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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza RECANTE N.R.G. 3412/2024 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 14.08.1966 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurangelo Rana (C.F.
,C.F._2
1 e
l' Controparte_1 [...]
Controparte_2 [...]
Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, l'opponente in epigrafe indicato la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 01420230043853421000 notificata in data
2 febbraio 2024 avente ad oggetto contributi per l'anno di imposta 2011, per un importo totale pari ad euro 70,04 incluse sanzioni ed interessi e invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Non si costituivano in giudizio le parti convenute, sicché ne va dichiarata la contumacia. Veniva sospesa l'esecuzione del ruolo di cui all'atto impugnato. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 -nella misura di svariate migliaia -, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate al Giudicante, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l.
n. 77/2020, veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
2 Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
3 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ciò posto, rileva il giudicante che nella specie l'unica censura mossa dall'opponente concerne la prescrizione dei crediti in questione.
Sul punto è il caso di soffermarsi sull'art. 66 della L. n.
247/2012, che dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Ne Controparte_3
consegue l'applicazione in materia del primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla A tal proposito la Corte di CP_3
Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”
(conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale”.
È intervenuto anche il Tribunale Milano, Sez. lavoro, con la sentenza n. 1978/2016 (cfr. doc. 2), che così si è espresso: “Il regime della prescrizione dei contributi, come è noto, è stato
4 regolato dall'art. 3 della L. n. 335 del 1995 (prescrizione quinquennale), fino alla innovazione introdotta dall'art. 66 L. n.
247 del 2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che
"la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla C.N.", in sostanza riportando il termine alla decennalità. Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale (sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6729) ha statuito che "La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del
2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente."
Alla luce di quanto sopra, i contributi previdenziali dell'anno di imposta 2011 spettanti alla sottesi alla Controparte_3
cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione, sono prescritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66 della L.
247/2012. Altresì, si sottolinea la violazione, commessa dall'Ente accertatore, dell'art. 74, comma 2, T.U. della Previdenza Forense il quale stabilisce che, prima della redazione e notifica della cartella di pagamento, la avrebbe dovuto notificare al Sig. CP_3
, un avviso contenente: “a) l'inadempienza riscontrata;
b) Pt_1
l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni ed interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà all'esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla e) la misura della CP_3
sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla f) CP_3
5 […]” (art. 74, comma 2, T.U. della Previdenza Forense) (enfasi aggiunte). Nel caso di specie, invece, in spregio della stessa normativa regolamentare prevista dalla Cassa Forense, l'
[...]
ha illegittimamente iscritto a ruolo i carichi in capo CP_4
all'odierno ricorrente senza provvedere, preventivamente, al necessario avviso di contestazione della violazione commessa.
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione dev'essere accolta e, pertanto, va dichiarato illegittimo l'avviso di addebito opposto.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
In accoglimento dell'opposizione, conseguentemente, va dichiarata non dovuta all da parte del ricorrente la somma di CP_2
cui all'avviso di addebito per cui è causa, con conseguente ordine di cancellazione dello stesso dai ruoli esattoriali.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
6 definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute all CP_2
le somme di cui all'avviso di addebito notificato al ricorrente;
per l'effetto, ordina la cancellazione dei relativi titoli dai ruoli esattoriali;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi euro
251,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza RECANTE N.R.G. 3412/2024 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) il 14.08.1966 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurangelo Rana (C.F.
,C.F._2
1 e
l' Controparte_1 [...]
Controparte_2 [...]
Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, l'opponente in epigrafe indicato la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 01420230043853421000 notificata in data
2 febbraio 2024 avente ad oggetto contributi per l'anno di imposta 2011, per un importo totale pari ad euro 70,04 incluse sanzioni ed interessi e invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Non si costituivano in giudizio le parti convenute, sicché ne va dichiarata la contumacia. Veniva sospesa l'esecuzione del ruolo di cui all'atto impugnato. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 -nella misura di svariate migliaia -, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 ed assegnate al Giudicante, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l.
n. 77/2020, veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va quindi accolta.
2 Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass.
n. 2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile (cfr. Cass.
SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. SU n.
3 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio
(cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass. n. 2802/2003, Cass. n.
5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ciò posto, rileva il giudicante che nella specie l'unica censura mossa dall'opponente concerne la prescrizione dei crediti in questione.
Sul punto è il caso di soffermarsi sull'art. 66 della L. n.
247/2012, che dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Ne Controparte_3
consegue l'applicazione in materia del primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla A tal proposito la Corte di CP_3
Cassazione, con la sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”
(conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale”.
È intervenuto anche il Tribunale Milano, Sez. lavoro, con la sentenza n. 1978/2016 (cfr. doc. 2), che così si è espresso: “Il regime della prescrizione dei contributi, come è noto, è stato
4 regolato dall'art. 3 della L. n. 335 del 1995 (prescrizione quinquennale), fino alla innovazione introdotta dall'art. 66 L. n.
247 del 2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che
"la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della L. 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla C.N.", in sostanza riportando il termine alla decennalità. Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale (sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6729) ha statuito che "La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del
2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente."
Alla luce di quanto sopra, i contributi previdenziali dell'anno di imposta 2011 spettanti alla sottesi alla Controparte_3
cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione, sono prescritti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66 della L.
247/2012. Altresì, si sottolinea la violazione, commessa dall'Ente accertatore, dell'art. 74, comma 2, T.U. della Previdenza Forense il quale stabilisce che, prima della redazione e notifica della cartella di pagamento, la avrebbe dovuto notificare al Sig. CP_3
, un avviso contenente: “a) l'inadempienza riscontrata;
b) Pt_1
l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni ed interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà all'esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla e) la misura della CP_3
sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla f) CP_3
5 […]” (art. 74, comma 2, T.U. della Previdenza Forense) (enfasi aggiunte). Nel caso di specie, invece, in spregio della stessa normativa regolamentare prevista dalla Cassa Forense, l'
[...]
ha illegittimamente iscritto a ruolo i carichi in capo CP_4
all'odierno ricorrente senza provvedere, preventivamente, al necessario avviso di contestazione della violazione commessa.
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione dev'essere accolta e, pertanto, va dichiarato illegittimo l'avviso di addebito opposto.
Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
In accoglimento dell'opposizione, conseguentemente, va dichiarata non dovuta all da parte del ricorrente la somma di CP_2
cui all'avviso di addebito per cui è causa, con conseguente ordine di cancellazione dello stesso dai ruoli esattoriali.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
6 definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute all CP_2
le somme di cui all'avviso di addebito notificato al ricorrente;
per l'effetto, ordina la cancellazione dei relativi titoli dai ruoli esattoriali;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi euro
251,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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