Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2025, proposto da
LU De NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 3158/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 8401/2023 del Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, pubblicata in data 17/10/2024 notificata il 08/11/2024 passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa IZ RO e udito l’Avvocato dello Stato S. Libertini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 30 settembre 2025 e depositato in giudizio in pari data, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3158/2024, pubblicata in data 17.10.2024, con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando sulla detta carta l’importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, maggiorato di interessi legali.
Il 3 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero intimato, con formula di rito.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso di ottemperanza è fondato nei termini di seguito indicati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro di cui in epigrafe, passata in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Lecce il 23 luglio 2025.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 30 settembre 2025), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso (avvenuto il 30 settembre 2025) ex art. 87, terzo comma, c.p.a.; infine, la sentenza medesima è stata notificata in forma esecutiva in data 8 novembre 2024 al Ministero resistente.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA MM (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui in epigrafe e non avendo il Ministero costituito contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 60 (sessante) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierna ricorrente delle somme di denaro indicate nella predetta sentenza n. 3158/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.2024.
In caso di ulteriore inadempimento da parte del Ministero intimato, viene sin da ora nominato quale Commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (o suo delegato) il quale provvederà nel successivo termine di 60 giorni a fornire esecuzione alla predetta sentenza dell’A.G.O., anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’MM debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del legale-rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 3158/2024 di cui in epigrafe, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempimento da parte del Ministero intimato, viene sin da ora nominato quale Commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (o suo delegato) il quale provvederà nel successivo termine di 60 giorni a fornire esecuzione alla predetta sentenza dell’A.G.O.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IZ RO |
IL SEGRETARIO