TRIB
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/02/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. RE CA ...………….………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 23.1.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sanremo tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sanremo al n. 54, parte I,
[...] Anno 1997 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze previste ex lege. Disporre che il figlio minore RE, nato il [...] a
Nizza (Francia), venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora ed abitazione presso la madre;
in considerazione dell'età del minore (diciassettenne), il padre potrà vedere e stare con il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo diretto con il ragazzo e fatte salve le esigenze scolastiche e personali dello stesso;
la madre si dr. RE CA 1 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
impegna ed obbliga a favorire in ogni modo il rapporto fra figlio e padre, non opponendosi in alcun modo ai pernottamenti di RE presso l'abitazione del padre o a vacanze fra di loro. Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente ad occuparsi personalmente del figlio nei periodi in cui avranno lo avranno con loro;
il figlio minore trascorrerà un anno il Natale con la madre e il giorno successivo con il padre e la Pasqua con il padre e il giorno successivo con la madre e l'anno successivo viceversa nonché un periodo continuativo di sette o quindici giorni, da concordarsi fra i genitori nel rispetto del principio di alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere con i genitori sia le vacanze estive sia quelle invernali. In considerazione dell'ottimo rapporto padre/figlio e del fatto che lo stesso, pur essendo collocato presso la madre, trascorre molto tempo anche con il padre, pernottando spesso a casa dello stesso, disporre che ciascun genitore debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio RE per il tempo in cui lo stesso si troverà con il padre o con la madre. Disporre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per l'interesse del minore, previamente concordate e comunque documentate;
fra tali spese si comprendono: tutte le spese mediche;
le spese scolastiche (inclusi i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale scolastico, retta e buoni pasto, eventuali corsi di recupero presso insegnanti privati, gite scolastiche con e senza pernottamento, viaggi di istruzione anche all'estero, spese per le attività ludiche/sportive concordate, inclusi iscrizioni, e attrezzatura sportiva). Per quanto riguarda la ex casa familiare, le parti – già in sede di separazione – hanno fra loro definito ogni questione e provveduto alla divisione degli arredi, come anche per ogni altra questione di natura economica e/o patrimoniale, essendosi dichiarati entrambi autonomi ed autosufficienti, rinunziando alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimenti per loro stessi. Spese compensate”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.9.2023 e - premettendo di Parte_1 Controparte_1 essersi uniti in matrimonio in Sanremo il 9.10.1997 e che nel corso dell'unione è nato il figlio RE (17 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale di
Imperia con provvedimento in data 13.7.2022 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 23.1.2024.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro dr. RE CA 2 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nell'atto introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate congiuntamente hanno dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minori RE, delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento del minore adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 9.10.1997 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1 Pt_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello
[...] Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1997, al n.54, parte I;
2) affida congiuntamene ad entrambi i genitori il figlio minore RE con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
3) il padre - salvi diversi e migliori accordi tra le parti, in considerazione dell'età ormai raggiunta dal minore (17 anni) e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche - potrà tenere con sé il figlio RE ogni volta che lo vorrà accordandosi direttamente con lo stesso.
Con impegno ed obbligo assunto dalla madre a favorire in ogni modo il rapporto padre/figlio, non opponendosi in alcun modo ai pernottamenti di quest'ultimo presso l'abitazione del padre o a vacanze fra loro. Con impegno assunto da entrambi i genitori ad occuparsi personalmente del figlio minore nei periodi in cui lo avranno con sé.
Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno
Natale ovvero quello di Santo Stefano nonché il giorno di Pasqua ovvero quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori potrà ogni anno tenere con sé il figlio minore per un periodo continuativo di 7 o 15 giorni, da concordarsi tra loro nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere con ciascuno di essi sia le vacanze estive che quelle invernali;
4) pone a carico di entrambi i genitori, in forma diretta, il mantenimento ordinario del figlio minore RE per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro;
quanto precede in considerazione dell'ottimo rapporto padre/figlio e del fatto che RE, pur collocato presso la madre, trascorra molto tempo anche presso il padre, pernottando spesso a casa dello stesso;
5) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ed accessorie per il figlio minore RE - previamente concordate e comunque documentate – così come di seguito specificate: tutte le dr. RE CA 3 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
spese mediche;
le spese scolastiche (inclusi i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale scolastico, retta e buoni pasto, eventuali corsi di recupero presso insegnanti privati, gite scolastiche con e senza pernottamento, viaggi di istruzione anche all'estero, spese per le attività ludiche/sportive concordate, inclusi iscrizioni, e attrezzatura sportiva); 6) dandosi atto di come le parti già in sede di separazione abbiano fra loro definito ogni questione relativa all'ex casa coniugale e provveduto alla divisione degli arredi;
quanto precede avendo in tale sede risolto anche ogni altra questione di natura economica e/o patrimoniale pendente tra loro, essendosi dichiarati entrambi autonomi ed autosufficienti e rinunziando alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimento per loro stessi;
7) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 31.1.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. RE CA)
dr. RE CA 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. RE CA ...………….………. Presidente est. dott. Alessandro CENTO ………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 23.1.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via G. Matteotti n.34 presso lo studio dell'avv.to Luca Spada che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sanremo tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Sanremo al n. 54, parte I,
[...] Anno 1997 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sanremo di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze previste ex lege. Disporre che il figlio minore RE, nato il [...] a
Nizza (Francia), venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora ed abitazione presso la madre;
in considerazione dell'età del minore (diciassettenne), il padre potrà vedere e stare con il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo diretto con il ragazzo e fatte salve le esigenze scolastiche e personali dello stesso;
la madre si dr. RE CA 1 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
impegna ed obbliga a favorire in ogni modo il rapporto fra figlio e padre, non opponendosi in alcun modo ai pernottamenti di RE presso l'abitazione del padre o a vacanze fra di loro. Disporre che i genitori si impegnino reciprocamente ad occuparsi personalmente del figlio nei periodi in cui avranno lo avranno con loro;
il figlio minore trascorrerà un anno il Natale con la madre e il giorno successivo con il padre e la Pasqua con il padre e il giorno successivo con la madre e l'anno successivo viceversa nonché un periodo continuativo di sette o quindici giorni, da concordarsi fra i genitori nel rispetto del principio di alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere con i genitori sia le vacanze estive sia quelle invernali. In considerazione dell'ottimo rapporto padre/figlio e del fatto che lo stesso, pur essendo collocato presso la madre, trascorre molto tempo anche con il padre, pernottando spesso a casa dello stesso, disporre che ciascun genitore debba provvedere direttamente al mantenimento del figlio RE per il tempo in cui lo stesso si troverà con il padre o con la madre. Disporre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per l'interesse del minore, previamente concordate e comunque documentate;
fra tali spese si comprendono: tutte le spese mediche;
le spese scolastiche (inclusi i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale scolastico, retta e buoni pasto, eventuali corsi di recupero presso insegnanti privati, gite scolastiche con e senza pernottamento, viaggi di istruzione anche all'estero, spese per le attività ludiche/sportive concordate, inclusi iscrizioni, e attrezzatura sportiva). Per quanto riguarda la ex casa familiare, le parti – già in sede di separazione – hanno fra loro definito ogni questione e provveduto alla divisione degli arredi, come anche per ogni altra questione di natura economica e/o patrimoniale, essendosi dichiarati entrambi autonomi ed autosufficienti, rinunziando alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimenti per loro stessi. Spese compensate”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.9.2023 e - premettendo di Parte_1 Controparte_1 essersi uniti in matrimonio in Sanremo il 9.10.1997 e che nel corso dell'unione è nato il figlio RE (17 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che il Tribunale di
Imperia con provvedimento in data 13.7.2022 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 23.1.2024.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro dr. RE CA 2 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nell'atto introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate congiuntamente hanno dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minori RE, delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento del minore adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 9.10.1997 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1 Pt_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello
[...] Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1997, al n.54, parte I;
2) affida congiuntamene ad entrambi i genitori il figlio minore RE con collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
3) il padre - salvi diversi e migliori accordi tra le parti, in considerazione dell'età ormai raggiunta dal minore (17 anni) e nel rispetto delle sue esigenze scolastiche - potrà tenere con sé il figlio RE ogni volta che lo vorrà accordandosi direttamente con lo stesso.
Con impegno ed obbligo assunto dalla madre a favorire in ogni modo il rapporto padre/figlio, non opponendosi in alcun modo ai pernottamenti di quest'ultimo presso l'abitazione del padre o a vacanze fra loro. Con impegno assunto da entrambi i genitori ad occuparsi personalmente del figlio minore nei periodi in cui lo avranno con sé.
Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno
Natale ovvero quello di Santo Stefano nonché il giorno di Pasqua ovvero quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori potrà ogni anno tenere con sé il figlio minore per un periodo continuativo di 7 o 15 giorni, da concordarsi tra loro nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che il figlio possa trascorrere con ciascuno di essi sia le vacanze estive che quelle invernali;
4) pone a carico di entrambi i genitori, in forma diretta, il mantenimento ordinario del figlio minore RE per i periodi di rispettiva permanenza dello stesso presso ciascuno di loro;
quanto precede in considerazione dell'ottimo rapporto padre/figlio e del fatto che RE, pur collocato presso la madre, trascorra molto tempo anche presso il padre, pernottando spesso a casa dello stesso;
5) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie ed accessorie per il figlio minore RE - previamente concordate e comunque documentate – così come di seguito specificate: tutte le dr. RE CA 3 n. 1631/2023 R.G.A.C.C.
spese mediche;
le spese scolastiche (inclusi i costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale scolastico, retta e buoni pasto, eventuali corsi di recupero presso insegnanti privati, gite scolastiche con e senza pernottamento, viaggi di istruzione anche all'estero, spese per le attività ludiche/sportive concordate, inclusi iscrizioni, e attrezzatura sportiva); 6) dandosi atto di come le parti già in sede di separazione abbiano fra loro definito ogni questione relativa all'ex casa coniugale e provveduto alla divisione degli arredi;
quanto precede avendo in tale sede risolto anche ogni altra questione di natura economica e/o patrimoniale pendente tra loro, essendosi dichiarati entrambi autonomi ed autosufficienti e rinunziando alla richiesta di qualsivoglia assegno di mantenimento per loro stessi;
7) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 31.1.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. RE CA)
dr. RE CA 4