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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 111/2025 promosso da
, nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI LORENZO e dell'avv AGLIETTI LUCIA
( ) VIA G. CAPPONI 30 50121 FIRENZE;
C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio, in via GIOVANNI BRUGNOLI 13 40122 BOLOGNA
APPELLANTE
nata a [...] il [...], Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. PESSINA ELISABETTA, elettivamente domiciliata nel suo studio in VIA
CESARE BATTISTI N. 33 BOLOGNA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 3310/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20.12.2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3310/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20/12/2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 14894/2021 del Ruolo Generale del Tribunale di Bologna, riassunto dal procedimento pagina 1 di 4 iscritto al R.G. 10271/2020 del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avente ad oggetto unicamente le condizioni economiche relative al mantenimento della prole, e nulla contestando in ordine all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione dei figli minori , nato il [...] e nato il 6 Persona_1 Persona_2 giugno 2011.
Si è costituita ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza collegiale del 12/06/2025 la Corte, sentite le parti e i rispettivi difensori, ha espletato un tentativo di conciliazione concedendo alle parti un rinvio per valutare l'opportunità di definire la controversia prevedendo la “corresponsione da parte di a di un Parte_1 Controparte_1 importo pari a 600,00 mensili complessivi per entrambi i figli fino alla data del 31 gennaio 2023 e, a partire dal mese successivo, di 900,00 euro complessivi per entrambi i figli, così come disposto in sentenza”.
Con note scritte depositate telematicamente rispettivamente il 3 settembre e l'8 settembre 2025, hanno dichiarato di aderire integralmente a tale proposta, al fine di pervenire a una pronta e definitiva composizione della lite, rinunciando espressamente a ogni ulteriore motivo di appello e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, precisando di concordare, in conformità con la proposta conciliativa e per la sua completa esecuzione, sull'ammontare degli arretrati dovuti dal Dott. alla Dott. , comprensivi della rivalutazione ISTAT Parte_1 Controparte_1 calcolata al mese di gennaio 2025, come specificamente riepilogati nelle rispettive note conformi.
All'udienza dell'11 settembre 2025, poi, sono comparsi i difensori delle parti e l'appellante di persona,
e hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1- prendere atto dell'integrale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata da Codesta
Corte all'udienza del 12/06/2025, che prevede la corresponsione da parte del Dott. Parte_1
alla Dott. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, a partire dalla data del deposito del ricorso sino al 31 gennaio
2023, dell'importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT, con ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2- prendere atto che a partire dal mese successivo (1 febbraio 2023), la proposta conciliativa prevede invece la corresponsione dell'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT con decorrenza al mese di gennaio di ogni anno, con ripartizione delle pagina 2 di 4 spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
3- dare atto della rinuncia delle parti a ogni ulteriore motivo di appello e, per l'effetto, confermare per i restanti capi l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 3310/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 14894/2021 del Ruolo Generale;
4- dare atto che il Dott. ha provveduto al pagamento degli arretrati nella misura Pt_1 concordata di euro 7.503,21 e che resta impregiudicata la rivalutazione dell'assegno ordinario relativo ai mesi di giugno e di luglio;
5- disporre, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.”
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*
Ritiene la Corte che le conclusioni delle parti, meritino di essere integralmente recepite in quanto equilibrate rispetto alle condizioni delle parti e conformi all'interesse dei figli minori _1
, nato il [...] e nato il [...].
[...] Persona_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da loro richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti:
1) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e Persona_1
Persona_2
- a partire dalla data del deposito del ricorso sino al 31 gennaio 2023, dell'importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT,
- a partire dal mese successivo (1° febbraio 2023), l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT con decorrenza al mese di gennaio di ogni anno
- in ogni caso con ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, da intendersi integralmente richiamato;
2) dà atto che il pagamento degli arretrati (salvo l'importo della rivalutazione delle mensilità di giugno e luglio è già stato corrisposto;
3) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore Dott Antonella Allegra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 111/2025 promosso da
, nato a [...] il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TOMASSINI LORENZO e dell'avv AGLIETTI LUCIA
( ) VIA G. CAPPONI 30 50121 FIRENZE;
C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio, in via GIOVANNI BRUGNOLI 13 40122 BOLOGNA
APPELLANTE
nata a [...] il [...], Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. PESSINA ELISABETTA, elettivamente domiciliata nel suo studio in VIA
CESARE BATTISTI N. 33 BOLOGNA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 3310/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20.12.2024, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 gennaio 2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3310/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20/12/2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 14894/2021 del Ruolo Generale del Tribunale di Bologna, riassunto dal procedimento pagina 1 di 4 iscritto al R.G. 10271/2020 del Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avente ad oggetto unicamente le condizioni economiche relative al mantenimento della prole, e nulla contestando in ordine all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione dei figli minori , nato il [...] e nato il 6 Persona_1 Persona_2 giugno 2011.
Si è costituita ontestando l'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza collegiale del 12/06/2025 la Corte, sentite le parti e i rispettivi difensori, ha espletato un tentativo di conciliazione concedendo alle parti un rinvio per valutare l'opportunità di definire la controversia prevedendo la “corresponsione da parte di a di un Parte_1 Controparte_1 importo pari a 600,00 mensili complessivi per entrambi i figli fino alla data del 31 gennaio 2023 e, a partire dal mese successivo, di 900,00 euro complessivi per entrambi i figli, così come disposto in sentenza”.
Con note scritte depositate telematicamente rispettivamente il 3 settembre e l'8 settembre 2025, hanno dichiarato di aderire integralmente a tale proposta, al fine di pervenire a una pronta e definitiva composizione della lite, rinunciando espressamente a ogni ulteriore motivo di appello e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, precisando di concordare, in conformità con la proposta conciliativa e per la sua completa esecuzione, sull'ammontare degli arretrati dovuti dal Dott. alla Dott. , comprensivi della rivalutazione ISTAT Parte_1 Controparte_1 calcolata al mese di gennaio 2025, come specificamente riepilogati nelle rispettive note conformi.
All'udienza dell'11 settembre 2025, poi, sono comparsi i difensori delle parti e l'appellante di persona,
e hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1- prendere atto dell'integrale adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata da Codesta
Corte all'udienza del 12/06/2025, che prevede la corresponsione da parte del Dott. Parte_1
alla Dott. entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, a partire dalla data del deposito del ricorso sino al 31 gennaio
2023, dell'importo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT, con ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2- prendere atto che a partire dal mese successivo (1 febbraio 2023), la proposta conciliativa prevede invece la corresponsione dell'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT con decorrenza al mese di gennaio di ogni anno, con ripartizione delle pagina 2 di 4 spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
3- dare atto della rinuncia delle parti a ogni ulteriore motivo di appello e, per l'effetto, confermare per i restanti capi l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n. 3310/2024, pubblicata in data 20/12/2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 14894/2021 del Ruolo Generale;
4- dare atto che il Dott. ha provveduto al pagamento degli arretrati nella misura Pt_1 concordata di euro 7.503,21 e che resta impregiudicata la rivalutazione dell'assegno ordinario relativo ai mesi di giugno e di luglio;
5- disporre, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.”
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*
Ritiene la Corte che le conclusioni delle parti, meritino di essere integralmente recepite in quanto equilibrate rispetto alle condizioni delle parti e conformi all'interesse dei figli minori _1
, nato il [...] e nato il [...].
[...] Persona_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da loro richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone, in conformità a quanto congiuntamente richiesto dalle parti:
1) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e Persona_1
Persona_2
- a partire dalla data del deposito del ricorso sino al 31 gennaio 2023, dell'importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT,
- a partire dal mese successivo (1° febbraio 2023), l'importo di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ciascun figlio) oltre ad aumento ISTAT con decorrenza al mese di gennaio di ogni anno
- in ogni caso con ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017, da intendersi integralmente richiamato;
2) dà atto che il pagamento degli arretrati (salvo l'importo della rivalutazione delle mensilità di giugno e luglio è già stato corrisposto;
3) ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'11 settembre 2025
Il Presidente estensore Dott Antonella Allegra
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