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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2024, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 9714/2023
R.A.C.C.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
con l'avv.to Parte_8 Parte_9 Parte_10
Maurizio Riommi, elettivamente domiciliati in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Francesco Morcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Settembrini, n. 28
FATTO E DIRITTO
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10 hanno depositato distinti ricorsi (i primi quattro in data 20.3.2023 e gli altri in data
[...]
8.5.2023) poi notificati, con il quale ha domandato quanto segue:
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Controparte_2 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l a Controparte_2 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n….turni (ndr.: come precisato nel rispettivo ricorso)…non riconosciuti nel periodo dal (ndr.: come precisato nel rispettivo ricorso)… vvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di € …(come precisato nel rispettivo ricorso), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018,”. L' , costituitasi nei Controparte_1 giudizi con rispettiva memoria, ha eccepito la prescrizione, ha altresì ulteriormente contestato la domanda, infine ha concluso per il rigetto.
Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell' convenuta con mansioni di Controparte_2 collaboratore sanitario professionale, hanno dedotto: che svolgono la propria attività lavorativa secondo turni di servizio articolati dalle h.
6.40 alle h. 14.15, dalle h. 13.40 alle h. 21.15 e dalle h. 20.40 alle h. 7.15; che hanno sempre lavorato secondo un orario giornaliero superiore alle sei ore, ma l'amministrazione convenuta, nonostante la disciplina contrattuale (CCLN), non ha riconosciuto il servizio mensa, conformandosi alla “ordinanza” del Direttore Generale n. 27/DGH del 17.11.1011.
Si legge in tale atto:
“il diritto alla mensa, in qualsiasi forma venga assicurato, è riconosciuto in capo al personale dipendente, ivi compreso quello in posizione di comando, esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attività lavorativa deve essere effettuata in orario antimeridiano e prolungarsi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di trenta minuti prevista come obbligatoria dal D.Lgs. n. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, pausa che potrà essere utilizzata per la fruizione del pasto stesso;
b) il prolungamento dell'orario fino al raggiungimento della ottava ora al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa, deve essere autorizzato dal responsabile del servizio;
”. L'art. 29 del CCLN Sanità 2001 stabilisce:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 4, CCLN Sanità 2009 come segue:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. (doc.”. La Suprema Corte ha affermato:
” In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)”. (Cass., sez. L, sent. n. 5547 del 1.3.2021). Si legge nella parte motiva della citata sentenza:
“6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass.
28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro»
è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2,
CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI.
19. Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione.” Quindi, sulla base dell'esaustive considerazioni svolte nella sentenza citata, il buono pasto sostitutivo spetta anche al dipendente (nel caso di specie del comparto sanità) che effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19 ), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( cfr. Cass. n. 22985/20) e, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sopra riportato, poi modificato, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), sopra riportato.”. Alla luce di tali principi, posti proprio con riguardo alle disposizioni del CCLN Comparto
Sanità invocate dai ricorrenti, i dipendenti presenti in servizio hanno diritto a fruire della mensa in caso di svolgimento del lavoro per almeno sei ore (peraltro il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti). L'art. 99 del CCLN Sanità 2016- 2018 (in atti) prevede che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti.”. Tale ultimo CCNL non regola il servizio mensa e non dispone espressamente la disapplicazione delle relative precedenti disposizioni sopra esaminate, che trovano dunque ancora applicazione.
La resistente eccepisce (nelle proprie memorie di costituzione) una sorta di compensazione con le quote di retribuzione percepite in coincidenza con la pausa pranzo.
In effetti i ricorrenti hanno diritto sia alla pausa di lavoro (come scritto nella citata sentenza della Suprema Corte), sia al corrispettivo per le prestazioni lavorative rese, che dunque non può detrarsi dalla somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata fruizione della pausa in questione. Non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale (eccepito da parte resistente) che in effetti riguarda crediti di natura retributiva, mentre nello specifico trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione alla mancata attribuzione di un beneficio di natura assistenziale (al riguardo si richiama ancora la citata sentenza della Suprema Corte); pertanto deve farsi applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, non decorso (i crediti più antichi risalgono al maggio 2014).
I ricorrenti hanno dunque diritto a percepire la somma per ciascuno indicata nel rispettivo ricorso, correttamente elaborata sulla base di dati (il numero dei turni di lavoro osservati con orario superiore a sei ore ed il valore dei buoni pasto pari ad € 4.13), non contestati dalla resistente (in ogni caso tale valore risulta conforme alla previsione dell'art. 29, CCLN Sanità, sopra riportato) e, conseguentemente, la resistente va altresì condannata a pagare le somme di cui ai ricorsi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dichiarato costituzionalmente illegittimo solo per i crediti nei confronti dei provati).
3. Non trova seguito l'ulteriore domanda di condanna avanzata nei ricorsi, attesa la genericità della relativa deduzione (mancando alcuna allegazione in fatto, come eccepito da parte resistente).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione dei tre quarti. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 1.299,50 per ciascuna causa ed € 808,50 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni ed oltre alla maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis del D.M. stesso), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
PQM.
dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio mensa per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l al pagamento Controparte_2 delle seguenti somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria: a) a € 6.079,36; Parte_1 b) a € 7.115,99; Parte_2 c) a € 3.560,06; Parte_3 d) a € 5.757,22; Parte_4 e) a 2,221,94; Parte_5
f) ad € 4.035,01; Parte_6 g) a € 4.563,65; Parte_7 h) ad € 1.738,73; Parte_8 i) a € 5.703,53; Parte_9 j) a € 3.601,36; Parte_10 respinge nel resto il ricorso;
condanna l al Controparte_2 pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione dei tre quarti, liquidate complessivamente per l'intero in € 13.000,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Roma, 10 aprile 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 9714/2023
R.A.C.C.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
con l'avv.to Parte_8 Parte_9 Parte_10
Maurizio Riommi, elettivamente domiciliati in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Francesco Morcavallo, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Settembrini, n. 28
FATTO E DIRITTO
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10 hanno depositato distinti ricorsi (i primi quattro in data 20.3.2023 e gli altri in data
[...]
8.5.2023) poi notificati, con il quale ha domandato quanto segue:
“- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione dell'ordinanza del Direttore Generale dell'Azienda datrice n. 27/DG del 17 novembre 2011,
- condannare l' al Controparte_2 riconoscimento in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere
- condannare l a Controparte_2 risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n….turni (ndr.: come precisato nel rispettivo ricorso)…non riconosciuti nel periodo dal (ndr.: come precisato nel rispettivo ricorso)… vvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di € …(come precisato nel rispettivo ricorso), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore risarcimento del danno per tutti i turni di lavoro non riconosciuti che superano le sei ore di servizio giornaliero continuativo a decorrere dal mese di gennaio 2023 in avanti, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018,”. L' , costituitasi nei Controparte_1 giudizi con rispettiva memoria, ha eccepito la prescrizione, ha altresì ulteriormente contestato la domanda, infine ha concluso per il rigetto.
Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell' convenuta con mansioni di Controparte_2 collaboratore sanitario professionale, hanno dedotto: che svolgono la propria attività lavorativa secondo turni di servizio articolati dalle h.
6.40 alle h. 14.15, dalle h. 13.40 alle h. 21.15 e dalle h. 20.40 alle h. 7.15; che hanno sempre lavorato secondo un orario giornaliero superiore alle sei ore, ma l'amministrazione convenuta, nonostante la disciplina contrattuale (CCLN), non ha riconosciuto il servizio mensa, conformandosi alla “ordinanza” del Direttore Generale n. 27/DGH del 17.11.1011.
Si legge in tale atto:
“il diritto alla mensa, in qualsiasi forma venga assicurato, è riconosciuto in capo al personale dipendente, ivi compreso quello in posizione di comando, esclusivamente nei giorni di effettiva presenza al lavoro quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attività lavorativa deve essere effettuata in orario antimeridiano e prolungarsi nelle ore pomeridiane per un totale di almeno otto ore consecutive al netto della pausa di trenta minuti prevista come obbligatoria dal D.Lgs. n. 66/2003 ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, pausa che potrà essere utilizzata per la fruizione del pasto stesso;
b) il prolungamento dell'orario fino al raggiungimento della ottava ora al di fuori delle giornate di rientro pomeridiano obbligatorio, al netto della pausa, deve essere autorizzato dal responsabile del servizio;
”. L'art. 29 del CCLN Sanità 2001 stabilisce:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.”. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 4, CCLN Sanità 2009 come segue:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Le Regioni sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. (doc.”. La Suprema Corte ha affermato:
” In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)”. (Cass., sez. L, sent. n. 5547 del 1.3.2021). Si legge nella parte motiva della citata sentenza:
“6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass.
28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2. 8.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro»
è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2,
CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI.
19. Il giudice del merito ha dunque correttamente interpretato la disposizione contrattuale, con conseguente rigetto dell'impugnazione.” Quindi, sulla base dell'esaustive considerazioni svolte nella sentenza citata, il buono pasto sostitutivo spetta anche al dipendente (nel caso di specie del comparto sanità) che effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore e tale dipendente ha diritto al risarcimento del danno se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce ad osservare la pausa. Poiché il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. n. 31137/19 ), da cui discende anche l'infondatezza anche dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente convenuto in quanto relativa ai soli crediti retributivi, tale diritto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono ( cfr. Cass. n. 22985/20) e, nella fattispecie de qua, viene in rilievo l'articolo 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, sopra riportato, poi modificato, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), sopra riportato.”. Alla luce di tali principi, posti proprio con riguardo alle disposizioni del CCLN Comparto
Sanità invocate dai ricorrenti, i dipendenti presenti in servizio hanno diritto a fruire della mensa in caso di svolgimento del lavoro per almeno sei ore (peraltro il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro, il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti). L'art. 99 del CCLN Sanità 2016- 2018 (in atti) prevede che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti.”. Tale ultimo CCNL non regola il servizio mensa e non dispone espressamente la disapplicazione delle relative precedenti disposizioni sopra esaminate, che trovano dunque ancora applicazione.
La resistente eccepisce (nelle proprie memorie di costituzione) una sorta di compensazione con le quote di retribuzione percepite in coincidenza con la pausa pranzo.
In effetti i ricorrenti hanno diritto sia alla pausa di lavoro (come scritto nella citata sentenza della Suprema Corte), sia al corrispettivo per le prestazioni lavorative rese, che dunque non può detrarsi dalla somma dovuta a titolo risarcitorio per la mancata fruizione della pausa in questione. Non trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale (eccepito da parte resistente) che in effetti riguarda crediti di natura retributiva, mentre nello specifico trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio in relazione alla mancata attribuzione di un beneficio di natura assistenziale (al riguardo si richiama ancora la citata sentenza della Suprema Corte); pertanto deve farsi applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale, non decorso (i crediti più antichi risalgono al maggio 2014).
I ricorrenti hanno dunque diritto a percepire la somma per ciascuno indicata nel rispettivo ricorso, correttamente elaborata sulla base di dati (il numero dei turni di lavoro osservati con orario superiore a sei ore ed il valore dei buoni pasto pari ad € 4.13), non contestati dalla resistente (in ogni caso tale valore risulta conforme alla previsione dell'art. 29, CCLN Sanità, sopra riportato) e, conseguentemente, la resistente va altresì condannata a pagare le somme di cui ai ricorsi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (ex art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dichiarato costituzionalmente illegittimo solo per i crediti nei confronti dei provati).
3. Non trova seguito l'ulteriore domanda di condanna avanzata nei ricorsi, attesa la genericità della relativa deduzione (mancando alcuna allegazione in fatto, come eccepito da parte resistente).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione dei tre quarti. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019).
Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass.
n. 602/2019).
Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 1.299,50 per ciascuna causa ed € 808,50 per la fase decisoria (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni ed oltre alla maggiorazione ex art. 4, co. 1 bis del D.M. stesso), oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
PQM.
dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio mensa per i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, condanna l al pagamento Controparte_2 delle seguenti somme, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria: a) a € 6.079,36; Parte_1 b) a € 7.115,99; Parte_2 c) a € 3.560,06; Parte_3 d) a € 5.757,22; Parte_4 e) a 2,221,94; Parte_5
f) ad € 4.035,01; Parte_6 g) a € 4.563,65; Parte_7 h) ad € 1.738,73; Parte_8 i) a € 5.703,53; Parte_9 j) a € 3.601,36; Parte_10 respinge nel resto il ricorso;
condanna l al Controparte_2 pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione dei tre quarti, liquidate complessivamente per l'intero in € 13.000,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Roma, 10 aprile 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia