Versione
12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 1. 1. L' articolo 314 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"Art. 314. - (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 8
- 1. Peculato: anche il privato ha diritto all’avviso ex art. 408 c.p.p. se danneggiato dal reato.Badalamenti Domenico · https://www.diritto.it/ · 11 dicembre 2015 · 4.503007
[…] La questione si incentra sulla configurabilità, in capo al soggetto privato, della posizione giuridica di persona offesa del reato di peculato; se cioè il reato di cui all'art. 314 c.p., come novellato dall'art. 1, legge 26 aprile 1990, n. 86, sia o meno plurioffensivo; ossia, arrechi danno solo alla P.A. (come si potrebbe dedurre dalla rubrica del Capo I, Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale “dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”), o, eventualmente, anche al soggetto privato. […]
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Giurisprudenza • 40
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/03/2012, n. 2179Provvedimento: […] a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 86/1990 e dell'art. 4, u.c. della legge n. 10 del 1977. […]Leggi di più...
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