Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509 , e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 .
A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, di cui alla legge 10 maggio 1955, n. 509 , e' elevato da lire 30 milioni a lire 60 milioni.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire venticinque milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 .