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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16312 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 18 novembre 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G.
Bisceglie è stata chiamata la causa iscritta al numero 14777 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024.
Sono presenti, per la parte opponente l'Avv. Antonio De Lucia, in sostituzione dell'Avv. Cesare
Colonna e per la parte opposta l'Avv. Carla Petrarca.
Entrambi i procuratori si riportano ai propri atti difensivi e chiedono la decisione.
Il Giudice dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 18:40, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 14777 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– C.F.: – nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Roma (RM) alla Circonvallazione Clodia n. 163 presso lo studio dell'Avv. Cesare Colonna che lo difende e rappresenta giusta procura in atti;
- attore opponente -
E
– C.F.: – in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma (RM) alla Via Maletto n. 32, elettivamente domiciliato in Roma (RM) alla Via Ennio
Quirino Visconti n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Carla Petrarca e Paola Petrarca che lo difendono e rappresentano giusta procura in atti;
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2024, a mezzo posta elettronica certificata Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 06.03.2024 ad istanza del
[...]
per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.202,46 , oltre Controparte_1
interessi e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17188/2016, RG
54238/15, emesso in data 05.04.2016 dal Giudice di Pace di Roma e notificato in data 23.04.2016.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo i seguenti unici motivi che si richiamano sinteticamente: 1) «MANCATA/IRREGOLARE CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE»; 2)
«MANCATA/IRREGOLARE NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE»; 3) «MANCATA/IRREGOLARE NOTIFICA DEL
VERBALE ASSEMBLEARE»; 4) «NULLITA' DELLA NOMINA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI DI PARTE
CONVENUTA»; 5) «MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO».
Ha concluso, pertanto, come segue: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, dichiarare inefficace, nullo e di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premesse,
notificato in data 06.02.2024, per tutte le ragioni sopra evidenziate. Il tutto con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio.».
L'opposto , costituitosi in giudizio in data 27.06.2024, ha chiesto eccepito, in via preliminare, CP_1
l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale e nel merito ha richiesto il rigetto della spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 10.09.2024 il giudizio è stato rinviato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.12.2024.
In seguito, disatteso l'invito alle parti ad un bonario componimento della lite, all'udienza del 04.03.2025 è
stata formulata alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.: «definizione del giudizio con
pagamento da parte opponente in favore della parte opposta dell'importo di Euro 4.000,00 a tacitazione
della pretesa creditoria portata dall'atto di precetto entro la data del 15.05.2025; spese di lite
compensate».
3 All'udienza successiva del 01.04.2025 parte opponente non è comparsa;
parte opposta, per contro, ha dichiarato di non accettare la proposta.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Ciò premesso, occorre evidenziare che, attesa la natura delle doglianze prospettate, si è in presenza tanto di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma c.p.c. [motivi sub 1; sub 2), sub 3) e sub 4)] quanto di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I comma c.p.c. [motivi sub 5)] tempestivamente proposta che giustifica la competenza per materia dell'intestato Tribunale indipendentemente dal valore della causa, con conseguente rigetto dell'eccezione d'incompetenza per valore sollevata dalla parte opposta.
Il presente giudizio soggiace, infatti, agli ordinari criteri di competenza per materia e per territorio, con la sola particolarità che le opposizioni ex art. 617 c.p.c. sono necessariamente devolute al Tribunale, sia che siano proposte prima che dopo l'inizio dell'esecuzione (Cass. n. 19051/2016 e Cass. n. 14725/2001), con conseguente incompetenza per materia del Giudice di Pace.
Quanto ai motivi di opposizione sub 1; sub 2), sub 3) e sub 4)] le doglianze sollevate sono prive di alcun valore giuridico attesa la natura provvisoriamente esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto. Per
contro nulla è stato dedotto e provato in merito all'adempimento della pretesa creditoria vantata dall'opposto, neppure in via parziale.
L'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale
“successivi” alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia riservate alla cognizione del giudice naturale.
Diversamente opinando, si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c., in cui è fondamentale il requisito dell'astrattezza.
Ed invero, ottenuto il titolo esecutivo, il creditore ha la possibilità per ciò stesso di promuovere l'esecuzione forzata. Il titolo giudiziale non va inteso nell'esecuzione forzata quale prosecuzione del
4 giudizio da cui esso è originato, bensì come dato autonomo e indipendente rispetto a quel processo di formazione.
Quanto al motivo di opposizione sub 5) lo stesso è evidentemente infondato attesa la prova documentale in atti della notifica del titolo esecutivo azionato con il precetto in esame.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi,
nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi, ai medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio ed introduttiva ed ai minimi per le restanti fasi, valutata la vicenda processuale e l'attività giuridica svolta.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che nel caso di specie sussistano i presupposti per una pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Nel caso di specie ricorre, per l'appunto, un'ipotesi di abuso dello strumento processuale posto che l'opponente, senza alcun motivo, non ha accettato la proposta del giudice ex art. 185 bis c.p.c. elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di "abuso del processo" (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017 e
21943/2018).
Ha così proseguito il giudizio in via temeraria con ciò determinando un inutile aggravio dell'istituto del processo.
Trattasi di condotta che, a parere del Tribunale, è meritevole, quindi, della condanna di responsabilità
aggravata.
I principi di lealtà e probità e di economia processuale impongono, infatti, una concreta disamina della proposta del giudice, proprio per evitare il rischio di un abuso del processo legittimante la sanzione di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. da liquidarsi, nel caso in esame, nella misura come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
5 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida per compensi in complessivi Euro 1.700,00, oltre al Controparte_1
rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna, altresì, la parte opponente al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., dell'importo di Euro 800,00, oltre interessi, Controparte_1
nella misura legale, fino al soddisfo.
Roma, all'udienza del 18 novembre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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