Articolo 1 della Legge 2 giugno 1962, n. 511
Articolo 2
Versione
10 luglio 1962
Art. 1.
La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' costituita dalla seguente:
"e) agli enti e societa' di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".
Entrata in vigore il 10 luglio 1962