Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 141/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dagli Avv.ti FRANZOSI MICHELE e MONTEVERDE MARIO domicilio eletto presso lo studio dei difensori. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BIFFI LUISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara:
1) pronunciare la separazione personale tra e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dell'Anagrafe dello Stato Civile del Comune di al ione;
Per_
2) stabilire l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione della loro Per_1 residenza presso l'abitazione della madre, che r n a, Via Mario Greppi n. 9;
3) stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Novara, Via Mario Greppi n. 9 con relativi arredi alla sig.ra che ivi continuerà ad abitare unitamente alla prole;
CP_1 4) prevedere e disporre che i figli durante il mese trascorreranno con ciascun genitore due settimane, dal lunedì pomeriggio al lunedì mattina della settimana successiva e così alternativamente con il padre e con la madre, così consentendo ai minori di trascorrere un tempo paritetico con entrambi i genitori. I figli trascorreranno poi le vacanze
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i figli trascorreranno le vacanze pasquali e quelle di Carnevale sempre ad anni alterni con ciascun genitore. Le ulteriori vacanze e ponti scolastici verranno equamente ripartiti tra i genitori. Durante il periodo giugno – settembre i figli potranno, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrere due settimane anche consecutive, con ciascuno di essi, in periodi che le parti concorderanno e si comunicheranno entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5) prevedere un concorso paterno al mantenimento ordinario dei figli, in misura pari ad euro 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative (il restante 30% sarà a carico della madre) secondo il protocollo Magistrati- Avvocati di Torino. Stabilire che il riparto tra i genitori delle spese straordinarie con la modalità ora indicate sarà applicato a far data dal 1/12/2025 e sino a tale data saranno a carico esclusivo del padre;
6) accertare e dichiarare che le parti intendono inoltre ripartire tra le medesime le ulteriori voci di spesa di seguito specificatamente indicate: 6a) canone di locazione casa coniugale sita in Novara, Via Greppi n. 9: a carico esclusivo del sig. sino al Pt_1
30/11/2025 e successivamente a far data dal 1/12/2025 in via esclusiva a carico della sig.ra CP_1
6b) spese condominiali casa coniugale sita in Novara, Via Greppi n. 9: a carico del sig. sino al Pt_1
30/4/2025 mentre a far data dal 1/5/2025 saranno a carico della sig.ra CP_1
6c) i costi per utenze relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivo della sig.ra a far data dal CP_1
1/12/2024 laddove a tale data il sig. si sarà trasferito a vivere altrove, facendo pertanto coincidere la Pt_1 cessazione di tale onere economico in capo a quest'ultimo con il suo trasferimento presso la sua nuova abitazione;
6d) i costi di prescuola relativi ad entrambi i figli saranno a carico del padre;
6e) i costi di doposcuola concernenti il figlio saranno sostenuti in via esclusiva dal padre mentre quelli relativi Per_1 Per_ al figlio saranno sostenuti in via escl lla madre;
6f) i costi di asilo dei figli saranno a carico esclusivo del padre e così sino al 31/8/2025, allorchè il figlio Per_1 cesserà la frequentazione della scuola dell'infanzia; Con 6g) i costi ABA e relativi al figlio saranno sempre sostenuti dal padre in via esclusiva;
Per_1 6h) costi relativi a di nuoto pratic trambi i figli saranno sostenuti in via esclusiva dal padre sino al 30/11/2025 e successivamente a far data dal 1/12/2025 dal medesimo nella misura del 70% ed il restante 30% sarà a carico della madre;
7) prevedere e dichiarare che il padre beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico INPS e dei benefici derivanti dalla L. 104/1992 attivata nell'interesse del figlio Per_1
8) prendere atto che i ricorrenti stabiliscono la decorrenza delle suddette condizioni far data dal 1° dicembre 2024, manifestando comunque e sin d'ora disponibilità a nuovamente confrontarsi sui temi economici oggetto degli odierni accordi entro il 1/12/2025, laddove ciò si rendesse necessario;
9) spese di lite interamente compensate.”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Novara, Parte_1 Controparte_1 in data 12/9/2020 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 94, parte I, anno 2020. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (13/8/2019) e (28/11/2021) minorenni. Per_1 Per_2 La domanda di separazione personale d gi, proposta c tamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Pag. 2 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1 Pubblico Ministero, 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Roma in [...]_1
02/12/1969 e , na 0/1993; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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