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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2895/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CAMPISI MARIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa TROCINO ANTONELLA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI (nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
) ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione
[...] Cont n.137/2023 emessa dall' di TO, con cui gli è stata irrogata (in solido con la società) una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002 (così come sostituito dall'art.22, d.lgs.151/2015), perché avrebbe impiegato sino a 30 giorni di effettivo lavoro (nello specifico, dal 12/6/2022 al 17/6/2022) il lavoratore subordinato senza preventiva Persona_1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Cont L' di TO ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Cont L'ordinanza-ingiunzione n.137/2023 in atti fu emessa dall di TO sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2023-KR-0000138 del 23/5/2023 in atti, in cui fu ritenuto responsabile di aver assunto alle Parte_1 dipendenze della , dal 12/6/2022 al 17/6/2022, il Parte_2 lavoratore (senza preventiva comunicazione di instaurazione del Persona_1 rapporto di lavoro) con la qualifica di skipper di barca a vela.
1 La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione di cui sopra, deducendo che la controparte non avrebbe dimostrato la sussistenza di un rapporto lavorativo di carattere subordinato tra la società ricorrente e . Persona_1 Cont Tanto premesso, questo Giudice ritiene che l di TO non abbia assolto all'onere di fornire prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (onere che, a mente dell'art.6, d.lgs.150/2011, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato), non emergendo dagli atti di causa la dimostrazione del principale elemento sintomatico del lavoro subordinato (cioè la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro). Certamente non sufficienti a tale scopo devono considerarsi le dichiarazioni rese da
[...]
nella sua richiesta di intervento ispettivo: invero, atteso che il Persona_1 procedimento sanzionatorio è principiato proprio dalla richiesta di intervento del
[...]
(non incapace a testimoniare ex art.246 c.p.c.) del 9/8/2022 e che il lavoratore Per_1 ha avanzato pretese retributive nei confronti della società ricorrente (vedi verbale Cont dell' di di esito negativo del tentativo di conciliazione), la sua narrazione CP_1
-per poter essere reputata attendibile- avrebbe dovuto essere supportata da riscontri estrinseci che, nel caso di specie, sono totalmente assenti (non avendo gli ispettori sentito alcun informatore e, a dire il vero, neanche lo stesso , neppure Persona_1 chiamato a testimoniare nel presente giudizio). Dalla messaggistica istantanea in atti potrebbe infatti al più evincersi lo svolgimento di attività lavorativa da parte del
[...]
nell'intervallo temporale oggetto dell'ordinanza-ingiunzione oltre che il Per_1 mancato pagamento del corrispettivo dovuto, ma non la prova del carattere subordinato della prestazione lavorativa. Ma vi è di più. A ben vedere, neanche dalla richiesta di intervento ispettivo emerge tale elemento, avendo anzi lo stesso barrato Persona_1 la casella “prestazione opera occasionale” (così smentendo l'assunto dell'amministrazione convenuta, in quanto la prestazione d'opera ex art.2222 c.c. è tipica del lavoro autonomo e non di quello dipendente). Cont Per quanto esposto e non avendo l' di TO assolto al proprio onere probatorio, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. Cont Le spese di lite sono poste a carico dell' di TO (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.137/2023 Cont emessa dall' di TO. Cont Condanna l' di TO al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
2 Crotone, 23/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2895/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. CAMPISI MARIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa TROCINO ANTONELLA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI (nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
) ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione
[...] Cont n.137/2023 emessa dall' di TO, con cui gli è stata irrogata (in solido con la società) una sanzione amministrativa pecuniaria per asserita violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002 (così come sostituito dall'art.22, d.lgs.151/2015), perché avrebbe impiegato sino a 30 giorni di effettivo lavoro (nello specifico, dal 12/6/2022 al 17/6/2022) il lavoratore subordinato senza preventiva Persona_1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Cont L' di TO ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Cont L'ordinanza-ingiunzione n.137/2023 in atti fu emessa dall di TO sulla base del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.2023-KR-0000138 del 23/5/2023 in atti, in cui fu ritenuto responsabile di aver assunto alle Parte_1 dipendenze della , dal 12/6/2022 al 17/6/2022, il Parte_2 lavoratore (senza preventiva comunicazione di instaurazione del Persona_1 rapporto di lavoro) con la qualifica di skipper di barca a vela.
1 La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione di cui sopra, deducendo che la controparte non avrebbe dimostrato la sussistenza di un rapporto lavorativo di carattere subordinato tra la società ricorrente e . Persona_1 Cont Tanto premesso, questo Giudice ritiene che l di TO non abbia assolto all'onere di fornire prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (onere che, a mente dell'art.6, d.lgs.150/2011, grava sull'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato), non emergendo dagli atti di causa la dimostrazione del principale elemento sintomatico del lavoro subordinato (cioè la soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro). Certamente non sufficienti a tale scopo devono considerarsi le dichiarazioni rese da
[...]
nella sua richiesta di intervento ispettivo: invero, atteso che il Persona_1 procedimento sanzionatorio è principiato proprio dalla richiesta di intervento del
[...]
(non incapace a testimoniare ex art.246 c.p.c.) del 9/8/2022 e che il lavoratore Per_1 ha avanzato pretese retributive nei confronti della società ricorrente (vedi verbale Cont dell' di di esito negativo del tentativo di conciliazione), la sua narrazione CP_1
-per poter essere reputata attendibile- avrebbe dovuto essere supportata da riscontri estrinseci che, nel caso di specie, sono totalmente assenti (non avendo gli ispettori sentito alcun informatore e, a dire il vero, neanche lo stesso , neppure Persona_1 chiamato a testimoniare nel presente giudizio). Dalla messaggistica istantanea in atti potrebbe infatti al più evincersi lo svolgimento di attività lavorativa da parte del
[...]
nell'intervallo temporale oggetto dell'ordinanza-ingiunzione oltre che il Per_1 mancato pagamento del corrispettivo dovuto, ma non la prova del carattere subordinato della prestazione lavorativa. Ma vi è di più. A ben vedere, neanche dalla richiesta di intervento ispettivo emerge tale elemento, avendo anzi lo stesso barrato Persona_1 la casella “prestazione opera occasionale” (così smentendo l'assunto dell'amministrazione convenuta, in quanto la prestazione d'opera ex art.2222 c.c. è tipica del lavoro autonomo e non di quello dipendente). Cont Per quanto esposto e non avendo l' di TO assolto al proprio onere probatorio, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per cui è causa. Cont Le spese di lite sono poste a carico dell' di TO (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n.137/2023 Cont emessa dall' di TO. Cont Condanna l' di TO al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
2 Crotone, 23/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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