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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4277/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4277/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Balestrieri,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Franco Balestrieri,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1381/2015 emessa in data 05.11.2015 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes, come integrate a verbale del 9.1.2025
FATTO
Con ricorso in data 08.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1381/2015 emessa in data 05.11.2015 dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso, allegando che: 1) la sig.ra ha contratto nuovo matrimonio con il sig. ; Controparte_1 Controparte_2 2) il reddito del signor è notevolmente peggiorato e, pertanto, ricorrono tutte Parte_1 le condizioni di legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento dei due figli minori e . Per_1 Per_2
Con provvedimento del 08.11.2024 il Giudice chiedeva chiarimenti in merito ai concreti tempi di visita padre/figli e riguardo la situazione reddituale di entrambi i genitori. Successivamente al deposito di quanto richiesto, con provvedimento in data 14.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, in occasione della quale le parti integravano le proprie conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1381/2015 del 05.11.2015 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la sig.ra _1
ha contratto nuovo matrimonio con il sig. e che, essendo il
[...] Controparte_2 reddito del signor notevolmente peggiorato, ricorrono tutte le condizioni di Parte_1 legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento dei due figli minori e . Per_1 Per_2
Rilevante in particolari è la circostanza secondo cui la sig.ra vive all'interno del _1 neo-costituito nucleo familiare, il quale dunque gode di redditi più ampi di quello percepito dalla stessa nonché il fatto che le parti, comunque, contribuiranno direttamente _1
(per quanto riguarda il figlio maggiore con versamento diretto nelle sue mani) al Per_1 mantenimento dei figli proporzionalmente ai redditi di ciascuna di esse. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1381/2015 del 05.11.2015, invariato il resto, come segue: - Non è più dovuto alcun assegno a titolo di mantenimento dei due figli, sostituendosi lo stesso con il c.d. mantenimento diretto;
- le parti dichiarano che contribuiranno direttamente (per quanto riguarda il figlio maggiore con versamento diretto nelle sue mani) al mantenimento dei figli, Per_1 ciascuna proporzionalmente ai propri redditi;
le spese straordinarie saranno sostenute per metà da ciascun genitore.
- la sig.ra dichiara di vivere nel nuovo nucleo familiare, il quale dunque gode _1 di redditi più ampi di quello percepito dalla stessa sig.ra e di cui alla _1 dichiarazione depositata;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4277/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Parte_1 C.F._1
Balestrieri,
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Franco Balestrieri,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 1381/2015 emessa in data 05.11.2015 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes, come integrate a verbale del 9.1.2025
FATTO
Con ricorso in data 08.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 1381/2015 emessa in data 05.11.2015 dal Tribunale di Livorno alle condizioni di cui al ricorso, allegando che: 1) la sig.ra ha contratto nuovo matrimonio con il sig. ; Controparte_1 Controparte_2 2) il reddito del signor è notevolmente peggiorato e, pertanto, ricorrono tutte Parte_1 le condizioni di legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento dei due figli minori e . Per_1 Per_2
Con provvedimento del 08.11.2024 il Giudice chiedeva chiarimenti in merito ai concreti tempi di visita padre/figli e riguardo la situazione reddituale di entrambi i genitori. Successivamente al deposito di quanto richiesto, con provvedimento in data 14.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, in occasione della quale le parti integravano le proprie conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 1381/2015 del 05.11.2015 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che la sig.ra _1
ha contratto nuovo matrimonio con il sig. e che, essendo il
[...] Controparte_2 reddito del signor notevolmente peggiorato, ricorrono tutte le condizioni di Parte_1 legge affinché il padre non sia più tenuto a corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento dei due figli minori e . Per_1 Per_2
Rilevante in particolari è la circostanza secondo cui la sig.ra vive all'interno del _1 neo-costituito nucleo familiare, il quale dunque gode di redditi più ampi di quello percepito dalla stessa nonché il fatto che le parti, comunque, contribuiranno direttamente _1
(per quanto riguarda il figlio maggiore con versamento diretto nelle sue mani) al Per_1 mantenimento dei figli proporzionalmente ai redditi di ciascuna di esse. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1381/2015 del 05.11.2015, invariato il resto, come segue: - Non è più dovuto alcun assegno a titolo di mantenimento dei due figli, sostituendosi lo stesso con il c.d. mantenimento diretto;
- le parti dichiarano che contribuiranno direttamente (per quanto riguarda il figlio maggiore con versamento diretto nelle sue mani) al mantenimento dei figli, Per_1 ciascuna proporzionalmente ai propri redditi;
le spese straordinarie saranno sostenute per metà da ciascun genitore.
- la sig.ra dichiara di vivere nel nuovo nucleo familiare, il quale dunque gode _1 di redditi più ampi di quello percepito dalla stessa sig.ra e di cui alla _1 dichiarazione depositata;
- Spese di lite compensate.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai