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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore iscritto al N. 42 /2024- 1 P.U. promosso da:
(C.F.: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) assistiti dall'avv. GIUSEPPE NATARELLA proposto in data 12 C.F._2 agosto 2024;
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 12 agosto 2024 ed integrazione dell'11 novembre 2024 nella quale si da conto della esposizione nei confronti di IPV INVESTING SPA;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che la residenza (centro di interessi principale) dei ricorrenti si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 lettera b) CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi sufficienti per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 13/01/2025 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 12 febbraio 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e di aver ricevuto osservazioni da parte di n. 2 creditori, segnatamente:
Controparte_1
[...]
Il primo creditore ha richiesto l'inserimento del proprio credito nell'elenco creditori e sul punto il professionista nominato dall'OCC si è riportato alla relazione del novembre 2024 nella quale già era stato aggiornato l'elenco ricomprendendo il credito di IPV INVESTING SPA.
L'elenco creditori AGGIORNATO è pertanto il seguente: Per quanto concerne la opposizione del creditore , in considerazione Controparte_1 della valutazione compiuta dal professionista in seno alla sua relazione circa l'adeguata valutazione del merito creditizio al momento dell'accensione del finanziamenti, nei confronti della società opponente opera la inibitoria di cui all'articolo 68 comma 3 e 69 comma 2 CCI rispetto alla convenienza della proposta.
Resta la possibilità per il medesimo creditore di opporre, invece, la ammissibilità della proposta stessa, legittimazione non inibita dal disposto dell'articolo 69 comma 2 CCI richiamato.
Sul punto corre l'obbligo di verificare le tempistiche di accensione dei vari mutui e finanziamenti e condizioni personali dei ricorrenti.
L'esposizione che più rileva nel calcolo complessivo è in capo al creditore , credito CP_2 all'origine ipotecario, soddisfatto parzialmente con vendita esecutiva del bene e residuato in chirografo per l'ammontare indicato.
L'ulteriore esposizione maturata tra il 2006 e il 2007 è sempre relativa all'immobile per lavori di ristrutturazione. In quegli anni entrambi i ricorrenti lavoravano.
In precedenza i ricorrenti avevano acceso finanziamento con IPV INVESTING SPA del quale residuano circa 3.000,00 euro, come infra descritto. Dal 2007 al 2010 nessun ulteriore accesso al credito e il finanziamento con delegazione di pagamento del 2010 risulta estinto. CP_1
Residua altra delegazione del 2011 rispetto alla quale il concedente, come attestato dal professionista, non ha svolto adeguata verifica del credito, atteso che a quella data (da novembre
2011 a dicembre 2014) la sig.ra era dipendente della coop. sociale e non Pt_2 CP_3 riceveva regolari pagamenti di stipendio, al punto da aver maturato un credito di oltre 8.000,00 euro.
La accensione di finanziamento successiva è giustificata dalle condizioni, documentate, di salute della figlia dei ricorrenti.
La creditrice opponente sottolinea la particolare rilevanza del finanziamento 2023 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura del figlio dei ricorrenti, circostanza verificata anche da questo GD in seno al decreto interinale del 18 ottobre 2024 (credito portato da AVVERA SPA).
Sul punto i ricorrenti hanno così chiarito con integrazione del 31.10.2024: “la somma è servita ad acquistare l'auto per € 11.000,00 giusta fattura n. 354/23 del 28.8.23 (versata parte con assegno tratto su conto del figlio e parte in contanti come annotato nella proposta di vendita). La ricorrente ha spiegato che a giugno 2023 aveva avanzato all'Agenzia delle Entrate istanza per la definizione agevolata del suo debito nei confronti dell'Ente. Quando, nel mese di luglio, ha avuto necessità di acquistare l'auto, non essendo ancora definita la posizione e temendo l'applicazione di un fermo amministrativo ha fatto acquistare l'autovettura dal figlio. La richiesta di definizione agevolata ha avuto esito positivo ed è tutt'ora in corso di esecuzione e le rate vengono puntualmente corrisposte. Secondo le precisazioni di credito fornite dagli , non Controparte_4 vi sarebbero ulteriori posizioni creditorie rispetto a quelle dichiarate si può ritenere che l'ente non abbia subito alcun pregiudizio.
Va precisato che anche l'auto precedentemente in uso ai coniugi , una lancia trg. CP_5
CV519ZR era intestata al sig. (i ricorrenti non hanno mai avuto un'auto di Persona_2 proprietà), così come una moto trg. DP47956 tutt'oggi nella disponibilità del padre. I ricorrenti dal 2016 non hanno però provveduto al pagamento dei bolli e, pertanto, al sig. Persona_2 sono state notificate le relative cartelle di pagamento (periodo 2016-2021) per € 1.500,00 circa.
La somma in eccesso di circa euro 7.000,00 (somma bonificata al netto delle somme per acquisto auto) è stata utilizzata per ripianare alcune posizioni debitorie pregresse dei genitori. Ad ogni buon conto, per non ostacolare la possibilità di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dai ricorrenti, il sig. procederà al passaggio della proprietà dell'auto Persona_2 in capo alla madre impegnandosi sin da ora a versare la somma di € 7.200,00 in rate mensili da
€ 150,00 per tutta la durata del piano (48 mesi), se del caso sottoscrivendo apposita dichiarazione. Le somme, pertanto, tornerebbero nell'attivo della sig.ra unitamente Pt_2 all'auto.”
La relativa esposizione è stata giustificata e, in parte, neutralizzata dalla proposta dei ricorrenti che precede.
Resta che trattasi di esposizione successiva a quella del creditore opponente che già non aveva adeguatamente valutato la possibilità dei ricorrenti di far ricorso al credito.
Il motivo di opposizione attiene, infatti, alla circostanza che i ricorrenti, rectius la ricorrente, non si sarebbe astenuta dal contrarre nel 2023 il finanziamento nei confronti di AVVERA per un debito originario di circa 30.000 € del quale residuano circa 27.000 €, nonostante la sua esposizione fosse già elevata
Il codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti modificando l'originaria formulazione della norma contenuta nell'articolo 12 bis della legge 3 del 2012 in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui “il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”
L'articolo 69 del codice della crisi di impresa, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione tra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell' indebitato, prevede, invece, nell'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come grave.
Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento col quale opera il confronto che non è più l'uomo ha veduto e coscienzioso ma è il soggetto che ha prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.
L'accesso alla procedura è pertanto consentito, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato le proprie capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute (spese mediche figlia o riduzione del lavoro e della percezione degli stipendi), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo ponderato la propria solvibilità, sono stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi da giustificazione razionale.
Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori quali:
l'entità dei debiti assunti in confronto alle disponibilità patrimoniali reddituali;
la reiterazione delle condotte imprudenti;
la natura della destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito e, non da ultimo, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.
In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore da valutarsi ai fini di accesso alla procedura è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'articolo 124 bis tub, al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente a rischio di insolvenza.
Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che il creditore opponente ha erogato il secondo finanziamento con delega di pagamento dopo la contrazione del debito principale per mutuo ipotecario (ancora tale all'epoca della accensione del finanziamento)
e successivo mutuo chirografario per ristrutturazione.
I finanziamenti che vengono maggiormente rilievo sono quelli successivi al 2020, anno 2021 e anno 2023, quanto al primo giustificato dalle condizioni di salute di un familiare;
quanto al secondo già sottoposto ad attenzione del giudicante. Obbligazioni entrambe che non consentono di ritenere sussistente di per sé la condizione ostativa della colpa grave. Ciò anche in ragione del fatto che, come dimostrato dal verbale di audizione allegato alla memoria del 12 Febbraio 25, la prima delegazione di pagamento è stata completamente onorata pertanto i ricorrenti hanno tentato di onorare fin quando è stato possibile tutti i debiti in questione.
Le osservazioni mosse dal creditore devono pertanto ritenersi superate con le valutazioni appena svolte.
Nessuna valutazione deve essere poi svolta rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che i crediti vantati nei confronti dei ricorrenti hanno tutti natura chirografaria eccetto e crediti prededucibili di cui all'articolo 6 codice crisi di impresa (OCC e crediti maturati per prestazioni professionali svote nel corso della procedura di accesso allo strumento e dopo il deposito del ricorso)
Sulla corretta comunicazione ai creditori
Tutti i creditori risulta abbiano ricevuto la comunicazione del decreto di ammissione con informazione della obbligatoria sospensione dei pagamenti e diritto alla restituzione delle somme incassate dal decreto che ha disposto la sospensione;
Sulla esposizione debitoria e il piano proposto
L'esposizione dei ricorrenti è per complessivi euro 290.081,27 e il piano è così proposto: La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n. 48 rate mensili di complessivi euro 1.350,00 (invece che € 1.200,00 come indicato nella proposta originaria) così distribuite:
Il sig. verserà euro 500,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale Parte_1 di € 24.000,00 nel periodo considerato oltre € 2.622,22 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 26.622,22. La sig.ra verserà euro 700,00 mensili per un periodo di quattro anni per un Parte_2 totale di € 33.600,00 nel periodo considerato oltre € 1.572,00 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 35.172,00. Ulteriore somma sarà reintegrata dal sig. fino alla concorrenza di € 7.200,00, come indicato nella Persona_2 relazione integrativa del 30.10.24. La sig.ra metterà a disposizione della procedura la Pt_2 somma complessiva di € 42.372,00.
Ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto (C.F.: Parte_1
) e (c.f. ) residenti in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Lanciano (CH), alla Via Napoli 15,
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili Persona_1 sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_2 Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. con onere di pubblicazione sul Persona_1 sito del Tribunale di Lanciano.
Lanciano, lì 13/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore iscritto al N. 42 /2024- 1 P.U. promosso da:
(C.F.: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) assistiti dall'avv. GIUSEPPE NATARELLA proposto in data 12 C.F._2 agosto 2024;
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 12 agosto 2024 ed integrazione dell'11 novembre 2024 nella quale si da conto della esposizione nei confronti di IPV INVESTING SPA;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che la residenza (centro di interessi principale) dei ricorrenti si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 lettera b) CCI;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi sufficienti per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 13/01/2025 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
dato atto che, con nota depositata il 12 febbraio 2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e di aver ricevuto osservazioni da parte di n. 2 creditori, segnatamente:
Controparte_1
[...]
Il primo creditore ha richiesto l'inserimento del proprio credito nell'elenco creditori e sul punto il professionista nominato dall'OCC si è riportato alla relazione del novembre 2024 nella quale già era stato aggiornato l'elenco ricomprendendo il credito di IPV INVESTING SPA.
L'elenco creditori AGGIORNATO è pertanto il seguente: Per quanto concerne la opposizione del creditore , in considerazione Controparte_1 della valutazione compiuta dal professionista in seno alla sua relazione circa l'adeguata valutazione del merito creditizio al momento dell'accensione del finanziamenti, nei confronti della società opponente opera la inibitoria di cui all'articolo 68 comma 3 e 69 comma 2 CCI rispetto alla convenienza della proposta.
Resta la possibilità per il medesimo creditore di opporre, invece, la ammissibilità della proposta stessa, legittimazione non inibita dal disposto dell'articolo 69 comma 2 CCI richiamato.
Sul punto corre l'obbligo di verificare le tempistiche di accensione dei vari mutui e finanziamenti e condizioni personali dei ricorrenti.
L'esposizione che più rileva nel calcolo complessivo è in capo al creditore , credito CP_2 all'origine ipotecario, soddisfatto parzialmente con vendita esecutiva del bene e residuato in chirografo per l'ammontare indicato.
L'ulteriore esposizione maturata tra il 2006 e il 2007 è sempre relativa all'immobile per lavori di ristrutturazione. In quegli anni entrambi i ricorrenti lavoravano.
In precedenza i ricorrenti avevano acceso finanziamento con IPV INVESTING SPA del quale residuano circa 3.000,00 euro, come infra descritto. Dal 2007 al 2010 nessun ulteriore accesso al credito e il finanziamento con delegazione di pagamento del 2010 risulta estinto. CP_1
Residua altra delegazione del 2011 rispetto alla quale il concedente, come attestato dal professionista, non ha svolto adeguata verifica del credito, atteso che a quella data (da novembre
2011 a dicembre 2014) la sig.ra era dipendente della coop. sociale e non Pt_2 CP_3 riceveva regolari pagamenti di stipendio, al punto da aver maturato un credito di oltre 8.000,00 euro.
La accensione di finanziamento successiva è giustificata dalle condizioni, documentate, di salute della figlia dei ricorrenti.
La creditrice opponente sottolinea la particolare rilevanza del finanziamento 2023 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura del figlio dei ricorrenti, circostanza verificata anche da questo GD in seno al decreto interinale del 18 ottobre 2024 (credito portato da AVVERA SPA).
Sul punto i ricorrenti hanno così chiarito con integrazione del 31.10.2024: “la somma è servita ad acquistare l'auto per € 11.000,00 giusta fattura n. 354/23 del 28.8.23 (versata parte con assegno tratto su conto del figlio e parte in contanti come annotato nella proposta di vendita). La ricorrente ha spiegato che a giugno 2023 aveva avanzato all'Agenzia delle Entrate istanza per la definizione agevolata del suo debito nei confronti dell'Ente. Quando, nel mese di luglio, ha avuto necessità di acquistare l'auto, non essendo ancora definita la posizione e temendo l'applicazione di un fermo amministrativo ha fatto acquistare l'autovettura dal figlio. La richiesta di definizione agevolata ha avuto esito positivo ed è tutt'ora in corso di esecuzione e le rate vengono puntualmente corrisposte. Secondo le precisazioni di credito fornite dagli , non Controparte_4 vi sarebbero ulteriori posizioni creditorie rispetto a quelle dichiarate si può ritenere che l'ente non abbia subito alcun pregiudizio.
Va precisato che anche l'auto precedentemente in uso ai coniugi , una lancia trg. CP_5
CV519ZR era intestata al sig. (i ricorrenti non hanno mai avuto un'auto di Persona_2 proprietà), così come una moto trg. DP47956 tutt'oggi nella disponibilità del padre. I ricorrenti dal 2016 non hanno però provveduto al pagamento dei bolli e, pertanto, al sig. Persona_2 sono state notificate le relative cartelle di pagamento (periodo 2016-2021) per € 1.500,00 circa.
La somma in eccesso di circa euro 7.000,00 (somma bonificata al netto delle somme per acquisto auto) è stata utilizzata per ripianare alcune posizioni debitorie pregresse dei genitori. Ad ogni buon conto, per non ostacolare la possibilità di omologa dell'accordo di ristrutturazione proposto dai ricorrenti, il sig. procederà al passaggio della proprietà dell'auto Persona_2 in capo alla madre impegnandosi sin da ora a versare la somma di € 7.200,00 in rate mensili da
€ 150,00 per tutta la durata del piano (48 mesi), se del caso sottoscrivendo apposita dichiarazione. Le somme, pertanto, tornerebbero nell'attivo della sig.ra unitamente Pt_2 all'auto.”
La relativa esposizione è stata giustificata e, in parte, neutralizzata dalla proposta dei ricorrenti che precede.
Resta che trattasi di esposizione successiva a quella del creditore opponente che già non aveva adeguatamente valutato la possibilità dei ricorrenti di far ricorso al credito.
Il motivo di opposizione attiene, infatti, alla circostanza che i ricorrenti, rectius la ricorrente, non si sarebbe astenuta dal contrarre nel 2023 il finanziamento nei confronti di AVVERA per un debito originario di circa 30.000 € del quale residuano circa 27.000 €, nonostante la sua esposizione fosse già elevata
Il codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti modificando l'originaria formulazione della norma contenuta nell'articolo 12 bis della legge 3 del 2012 in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui “il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”
L'articolo 69 del codice della crisi di impresa, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione tra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell' indebitato, prevede, invece, nell'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come grave.
Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento col quale opera il confronto che non è più l'uomo ha veduto e coscienzioso ma è il soggetto che ha prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.
L'accesso alla procedura è pertanto consentito, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato le proprie capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute (spese mediche figlia o riduzione del lavoro e della percezione degli stipendi), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo ponderato la propria solvibilità, sono stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi da giustificazione razionale.
Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori quali:
l'entità dei debiti assunti in confronto alle disponibilità patrimoniali reddituali;
la reiterazione delle condotte imprudenti;
la natura della destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito e, non da ultimo, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.
In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore da valutarsi ai fini di accesso alla procedura è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'articolo 124 bis tub, al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente a rischio di insolvenza.
Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che il creditore opponente ha erogato il secondo finanziamento con delega di pagamento dopo la contrazione del debito principale per mutuo ipotecario (ancora tale all'epoca della accensione del finanziamento)
e successivo mutuo chirografario per ristrutturazione.
I finanziamenti che vengono maggiormente rilievo sono quelli successivi al 2020, anno 2021 e anno 2023, quanto al primo giustificato dalle condizioni di salute di un familiare;
quanto al secondo già sottoposto ad attenzione del giudicante. Obbligazioni entrambe che non consentono di ritenere sussistente di per sé la condizione ostativa della colpa grave. Ciò anche in ragione del fatto che, come dimostrato dal verbale di audizione allegato alla memoria del 12 Febbraio 25, la prima delegazione di pagamento è stata completamente onorata pertanto i ricorrenti hanno tentato di onorare fin quando è stato possibile tutti i debiti in questione.
Le osservazioni mosse dal creditore devono pertanto ritenersi superate con le valutazioni appena svolte.
Nessuna valutazione deve essere poi svolta rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che i crediti vantati nei confronti dei ricorrenti hanno tutti natura chirografaria eccetto e crediti prededucibili di cui all'articolo 6 codice crisi di impresa (OCC e crediti maturati per prestazioni professionali svote nel corso della procedura di accesso allo strumento e dopo il deposito del ricorso)
Sulla corretta comunicazione ai creditori
Tutti i creditori risulta abbiano ricevuto la comunicazione del decreto di ammissione con informazione della obbligatoria sospensione dei pagamenti e diritto alla restituzione delle somme incassate dal decreto che ha disposto la sospensione;
Sulla esposizione debitoria e il piano proposto
L'esposizione dei ricorrenti è per complessivi euro 290.081,27 e il piano è così proposto: La proposta dei ricorrenti prevede la messa a disposizione della procedura di n. 48 rate mensili di complessivi euro 1.350,00 (invece che € 1.200,00 come indicato nella proposta originaria) così distribuite:
Il sig. verserà euro 500,00 mensili per un periodo di quattro anni per un totale Parte_1 di € 24.000,00 nel periodo considerato oltre € 2.622,22 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 26.622,22. La sig.ra verserà euro 700,00 mensili per un periodo di quattro anni per un Parte_2 totale di € 33.600,00 nel periodo considerato oltre € 1.572,00 per il pagamento della definizione agevolata secondo le scadenze del piano in corso per complessivi € 35.172,00. Ulteriore somma sarà reintegrata dal sig. fino alla concorrenza di € 7.200,00, come indicato nella Persona_2 relazione integrativa del 30.10.24. La sig.ra metterà a disposizione della procedura la Pt_2 somma complessiva di € 42.372,00.
Ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 67-71 CCI;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto (C.F.: Parte_1
) e (c.f. ) residenti in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Lanciano (CH), alla Via Napoli 15,
DISPONE che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili Persona_1 sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_2 Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. con onere di pubblicazione sul Persona_1 sito del Tribunale di Lanciano.
Lanciano, lì 13/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso