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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1452/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. AN Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1452/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Capretti, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Roberta Frittella, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.6.25, le parti hanno concluso come da relativo verbale.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Serramonacesca (PE), in data 5.6.2005 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Serramonacesca dell'anno 2005, numero 14, parte II, serie A); dalla loro unione sono nati i figli AN (il 30.8.2007) e (il 13.12.2010). Per_1
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 27.12.24, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “[…] Assegnare la casa coniugale sita in Miglianico (CH) alla c.da Cerreto n. 506/ F (al NCEU foglio 2 particella
4458 sub.7 categoria A/2 classe 2 vani 7 contrada Cerreto snc, piano: S1-T, R.C. euro 614,58) alla IG.ra ; Disporre che la figlia della coppia continui a vivere con la madre in Miglianico Parte_2
(CH) alla c.da Cerreto n. 506/F anche per ragioni anagrafiche. Libero il figlio maggiorenne di scegliere dove e con quale genitore risiedere;
Disporre l'affido condiviso della sola figlia minore regolamentando il diritto del padre a vedere e frequentare la figlia nei seguenti Controparte_1 modi e termini: [si v. pag. 5 del ricorso]; Disporre a carico del IG. l'obbligo del Controparte_1 versamento mensile della somma pari ad €.600,00 (€.300 per ciascun figlio), o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di , in favore dei figli quale contributo al mantenimento ordinario, Parte_3 con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 1° di ogni mese tramite bonifico su conto corrente intestato alla IG.ra ; Prevedere l'obbligo di Parte_1 contribuzione alle spese c.d. straordinarie nella misura percentuale pari al 50% fra i genitori;
Disporre a carico del IG. un assegno di mantenimento a favore della moglie pari Controparte_1 ad €. 300,00, o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 1° di ogni mese tramite bonifico su conto pagina 2 di 6 corrente intestato alla IG.ra ; Disporre che il c.d. Assegno Unico venga percepito dalla Parte_1 IG.ra al 100%. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. […]”. Parte_1
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 16.5.25 – Controparte_1 ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione alle seguenti, diverse condizioni: “[…] 2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale […] 3. Disporre l'affidamento condiviso con collocazione prevalente dei figli, AN ed presso il padre Per_1 CP_1
nella casa coniugale sita in Miglianico (CH) alla Contrada Cerreto n. 506/F.
4. Stabilire che
[...] la casa coniugale sita in Miglianico (CH) alla Contrada Cerreto n. 506/F […] con ogni arredo e corredo sia assegnata al IG. e disporre che la IG.ra se ne Controparte_1 Parte_1 allontani entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, asportando i propri beni personali;
5. Stabilire che la rata del mutuo di € 700,00 mensili e le utenze dell'abitazione siano sostenute dal IG. per intero, quale assegnatario della casa famigliare;
6. Controparte_1
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale […].
7.Stabilire che il genitore non collocatario, IG.ra , potrà vedere i figli quando Parte_1 vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, [si v. la regolamentazione del diritto di visita a pag. 9 della comparsa].
9. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia […] la IGnora corrisponda al IG. Parte_1 CP_1
l'importo mensile di €. 250,00 per la figlia (essendo il figlio AN
[...] Per_1 economicamente autosufficiente) entro il 15 di ogni mese […] 10. Stabilire che l'assegno unico sia riscosso dai genitori al 50% come per legge 11. Stabilire che le spese straordinarie […] siano sostenute dai genitori al 50%. 12. Donare al figlio AN la quota societaria dell'1% oggi posseduta dalla madre, entro la data del 31.12.2025; 13. Disporre che la IG.ra proceda ad Pt_1 intestarsi la Fiat Panda targata FV576ZR entro la data del 31.12.2025; 14. Disporre che i coniugi prestino assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, riguardanti le loro persone e quelle dei loro figli minori […]”; in subordine, a differenza di quanto sopra e fermo restando quanto quivi non richiamato, ha proposto le seguenti, diverse condizioni: “[…] collocazione dei figli AN ed presso la madre nella casa coniugale sita in Miglianico Per_1 Parte_1
(CH) alla Contrada Cerreto n. 506/F;
4.Stabilire che la casa coniugale sita in Miglianico (CH) alla
Contrada Cerreto n. 506/F di proprietà di entrambi presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo sia assegnata alla IG. IG.ra e disporre che il IG. Parte_1 CP_1
pagina 3 di 6 se ne allontani entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, asportando i propri CP_1 beni personali […] 6. Stabilire che la rata del mutuo di € 700,00 mensili e le utenze dell'abitazione siano sostenute per intero dalla IG.ra , quale assegnataria della casa famigliare. […] 9. Parte_1
Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia […] il IG. corrisponda Controparte_1 al IGnora l'importo mensile di € 250,00 per la figlia (essendo il figlio Parte_1 Per_1
AN economicamente autosufficiente), entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento. […]”.
4. All'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c., del 16.6.2025, il Presidente
Istruttore, dopo aver interrogato le parti per verificare la possibilità (risultata assente) di una conciliazione coniugale, ha invitato le medesime a tentare una conciliazione – prospettata dalle stesse parti – in ordine alle questioni tra di loro controverse, trattenendo la causa alla decisione collegiale sullo status, su istanza condivisa delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Tribunale ritiene sussistenti – per le ragioni di seguito esposte – le condizioni per pronunziare in via immediata la separazione personale dei coniugi.
5.1 Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
5.2 Com'è noto, “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr., Cass. civ., Sez. I, 05/08/2020, n. 16698).
pagina 4 di 6 5.3 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
5.4 Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della
“affectio coniugalis”, milita la considerazione del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal
Presidente Istruttore all'udienza di comparizione.
6. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in trattazione, per l'adozione – da parte del Presidente Istruttore – delle ulteriori determinazioni.
7. Spese al definitivo.
8. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1452/2024 R.G., così provvede:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio concordatario in Serramonacesca (PE), in data 5.6.2005 (atto di
[...] matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Serramonacesca dell'anno 2005, numero 14, parte II, serie A);
− ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Serramonacesca (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
− rimette al definitivo la regolazione delle spese processuali tra le parti;
− rimette la causa in trattazione per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
− dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, pagina 5 di 6 venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConIGlio del 18.6.2025.
Chieti, 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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