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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Argirò Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 dagli avv.ti Giacomo Enzo C. Maletta e Massimo Nunnari
RESISTENTE
e
- in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
TERZO CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.01.2025.
Con ricorso depositato il 04.02.2022, ha premesso di aver lavorato dal Parte_1
07.01.2021 al 15.09.2021 alle dipendenze della società convenuta, con la qualifica di operaio muratore;
di aver prestato attività lavorativa, in osservanza delle direttive del datore di lavoro, dal lunedì al venerdì, negli orari indicati in ricorso, in assenza di regolarizzazione del rapporto;
di aver ricevuto una retribuzione pari ad euro 60,00 per ogni giornata lavorativa, senza aver potuto godere di ferie o permessi retribuiti né indennità per assenze giustificate e senza aver percepito il trattamento di fine rapporto;
di rimanere pertanto creditore della complessiva somma di € 6.577,70, per come quantificata nel conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, avendo svolto in favore della stessa le
1 mansioni di operaio muratore con inquadramento nel livello I del CCNL Edilizia e, per l'effetto, condannarsi la società medesima al pagamento della somma sopra indicata, oltre al risarcimento del danno commisurato all'entità della contribuzione previdenziale non versata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la a eccepito preliminarmente la nullità del Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.04.2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' L'Ente, divenuto parte nella presente Controparte_2 controversia, ha evidenziato come relativamente ai periodi indicati in ricorso (07.01.2021 -
15.09.2021) non risultano pervenutegli denunce contributive da parte della società convenuta né risulta versato alcun contributo previdenziale e assistenziale. Ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta chiedendo la condanna di quest'ultima, in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, al pagamento dei relativi contributivi previdenziali con conseguenti oneri accessori.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti, è decisa con la presente sentenza
* * *
In via preliminare, ritiene il Tribunale di non accogliere l'eccezione di nullità del ricorso proposta da parte convenuta.
Occorre premettere che, a differenza di quanto disposto dall'art. 164 c.p.c. in relazione alla nullità dell'atto di citazione nel rito ordinario, manca in quello del lavoro una disciplina specifica volta all'individuazione delle ipotesi di nullità del ricorso e degli eventuali meccanismi di sanatoria delle stesse, aspetti che, secondo la prevalente dottrina, dovrebbero intendersi regolati in via analogica, anche per ciò che riguarda la sanatoria delle nullità, dalle disposizioni dettata dall'art. 164 c.p.c. per l'atto di citazione nel rito ordinario.
Nello specifico, per quanto concerne la nullità del ricorso per vizi concernenti l'“editio actionis”, la giurisprudenza di legittimità, in tema di controversie di lavoro, afferma, in modo costante, come la nullità non sia una conseguenza della mera mancata indicazione formale dell'oggetto e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, ma possa essere comminata solo se i requisiti costitutivi della stessa non siano desumibili dall'esame complessivo dell'atto, neanche eventualmente alla luce dei documenti indicati nello stesso e prodotti, anche se non notificati al convenuto (in argomento, cfr. Cass. civ., Sez. VI – Lav.,
Ordinanza, 08.02.2011, n. 3126, la quale ha affermato che: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o
2 per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato […] il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”).
Pertanto, nel rito del lavoro l'inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto tale da non impedire l'identificazione dell'oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto di parte, così ritenendo assolto l'onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza, 18.07.2007, n. 15966; Cass. civ., Sez. Lav., 16.01.2007, n. 820).
In conclusione, “la sanzione della nullità potrà, tuttavia, essere irrogata solamente laddove, mediante
l'esame complessivo dell'atto, non sia in alcun modo possibile individuare l'oggetto della domanda o gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui la stessa si fonda” (Trib. Bari, Sez. Lav., 16.01.2017, n. 146).
Nel caso di specie, il ricorso, al punto 1, contiene l'indicazione delle mansioni svolte dalla parte ricorrente, dell'orario in cui le stesse sono state espletate nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a cui queste debbano essere riportate. Tali indicazioni devono, in definitiva, reputarsi sufficienti affinché l'adito Tribunale possa vagliare nel merito la domanda di accertamento della sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel merito, in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si osserva, in diritto, che secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, qualsiasi attività lavorativa può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di lavoro autonomo;
inoltre, l'accertamento del vincolo di subordinazione va necessariamente operato in concreto, caso per caso (cfr., ex multis, Corte d'Appello Catanzaro, Sez. Lav., 23.11.2023,
n. 1141).
Il rapporto di subordinazione ha come suo requisito fondamentale ed elemento distintivo rispetto al rapporto di lavoro autonomo il vincolo di soggezione del lavoratore al potere
3 direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza, 02.11.2021, n.
31138; Cass., Sez. Lav., Ordinanza, 08.02.2010, n. 2728).
È stato, inoltre, condivisibilmente osservato che, “Ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto […]” (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza,
30.08.2022, n. 25508).
Più nello specifico, tali indici di subordinazione sono stati individuati nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
nell'orario di lavoro fisso e continuativo;
nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico- organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (c.d. potere di “eterodirezione”); nell'inserimento nell'organizzazione aziendale;
nell'utilizzo di mezzi produttivi forniti direttamente dal datore di lavoro;
nell'obbligo del prestatore di giustificare le proprie assenze, qualora la loro mancata giustificazione comporti la comminatoria di sanzioni disciplinari); nella predisposizione da parte del datore di un programma di lavoro organizzato sulla base di turni (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Lav., 08.04.2015, 7024).
Tali indici, definiti “complementari” o “sussidiari”, vengono in rilievo ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile;
i quali, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Un., 30.06.1999, n. 379; Cass. civ., Sez. Lav., 17.04.2009, n. 9256; Cass. civ., Sez. Lav., 22.02.2007,
n. 4171; Cass. civ., Sez. Lav., 28.09.2002, n. 14071).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici richiede che l'interprete, in sede di vaglio dell'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di causa, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato, o meno, l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
4 Infine, richiamato quanto disposto in via generale dall'art. 2697 c.c., va dato atto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. Lav., 22.05.2009, n. 11937; Cass. civ., Sez. Lav., 08.06.2016, n. 14296).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, qualora permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. – non sia stato assolto.
Applicati detti principi alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento.
Deve rilevarsi, sul punto, come parte ricorrente, dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c. per mancata citazione dei testi per l'udienza del
21.05.2024, nulla abbia dimostrato in merito agli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato (potere direttivo, disciplinare, di controllo) o agli indici rivelatori dello stesso.
Nè alcun elemento dirimente in tal senso può desumersi dall'espletato interrogatorio formale delle parti, il quale ha restituito un quadro equivoco della vicenda.
Interrogato all'udienza del 14.02.2024, il sig. a dichiarato: “ho svolto attività lavorativa Pt_2 di operaio per la che era intestata alla moglie, il mio datore di lavoro è stato il sig. Controparte_1 Pt_3
il quale era presente mentre lavoravo e gestiva il mio lavoro;
ho lavorato in diversi cantieri, come ad
[...] esempio nel cantiere di Simeri Crichi, e ho lavorato per la resistente dal 07.01.2021 fino a settembre dello stesso anno;
ADR: ho ricevuto 60 € al giorno che mi venivano corrisposti in contanti dal sig. Non Pt_3 ho ricevuto alcun altro tipo di compenso”.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa presso i vari cantieri della convenuta, così come la corresponsione di un compenso, appare smentito dalle dichiarazioni del suo legale rappresentante, sig.ra , la quale, interrogata nel corso della medesima Testimone_1 udienza, ha dichiarato: “ADR: conosco il sig. in quanto c'era stato raccomandato da un amico di Pt_1 famiglia, il quale ci ha chiesto se potevamo ospitarlo a casa e in cambio avrebbe svolto dei lavoretti per esempio decespugliare e sistemare la piscina. Non ricordo il periodo in cui è arrivato il sig. a casa nostra, Pt_1 comunque dopo il periodo Covid.
ADR: i lavori venivano svolti durante la giornata, non aveva un orario fisso in quanto non era un mio dipendente. Solitamente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica erano liberi;
ADR: non ha mai percepito alcun compenso. Diciamo che il ricorrente in cambio della nostra ospitalità si sdebitava svolgendo dei lavori in casa mia. Abito insieme a mio marito, sig. Il ricorrente Parte_3 veniva ospitato all'interno di una cucina rustica. Non ricordo quanti mesi è rimasto il sig. a casa nostra Pt_1
e non ricordo il motivo per il quale è andato via;
5 ADR: non venivano concesse ferie e permessi perché non era un mio dipendente. Mio marito mi aiuta nella mia azienda edile. Io mi occupo della parte amministrativa, mentre mio marito resta generalmente in cantiere”.
Alla luce delle dichiarazioni del legale rappresentante e in assenza di elementi univoci dai quali poter desumere la presenza del ricorrente nei cantieri della alle Controparte_1 dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, individuato dal sig. ella Pt_2 persona di , indimostrata è rimasta la prospettazione attorea dedotta in Parte_3 ricorso.
In definitiva, pur avendo il legale rappresentante riferito come il sig. abbia Pt_2 soggiornato, per un periodo non meglio precisato, presso la sua abitazione, ivi svolgendo taluni lavori (come ad esempio “decespugliare o sistemare la piscina”), non vi è alcuna prova in merito alla presenza del ricorrente presso i cantieri della convenuta, all'esistenza di un rapporto di lavoro con la durante il periodo indicato in premessa, né Controparte_1 riguardo alla riconducibilità di tale rapporto al paradigma della subordinazione.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale dell CP_2
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa l'equivocità del quadro fattuale esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Roberto Fiocca.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Argirò Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 dagli avv.ti Giacomo Enzo C. Maletta e Massimo Nunnari
RESISTENTE
e
- in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
TERZO CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
21.01.2025.
Con ricorso depositato il 04.02.2022, ha premesso di aver lavorato dal Parte_1
07.01.2021 al 15.09.2021 alle dipendenze della società convenuta, con la qualifica di operaio muratore;
di aver prestato attività lavorativa, in osservanza delle direttive del datore di lavoro, dal lunedì al venerdì, negli orari indicati in ricorso, in assenza di regolarizzazione del rapporto;
di aver ricevuto una retribuzione pari ad euro 60,00 per ogni giornata lavorativa, senza aver potuto godere di ferie o permessi retribuiti né indennità per assenze giustificate e senza aver percepito il trattamento di fine rapporto;
di rimanere pertanto creditore della complessiva somma di € 6.577,70, per come quantificata nel conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta, avendo svolto in favore della stessa le
1 mansioni di operaio muratore con inquadramento nel livello I del CCNL Edilizia e, per l'effetto, condannarsi la società medesima al pagamento della somma sopra indicata, oltre al risarcimento del danno commisurato all'entità della contribuzione previdenziale non versata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la a eccepito preliminarmente la nullità del Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 414 c.p.c.; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.04.2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' L'Ente, divenuto parte nella presente Controparte_2 controversia, ha evidenziato come relativamente ai periodi indicati in ricorso (07.01.2021 -
15.09.2021) non risultano pervenutegli denunce contributive da parte della società convenuta né risulta versato alcun contributo previdenziale e assistenziale. Ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta chiedendo la condanna di quest'ultima, in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, al pagamento dei relativi contributivi previdenziali con conseguenti oneri accessori.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti, è decisa con la presente sentenza
* * *
In via preliminare, ritiene il Tribunale di non accogliere l'eccezione di nullità del ricorso proposta da parte convenuta.
Occorre premettere che, a differenza di quanto disposto dall'art. 164 c.p.c. in relazione alla nullità dell'atto di citazione nel rito ordinario, manca in quello del lavoro una disciplina specifica volta all'individuazione delle ipotesi di nullità del ricorso e degli eventuali meccanismi di sanatoria delle stesse, aspetti che, secondo la prevalente dottrina, dovrebbero intendersi regolati in via analogica, anche per ciò che riguarda la sanatoria delle nullità, dalle disposizioni dettata dall'art. 164 c.p.c. per l'atto di citazione nel rito ordinario.
Nello specifico, per quanto concerne la nullità del ricorso per vizi concernenti l'“editio actionis”, la giurisprudenza di legittimità, in tema di controversie di lavoro, afferma, in modo costante, come la nullità non sia una conseguenza della mera mancata indicazione formale dell'oggetto e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, ma possa essere comminata solo se i requisiti costitutivi della stessa non siano desumibili dall'esame complessivo dell'atto, neanche eventualmente alla luce dei documenti indicati nello stesso e prodotti, anche se non notificati al convenuto (in argomento, cfr. Cass. civ., Sez. VI – Lav.,
Ordinanza, 08.02.2011, n. 3126, la quale ha affermato che: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o
2 per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non
è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato […] il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”).
Pertanto, nel rito del lavoro l'inesatta e incompleta indicazione, nel ricorso introduttivo, dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto tale da non impedire l'identificazione dell'oggetto e dei motivi in diritto della pretesa, può essere superata dal giudice attraverso l'interpretazione complessiva dell'atto di parte, così ritenendo assolto l'onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
Sentenza, 18.07.2007, n. 15966; Cass. civ., Sez. Lav., 16.01.2007, n. 820).
In conclusione, “la sanzione della nullità potrà, tuttavia, essere irrogata solamente laddove, mediante
l'esame complessivo dell'atto, non sia in alcun modo possibile individuare l'oggetto della domanda o gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui la stessa si fonda” (Trib. Bari, Sez. Lav., 16.01.2017, n. 146).
Nel caso di specie, il ricorso, al punto 1, contiene l'indicazione delle mansioni svolte dalla parte ricorrente, dell'orario in cui le stesse sono state espletate nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento a cui queste debbano essere riportate. Tali indicazioni devono, in definitiva, reputarsi sufficienti affinché l'adito Tribunale possa vagliare nel merito la domanda di accertamento della sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel merito, in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro tra le parti, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si osserva, in diritto, che secondo l'uniforme giurisprudenza di legittimità, qualsiasi attività lavorativa può essere oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di lavoro autonomo;
inoltre, l'accertamento del vincolo di subordinazione va necessariamente operato in concreto, caso per caso (cfr., ex multis, Corte d'Appello Catanzaro, Sez. Lav., 23.11.2023,
n. 1141).
Il rapporto di subordinazione ha come suo requisito fondamentale ed elemento distintivo rispetto al rapporto di lavoro autonomo il vincolo di soggezione del lavoratore al potere
3 direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza, 02.11.2021, n.
31138; Cass., Sez. Lav., Ordinanza, 08.02.2010, n. 2728).
È stato, inoltre, condivisibilmente osservato che, “Ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto […]” (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza,
30.08.2022, n. 25508).
Più nello specifico, tali indici di subordinazione sono stati individuati nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
nell'orario di lavoro fisso e continuativo;
nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico- organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia (c.d. potere di “eterodirezione”); nell'inserimento nell'organizzazione aziendale;
nell'utilizzo di mezzi produttivi forniti direttamente dal datore di lavoro;
nell'obbligo del prestatore di giustificare le proprie assenze, qualora la loro mancata giustificazione comporti la comminatoria di sanzioni disciplinari); nella predisposizione da parte del datore di un programma di lavoro organizzato sulla base di turni (cfr., ex multis,
Cass. civ., Sez. Lav., 08.04.2015, 7024).
Tali indici, definiti “complementari” o “sussidiari”, vengono in rilievo ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile;
i quali, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Un., 30.06.1999, n. 379; Cass. civ., Sez. Lav., 17.04.2009, n. 9256; Cass. civ., Sez. Lav., 22.02.2007,
n. 4171; Cass. civ., Sez. Lav., 28.09.2002, n. 14071).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici richiede che l'interprete, in sede di vaglio dell'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di causa, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato, o meno, l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
4 Infine, richiamato quanto disposto in via generale dall'art. 2697 c.c., va dato atto che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. Lav., 22.05.2009, n. 11937; Cass. civ., Sez. Lav., 08.06.2016, n. 14296).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, qualora permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova – gravante sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. – non sia stato assolto.
Applicati detti principi alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa trovare accoglimento.
Deve rilevarsi, sul punto, come parte ricorrente, dichiarata decaduta dalla prova testimoniale ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c. per mancata citazione dei testi per l'udienza del
21.05.2024, nulla abbia dimostrato in merito agli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato (potere direttivo, disciplinare, di controllo) o agli indici rivelatori dello stesso.
Nè alcun elemento dirimente in tal senso può desumersi dall'espletato interrogatorio formale delle parti, il quale ha restituito un quadro equivoco della vicenda.
Interrogato all'udienza del 14.02.2024, il sig. a dichiarato: “ho svolto attività lavorativa Pt_2 di operaio per la che era intestata alla moglie, il mio datore di lavoro è stato il sig. Controparte_1 Pt_3
il quale era presente mentre lavoravo e gestiva il mio lavoro;
ho lavorato in diversi cantieri, come ad
[...] esempio nel cantiere di Simeri Crichi, e ho lavorato per la resistente dal 07.01.2021 fino a settembre dello stesso anno;
ADR: ho ricevuto 60 € al giorno che mi venivano corrisposti in contanti dal sig. Non Pt_3 ho ricevuto alcun altro tipo di compenso”.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa presso i vari cantieri della convenuta, così come la corresponsione di un compenso, appare smentito dalle dichiarazioni del suo legale rappresentante, sig.ra , la quale, interrogata nel corso della medesima Testimone_1 udienza, ha dichiarato: “ADR: conosco il sig. in quanto c'era stato raccomandato da un amico di Pt_1 famiglia, il quale ci ha chiesto se potevamo ospitarlo a casa e in cambio avrebbe svolto dei lavoretti per esempio decespugliare e sistemare la piscina. Non ricordo il periodo in cui è arrivato il sig. a casa nostra, Pt_1 comunque dopo il periodo Covid.
ADR: i lavori venivano svolti durante la giornata, non aveva un orario fisso in quanto non era un mio dipendente. Solitamente lavorava dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica erano liberi;
ADR: non ha mai percepito alcun compenso. Diciamo che il ricorrente in cambio della nostra ospitalità si sdebitava svolgendo dei lavori in casa mia. Abito insieme a mio marito, sig. Il ricorrente Parte_3 veniva ospitato all'interno di una cucina rustica. Non ricordo quanti mesi è rimasto il sig. a casa nostra Pt_1
e non ricordo il motivo per il quale è andato via;
5 ADR: non venivano concesse ferie e permessi perché non era un mio dipendente. Mio marito mi aiuta nella mia azienda edile. Io mi occupo della parte amministrativa, mentre mio marito resta generalmente in cantiere”.
Alla luce delle dichiarazioni del legale rappresentante e in assenza di elementi univoci dai quali poter desumere la presenza del ricorrente nei cantieri della alle Controparte_1 dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, individuato dal sig. ella Pt_2 persona di , indimostrata è rimasta la prospettazione attorea dedotta in Parte_3 ricorso.
In definitiva, pur avendo il legale rappresentante riferito come il sig. abbia Pt_2 soggiornato, per un periodo non meglio precisato, presso la sua abitazione, ivi svolgendo taluni lavori (come ad esempio “decespugliare o sistemare la piscina”), non vi è alcuna prova in merito alla presenza del ricorrente presso i cantieri della convenuta, all'esistenza di un rapporto di lavoro con la durante il periodo indicato in premessa, né Controparte_1 riguardo alla riconducibilità di tale rapporto al paradigma della subordinazione.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale dell CP_2
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa l'equivocità del quadro fattuale esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Roberto Fiocca.
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