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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 35-1/2025 R.G.P.U.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa AN AR Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa NA SI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22-07-1977 e residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata ad [...] il [...] e residente in [...]
22, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Sergio Mora del Foro di Verbania (C.F.
con studio in Arona, corso Liberazione n. 18, giusta procura in C.F._3 calce al ricorso, comprensiva dell'elezione di domicilio, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: o via fax al n. 0322/46208; Email_1
ricorrenti nei confronti della impresa individuale (P.IVA: Controparte_1
), con sede legale in Pisano (NO), via circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010, P.IVA_1 in persona dell'omonimo titolare firmatario (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Paleocapa 2, CAP 28041; TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
debitrice non costituita letti gli atti procedimento unitario n. 35-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti e : “CHIEDONO che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Verbania, con qualsivoglia formula, voglia dichiarare la Liquidazione
Giudiziale della ditta individuale C.F. Controparte_2
, con sede in Arona, via Paleocapa n. 2, pec C.F._4
in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_2 per tutti i motivi di cui in premessa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/07/2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_2 confronti dell'impresa individuale di . Controparte_1
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con l'impresa individuale debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura della Cancelleria, in data 8/7/2025, ai sensi dell'art. 40, comma 6,
C.C.I.I., nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e celebrata l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 30/7/2025. Sul punto, appare opportuno ricordare che non è necessaria la notifica nei confronti dell'imprenditore individuale alla sua residenza, essendo sufficiente la notifica all'indirizzo PEC (inter alia, si veda Cass. civ, sez. I, ordinanza del 02/03/2022, n. 6866:
“Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso.
La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con
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modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese”; principio di diritto che, pur espresso nel vigore della Legge Fallimentare, si ritiene assolutamente applicabile anche alle fattispecie disciplinate dal Codice della Crisi).
A tale udienza, sono comparsi il sig. personalmente e le ricorrenti, dando atto CP_1
della pendenza di trattative tra le parti e chiedendo, pertanto, un rinvio.
Alla successiva udienza, fissata per il 7/11/2025, nessuno è comparso. A tal riguardo, appare appena il caso di ricordare che la mancata comparizione del creditore in udienza in assenza di rinuncia espressa non comporta estinzione del procedimento ex art. 43 C.C.I.I. (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 Novembre 2019, n. 30445. Pres. Didone. Est. Genovese, “…deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi della
L.Fall., art. 18) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"; principio di diritto, questo, enunciato nel vigore della Legge Fallimentare, ma dal quale non vi è ragione di discostarsi). Per tale ragione, dunque, in occasione della suddetta udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale di . Controparte_1
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
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Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Pisano (NO), via circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una impresa individuale che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195
c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente così ivi descritta:
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24548 del 01/12/2016). Trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., si risolve in danno
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dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n.
13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Non essendo per legge l'imprenditore individuale tenuto al deposito dei bilanci al R.I., sono presenti in atti solo i modelli UNICO per gli anni 2023 e 2024 (relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2022 e 2023) ed i modelli IVA per gli anni 2023, 2024 e 2025 (relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024).
In particolare, dalla documentazione acquisita d'ufficio in relazione agli ultimi tre esercizi precedenti al momento del deposito della domanda (i.e. annualità 2024-2023-2022), risulta che:
- nella dichiarazione IRPEF per l'anno 2024 (periodo d'imposta 2023), sono stati dichiarati ricavi per euro 126.590,00 e perdite per euro 133.404,00;
- nella dichiarazione IRPEF per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022), sono stati dichiarati ricavi per euro 201.130,00 e perdite per euro 119.489,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2025 (periodo d'imposta 2024), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 106.203,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2024 (periodo d'imposta 2023), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 126.590,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 201.130,00.
Mancano, invece, tanto il modello UNICO per l'anno 2025 (relativo al periodo d'imposta
2024), pur trattandosi di un'impresa attiva e con almeno un dipendente al 31/12/2024; quanto la produzione da parte del debitore di un libro cespiti o beni strumentali relativo all'ultimo triennio.
Come si vedrà infra, peraltro, il superamento delle soglie è certamente comprovato dall'ingente esposizione debitoria erariale/previdenziale nei confronti dello Stato, pari ad euro 1.316.997,20 (e, dunque, ben superiore ad euro 500.000,00).
Inoltre, si ritiene che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporti la confusione, in un unico patrimonio, dei rapporti giuridici inerenti
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all'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore (in tal senso Corte d'Appello
Milano sez. IV n. 720/2018, nonché, più di recente, Corte d'Appello Milano sez. IV N. R.G.
2638/2021 sentenza del 31 gennaio 2022, Pres. Mantovani, Est. Vullo;
Cass., sez. 1,
Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8930 del 04/06/2012). Tale confusione si verifica non solo in ordine alle passività, ma anche in relazione alle poste attive, con la conseguenza che, nel caso di imprenditore individuale, stante l'unitarietà del patrimonio, l'utilizzo all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. dei termini “attivo patrimoniale di ammontare complessivo”, “ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo” e “un ammontare di debiti anche non scaduti” deve essere interpretato come comprensivo anche dei beni, dei ricavi e dei debiti personali, e non solo aziendali.
Resta fermo, in ogni caso, che il debitore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
l'impresa debitrice si è, invero, sottratta al contraddittorio ed ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Infatti:
a) parte ricorrente anta un credito di € 21.559,46 (portato Parte_1
da decreto ingiuntivo n. 47/2022 emesso da codesto Tribunale in data 27-07-2022 per l'importo di € 23.147,10, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali, cui è seguito un acconto che ne ha ridotto l'importo);
b) parte ricorrente vanta un credito di € 6.285,52 (portato da Parte_2
decreto ingiuntivo n. 49/2022 emesso dal Tribunale di Verbania in 04-08-2022 per l'importo di € 6.271,00 – corrispondente all'ammontare complessivo del TFR pari a € 6.771,00, dedotto un acconto di € 500,00 –, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali, cui è seguito un acconto che ne ha ridotto l'importo).
Vieppiù, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, in quanto al credito vantato
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dalle ricorrenti, si aggiungono carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione per un importo complessivo (comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio) pari a € 1.316.997,20 (oltre all'ulteriore importo di €
10.612,97 indicato da come “non scaduto o in attesa di notifica”). CP_3
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dall'inadempimento con riferimento al credito da lavoro (segnatamente, credito da TFR) vantato dalle parti ricorrenti (fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi, quale normale costo di produzione), elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
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- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dalle dichiarazioni negative dei terzi pignorati nell'ambito del pignoramento presso terzi promosso dalla ricorrente . Parte_2
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale Controparte_1
” (P.IVA: ), con sede legale in Pisano (NO), via
[...] P.IVA_1
circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010, in persona dell'omonimo titolare firmatario
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
residente in [...] quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa NA SI;
NOMINA
Curatore l'Avv. Angela TRIPODI, soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358 e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
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ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18/03/2026 ore 10:45;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
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al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice est. rel. La Presidente
NA SI AN AR
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Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa AN AR Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa NA SI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22-07-1977 e residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata ad [...] il [...] e residente in [...]
22, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Sergio Mora del Foro di Verbania (C.F.
con studio in Arona, corso Liberazione n. 18, giusta procura in C.F._3 calce al ricorso, comprensiva dell'elezione di domicilio, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: o via fax al n. 0322/46208; Email_1
ricorrenti nei confronti della impresa individuale (P.IVA: Controparte_1
), con sede legale in Pisano (NO), via circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010, P.IVA_1 in persona dell'omonimo titolare firmatario (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...]
Paleocapa 2, CAP 28041; TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
debitrice non costituita letti gli atti procedimento unitario n. 35-1/2024 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti e : “CHIEDONO che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Verbania, con qualsivoglia formula, voglia dichiarare la Liquidazione
Giudiziale della ditta individuale C.F. Controparte_2
, con sede in Arona, via Paleocapa n. 2, pec C.F._4
in persona del legale rappresentante pro tempore, Email_2 per tutti i motivi di cui in premessa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/07/2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_2 confronti dell'impresa individuale di . Controparte_1
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con l'impresa individuale debitrice in forza della notifica a quest'ultima del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura della Cancelleria, in data 8/7/2025, ai sensi dell'art. 40, comma 6,
C.C.I.I., nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e celebrata l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 30/7/2025. Sul punto, appare opportuno ricordare che non è necessaria la notifica nei confronti dell'imprenditore individuale alla sua residenza, essendo sufficiente la notifica all'indirizzo PEC (inter alia, si veda Cass. civ, sez. I, ordinanza del 02/03/2022, n. 6866:
“Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso.
La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con
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modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese”; principio di diritto che, pur espresso nel vigore della Legge Fallimentare, si ritiene assolutamente applicabile anche alle fattispecie disciplinate dal Codice della Crisi).
A tale udienza, sono comparsi il sig. personalmente e le ricorrenti, dando atto CP_1
della pendenza di trattative tra le parti e chiedendo, pertanto, un rinvio.
Alla successiva udienza, fissata per il 7/11/2025, nessuno è comparso. A tal riguardo, appare appena il caso di ricordare che la mancata comparizione del creditore in udienza in assenza di rinuncia espressa non comporta estinzione del procedimento ex art. 43 C.C.I.I. (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 Novembre 2019, n. 30445. Pres. Didone. Est. Genovese, “…deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi della
L.Fall., art. 18) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere"; principio di diritto, questo, enunciato nel vigore della Legge Fallimentare, ma dal quale non vi è ragione di discostarsi). Per tale ragione, dunque, in occasione della suddetta udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale di . Controparte_1
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Pag. 3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Pisano (NO), via circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una impresa individuale che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195
c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente così ivi descritta:
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24548 del 01/12/2016). Trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., si risolve in danno
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dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n.
13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Non essendo per legge l'imprenditore individuale tenuto al deposito dei bilanci al R.I., sono presenti in atti solo i modelli UNICO per gli anni 2023 e 2024 (relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2022 e 2023) ed i modelli IVA per gli anni 2023, 2024 e 2025 (relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2022, 2023 e 2024).
In particolare, dalla documentazione acquisita d'ufficio in relazione agli ultimi tre esercizi precedenti al momento del deposito della domanda (i.e. annualità 2024-2023-2022), risulta che:
- nella dichiarazione IRPEF per l'anno 2024 (periodo d'imposta 2023), sono stati dichiarati ricavi per euro 126.590,00 e perdite per euro 133.404,00;
- nella dichiarazione IRPEF per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022), sono stati dichiarati ricavi per euro 201.130,00 e perdite per euro 119.489,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2025 (periodo d'imposta 2024), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 106.203,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2024 (periodo d'imposta 2023), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 126.590,00;
- nella dichiarazione IVA per l'anno 2023 (periodo d'imposta 2022), è stato dichiarato un volume d'affari pari ad euro 201.130,00.
Mancano, invece, tanto il modello UNICO per l'anno 2025 (relativo al periodo d'imposta
2024), pur trattandosi di un'impresa attiva e con almeno un dipendente al 31/12/2024; quanto la produzione da parte del debitore di un libro cespiti o beni strumentali relativo all'ultimo triennio.
Come si vedrà infra, peraltro, il superamento delle soglie è certamente comprovato dall'ingente esposizione debitoria erariale/previdenziale nei confronti dello Stato, pari ad euro 1.316.997,20 (e, dunque, ben superiore ad euro 500.000,00).
Inoltre, si ritiene che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporti la confusione, in un unico patrimonio, dei rapporti giuridici inerenti
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all'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore (in tal senso Corte d'Appello
Milano sez. IV n. 720/2018, nonché, più di recente, Corte d'Appello Milano sez. IV N. R.G.
2638/2021 sentenza del 31 gennaio 2022, Pres. Mantovani, Est. Vullo;
Cass., sez. 1,
Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8930 del 04/06/2012). Tale confusione si verifica non solo in ordine alle passività, ma anche in relazione alle poste attive, con la conseguenza che, nel caso di imprenditore individuale, stante l'unitarietà del patrimonio, l'utilizzo all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. dei termini “attivo patrimoniale di ammontare complessivo”, “ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo” e “un ammontare di debiti anche non scaduti” deve essere interpretato come comprensivo anche dei beni, dei ricavi e dei debiti personali, e non solo aziendali.
Resta fermo, in ogni caso, che il debitore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
l'impresa debitrice si è, invero, sottratta al contraddittorio ed ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Infatti:
a) parte ricorrente anta un credito di € 21.559,46 (portato Parte_1
da decreto ingiuntivo n. 47/2022 emesso da codesto Tribunale in data 27-07-2022 per l'importo di € 23.147,10, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali, cui è seguito un acconto che ne ha ridotto l'importo);
b) parte ricorrente vanta un credito di € 6.285,52 (portato da Parte_2
decreto ingiuntivo n. 49/2022 emesso dal Tribunale di Verbania in 04-08-2022 per l'importo di € 6.271,00 – corrispondente all'ammontare complessivo del TFR pari a € 6.771,00, dedotto un acconto di € 500,00 –, oltre a rivalutazione, interessi e spese legali, cui è seguito un acconto che ne ha ridotto l'importo).
Vieppiù, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, in quanto al credito vantato
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dalle ricorrenti, si aggiungono carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione per un importo complessivo (comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio) pari a € 1.316.997,20 (oltre all'ulteriore importo di €
10.612,97 indicato da come “non scaduto o in attesa di notifica”). CP_3
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121
C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dall'inadempimento con riferimento al credito da lavoro (segnatamente, credito da TFR) vantato dalle parti ricorrenti (fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi, quale normale costo di produzione), elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
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- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dalle dichiarazioni negative dei terzi pignorati nell'ambito del pignoramento presso terzi promosso dalla ricorrente . Parte_2
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale Controparte_1
” (P.IVA: ), con sede legale in Pisano (NO), via
[...] P.IVA_1
circonvallazione – SP. 3417, CAP 28010, in persona dell'omonimo titolare firmatario
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
residente in [...] quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa NA SI;
NOMINA
Curatore l'Avv. Angela TRIPODI, soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358 e 2, comma 1, lett. n) C.C.I.I.;
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ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18/03/2026 ore 10:45;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
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al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Giudice est. rel. La Presidente
NA SI AN AR
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