TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00638 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00932/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2025, proposto da
IN LA e A.M.P.S. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico elettivo in Stra, piazza Marconi n. 28;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini eUmberto Balducci, con domicilio digitale presso la pec indicata nei Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Chioggia, corso del Popolo 1193;
nei confronti
AR AN IO NE, non costituita in giudizio; N. 00932/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Chioggia n. 180 dell'8 maggio 2025, trasmessa a mezzo pec con atto n. 28702 prot. del 12 maggio 2025 e in pari data ricevuta, nella parte in cui ordina anche a LA IN, in veste di legale rappresentante di A.M.P.S. s.r.l.:
«1) la rimozione dei rifiuti citati in premessa, presso le aree individuate dai mappali
845, 1164, 969 e 973 del foglio 35 di proprietà A.M.P.S. Srl (P.Iva 01961280383) previa redazione del programma di smaltimento dei rifiuti in conformità alla DGR n.
3560 del 19 ottobre 1999, da sottoporre al Comune, e per conoscenza ad ARPAV, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, con l'obbligo di conferire il materiale citato in premessa a centri di raccolta autorizzati e tramite l'ausilio di ditte specializzate ed appositamente autorizzate allo smaltimento e/o al recupero; 2) il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a norma di legge; 3) la comunicazione al
Servizio Ambiente del Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dai relativi formulari al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo e la chiusura del presente procedimento».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00932/2025 REG.RIC.
Con ricorso principale notificato in data 31 maggio 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.
Si costituiva in resistenza il Comune di Chioggia.
Non si costituiva in giudizio la controinteressata AR AN IO NE.
Con ordinanza del 20/06/2025 n. 275 l'istanza cautelare veniva accolta.
Con memoria depositata in data 02/02/2026, la difesa dei ricorrenti comunicava l'avvenuto annullamento in autotutela in data 2 luglio 2025 (ordinanza n. 274/2025), da parte del Comune di Chioggia, del provvedimento impugnato, chiedendo che fosse dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere con le conseguenti statuizioni in punto di regolamento delle spese.
A tanto aderiva anche la difesa del Comune di Chioggia, la quale chiedeva che fosse disposta l'integrale compensazione delle spese.
Va, dunque, dichiarata la cessazione del contendere, per aver conseguito parte ricorrente l'utilità perseguita con la proposizione della presente impugnativa ovvero l'annullamento dell'atto lesivo.
Avuto riguardo all'esito del ricorso e all'evoluzione complessiva della vicenda, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00932/2025 REG.RIC.
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea AN, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00638 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00932/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2025, proposto da
IN LA e A.M.P.S. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Alberto Tesserin, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico elettivo in Stra, piazza Marconi n. 28;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini eUmberto Balducci, con domicilio digitale presso la pec indicata nei Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Chioggia, corso del Popolo 1193;
nei confronti
AR AN IO NE, non costituita in giudizio; N. 00932/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Chioggia n. 180 dell'8 maggio 2025, trasmessa a mezzo pec con atto n. 28702 prot. del 12 maggio 2025 e in pari data ricevuta, nella parte in cui ordina anche a LA IN, in veste di legale rappresentante di A.M.P.S. s.r.l.:
«1) la rimozione dei rifiuti citati in premessa, presso le aree individuate dai mappali
845, 1164, 969 e 973 del foglio 35 di proprietà A.M.P.S. Srl (P.Iva 01961280383) previa redazione del programma di smaltimento dei rifiuti in conformità alla DGR n.
3560 del 19 ottobre 1999, da sottoporre al Comune, e per conoscenza ad ARPAV, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, con l'obbligo di conferire il materiale citato in premessa a centri di raccolta autorizzati e tramite l'ausilio di ditte specializzate ed appositamente autorizzate allo smaltimento e/o al recupero; 2) il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a norma di legge; 3) la comunicazione al
Servizio Ambiente del Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dai relativi formulari al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo e la chiusura del presente procedimento».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00932/2025 REG.RIC.
Con ricorso principale notificato in data 31 maggio 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.
Si costituiva in resistenza il Comune di Chioggia.
Non si costituiva in giudizio la controinteressata AR AN IO NE.
Con ordinanza del 20/06/2025 n. 275 l'istanza cautelare veniva accolta.
Con memoria depositata in data 02/02/2026, la difesa dei ricorrenti comunicava l'avvenuto annullamento in autotutela in data 2 luglio 2025 (ordinanza n. 274/2025), da parte del Comune di Chioggia, del provvedimento impugnato, chiedendo che fosse dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere con le conseguenti statuizioni in punto di regolamento delle spese.
A tanto aderiva anche la difesa del Comune di Chioggia, la quale chiedeva che fosse disposta l'integrale compensazione delle spese.
Va, dunque, dichiarata la cessazione del contendere, per aver conseguito parte ricorrente l'utilità perseguita con la proposizione della presente impugnativa ovvero l'annullamento dell'atto lesivo.
Avuto riguardo all'esito del ricorso e all'evoluzione complessiva della vicenda, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00932/2025 REG.RIC.
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea AN, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO