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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8966/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita in calce al Parte_1 ricorso dagli avv.ti Francesco di Feo e Loredana Lionetti presso lo studio dei quali in Trinitapoli (BT) è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accogliere il presente ricorso e per
l'effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno Parte_1 mensile di assistenza a decorrere dal 1.11.2022 (primo giorno del mese successivo a quello di revisione) poiché invalido con ridotta capacità lavorativa e in sato di bisogno economico. 2) condannare l al CP_1 pagamento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.11.2022 nella misura stabilita per legge;
3) condannare l al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distarsi a favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi anticipatarii.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 16 maggio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. Persona_2 ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo per la precisione pari al 70% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 5577/2023 del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetta da: “Morbo di
ON con esiti di resezione ileo-colica, sindrome ansiosa depressiva”.
Per tali patologie veniva giudicato invalido con una percentuale del 67%.
Ebbene nostro compito è di verificare se all' epoca della domanda o successivamente, il sig. poteva essere giudicato Parte_1 assegnatario di assegno d' invalidità. Studiando la documentazione clinica presentata ed allegata agli atti e dalla visita medica riteniamo che il sig. può essere considerato invalido con una Parte_1 percentuale del 70%. La patologia che maggiormente incide negativamente sullo stato di salute del Ricco è sicuramente quella relativa Parte_1 al morbo di ON che allo stato attuale è in fase di remissione. Lo stesso è in terapia con anticorpi monoclonali con buoni risultati terapeutici. Per tale patologia ha effettuato numerose visite specialistiche ed è in controllo medico. Lo stesso presenta una sindrome ansiosa-depressiva reattiva. Tali patologie raggiungono un grado di invalidità del 70%. Codici utilizzati 6461 61% 2205 25% Invalidità totale
70%.”
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Nell'introdurre il presente procedimento parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale allegando una maggiore gravità delle patologie invalidanti con conseguente differente inquadramento e attribuzione di percentuali invalidanti superiori che comporterebbero, mediante il calcolo riduzionistico, di raggiungere una percentuale di invalidità complessiva pari al 77%
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti e valutare la certificazione di formazione successiva all'esame peritale.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo pari al 70% sulla base del rilievo che: “sia dalla colloquio avuto con il Sig. sia dalla documentazione clinica le Parte_1 condizioni psico-fisiche dello stesso appaiono stazionarie ed in buon compenso tali da terminare una invalidità valutazione del 70%. La nuova certificazione non ha mostrato una aggravamento della condizione psico- fisica dello stesso.”
Parte ricorrente ha contestato nuovamente le risultanze peritali sulla scorta delle medesime considerazioni già svolte. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8966/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita in calce al Parte_1 ricorso dagli avv.ti Francesco di Feo e Loredana Lionetti presso lo studio dei quali in Trinitapoli (BT) è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accogliere il presente ricorso e per
l'effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno Parte_1 mensile di assistenza a decorrere dal 1.11.2022 (primo giorno del mese successivo a quello di revisione) poiché invalido con ridotta capacità lavorativa e in sato di bisogno economico. 2) condannare l al CP_1 pagamento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.11.2022 nella misura stabilita per legge;
3) condannare l al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distarsi a favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi anticipatarii.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CTU nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente e la valutazione di certificazione di formazione successiva, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 16 maggio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Il CTU nominato nella fase di ATPO, dott. Persona_2 ha accertato che le patologie da cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo per la precisione pari al 70% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 5577/2023 del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetta da: “Morbo di
ON con esiti di resezione ileo-colica, sindrome ansiosa depressiva”.
Per tali patologie veniva giudicato invalido con una percentuale del 67%.
Ebbene nostro compito è di verificare se all' epoca della domanda o successivamente, il sig. poteva essere giudicato Parte_1 assegnatario di assegno d' invalidità. Studiando la documentazione clinica presentata ed allegata agli atti e dalla visita medica riteniamo che il sig. può essere considerato invalido con una Parte_1 percentuale del 70%. La patologia che maggiormente incide negativamente sullo stato di salute del Ricco è sicuramente quella relativa Parte_1 al morbo di ON che allo stato attuale è in fase di remissione. Lo stesso è in terapia con anticorpi monoclonali con buoni risultati terapeutici. Per tale patologia ha effettuato numerose visite specialistiche ed è in controllo medico. Lo stesso presenta una sindrome ansiosa-depressiva reattiva. Tali patologie raggiungono un grado di invalidità del 70%. Codici utilizzati 6461 61% 2205 25% Invalidità totale
70%.”
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Nell'introdurre il presente procedimento parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale allegando una maggiore gravità delle patologie invalidanti con conseguente differente inquadramento e attribuzione di percentuali invalidanti superiori che comporterebbero, mediante il calcolo riduzionistico, di raggiungere una percentuale di invalidità complessiva pari al 77%
Valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CTU è stato richiamato per rendere i chiarimenti e valutare la certificazione di formazione successiva all'esame peritale.
Il CTU, con l'integrazione dell'elaborato peritale, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo pari al 70% sulla base del rilievo che: “sia dalla colloquio avuto con il Sig. sia dalla documentazione clinica le Parte_1 condizioni psico-fisiche dello stesso appaiono stazionarie ed in buon compenso tali da terminare una invalidità valutazione del 70%. La nuova certificazione non ha mostrato una aggravamento della condizione psico- fisica dello stesso.”
Parte ricorrente ha contestato nuovamente le risultanze peritali sulla scorta delle medesime considerazioni già svolte. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%;
- dichiara la irripetibilità delle spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano