TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
così composto: dott. TO IA IS Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 546/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, in Isernia Viale 3 marzo Parte_1
215, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Berardi, con domicilio eletto in Carovilli C/so
Orientale n. 7, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cutone, con domicilio eletto in
Isernia, via Dei Grecis n. 108, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.9.2025
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 1.6.2022 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Miranda (IS) il 27.9.2009 Per_ con , dalla cui unione sono nati i figli (Isernia 13.2.2010) e Controparte_1 Per_2
(Isernia 29.9.2011), deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di Isernia con decreto di omologa n. 4702/2020 del
24.9.2020 e alle medesime condizioni.
Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, al contempo, la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Isernia in data 24/09/2020. Nonostante un primo tentativo di trasformare il procedimento da contenzioso a congiunto, all'udienza presidenziale del 23.02.2023 il fascicolo tornava, nuovamente in fase contenziosa e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Il sig. , infatti, nelle more del giudizio ha chiesto la modifica delle iniziali condizioni Pt_1 di separazione, in considerazione delle mutate condizioni economiche e della circostanza per cui la resistente convivrebbe con altra persona e avrebbe mutato, in senso più favorevole, le proprie condizioni economiche.
La sig.ra ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso e chiesto la condanna CP_1 del sig. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Nell'ambito del procedimento il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, allo scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Essendo già stata pronunciata, in data 10.10.2023, sentenza parziale (n. 333/2023 pubblicata il
17.10.2023) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti per il mantenimento dei figli minori.
pagina 2 di 6 La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status, fermo restando l'affido condiviso dei figli secondo le modalità e collocamento di cui alle condizioni di separazione che si hanno qui per riferite e trascritte.
Con riferimento alla situazione patrimoniale successiva alla pronuncia sullo status, il Pt_1 ha rappresentato che la ha intrapreso una nuova relazione affettiva con altra CP_1 persona economicamente agiata e ha iniziato una propria attività commerciale, oltre allo svolgimento dell'attività di banconista nel Bar “Chalet della Fondovalle” lungo la SS. 650 di proprietà del fratello;
ha anche rappresentato le proprie difficoltà economiche dovute al mutuo contratto con la BCC di Roma scadente nel 2051 relativo all'acquisto della prima casa e ad un finanziamento con la Compass, elargito in favore dell'allora moglie CP_1 ammontante ad oltre € 30.00,00, chiedendo pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli, assistiti e curati da entrambi i genitori durante l'uguale periodo di permanenza nell'uno e nell'altro domicilio, con conseguente attribuzione, anche del 50%, dell'assegno
INPS per i figli a carico, e la revoca delle spese straordinarie a totale carico del , con Pt_1 ripartizione delle stesse in parti uguali tra i divorziandi.
La al contrario, ha contestato un sopravvenuto peggioramento delle condizioni CP_1 economiche del , precisando che il finanziamento citato dal ricorrente è stato stipulato Pt_1 prima della separazione del 24.9.2020, ossia il 20/03/2019 e ammonterebbe ad € 20.000,00 anziché € 30.000,00 (cfr allegato da parte resistente) in occasione dell'acquisto del mobilio che si trova nella casa coniugale rimasta in uso al;
che con i suoi figli è andata a Pt_1 vivere dapprima dalla madre per poi reperire un immobile in locazione verso il pagamento di un canone mensile di € 200,00 (cfr contratto allegato del 01/01/2023) e che la madre della
[...] ha dovuto prestare adeguata garanzia per la stipula del contratto di locazione attese CP_1 le precarie condizioni economiche della stessa (cfr garanzia allegata al contratto di locazione).
Ha anche precisato di essere lavoratrice part time con mansioni di banconista presso un bar percependo circa € 800,00 al mese e che il datore di lavoro le avrebbe comunicato che, a partire dal mese di luglio 2023 avrebbe cessato l'attività commerciale;
inoltre, la sua privata attività commerciale, allo stato, ha passività per circa € 13.000,00 quindi, sarebbe stata posta in liquidazione per i debiti accumulati. Inoltre, ha rappresentato di essere in attesa della nascita di un altro figlio da un altro uomo, che non si trova in una situazione economica agiata e che tra i due non vi è convivenza.
Così ricostruiti i termini della vicenda dal punto di vista fattuale, va rappresentato, in punto di diritto che, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo pagina 3 di 6 dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età (cfr
Cass. ordinanza n. 32466/2023).
Inoltre, in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (cfr. Cass ordinanza 19388/2024).
Orbene, nel caso di specie, il non prova di aver effettivamente subìto un mutamento Pt_1 peggiorativo delle proprie condizioni economiche, considerato che il pagamento del mutuo contratto per la casa familiare - comunque a lui rimasta in uso – e il pagamento del prestito
Compass erano condizioni già esistenti al momento dell'omologa dell'accordo di separazione.
A sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e delle spese straordinarie interamente a suo carico, il si limita a dedurre un presunto Pt_1 miglioramento delle condizioni economiche della comunque non provate ed CP_1 irrilevanti, anche perché in qualche modo “compensate” dalla nascita del nuovo figlio avuto con l'attuale compagno, oltre il dover far fronte a “onerosi impegni assunti, prima ancora della separazione dalla , quindi comunque non sopravvenuti rispetto alle condizioni CP_1 omologate in sede di separazione.
Il ha, poi, sottolineato di effettuare frequenti elargizioni brevi manu in favore dei Pt_1 figli. Tuttavia, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, l'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in pagina 4 di 6 relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità al fine di soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, così da essere ricollegabili ad un titolo diverso (cfr
Cass. n. 6111/2024).
Infine, il ricorrente, anche al fine di sollecitare l'audizione dei figli minori, ha rappresentato che gli stessi vivono indistintamente, per lunghi periodi, presso il padre, rendendo così opportuna una rivisitazione delle condizioni patrimoniali e giustificando una forma di mantenimento diretto di ciascun coniuge in favore dei figli.
Al riguardo, va tuttavia notato che già nel verbale di separazione omologato tra le parti nel
2020, i figli erano stati lasciati liberi di frequentare i genitori secondo i loro impegni e la loro volontà, nel rispetto del diritto dei figli stessi a mantenere rapporti continuativi e significatici con entrambi i genitori e che, nell'ipotesi di disaccordo tra i genitori sul diritto di visita, erano stati previsti dalle parti turni perfettamente paritari tra le parti (cfr: “- Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue: due week-end alternati al mese i figli staranno col padre dal sabato alla domenica sera dopo cena, con pernottamento tra i due giorni;
-durante la settimana, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere i figli almeno 3 pomeriggi e ciò previo accordo per vie brevi quando non li avrà per il weekend mentre due pomeriggi a settimana quanto li avrà nel weekend). Sicchè, anche sotto questo aspetto, non si ravvisano elementi di novità tale da giustificare una modifica dell'assegno di mantenimento in favore della prole, considerato che lo stesso ricorrente, nel sostenere il mantenimento diretto, non ha escluso che i figli dimorino anche, appunto “indistintamente”, presso la madre.
La libertà riconosciuta ai figli nella frequentazione dei genitori già cinque anni or sono, in uno con l'effettiva turnazione paritaria già disciplinata dalle parti in ipotesi di disaccordo, hanno reso, altresì superflua l'audizione dei minori sul punto.
L'assenza, quindi, di circostanze nuove anche sotto il profilo della collocazione dei figli conduce, pertanto, il Tribunale a confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore di ciascuno dei figli minori a carico del padre , con spese straordinarie, Parte_1 come da protocollo in uso presso questo Tribunale a carico dello stesso nella misura del 100%.
Sulla richiesta avanzata da parte resistente per la condanna del sig. per lite temeraria Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si precisa che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto pagina 5 di 6 soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione. (cfr Cass ordinanza 34429/2024)
Nel caso di specie non si ravvisano tali elementi e si procede alla liquidazione delle spese come da dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento di € 200,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi mediante bonifico direttamente sul c/c della sig.ra rivalutata ogni anno CP_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 100%, delle spese straordinarie;
- conferma, per il resto le condizioni già disciplinate dalle parti nel decreto di omologa n. 4702/2020 del 28.9.2020;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.756,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 23.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. TO IA IS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
così composto: dott. TO IA IS Presidente dott.ssa Simona Di Paolo Giudice rel. dott.ssa Angela Di Dio Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 546/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente, in Isernia Viale 3 marzo Parte_1
215, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Berardi, con domicilio eletto in Carovilli C/so
Orientale n. 7, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Cutone, con domicilio eletto in
Isernia, via Dei Grecis n. 108, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Isernia
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 11.9.2025
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 1.6.2022 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto in Miranda (IS) il 27.9.2009 Per_ con , dalla cui unione sono nati i figli (Isernia 13.2.2010) e Controparte_1 Per_2
(Isernia 29.9.2011), deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della separazione dichiarata dal Tribunale di Isernia con decreto di omologa n. 4702/2020 del
24.9.2020 e alle medesime condizioni.
Si è costituita regolarmente in giudizio la resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, al contempo, la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Isernia in data 24/09/2020. Nonostante un primo tentativo di trasformare il procedimento da contenzioso a congiunto, all'udienza presidenziale del 23.02.2023 il fascicolo tornava, nuovamente in fase contenziosa e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Il sig. , infatti, nelle more del giudizio ha chiesto la modifica delle iniziali condizioni Pt_1 di separazione, in considerazione delle mutate condizioni economiche e della circostanza per cui la resistente convivrebbe con altra persona e avrebbe mutato, in senso più favorevole, le proprie condizioni economiche.
La sig.ra ha contestato tutto quanto dedotto ex adverso e chiesto la condanna CP_1 del sig. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Nell'ambito del procedimento il fascicolo è stato assegnato a diversi giudici per pervenire, infine, allo scrivente magistrato che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11.9.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Essendo già stata pronunciata, in data 10.10.2023, sentenza parziale (n. 333/2023 pubblicata il
17.10.2023) relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla determinazione delle condizioni regolatrici del nuovo status afferenti alla regolazione dei rapporti economici, stanti le contrapposte domande accessorie svolte dalle parti per il mantenimento dei figli minori.
pagina 2 di 6 La causa verte, quindi, solo sulle questioni patrimoniali successive e conseguenti alla pronuncia sullo status, fermo restando l'affido condiviso dei figli secondo le modalità e collocamento di cui alle condizioni di separazione che si hanno qui per riferite e trascritte.
Con riferimento alla situazione patrimoniale successiva alla pronuncia sullo status, il Pt_1 ha rappresentato che la ha intrapreso una nuova relazione affettiva con altra CP_1 persona economicamente agiata e ha iniziato una propria attività commerciale, oltre allo svolgimento dell'attività di banconista nel Bar “Chalet della Fondovalle” lungo la SS. 650 di proprietà del fratello;
ha anche rappresentato le proprie difficoltà economiche dovute al mutuo contratto con la BCC di Roma scadente nel 2051 relativo all'acquisto della prima casa e ad un finanziamento con la Compass, elargito in favore dell'allora moglie CP_1 ammontante ad oltre € 30.00,00, chiedendo pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli, assistiti e curati da entrambi i genitori durante l'uguale periodo di permanenza nell'uno e nell'altro domicilio, con conseguente attribuzione, anche del 50%, dell'assegno
INPS per i figli a carico, e la revoca delle spese straordinarie a totale carico del , con Pt_1 ripartizione delle stesse in parti uguali tra i divorziandi.
La al contrario, ha contestato un sopravvenuto peggioramento delle condizioni CP_1 economiche del , precisando che il finanziamento citato dal ricorrente è stato stipulato Pt_1 prima della separazione del 24.9.2020, ossia il 20/03/2019 e ammonterebbe ad € 20.000,00 anziché € 30.000,00 (cfr allegato da parte resistente) in occasione dell'acquisto del mobilio che si trova nella casa coniugale rimasta in uso al;
che con i suoi figli è andata a Pt_1 vivere dapprima dalla madre per poi reperire un immobile in locazione verso il pagamento di un canone mensile di € 200,00 (cfr contratto allegato del 01/01/2023) e che la madre della
[...] ha dovuto prestare adeguata garanzia per la stipula del contratto di locazione attese CP_1 le precarie condizioni economiche della stessa (cfr garanzia allegata al contratto di locazione).
Ha anche precisato di essere lavoratrice part time con mansioni di banconista presso un bar percependo circa € 800,00 al mese e che il datore di lavoro le avrebbe comunicato che, a partire dal mese di luglio 2023 avrebbe cessato l'attività commerciale;
inoltre, la sua privata attività commerciale, allo stato, ha passività per circa € 13.000,00 quindi, sarebbe stata posta in liquidazione per i debiti accumulati. Inoltre, ha rappresentato di essere in attesa della nascita di un altro figlio da un altro uomo, che non si trova in una situazione economica agiata e che tra i due non vi è convivenza.
Così ricostruiti i termini della vicenda dal punto di vista fattuale, va rappresentato, in punto di diritto che, in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo pagina 3 di 6 dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età (cfr
Cass. ordinanza n. 32466/2023).
Inoltre, in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (cfr. Cass ordinanza 19388/2024).
Orbene, nel caso di specie, il non prova di aver effettivamente subìto un mutamento Pt_1 peggiorativo delle proprie condizioni economiche, considerato che il pagamento del mutuo contratto per la casa familiare - comunque a lui rimasta in uso – e il pagamento del prestito
Compass erano condizioni già esistenti al momento dell'omologa dell'accordo di separazione.
A sostegno della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e delle spese straordinarie interamente a suo carico, il si limita a dedurre un presunto Pt_1 miglioramento delle condizioni economiche della comunque non provate ed CP_1 irrilevanti, anche perché in qualche modo “compensate” dalla nascita del nuovo figlio avuto con l'attuale compagno, oltre il dover far fronte a “onerosi impegni assunti, prima ancora della separazione dalla , quindi comunque non sopravvenuti rispetto alle condizioni CP_1 omologate in sede di separazione.
Il ha, poi, sottolineato di effettuare frequenti elargizioni brevi manu in favore dei Pt_1 figli. Tuttavia, secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, l'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli non può subire riduzioni o detrazioni in pagina 4 di 6 relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità al fine di soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, così da essere ricollegabili ad un titolo diverso (cfr
Cass. n. 6111/2024).
Infine, il ricorrente, anche al fine di sollecitare l'audizione dei figli minori, ha rappresentato che gli stessi vivono indistintamente, per lunghi periodi, presso il padre, rendendo così opportuna una rivisitazione delle condizioni patrimoniali e giustificando una forma di mantenimento diretto di ciascun coniuge in favore dei figli.
Al riguardo, va tuttavia notato che già nel verbale di separazione omologato tra le parti nel
2020, i figli erano stati lasciati liberi di frequentare i genitori secondo i loro impegni e la loro volontà, nel rispetto del diritto dei figli stessi a mantenere rapporti continuativi e significatici con entrambi i genitori e che, nell'ipotesi di disaccordo tra i genitori sul diritto di visita, erano stati previsti dalle parti turni perfettamente paritari tra le parti (cfr: “- Il diritto di visita del padre sarà regolato come segue: due week-end alternati al mese i figli staranno col padre dal sabato alla domenica sera dopo cena, con pernottamento tra i due giorni;
-durante la settimana, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere i figli almeno 3 pomeriggi e ciò previo accordo per vie brevi quando non li avrà per il weekend mentre due pomeriggi a settimana quanto li avrà nel weekend). Sicchè, anche sotto questo aspetto, non si ravvisano elementi di novità tale da giustificare una modifica dell'assegno di mantenimento in favore della prole, considerato che lo stesso ricorrente, nel sostenere il mantenimento diretto, non ha escluso che i figli dimorino anche, appunto “indistintamente”, presso la madre.
La libertà riconosciuta ai figli nella frequentazione dei genitori già cinque anni or sono, in uno con l'effettiva turnazione paritaria già disciplinata dalle parti in ipotesi di disaccordo, hanno reso, altresì superflua l'audizione dei minori sul punto.
L'assenza, quindi, di circostanze nuove anche sotto il profilo della collocazione dei figli conduce, pertanto, il Tribunale a confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore di ciascuno dei figli minori a carico del padre , con spese straordinarie, Parte_1 come da protocollo in uso presso questo Tribunale a carico dello stesso nella misura del 100%.
Sulla richiesta avanzata da parte resistente per la condanna del sig. per lite temeraria Pt_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si precisa che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto pagina 5 di 6 soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione. (cfr Cass ordinanza 34429/2024)
Nel caso di specie non si ravvisano tali elementi e si procede alla liquidazione delle spese come da dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così provvede:
- dispone che sia tenuto al versamento dell'assegno di Parte_1 mantenimento di € 200,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi mediante bonifico direttamente sul c/c della sig.ra rivalutata ogni anno CP_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso, nella misura del 100%, delle spese straordinarie;
- conferma, per il resto le condizioni già disciplinate dalle parti nel decreto di omologa n. 4702/2020 del 28.9.2020;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.756,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Isernia, il 23.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Di Paolo Dott. TO IA IS
pagina 6 di 6