con immodificato esito glio-malacico- emosiderinico del cavo chirurgico. Il sistema ventricolare è in asse, morfo volumetricamente normale. Le sequenze convenzionali e lo studio della diffusione non evidenziano alterazioni intrinseche di segnale a carico del tessuto encefalico da patologia acuta. Stabili i restanti reperti a confronto”.
Rilevava, dunque, in base alla documentazione esaminata la completa guarigione della ricorrente dal punto di vista neurologico, stante anche l'assenza di peggioramenti clinici, confermando che “la paziente è attualmente in uno stato di benessere clinico, non ha recidive di malattia, l'intervento chirurgico è andato a buon fine, considerata anche la deiscenza della ferita che è stata risolta. La deambulazione è autonoma e non ci sono deficit neurologici focali o post operatori. Dovrà sottoporsi ai regolari controlli, considerato che si tratta di patologia benigna senza prognosi sfavorevole.”.
Il CTU procedeva, poi, alla seguente valutazione percentuale delle singole patologie diagnosticate:
“• Ipertensione essenziale– coronaropatia lieve NYHA I cod 6445 valutazione 11-20% •
Sindrome endoreattiva depressiva media cod 2205 valutazione 25% • Meningioma in esiti chirurgici, neoplasie benigne cod 9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON
MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE valutazione 11% • Deficit della coagulazione fattore XIII in omozigosi, non tabellato ma valutabile al 15 %perché non comporta problematiche trombotiche e attualmente dopo la valutazione clinica neanche emorragiche con la terapia preoperatoria adottata.”.
Confermava la diagnosi di “ESITI CHIRURGICI DI ASPORTAZIONE DI MENINGIOMA
(Marzo 2023), rioperata per deiscenza chirurgica in Novembre 2023 e Maggio 2024 con ottimi esiti. DEFICIT del fattore coagulativo XIII (MTHFR in omozigosi) Ipertensione essenziale, sindrome depressiva endoreattiva. Lieve ectasia micro-aneurismatica infundibuloma dell'apice del tronco basilare” e concludeva ritenendo la sig.ra
[...]
invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 Pt_1
e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/98) Percentuale 67% e soggetto Portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.104 del 05/02/92. Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo. Il consulente ha dato inoltre atto di avere esaminato tutta a documentazione sanitaria di formazione sopravvenuta alla precedente fase, come si evince dalla piana lettura della relazione integrativa (pagine 3 e 4 della relazione depositata il 2.6.2025).
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. L'effettiva sussistenza delle patologie sofferte, che ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di C.T.U. medico legale del procedimento per ATPO, già liquidate dal giudice della fase sommaria e quelle della presente opposizione, liquidate con separato decreto, tuttavia, vengono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. della precedente fase e del presente giudizio, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 6.06.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)