Art. 339.
(Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici).
Chiunque costruisce, importa, mette in vendita o acquista apparecchi radioelettrici o parti di essi, quando cio' sia stato vietato a norma dei numeri 4° e 5° dell'articolo 20, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
(Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici).
Chiunque costruisce, importa, mette in vendita o acquista apparecchi radioelettrici o parti di essi, quando cio' sia stato vietato a norma dei numeri 4° e 5° dell'articolo 20, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.