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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6347/2019 + 6439/2019 + 6511/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI AP TE, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6347/2019 + 6439/2019 + 6511/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.07.1969, domiciliato in Casapesenna (CE), via Marconi, 1° traversa, n. 10, elettivamente domiciliato in AP (CE), via Roma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Dores, rappresentato e difeso dall'Avv. Gastone Spagna giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE), il 29.05.1955, residente in Casapesenna (CE), Corso Europa, 11° traversa,
n. 4, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio, n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Motti e Silvia Taglialatela che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
, (C.F. nato a [...], il [...], CP_2 C.F._3
residente in [...], e , (C.F. Controparte_3
) nato a [...], il [...], residente in C.F._4
Villa di Briano (CE), via Roma, n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in ES
NC (CE), via XXI luglio, n. 69, presso lo studio dell'Avv. RI Mancini che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in
1 opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
Opponenti
E
(già , (n. iscrizione al Registro Imprese di Verona CP_4 CP_5
.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura, n. 7 (già Piazzetta Monte, n. 1), iscritta al n. 5252 nel Registro delle Banche tenuto da BA d'TA ai sensi dell'art. 13 Tub, capogruppo del Gruppo BArio iscritto nel Registro CP_5 dei Gruppi BAri tenuto da BA d'TA ex art. 64 Tub al n. 10639, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei nella qualità di mandataria di CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., (n. di iscrizione al Parte_2
Registro delle Imprese di Milano/C.F. , R.E.A. MI 2124902), con P.IVA_3
sede legale in Milano, viale Majno, n. 45, elettivamente domiciliata in Santa
RI AP TE (CE), via A. Mazzocchi, n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Fastoso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio del 23.11.2017, rep. n. Persona_1
70944 – racc. n. 24386, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec rispettivamente in data 8.07.2019 e
9.07.2019, , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1237/2019,
[...]
emesso e depositato dal Tribunale di Santa RI AP TE in data
21.05.2019 e notificato in data 31.05.2019, per € 3.040.451,21, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 9.195,00 per onorari e in € 870,00 per spese vive.
Con l'opposizione proposta, ha dedotto: (i) il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di per non avere la stessa provato Parte_2
2 la cessione dei crediti da parte di nonché il difetto di prova della Controparte_7
titolarità del credito relativo al mutuo del 2007 in capo a quest'ultima; (ii) la nullità della cessione perché a quella data il credito non era a sofferenza;
(ii) la nullità delle fideiussioni solidali prestate in data 7.12.2007 e 29.06.2010, stante l'inesistenza e/o nullità dei rapporti di mutuo garantiti per non essere ancora esistenti alla data di rilascio delle garanzie e, in particolare, perché in relazione il primo mutuo del 7.12.2007, l'erogazione della somma mutuata è avvenuta con più atti dal 10.01.2008 e fino al 12.02.2009, per il secondo contratto del 29.06.2010, le erogazioni del denaro sono avvenute tra il 27.07.2010 e fino al 16.04.2012; (iii) la nullità dei contratti di mutuo per la pattuizioni di interessi usurari, per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa, ultralegali in assenza di valida pattuizione e per essere stati gli stessi determinati in relazione al tasso Euribor, in contrasto con la L. n. 287/1990, oltre che per la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(iv) la nullità delle fideiussioni prestate, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005, e, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini perché priva del riferimento alla disciplina consumeristica;
(v) la nullità delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., per non avere la banca proposto le proprie istanze nei confronti dei garanti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Sulla scorta delle dedotte nullità, ha concluso chiedendo Parte_1 accogliersi l'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Gastone Spagna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi CTU tecnico-contabile.
Gli opponenti e , premettendo che il decreto CP_2 Controparte_3
ingiuntivo si fonda su un preteso credito che avrebbe vantato nei Controparte_7 confronti della società Domus Giada S.r.l. cui ha concesso il mutuo fondiario di €
3.000.000 del 7.12.2007 e del mutuo fondiario di € 400.000,00 del 29.06.2010, per cui gli stessi hanno prestato garanzia fideiussoria omnibus, hanno eccepito: (i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva in
3 capo alla per insufficienza della documentazione Parte_2
versata nel procedimento monitorio a dimostrare la titolarità del credito ceduto da parte di (ii) la nullità del decreto ingiuntivo per l'inidoneità della Controparte_7
documentazione versata a dimostrare il credito;
(iii) la nullità degli interessi corrispettivi e di mora applicati ai contratti di mutuo, per la variazione in senso sfavorevole al cliente dei tassi praticati per non essere stata, la clausola, espressamente prevista in contratto, in violazione dell'art. 117 Tub e delle disposizioni in materia di trasparenza della BA d'TA del 2003; (iv) la nullità della fideiussione prestata, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA
d'TA n. 55/2005; (v) la nullità dei contratti di mutuo, per essere stati applicati interessi usurari, in violazione dell'art. 644 c.p. e 1815 co 2 c.c.; (vi) l'assenza di data certa nel contratto di fideiussione per essere stato ivi apposto un timbro postale recante la data 23.06.2010, ovvero precedente alla stipula del contratto di mutuo garantito nonché rispetto alla garanzia prestata, sottoscritti entrambi in data
29.06.2010; (vii) la nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 co 2 Tub;
(viii) la decadenza del diritto all'escussione della garanzia da parte della banca per non avere proposto le proprie istanze nei confronti del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Sulla scorta di tali argomenti, gli opponenti hanno concluso, in via principale, chiedendo accertarsi e dichiararsi tutte le dedotte nullità; l'accertamento dell'illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita in loro danno e la cancellazione retroattiva, con condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale e d'immagine da quantificarsi in via equitativa e comunque non oltre il limite di € 100.000,00, oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
accogliersi l'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. RI
Mancini dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, CP_2
e hanno chiesto l'acquisizione, ex art. 210 e 119 Tub, delle Controparte_3
quietanze di pagamento in originale delle rate effettuate dalla Domus Giada S.r.l.,
4 della rendicontazione della posizione debitoria, il riepilogo degli interessi corrisposto e la quantificazione del capitale residuo, oltre che disporsi CTU tecnico contabile al fine di accertare le dedotte nullità.
L'opponente ha dedotto: (i) la nullità dei contratti di mutuo per Controparte_1
essere stati applicati interessi usurari, per essere stato rilevato erroneamente il
Tasso Euribor e per violazione degli artt. 117 Tub, 1284 e 1346 c.c., nonché, relativamente al solo contratto di mutuo del 29.06.2010, per non essere stato ivi
Par indicato l' ; (ii) la nullità dei contratti di mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità, ex art. 38 Tub, per avere la banca iscritto ipoteca per € 6.000.000,00 sul lotto di terreno della superficiale catastale di 9.675 mq sito nel Comune di
Casagiove, a seguito dell'erogazione della prima tranche € 300.000,00 alla società
Domus Giada del mutuo del 7.12.2007, somma ritenuta dall'opponente sproporzionata rispetto al bene sottoposto a garanzia, nonché per avere nuovamente iscritto ipoteca di 1° grado sui medesimi bei con il successivo atto di erogazione a saldo del 16.04.2012; (iii) la nullità della fideiussione prestata in data
7.12.2007, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'TA n.
55/2005.
Sulla scorta di tali motivi, ha concluso chiedendo accertarsi e Controparte_1
dichiararsi le cause di nullità dedotte e, in particolare, rispetto alla denunciata usurarietà dei contratti di mutuo, disporre la riduzione ex art. 1384 c.c. degli interessi di mora e delle commissioni di estinzione anticipata, essendo tali penali eccessivamente gravose e vessatorie per la mutuataria e, dunque, l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla banca. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi CTU tecnico-contabile tesa all'accertamento dell'effettivo dare-avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la sua mandataria Parte_2
deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle opposizioni CP_4
spiegate, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
5 In particolare, l'opposta ha eccepito: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività ante-cessione, perfezionatasi in data 14.07.2017, come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 dell'8.08.2017, parte II, Foglio delle Inserzioni, in tema di dedotta usura, illegittima capitalizzazione degli interessi, violazione del limite di finanziabilità, perché l'opponente rivolga le proprie istanze nei confronti della cedente opponendosi ad ogni forma e/o richiesta di Controparte_7 compensazione tra poste attive e passive;
(ii) l'infondatezza del presunto difetto di legittimazione attiva di per avere, fin dal procedimento Parte_2 monitorio, sufficientemente provato l'intervenuta cessione dei crediti vantati dalla cedente nei confronti della Domus Giada S.r.l.; per essere state dettagliatamente indicate le linee di credito relative alle quote di mutui così come frazionate nell'attestazione per atto del Notaio del 16.05.2019 Persona_1
relativa alla cessione dei crediti a favore di così come Parte_2
indicate nella pec inviata da alla società debitrice del 24.02.2016, Controparte_7
con cui è stata comunicata la risoluzione dei contratti di mutuo, e con le raccomandate a/r inviate dalla banca ai fideiussori del 24.02.2016, regolarmente ricevute dagli stessi;
(iii) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta nullità delle fideiussioni per inesistenza dei rapporti garantiti, trattandosi di mutui a tasso variabile erogati a stati di avanzamento lavori;
(iv) l'infondatezza dell'eccezione proposta di nullità della fideiussione prestata per essere state ivi apposte le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, non solo perché non si verrebbe a determinare la nullità totale delle garanzie ma anche perché, nella fattispecie in esame, tali clausole non sarebbero state apposte al contratto, e comunque l'infondatezza dell'eccezione svolta in punto di assenza di qualsiasi riferimento alla tutela consumeristica, per avere il fideiussore prestato la garanzia in favore di una società di capitali (la Domus Giada S.r.l.); (v) la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto dagli opponenti;
(vi) l'infondatezza dell'eccepita decadenza della banca per non avere rivolto le proprie istanze nei confronti del garante nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per avere la cedente inviato lettera di anticipata Controparte_7
risoluzione dei contratti di mutuo con contestuale richiesta di pagamento sia alla debitrice principale che ai fideiussori;
(vi) l'infondatezza della censura relativa
6 all'applicazione di interessi usurari e capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi ritenere la piena legittimità delle clausole.
In merito all'eccezione proposta dagli opponenti e CP_2 CP_3
di nullità della fideiussione per assenza di data certa, la banca opposta ne
[...] ha dedotto l'infondatezza, per essere stato ivi apposto il medesimo timbro riportante la data del 29.06.2010. Circa la contestazione pure svolta in tema di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub e conseguente nullità dei mutui, l'opposta ha eccepito che la violazione non determinerebbe l'invalidità dei contratti, costituendo solo un'eventuale ipotesi sanzionatoria e che comunque alcun superamento del limite si sarebbe verificata. In ogni caso, l'opposta ha proposto eccezione riconvenzionale di conversione dei mutui fondiari in mutui ipotecari ordinari. In merito alla domanda riconvenzionale proposta dagli stessi per la condanna della banca al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione in crif e di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali, la banca ne ha dedotto l'infondatezza per non avere gli opponenti allegato e provato il danno eventualmente patito.
Disposta la riunione dei procedimenti con R.G. n. 6511/2019 e 6439/2019 al procedimento avente R.G. n. 6347/2019 di più risalente iscrizione, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6
c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.06.2022, il Tribunale ha accolto la richiesta di ordine di esibizione articolata dagli opponenti e CP_2 Controparte_3
limitatamente al rendiconto riportante il complessivo pagamento degli interessi di preammortamento corrispettivi e a titolo di capitale, accogliendo altresì la richiesta di CTU tecnico-contabile. Depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche
7 della decisione.
1.1.Sul difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti con riferimento alla posizione dell'opposta,
[...]
cessionaria del credito. Parte_2
Invero, la società cessionaria, odierna opposta, fin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, ove risulta che la società (…) Parte_2 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da (…) tutti i crediti (per capitale, Controparte_7
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_7
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/ operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto (cfr. All. 29 ricorso per decreto ingiuntivo – G.U. n. 93 dell'8.08.2017, Parte II).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciatasi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha affermato il principio per il quale "la parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Da tanto ne deriva che il riferimento alla cessione dei crediti sorti nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 consente di affermare che tra i crediti ceduti rientri
8 anche il credito oggetto di causa, riconducibile, peraltro, alle caratteristiche indicate nell'avviso.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017 n. 31188). In tal senso, si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, la quale ha osservato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Trib. Alssandria, 5.07.2024, n. 595).
Nel caso di specie dalle contestazioni dell'opponente non pare desumersi la contestazione dell'esistenza dell'operazione in sé, quanto piuttosto il fatto che il credito in esame sia stato oggetto di tale operazione e che quindi
[...]
sia in effetti la cessionaria di tale credito. Ora, nel caso di Parte_2
specie, ha prodotto l'avviso di cessione crediti Parte_2
pubblicata nella G.U. n. 93 dell'8.08.2017 con indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti: “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività
9 finanziarie deteriorate”.
Già dalla descrizione del credito nell'avviso in Gazzetta Ufficiale si desume come il credito in esame sia ricompreso nell'operazione in questione trattandosi di debito derivante dalla stipula di n. contratto di mutuo stipulati rispettivamente nel
2007 e nel 2010. Inoltre, a differenza di quanto eccepito dagli opponenti CP_2
e , ha prodotto la visura
[...] Controparte_3 Parte_2
della società di cartolarizzazione dalla quale risulta annotato l'intervenuto acquisto dei crediti nel 2017, come prescritto dall'art. 58 TUB.
Parte opposta ha poi prodotto certificazione rilasciata da la quale Controparte_7
ha certificato che in favore di risultano ceduti anche i Parte_2 crediti vantati nei confronti di Giada s.r.l. con l'indicazione dei relativi numeri di rapporto.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di titolarità del mutuo del 2007 in capo alla sollevata dall'opponente Controparte_7
Parte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Basti in questa sede osservare che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la società cessionaria ha provveduto ad allegare il contratto di mutuo fondiario del
7.12.2007 a rogito del Notaio (rep. n. 40618, racc. n. 15603) Persona_2
sottoscritto dalla società Domus Giada S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la banca cedente, sicché alcun dubbio può essere Parte_1
sollevato in merito alla titolarità del mutuo predetto (cfr. All. 1, ricorso per
Decreto Ingiuntivo).
2. Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10
10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass.
n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno
2018). Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, contrariamente rispetto a quanto affermato dagli opponenti e , la pretesa creditoria della CP_2 Controparte_3
banca risulta provata. Parte opposta, infatti, ha prodotto il contratto di mutuo fondiario del 7.12.2007 a rogito del Notaio (rep. n. 40618, racc. n. Persona_2
15603) e i consequenziali atti di erogazione e quietanza e il contratto di mutuo fondiario del 29.06.2010 a rogito del Notaio (rep. n. 90929, racc. n. Persona_3
28059) e i consequenziali atti di erogazione e quietanza, svincolo ipotecario e frazionamento del 16.04.2012 (rep. 92999, racc. n. 29081), nonché l'atto di fideiussione in favore della ex per il limite massimo Parte_4 complessivo di € 3.900.000,00 rilasciato in data 7.12.2007 e l'atto di fideiussione in favore della ex Unicredit BA di Roma S.p.a. per il limite massimo complessivo di € 400.000,00 rilasciato in data 29.06.2010, entrambi rilasciati dagli opponenti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Parte_1
Tanto premesso, per comodità espositiva, verranno esaminate separatamente le singole questioni di nullità sollevate dagli opponenti con riferimento ai rapporti di mutuo fatte valere con l'atto di opposizione.
2.1. Sulla nullità delle fideiussioni.
Gli opponenti hanno dedotto in primo luogo la nullità delle fideiussioni stipulate per inesistenza o nullità dei rapporti di mutuo garantiti nonché per violazione della normativa prevista dalla legge n. 287/1990 posta a tutela della concorrenza e del mercato.
In particolare, con riguardo al primo punto, gli opponenti hanno sostenuto che
11 poiché le fideiussioni sono state stipulate antecedentemente agli atti di erogazione e quietanza, se ne deve sostenere la nullità, in quanto i contratti di finanziamento si sono perfezionati soltanto al momento della avvenuta consegna del denaro.
Il motivo di nullità così articolato è infondato.
Dall'esame della documentazione allegata dalla cessionaria al ricorso monitorio risulta che la fideiussione stipulata il 7.12.2007 è concomitante con l'atto di sottoscrizione del mutuo e che all'art. 2 del medesimo contratto è stato espressamente statuito che la somma oggetto di mutuo sarà erogata dopo che sarà stata prestata, a maggior garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo, dal relativo capitolato e dall'atto o dagli atti di erogazione e quietanza, fideiussione dei signori , Controparte_1
, e per l'importo Parte_1 CP_2 Controparte_3
massimo di euro tremilioninovecentomila (3.900.000,00). Parimenti, nel contratto di mutuo sottoscritto il 29.06.2010 è previsto all'art. 15 lett. m) che l'impresa presti ulteriore garanzia ai sensi del precedente art. 14 entro trenta giorni dall'eventuale richiesta.
Tanto è sufficiente ad escludere la nullità delle fideiussioni correlate ai contratti di mutuo, già pienamente esistenti e validi al momento della prestazione delle garanzie da parte degli opponenti.
Ancora deve essere disattesa la dedotta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento della banca d'TA n. 55/2005 e per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover precisare che le fideiussioni oggetto di contestazione non appartengono alla categoria delle fideiussioni omnibus, bensì
a quella delle fideiussioni specifiche. Tanto si desume dal tenore letterale delle garanzie in esame, perché la fideiussione sottoscritta il 7.12.2007 è testualmente riferita al contratto di mutuo edilizio dell'importo di € 3.900.000,00 (cfr. all. n. 19 del fascicolo monitorio) e quella del 29.06.2010 è collegata all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di euro 400.000,00 con durata pari a
180 mesi di ammortamento + 18 mesi di preammortamento.
Orbene, è noto che la Suprema Corte di Cassazione, con una decisione di rilevante impatto pratico, ha affrontato la questione riguardante la possibilità che
12 l'accertamento compiuto dalla BA d'TA circa l'esistenza di un'intesa illecita, relativo alle fideiussioni omnibus, possa estendersi anche alle fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di crediti determinati e connessi a rapporti contrattuali specifici. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza del 30.12.2021 n. 41994 esaminando unicamente la sorte delle fideiussioni omnibus prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI e censurate dalla BA d'TA, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale i contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, con riferimento alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2
c. 3 L. 287/1990 e 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che dal contratto o da altri elementi risulti una diversa volontà delle parti. Tra le diverse forme di tutela riconoscibili al fideiussore (nullità totale del contratto a valle, nullità parziale limitata alle clausole conformi all'intesa nulla a monte, tutela risarcitoria), le
Sezioni Unite hanno individuato nella nullità parziale la soluzione più coerente con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust e tanto in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, a salvaguardia della garanzia fideiussoria depurata dalle clausole censurate. In questa prospettiva, l'eliminazione delle clausole n. 2, 6 e 8 censurate dal provvedimento della BA TA 2 maggio
2005 n. 55 migliora la posizione del fideiussore senza pregiudicare l'interesse dell'istituto di credito, che può comunque contare su una garanzia efficace. La
Suprema Corte ha fondato tale conclusione sul collegamento funzionale che deve sussistere tra l'intesa a monte e il contratto a valle, venendo in rilievo la dimostrata serialità con cui lo schema ABI è stato adottato dagli istituti di credito, determinando un effetto anticoncorrenziale, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato. In sostanza, la nullità dell'intesa a monte comporta la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, seppure esclusivamente con riferimento alle clausole pedissequamente aderenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
BA d'TA (clausole nn. 2, 6 e 8). Dalla disamina della sentenza emerge che il
13 provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della BA d'TA si riferisce espressamente alle fideiussioni omnibus, ossia a quelle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie che disciplinano la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca. Sulla scorta di tale asserzione, è consolidato in giurisprudenza il convincimento che esclude dall'ambito di applicazione della nullità derivata, le fideiussioni specifiche, aventi ad oggetto un credito esattamente individuato, e che, pertanto, rientrano nel modello di fideiussione oggetto del provvedimento della BA d'TA (Trib. Padova 7 aprile
2021, Trib. Pescara 6 maggio 2021, Trib. Napoli 26 maggio 2021, Trib. Napoli 22 settembre 2021, Trib. Bologna 13 gennaio 2022, Trib. Monza 18 febbraio 2022,
Trib. Napoli 24 maggio 2022, App. Torino 11 agosto 2023 n. 786, Trib.
Alessandria 12 aprile 2024 n. 352). Ne consegue che la nullità parziale accertata con riferimento alle fideiussioni omnibus non può essere estesa alle fideiussioni specifiche (cfr. Cass. 15.07.2024, n. 19401; Cass. 19.04.2024, n. 10689; Cass.
2.08.2024 n. 21841). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“l'inestensibilità del suddetto orientamento al tipo di fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore espresso dalla BA d'TA si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus, essendo con riferimento a queste ultime che è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole censurate” (cfr.
Cass. 25.11.2024, n. 30383: Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della BA d'TA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria
TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale
14 tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce…). A tale profilo va aggiunto che ai fini della declaratoria di nullità parziale occorre considerare l'epoca di stipulazione della fideiussione che deve essere stata per l'appunto sottoscritta nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'TA, essendo evidente che l'accertamento operato nel 2005 non può costituire la base per reputare parzialmente nulla una fideiussione contenente le clausole sanzionate, rispetto alle quali ai fini della lesione della concorrenza, le parti dovranno fornire altra e specifica prova.
Nella fattispecie in esame, pertanto, a fronte di fideiussioni specifiche sottoscritte nel 2007 e nel 2010, non può essere fatta valere dagli opponenti una nullità per violazione della normativa posta a tutela della concorrenza sulla base dell'invocato provvedimento sanzionatorio di BA d'TA, risalente al 2005 e perciò ad un momento temporale antecedente alla loro conclusione;
le parti opponenti, per converso, avrebbero dovuto fornire altra e diversa prova della dedotta nullità parziale che nel caso di specie manca del tutto.
Ugualmente infondata è la censura riguardante l'intervenuta estinzione della fideiussione in forza dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. La giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma ha evidenziato che pure se non è richiesta la tempestiva escussione del condebitore solidale, per impedire l'estinzione della garanzia è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore, a sua scelta (cfr. Cass. 6.08.2002, n. 11759). Il riferimento all'azione del creditore è da intendersi riferimento all'invocazione giudiziale della tutela civile, in quanto l'art. 1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. Cass. 29.01.2016, n. 1724), sicché il termine “istanza” si riferisce ai diversi mezzi di tutela giurisdizionale del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al
15 fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
Tanto premesso, se è vero che in via generale, secondo l'art. 1957 c.c. non è sufficiente il mero atto stragiudiziale, essendo piuttosto necessaria un'azione processuale volta ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024,
n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, che ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n.
13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. 3.11.2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017). Peraltro, la giurisprudenza ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcuna norma imperativa posta a tutela dell'ordine pubblico, per cui può essere derogata anche in via implicita dalle parti (cfr. Cass. 17.02.2025, n.
3989).
Nella fattispecie in esame, l'art. 3 della fideiussione sottoscritta nel 2007 per atto del Notaio , prevede espressamente che i diritti derivanti alla Persona_2
16 BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 codice civile, che si intende derogato.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 della fideiussione sottoscritta il
29.06.2010 ove è disposto che i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima, posto che per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013). Né tali clausole rientrano tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige la specifica approvazione o tra quelle definite vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, non essendo configurabile in capo ai fideiussori la qualità di consumatori. Risulta, infatti, non solo che abbia rivestito la Parte_1
qualità di amministratore della Domus Giada s.r.l. fino al 25.01.2010, carica poi assunta da e che e siano Controparte_3 CP_2 Controparte_1
soci della s.r.l., ma anche che le fideiussioni da essi sottoscritte siano state stipulate al fine di garantire il mutuo edilizio al quale ha avuto accesso la Domus
Giada s.r.l. e dunque una operazione strumentalmente collegata all'attività di impresa. Ne consegue che non può affermarsi che i garanti abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale della società Domus Giada s.r.l., onde alcuna vessatorietà può essere fatta valere.
Accertata la validità della clausola, il Tribunale esclude che a carico della opposta sia maturata la decadenza posto che in data 24.02.2016 la Parte_2
ha indirizzato alla società la pec avente ad oggetto la risoluzione del mutuo e
[...]
in pari data ha inviato ai garanti le raccomandate a/r ricevute rispettivamente da
17 il 4.03.2016, da il 5.03.2016, da Controparte_1 Parte_1 [...]
l'8.03.2016 e da il 21.05.2016, informandoli CP_2 Controparte_3 dell'intervenuta risoluzione del mutuo e intimando il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e interessi.
2.2. Sulla nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso Euribor.
Rigettate le questioni di nullità dedotte con specifico riguardo alle fideiussioni specifiche, occorre passare all'esame delle dedotte nullità relative al contratto di mutuo garantito.
Sul punto, i garanti hanno dedotto la nullità della pattuizione relativa al tasso
Euribor con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e della nullità degli interessi ultralegali non specificamente previsti per iscritto in violazione dell'art. 1284 c.c.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 del contratto di mutuo edilizio stipulato nel 2007 stabilisce espressamente quanto segue: il tasso di interesse del mutuo, da applicarsi nel periodo di preammortamento, viene convenuto anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, nella misura di cui appresso. A) una quota variabile costituita dal tasso di interesse su base annua rilevato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, o in assenza, dalla pagina
Euribor01 del circuito Reuter o altra pagina o altro circuito che a quella pagina
o a quel circuito dovessero succedere con riferimento a depositi in Euro di durata semestrale (euribor sei mesi – divisore 360) o denominazione o parametro che ad esso dovesse succedere;
tale tasso andrà rilevato per data valuta l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente il periodo semestrale di interessi;
B) una maggiorazione su tale quota di tre punti percentuali su base annua.
Le parti contraenti convengono che gli interessi sulla somma erogata, come sopra determinati, saranno calcolati in funzione del numero effettivo dei giorni trascorsi tra il primo e l'ultimo giorno della rata semestrale includendo nel computo entrambi i giorni e del divisore fisso di 360 giorni. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza bancaria, tale tasso variabile è attualmente pari al sette virgola settecentoquindici per cento (7,715%) annuo. Al successivo articolo 5 è regolamentato il tasso degli interessi in ammortamento, prevedendosi che a) in caso di ammortamento a tasso fisso, il
18 parametro di riferimento sarà il tasso IRS (Interest Rate Swape) Euro di durata pari a quella dell'ammortamento, rilevato per data valuta, il giorno di stipula dell'atto di invio in ammortamento; b) in caso di ammortamento a tasso variabile, il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor uno, tre o sei mesi, divisore 365, rilevato per data -valuta, il primo giorno lavorativo bancario di inizio del periodo di interessi determinato nell'atto di invio in ammortamento. I tassi risultanti dall'applicazione determinati dall'applicazione dei parametri come sopra determinati saranno aumentati di una maggiorazione nella misura massima di tre
(3) punti percentuali su base annua.
Preliminarmente, il Tribunale non può non evidenziare che i contratti di mutuo in esame sono stati stipulati dalla società con BA (nel 2007) e con Parte_4
(nel 2010). In entrambi i casi, l'istituto di credito CP_7 Parte_4
non è annoverato nel panel delle banche nei confronti delle quali la Commissione
Europea ha accertato la nullità di intese anticoncorrenziali, sicché in tali fattispecie deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Ne consegue che per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, le parti opponenti avrebbero dovuto fornire compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor, che per contro nel caso di specie non è stata offerta.
Ciò posto, neppure coglie nel segno la dedotta nullità per indeterminatezza degli interessi ultralegali, perché la giurisprudenza prevalente ha da tempo affermato che il requisito della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, richiesta dall'art. 1284 c.c., è soddisfatto anche per relationem non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito (cfr. Trib. Catania, 14.10.2020). Nel caso che occupa le parti hanno sottoscritto tutta la documentazione contrattuale, così dimostrando di conoscerla ed accettarla, anche relativamente ai tassi di interesse parametrati all'Euribor, che costituisce un indice determinabile in modo costante sulla base di un articolato procedimento di rilevazione sottratto al rischio di determinazione unilaterale da parte della banca.
19
2.3. Sulla capitalizzazione degli interessi.
Sempre con riferimento al rapporto di mutuo edilizio garantito, gli opponenti hanno contestato il metodo di calcolo degli interessi nello sviluppo del piano di ammortamento, evidenziando che nel computo degli interessi la banca aveva fatto applicazione del criterio della capitalizzazione composta, non espressamente indicato in contratto, dando luogo ad una pratica anatocistica in spregio all'art. 1283 c.c.
La doglianza è priva di fondamento.
Sulla questione in esame, si sono affermate in giurisprudenza, diverse interpretazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale.
Secondo una prima interpretazione, non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto, né di rispetto della trasparenza bancaria, avendo riguardo all'art. 117, comma 4 T.u.b. che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.
Secondo altra e diversa ricostruzione, la mancata indicazione del regime di ammortamento (c.d. "alla francese") inciderebbe sul contratto di mutuo in termini di validità. Si assume che sarebbe una soluzione difficilmente praticabile in concreto quella di ritenere che sia rispettato il requisito di determinatezza e/o determinabilità del suo oggetto solo perché il sistema di ammortamento sia astrattamente evincibile dalla tabella consegnata al cliente e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche del prestito.
In quest'ottica si fa leva sul principio di trasparenza bancaria e sul diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli "contraente debole" normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso e la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere
-, diversamente dall'istituto di credito che, quale "bonus argentarius", ha l'obbligo di rendere edotti i clienti in modo chiaro e comprensibile di quelli che sono il
20 tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di comprendere la portata giuridica e soprattutto economica delle loro determinazioni negoziali.
Il metodo di ammortamento "alla francese" - che prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo
- può determinare, infatti, un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime "composto" di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore "prezzo" da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché "l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi".
Secondo questa ricostruzione, la mancata esplicitazione nel contratto del metodo di ammortamento alla francese, renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b., con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio dei tassi sostitutivi dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi del comma 7 dell'art. 117
TUB.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, le quali con sentenza del 29.05.2024 n. 15130, hanno affermato che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di
21 successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). n mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n.
4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla BA d'TA il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m,
e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). In sostanza, la costruzione del regolamento contrattuale secondo una metodologia di calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento alla francese (seppur non esplicitato in contratto) non determina la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi, non verificandosi alcun fenomeno anatocistico.
2.4. Sulla nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse.
Deve essere, infine, esaminata la doglianza afferente la nullità parziale del
22 contratto di mutuo per dedotta usurarietà dei tassi di interesse.
La questione presuppone il preliminare inquadramento del mutuo edilizio a SAL con garanzia ipotecaria nella categoria dei mutui con garanzia reale oppure nella categoria “altri finanziamenti”.
Con riferimento a tale questione, è noto a questo Giudice che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che seppure il mutuo edilizio differisce dal contratto reale di mutuo, in quanto trattasi di un negozio oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto, tanto non esclude che al fine di verificare se il tasso di interesse corrispettivo sia superiore al tasso soglia, occorra fare riferimento alla categoria dei mutui assistiti da garanzia reale in quanto la costituzione di ipoteca nel mutuo a sal tende a maggiormente garantire il grado di rischio dell'operazione e a rendere omogenee le due categorie. Tuttavia, il Tribunale in aderenza ad una parte della giurisprudenza di merito, ritiene che vada dato risalto al fatto che nei finanziamenti a stato di avanzamento, l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) compensa il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento a stati di avanzamento, anche allorquando vi sia una garanzia reale. Come osservato dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Milano
18.11.2021, n. 9459), infatti, non è vero, in primo luogo, che l'intermediario, rispetto al mutuo, già goda del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto, poiché tale modalità di erogazione non può essere definita un "vantaggio", atteso che comunque l'intermediario si è obbligato per contratto a corrispondere nel tempo tali somme e quindi deve assicurarsi di averne al tempo giusto la disponibilità ed inoltre, come rilevato dagli stessi Giudici di legittimità, sopporta comunque i rischi derivanti dalla proprietà del denaro, compreso quello conseguente alle oscillazioni nel tempo del cambio, che si trasferiscono al mutuatario solo dal
23 momento della consegna (v. Cass. n. 7773/03 e Cass. n. 25180/07). In secondo luogo, se la garanzia reale insistesse sul bene finanziato da costruire, è fatto notorio che tale garanzia inerisce in sostanza su un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo
e, pertanto, la garanzia non ha, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile a valori di mercato: e non può dirsi che l'incremento degli importi mutuati si coniuga con
l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia, poiché un bene non ultimato è notorio che non sia commerciale per un valore Cont corrispondente. In terzo luogo, a voler inserire i mutui a nella categoria mutui con garanzia reale si viola il principio di simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente dal Ministero e il TEG della singola operazione, atteso che proprio secondo le Istruzioni impartite dalla banca d'TA agli intermediari nel
TEGM concernente i mutui a garanzia reale non sono ricompresi i dati relativi ai finanziamenti a stato di avanzamento assistiti da ipoteca.
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che sulla scorta delle conclusioni contenute nella consulenza tecnica depositata dal nominato CTU, Dr. Persona_4 aderendo all'impostazione per la quale i mutui in esame vanno inquadrati nella categoria “altri finanziamenti”, il tasso di interesse pattuito non ha superato il tasso soglia, con la conseguenza che alcuna usura originaria e oggettiva può essere ritenuta esistente.
Sul piano del quantum, tuttavia, il Tribunale deve procedere a rideterminare le somme dovute dai fideiussori, in considerazione della parziale satisfazione ottenuta dalla intermediaria nelle procedure esecutive azionate nei confronti della società Domus Giada s.r.l., debitrice principale.
Come evidenziato anche dal CTU nella relazione depositata, detratti gli importi già percepiti, residua a carico degli opponenti una differenza di € 1.294.206,71.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e rideterminato il saldo dare/avere tra le parti nella misura sopra indicata.
3.Sulle spese di lite.
In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese sono compensate per
24 ½ mentre per la restante metà sono poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M.
n. 147/2022.
Parimenti, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e delle determinazioni del consulente, le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti processuali in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI AP TE, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n.
R.G. 6347/2019 + 6439/2019 + 6511/2019 aventi ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Controparte_1 Parte_1 CP_2
e – opponenti – e (già
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di mandataria di
[...] [...]
– opposta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2
Accoglie parzialmente l'opposizione,
e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 1237/2019 emesso e depositato il 21.05.2019 dal
Tribunale di Santa RI AP TE, in persona del G.U. Dr.ssa Elisabetta
Bernardel;
Condanna gli opponenti e Controparte_1 Parte_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_3 CP_9
(già in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di
[...] CP_5 mandataria di di € 1.294.206,71 oltre interessi legali ex Parte_2
art. 1284 c.c. dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;
Condanna gli opponenti e Controparte_1 Parte_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_3 CP_9
(già in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di
[...] CP_5
mandataria di delle spese di lite che, nella misura già Parte_2 compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022, in € 18.975,50 per compenso
(€ 2.994,50 per la fase di studio, € 1.975,50 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.208,50 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
25 Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro, le spese della compiuta CTU già liquidate in € 7.000,00 per onorari con decreto del 27.11.2023.
Così deciso in Santa RI AP TE, il 29.04.2025
Il Giudice
Marta Sodano
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI AP TE, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6347/2019 + 6439/2019 + 6511/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, pendente
TRA
, (C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.07.1969, domiciliato in Casapesenna (CE), via Marconi, 1° traversa, n. 10, elettivamente domiciliato in AP (CE), via Roma, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Dores, rappresentato e difeso dall'Avv. Gastone Spagna giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
, (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(CE), il 29.05.1955, residente in Casapesenna (CE), Corso Europa, 11° traversa,
n. 4, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza G. Bovio, n. 22, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Motti e Silvia Taglialatela che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
, (C.F. nato a [...], il [...], CP_2 C.F._3
residente in [...], e , (C.F. Controparte_3
) nato a [...], il [...], residente in C.F._4
Villa di Briano (CE), via Roma, n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in ES
NC (CE), via XXI luglio, n. 69, presso lo studio dell'Avv. RI Mancini che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in
1 opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
Opponenti
E
(già , (n. iscrizione al Registro Imprese di Verona CP_4 CP_5
.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura, n. 7 (già Piazzetta Monte, n. 1), iscritta al n. 5252 nel Registro delle Banche tenuto da BA d'TA ai sensi dell'art. 13 Tub, capogruppo del Gruppo BArio iscritto nel Registro CP_5 dei Gruppi BAri tenuto da BA d'TA ex art. 64 Tub al n. 10639, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei nella qualità di mandataria di CP_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., (n. di iscrizione al Parte_2
Registro delle Imprese di Milano/C.F. , R.E.A. MI 2124902), con P.IVA_3
sede legale in Milano, viale Majno, n. 45, elettivamente domiciliata in Santa
RI AP TE (CE), via A. Mazzocchi, n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Fastoso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio del 23.11.2017, rep. n. Persona_1
70944 – racc. n. 24386, in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec rispettivamente in data 8.07.2019 e
9.07.2019, , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1237/2019,
[...]
emesso e depositato dal Tribunale di Santa RI AP TE in data
21.05.2019 e notificato in data 31.05.2019, per € 3.040.451,21, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 9.195,00 per onorari e in € 870,00 per spese vive.
Con l'opposizione proposta, ha dedotto: (i) il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di per non avere la stessa provato Parte_2
2 la cessione dei crediti da parte di nonché il difetto di prova della Controparte_7
titolarità del credito relativo al mutuo del 2007 in capo a quest'ultima; (ii) la nullità della cessione perché a quella data il credito non era a sofferenza;
(ii) la nullità delle fideiussioni solidali prestate in data 7.12.2007 e 29.06.2010, stante l'inesistenza e/o nullità dei rapporti di mutuo garantiti per non essere ancora esistenti alla data di rilascio delle garanzie e, in particolare, perché in relazione il primo mutuo del 7.12.2007, l'erogazione della somma mutuata è avvenuta con più atti dal 10.01.2008 e fino al 12.02.2009, per il secondo contratto del 29.06.2010, le erogazioni del denaro sono avvenute tra il 27.07.2010 e fino al 16.04.2012; (iii) la nullità dei contratti di mutuo per la pattuizioni di interessi usurari, per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa, ultralegali in assenza di valida pattuizione e per essere stati gli stessi determinati in relazione al tasso Euribor, in contrasto con la L. n. 287/1990, oltre che per la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(iv) la nullità delle fideiussioni prestate, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'TA n. 55/2005, e, in particolare, la nullità della clausola di rinuncia ai termini perché priva del riferimento alla disciplina consumeristica;
(v) la nullità delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., per non avere la banca proposto le proprie istanze nei confronti dei garanti entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Sulla scorta delle dedotte nullità, ha concluso chiedendo Parte_1 accogliersi l'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Gastone Spagna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi CTU tecnico-contabile.
Gli opponenti e , premettendo che il decreto CP_2 Controparte_3
ingiuntivo si fonda su un preteso credito che avrebbe vantato nei Controparte_7 confronti della società Domus Giada S.r.l. cui ha concesso il mutuo fondiario di €
3.000.000 del 7.12.2007 e del mutuo fondiario di € 400.000,00 del 29.06.2010, per cui gli stessi hanno prestato garanzia fideiussoria omnibus, hanno eccepito: (i) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva in
3 capo alla per insufficienza della documentazione Parte_2
versata nel procedimento monitorio a dimostrare la titolarità del credito ceduto da parte di (ii) la nullità del decreto ingiuntivo per l'inidoneità della Controparte_7
documentazione versata a dimostrare il credito;
(iii) la nullità degli interessi corrispettivi e di mora applicati ai contratti di mutuo, per la variazione in senso sfavorevole al cliente dei tassi praticati per non essere stata, la clausola, espressamente prevista in contratto, in violazione dell'art. 117 Tub e delle disposizioni in materia di trasparenza della BA d'TA del 2003; (iv) la nullità della fideiussione prestata, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA
d'TA n. 55/2005; (v) la nullità dei contratti di mutuo, per essere stati applicati interessi usurari, in violazione dell'art. 644 c.p. e 1815 co 2 c.c.; (vi) l'assenza di data certa nel contratto di fideiussione per essere stato ivi apposto un timbro postale recante la data 23.06.2010, ovvero precedente alla stipula del contratto di mutuo garantito nonché rispetto alla garanzia prestata, sottoscritti entrambi in data
29.06.2010; (vii) la nullità dei contratti di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 co 2 Tub;
(viii) la decadenza del diritto all'escussione della garanzia da parte della banca per non avere proposto le proprie istanze nei confronti del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Sulla scorta di tali argomenti, gli opponenti hanno concluso, in via principale, chiedendo accertarsi e dichiararsi tutte le dedotte nullità; l'accertamento dell'illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita in loro danno e la cancellazione retroattiva, con condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale e d'immagine da quantificarsi in via equitativa e comunque non oltre il limite di € 100.000,00, oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
accogliersi l'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. RI
Mancini dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, CP_2
e hanno chiesto l'acquisizione, ex art. 210 e 119 Tub, delle Controparte_3
quietanze di pagamento in originale delle rate effettuate dalla Domus Giada S.r.l.,
4 della rendicontazione della posizione debitoria, il riepilogo degli interessi corrisposto e la quantificazione del capitale residuo, oltre che disporsi CTU tecnico contabile al fine di accertare le dedotte nullità.
L'opponente ha dedotto: (i) la nullità dei contratti di mutuo per Controparte_1
essere stati applicati interessi usurari, per essere stato rilevato erroneamente il
Tasso Euribor e per violazione degli artt. 117 Tub, 1284 e 1346 c.c., nonché, relativamente al solo contratto di mutuo del 29.06.2010, per non essere stato ivi
Par indicato l' ; (ii) la nullità dei contratti di mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità, ex art. 38 Tub, per avere la banca iscritto ipoteca per € 6.000.000,00 sul lotto di terreno della superficiale catastale di 9.675 mq sito nel Comune di
Casagiove, a seguito dell'erogazione della prima tranche € 300.000,00 alla società
Domus Giada del mutuo del 7.12.2007, somma ritenuta dall'opponente sproporzionata rispetto al bene sottoposto a garanzia, nonché per avere nuovamente iscritto ipoteca di 1° grado sui medesimi bei con il successivo atto di erogazione a saldo del 16.04.2012; (iii) la nullità della fideiussione prestata in data
7.12.2007, ovvero delle clausole ivi apposte di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini, ex art. 1957 c.c., in quanto coincidenti con la n. 2, n. 6 e n. 8 dello schema ABI, dichiarate nulle dal provvedimento della BA d'TA n.
55/2005.
Sulla scorta di tali motivi, ha concluso chiedendo accertarsi e Controparte_1
dichiararsi le cause di nullità dedotte e, in particolare, rispetto alla denunciata usurarietà dei contratti di mutuo, disporre la riduzione ex art. 1384 c.c. degli interessi di mora e delle commissioni di estinzione anticipata, essendo tali penali eccessivamente gravose e vessatorie per la mutuataria e, dunque, l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ordinando la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla banca. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi CTU tecnico-contabile tesa all'accertamento dell'effettivo dare-avere tra le parti.
Si è costituita in giudizio e, per essa, la sua mandataria Parte_2
deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle opposizioni CP_4
spiegate, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
5 In particolare, l'opposta ha eccepito: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività ante-cessione, perfezionatasi in data 14.07.2017, come da avviso pubblicato in G.U. n. 93 dell'8.08.2017, parte II, Foglio delle Inserzioni, in tema di dedotta usura, illegittima capitalizzazione degli interessi, violazione del limite di finanziabilità, perché l'opponente rivolga le proprie istanze nei confronti della cedente opponendosi ad ogni forma e/o richiesta di Controparte_7 compensazione tra poste attive e passive;
(ii) l'infondatezza del presunto difetto di legittimazione attiva di per avere, fin dal procedimento Parte_2 monitorio, sufficientemente provato l'intervenuta cessione dei crediti vantati dalla cedente nei confronti della Domus Giada S.r.l.; per essere state dettagliatamente indicate le linee di credito relative alle quote di mutui così come frazionate nell'attestazione per atto del Notaio del 16.05.2019 Persona_1
relativa alla cessione dei crediti a favore di così come Parte_2
indicate nella pec inviata da alla società debitrice del 24.02.2016, Controparte_7
con cui è stata comunicata la risoluzione dei contratti di mutuo, e con le raccomandate a/r inviate dalla banca ai fideiussori del 24.02.2016, regolarmente ricevute dagli stessi;
(iii) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta nullità delle fideiussioni per inesistenza dei rapporti garantiti, trattandosi di mutui a tasso variabile erogati a stati di avanzamento lavori;
(iv) l'infondatezza dell'eccezione proposta di nullità della fideiussione prestata per essere state ivi apposte le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI, non solo perché non si verrebbe a determinare la nullità totale delle garanzie ma anche perché, nella fattispecie in esame, tali clausole non sarebbero state apposte al contratto, e comunque l'infondatezza dell'eccezione svolta in punto di assenza di qualsiasi riferimento alla tutela consumeristica, per avere il fideiussore prestato la garanzia in favore di una società di capitali (la Domus Giada S.r.l.); (v) la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto dagli opponenti;
(vi) l'infondatezza dell'eccepita decadenza della banca per non avere rivolto le proprie istanze nei confronti del garante nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per avere la cedente inviato lettera di anticipata Controparte_7
risoluzione dei contratti di mutuo con contestuale richiesta di pagamento sia alla debitrice principale che ai fideiussori;
(vi) l'infondatezza della censura relativa
6 all'applicazione di interessi usurari e capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi ritenere la piena legittimità delle clausole.
In merito all'eccezione proposta dagli opponenti e CP_2 CP_3
di nullità della fideiussione per assenza di data certa, la banca opposta ne
[...] ha dedotto l'infondatezza, per essere stato ivi apposto il medesimo timbro riportante la data del 29.06.2010. Circa la contestazione pure svolta in tema di superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub e conseguente nullità dei mutui, l'opposta ha eccepito che la violazione non determinerebbe l'invalidità dei contratti, costituendo solo un'eventuale ipotesi sanzionatoria e che comunque alcun superamento del limite si sarebbe verificata. In ogni caso, l'opposta ha proposto eccezione riconvenzionale di conversione dei mutui fondiari in mutui ipotecari ordinari. In merito alla domanda riconvenzionale proposta dagli stessi per la condanna della banca al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione in crif e di pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali, la banca ne ha dedotto l'infondatezza per non avere gli opponenti allegato e provato il danno eventualmente patito.
Disposta la riunione dei procedimenti con R.G. n. 6511/2019 e 6439/2019 al procedimento avente R.G. n. 6347/2019 di più risalente iscrizione, rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6
c.p.c., con ordinanza depositata in data 28.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.06.2022, il Tribunale ha accolto la richiesta di ordine di esibizione articolata dagli opponenti e CP_2 Controparte_3
limitatamente al rendiconto riportante il complessivo pagamento degli interessi di preammortamento corrispettivi e a titolo di capitale, accogliendo altresì la richiesta di CTU tecnico-contabile. Depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6.11.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche
7 della decisione.
1.1.Sul difetto di legittimazione attiva di Parte_2
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti con riferimento alla posizione dell'opposta,
[...]
cessionaria del credito. Parte_2
Invero, la società cessionaria, odierna opposta, fin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha documentato la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, ove risulta che la società (…) Parte_2 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130, concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da (…) tutti i crediti (per capitale, Controparte_7
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_7
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/ operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto (cfr. All. 29 ricorso per decreto ingiuntivo – G.U. n. 93 dell'8.08.2017, Parte II).
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pronunciatasi sulla prova della legittimazione attiva in materia di cessione in blocco dei crediti, ha affermato il principio per il quale "la parte che agisca affermandosi successore
a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020).
Da tanto ne deriva che il riferimento alla cessione dei crediti sorti nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 consente di affermare che tra i crediti ceduti rientri
8 anche il credito oggetto di causa, riconducibile, peraltro, alle caratteristiche indicate nell'avviso.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017 n. 31188). In tal senso, si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di merito, la quale ha osservato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Trib. Alssandria, 5.07.2024, n. 595).
Nel caso di specie dalle contestazioni dell'opponente non pare desumersi la contestazione dell'esistenza dell'operazione in sé, quanto piuttosto il fatto che il credito in esame sia stato oggetto di tale operazione e che quindi
[...]
sia in effetti la cessionaria di tale credito. Ora, nel caso di Parte_2
specie, ha prodotto l'avviso di cessione crediti Parte_2
pubblicata nella G.U. n. 93 dell'8.08.2017 con indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti: “derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività
9 finanziarie deteriorate”.
Già dalla descrizione del credito nell'avviso in Gazzetta Ufficiale si desume come il credito in esame sia ricompreso nell'operazione in questione trattandosi di debito derivante dalla stipula di n. contratto di mutuo stipulati rispettivamente nel
2007 e nel 2010. Inoltre, a differenza di quanto eccepito dagli opponenti CP_2
e , ha prodotto la visura
[...] Controparte_3 Parte_2
della società di cartolarizzazione dalla quale risulta annotato l'intervenuto acquisto dei crediti nel 2017, come prescritto dall'art. 58 TUB.
Parte opposta ha poi prodotto certificazione rilasciata da la quale Controparte_7
ha certificato che in favore di risultano ceduti anche i Parte_2 crediti vantati nei confronti di Giada s.r.l. con l'indicazione dei relativi numeri di rapporto.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di titolarità del mutuo del 2007 in capo alla sollevata dall'opponente Controparte_7
Parte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Basti in questa sede osservare che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, la società cessionaria ha provveduto ad allegare il contratto di mutuo fondiario del
7.12.2007 a rogito del Notaio (rep. n. 40618, racc. n. 15603) Persona_2
sottoscritto dalla società Domus Giada S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la banca cedente, sicché alcun dubbio può essere Parte_1
sollevato in merito alla titolarità del mutuo predetto (cfr. All. 1, ricorso per
Decreto Ingiuntivo).
2. Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10
10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass.
n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno
2018). Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, contrariamente rispetto a quanto affermato dagli opponenti e , la pretesa creditoria della CP_2 Controparte_3
banca risulta provata. Parte opposta, infatti, ha prodotto il contratto di mutuo fondiario del 7.12.2007 a rogito del Notaio (rep. n. 40618, racc. n. Persona_2
15603) e i consequenziali atti di erogazione e quietanza e il contratto di mutuo fondiario del 29.06.2010 a rogito del Notaio (rep. n. 90929, racc. n. Persona_3
28059) e i consequenziali atti di erogazione e quietanza, svincolo ipotecario e frazionamento del 16.04.2012 (rep. 92999, racc. n. 29081), nonché l'atto di fideiussione in favore della ex per il limite massimo Parte_4 complessivo di € 3.900.000,00 rilasciato in data 7.12.2007 e l'atto di fideiussione in favore della ex Unicredit BA di Roma S.p.a. per il limite massimo complessivo di € 400.000,00 rilasciato in data 29.06.2010, entrambi rilasciati dagli opponenti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Parte_1
Tanto premesso, per comodità espositiva, verranno esaminate separatamente le singole questioni di nullità sollevate dagli opponenti con riferimento ai rapporti di mutuo fatte valere con l'atto di opposizione.
2.1. Sulla nullità delle fideiussioni.
Gli opponenti hanno dedotto in primo luogo la nullità delle fideiussioni stipulate per inesistenza o nullità dei rapporti di mutuo garantiti nonché per violazione della normativa prevista dalla legge n. 287/1990 posta a tutela della concorrenza e del mercato.
In particolare, con riguardo al primo punto, gli opponenti hanno sostenuto che
11 poiché le fideiussioni sono state stipulate antecedentemente agli atti di erogazione e quietanza, se ne deve sostenere la nullità, in quanto i contratti di finanziamento si sono perfezionati soltanto al momento della avvenuta consegna del denaro.
Il motivo di nullità così articolato è infondato.
Dall'esame della documentazione allegata dalla cessionaria al ricorso monitorio risulta che la fideiussione stipulata il 7.12.2007 è concomitante con l'atto di sottoscrizione del mutuo e che all'art. 2 del medesimo contratto è stato espressamente statuito che la somma oggetto di mutuo sarà erogata dopo che sarà stata prestata, a maggior garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo, dal relativo capitolato e dall'atto o dagli atti di erogazione e quietanza, fideiussione dei signori , Controparte_1
, e per l'importo Parte_1 CP_2 Controparte_3
massimo di euro tremilioninovecentomila (3.900.000,00). Parimenti, nel contratto di mutuo sottoscritto il 29.06.2010 è previsto all'art. 15 lett. m) che l'impresa presti ulteriore garanzia ai sensi del precedente art. 14 entro trenta giorni dall'eventuale richiesta.
Tanto è sufficiente ad escludere la nullità delle fideiussioni correlate ai contratti di mutuo, già pienamente esistenti e validi al momento della prestazione delle garanzie da parte degli opponenti.
Ancora deve essere disattesa la dedotta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento della banca d'TA n. 55/2005 e per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Preliminarmente, il Tribunale ritiene di dover precisare che le fideiussioni oggetto di contestazione non appartengono alla categoria delle fideiussioni omnibus, bensì
a quella delle fideiussioni specifiche. Tanto si desume dal tenore letterale delle garanzie in esame, perché la fideiussione sottoscritta il 7.12.2007 è testualmente riferita al contratto di mutuo edilizio dell'importo di € 3.900.000,00 (cfr. all. n. 19 del fascicolo monitorio) e quella del 29.06.2010 è collegata all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di euro 400.000,00 con durata pari a
180 mesi di ammortamento + 18 mesi di preammortamento.
Orbene, è noto che la Suprema Corte di Cassazione, con una decisione di rilevante impatto pratico, ha affrontato la questione riguardante la possibilità che
12 l'accertamento compiuto dalla BA d'TA circa l'esistenza di un'intesa illecita, relativo alle fideiussioni omnibus, possa estendersi anche alle fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di crediti determinati e connessi a rapporti contrattuali specifici. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza del 30.12.2021 n. 41994 esaminando unicamente la sorte delle fideiussioni omnibus prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI e censurate dalla BA d'TA, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale i contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, con riferimento alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2
c. 3 L. 287/1990 e 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che dal contratto o da altri elementi risulti una diversa volontà delle parti. Tra le diverse forme di tutela riconoscibili al fideiussore (nullità totale del contratto a valle, nullità parziale limitata alle clausole conformi all'intesa nulla a monte, tutela risarcitoria), le
Sezioni Unite hanno individuato nella nullità parziale la soluzione più coerente con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust e tanto in applicazione del principio generale di conservazione del contratto, a salvaguardia della garanzia fideiussoria depurata dalle clausole censurate. In questa prospettiva, l'eliminazione delle clausole n. 2, 6 e 8 censurate dal provvedimento della BA TA 2 maggio
2005 n. 55 migliora la posizione del fideiussore senza pregiudicare l'interesse dell'istituto di credito, che può comunque contare su una garanzia efficace. La
Suprema Corte ha fondato tale conclusione sul collegamento funzionale che deve sussistere tra l'intesa a monte e il contratto a valle, venendo in rilievo la dimostrata serialità con cui lo schema ABI è stato adottato dagli istituti di credito, determinando un effetto anticoncorrenziale, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato. In sostanza, la nullità dell'intesa a monte comporta la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, seppure esclusivamente con riferimento alle clausole pedissequamente aderenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della
BA d'TA (clausole nn. 2, 6 e 8). Dalla disamina della sentenza emerge che il
13 provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della BA d'TA si riferisce espressamente alle fideiussioni omnibus, ossia a quelle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie che disciplinano la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca. Sulla scorta di tale asserzione, è consolidato in giurisprudenza il convincimento che esclude dall'ambito di applicazione della nullità derivata, le fideiussioni specifiche, aventi ad oggetto un credito esattamente individuato, e che, pertanto, rientrano nel modello di fideiussione oggetto del provvedimento della BA d'TA (Trib. Padova 7 aprile
2021, Trib. Pescara 6 maggio 2021, Trib. Napoli 26 maggio 2021, Trib. Napoli 22 settembre 2021, Trib. Bologna 13 gennaio 2022, Trib. Monza 18 febbraio 2022,
Trib. Napoli 24 maggio 2022, App. Torino 11 agosto 2023 n. 786, Trib.
Alessandria 12 aprile 2024 n. 352). Ne consegue che la nullità parziale accertata con riferimento alle fideiussioni omnibus non può essere estesa alle fideiussioni specifiche (cfr. Cass. 15.07.2024, n. 19401; Cass. 19.04.2024, n. 10689; Cass.
2.08.2024 n. 21841). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che
“l'inestensibilità del suddetto orientamento al tipo di fideiussione specifica dipende dal fatto che il giudizio di sfavore espresso dalla BA d'TA si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus, essendo con riferimento a queste ultime che è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole censurate” (cfr.
Cass. 25.11.2024, n. 30383: Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) l'esistenza del provvedimento della BA d'TA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della BA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria
TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale
14 tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce…). A tale profilo va aggiunto che ai fini della declaratoria di nullità parziale occorre considerare l'epoca di stipulazione della fideiussione che deve essere stata per l'appunto sottoscritta nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'TA, essendo evidente che l'accertamento operato nel 2005 non può costituire la base per reputare parzialmente nulla una fideiussione contenente le clausole sanzionate, rispetto alle quali ai fini della lesione della concorrenza, le parti dovranno fornire altra e specifica prova.
Nella fattispecie in esame, pertanto, a fronte di fideiussioni specifiche sottoscritte nel 2007 e nel 2010, non può essere fatta valere dagli opponenti una nullità per violazione della normativa posta a tutela della concorrenza sulla base dell'invocato provvedimento sanzionatorio di BA d'TA, risalente al 2005 e perciò ad un momento temporale antecedente alla loro conclusione;
le parti opponenti, per converso, avrebbero dovuto fornire altra e diversa prova della dedotta nullità parziale che nel caso di specie manca del tutto.
Ugualmente infondata è la censura riguardante l'intervenuta estinzione della fideiussione in forza dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. La giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma ha evidenziato che pure se non è richiesta la tempestiva escussione del condebitore solidale, per impedire l'estinzione della garanzia è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti del debitore principale o del fideiussore, a sua scelta (cfr. Cass. 6.08.2002, n. 11759). Il riferimento all'azione del creditore è da intendersi riferimento all'invocazione giudiziale della tutela civile, in quanto l'art. 1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. Cass. 29.01.2016, n. 1724), sicché il termine “istanza” si riferisce ai diversi mezzi di tutela giurisdizionale del credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al
15 fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
Tanto premesso, se è vero che in via generale, secondo l'art. 1957 c.c. non è sufficiente il mero atto stragiudiziale, essendo piuttosto necessaria un'azione processuale volta ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024,
n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, che ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo.
Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n.
13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. 3.11.2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017). Peraltro, la giurisprudenza ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcuna norma imperativa posta a tutela dell'ordine pubblico, per cui può essere derogata anche in via implicita dalle parti (cfr. Cass. 17.02.2025, n.
3989).
Nella fattispecie in esame, l'art. 3 della fideiussione sottoscritta nel 2007 per atto del Notaio , prevede espressamente che i diritti derivanti alla Persona_2
16 BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 codice civile, che si intende derogato.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 6 della fideiussione sottoscritta il
29.06.2010 ove è disposto che i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita. Tale clausola deve ritenersi del tutto legittima, posto che per giurisprudenza pacifica, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013). Né tali clausole rientrano tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige la specifica approvazione o tra quelle definite vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, non essendo configurabile in capo ai fideiussori la qualità di consumatori. Risulta, infatti, non solo che abbia rivestito la Parte_1
qualità di amministratore della Domus Giada s.r.l. fino al 25.01.2010, carica poi assunta da e che e siano Controparte_3 CP_2 Controparte_1
soci della s.r.l., ma anche che le fideiussioni da essi sottoscritte siano state stipulate al fine di garantire il mutuo edilizio al quale ha avuto accesso la Domus
Giada s.r.l. e dunque una operazione strumentalmente collegata all'attività di impresa. Ne consegue che non può affermarsi che i garanti abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale della società Domus Giada s.r.l., onde alcuna vessatorietà può essere fatta valere.
Accertata la validità della clausola, il Tribunale esclude che a carico della opposta sia maturata la decadenza posto che in data 24.02.2016 la Parte_2
ha indirizzato alla società la pec avente ad oggetto la risoluzione del mutuo e
[...]
in pari data ha inviato ai garanti le raccomandate a/r ricevute rispettivamente da
17 il 4.03.2016, da il 5.03.2016, da Controparte_1 Parte_1 [...]
l'8.03.2016 e da il 21.05.2016, informandoli CP_2 Controparte_3 dell'intervenuta risoluzione del mutuo e intimando il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e interessi.
2.2. Sulla nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso Euribor.
Rigettate le questioni di nullità dedotte con specifico riguardo alle fideiussioni specifiche, occorre passare all'esame delle dedotte nullità relative al contratto di mutuo garantito.
Sul punto, i garanti hanno dedotto la nullità della pattuizione relativa al tasso
Euribor con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. e della nullità degli interessi ultralegali non specificamente previsti per iscritto in violazione dell'art. 1284 c.c.
Il motivo è infondato.
L'art. 4 del contratto di mutuo edilizio stipulato nel 2007 stabilisce espressamente quanto segue: il tasso di interesse del mutuo, da applicarsi nel periodo di preammortamento, viene convenuto anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria, nella misura di cui appresso. A) una quota variabile costituita dal tasso di interesse su base annua rilevato sul quotidiano IL SOLE 24 ORE, o in assenza, dalla pagina
Euribor01 del circuito Reuter o altra pagina o altro circuito che a quella pagina
o a quel circuito dovessero succedere con riferimento a depositi in Euro di durata semestrale (euribor sei mesi – divisore 360) o denominazione o parametro che ad esso dovesse succedere;
tale tasso andrà rilevato per data valuta l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente il periodo semestrale di interessi;
B) una maggiorazione su tale quota di tre punti percentuali su base annua.
Le parti contraenti convengono che gli interessi sulla somma erogata, come sopra determinati, saranno calcolati in funzione del numero effettivo dei giorni trascorsi tra il primo e l'ultimo giorno della rata semestrale includendo nel computo entrambi i giorni e del divisore fisso di 360 giorni. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza bancaria, tale tasso variabile è attualmente pari al sette virgola settecentoquindici per cento (7,715%) annuo. Al successivo articolo 5 è regolamentato il tasso degli interessi in ammortamento, prevedendosi che a) in caso di ammortamento a tasso fisso, il
18 parametro di riferimento sarà il tasso IRS (Interest Rate Swape) Euro di durata pari a quella dell'ammortamento, rilevato per data valuta, il giorno di stipula dell'atto di invio in ammortamento; b) in caso di ammortamento a tasso variabile, il parametro di riferimento sarà il tasso Euribor uno, tre o sei mesi, divisore 365, rilevato per data -valuta, il primo giorno lavorativo bancario di inizio del periodo di interessi determinato nell'atto di invio in ammortamento. I tassi risultanti dall'applicazione determinati dall'applicazione dei parametri come sopra determinati saranno aumentati di una maggiorazione nella misura massima di tre
(3) punti percentuali su base annua.
Preliminarmente, il Tribunale non può non evidenziare che i contratti di mutuo in esame sono stati stipulati dalla società con BA (nel 2007) e con Parte_4
(nel 2010). In entrambi i casi, l'istituto di credito CP_7 Parte_4
non è annoverato nel panel delle banche nei confronti delle quali la Commissione
Europea ha accertato la nullità di intese anticoncorrenziali, sicché in tali fattispecie deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Ne consegue che per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto, le parti opponenti avrebbero dovuto fornire compiuta prova della manipolazione del parametro Euribor, che per contro nel caso di specie non è stata offerta.
Ciò posto, neppure coglie nel segno la dedotta nullità per indeterminatezza degli interessi ultralegali, perché la giurisprudenza prevalente ha da tempo affermato che il requisito della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, richiesta dall'art. 1284 c.c., è soddisfatto anche per relationem non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito (cfr. Trib. Catania, 14.10.2020). Nel caso che occupa le parti hanno sottoscritto tutta la documentazione contrattuale, così dimostrando di conoscerla ed accettarla, anche relativamente ai tassi di interesse parametrati all'Euribor, che costituisce un indice determinabile in modo costante sulla base di un articolato procedimento di rilevazione sottratto al rischio di determinazione unilaterale da parte della banca.
19
2.3. Sulla capitalizzazione degli interessi.
Sempre con riferimento al rapporto di mutuo edilizio garantito, gli opponenti hanno contestato il metodo di calcolo degli interessi nello sviluppo del piano di ammortamento, evidenziando che nel computo degli interessi la banca aveva fatto applicazione del criterio della capitalizzazione composta, non espressamente indicato in contratto, dando luogo ad una pratica anatocistica in spregio all'art. 1283 c.c.
La doglianza è priva di fondamento.
Sulla questione in esame, si sono affermate in giurisprudenza, diverse interpretazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale.
Secondo una prima interpretazione, non deriverebbero conseguenze di sorta né in punto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto, né di rispetto della trasparenza bancaria, avendo riguardo all'art. 117, comma 4 T.u.b. che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.
Secondo altra e diversa ricostruzione, la mancata indicazione del regime di ammortamento (c.d. "alla francese") inciderebbe sul contratto di mutuo in termini di validità. Si assume che sarebbe una soluzione difficilmente praticabile in concreto quella di ritenere che sia rispettato il requisito di determinatezza e/o determinabilità del suo oggetto solo perché il sistema di ammortamento sia astrattamente evincibile dalla tabella consegnata al cliente e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche del prestito.
In quest'ottica si fa leva sul principio di trasparenza bancaria e sul diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli "contraente debole" normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso e la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere
-, diversamente dall'istituto di credito che, quale "bonus argentarius", ha l'obbligo di rendere edotti i clienti in modo chiaro e comprensibile di quelli che sono il
20 tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di comprendere la portata giuridica e soprattutto economica delle loro determinazioni negoziali.
Il metodo di ammortamento "alla francese" - che prevede la corresponsione di rate costanti di rimborso in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale è progressivamente crescente, essendo dapprima corrisposti prevalentemente gli interessi e poi il capitale via via residuo
- può determinare, infatti, un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime "composto" di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore "prezzo" da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché "l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi".
Secondo questa ricostruzione, la mancata esplicitazione nel contratto del metodo di ammortamento alla francese, renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità parziale del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b., con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio dei tassi sostitutivi dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi del comma 7 dell'art. 117
TUB.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, le quali con sentenza del 29.05.2024 n. 15130, hanno affermato che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di
21 successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). n mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n.
4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla BA d'TA il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m,
e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). In sostanza, la costruzione del regolamento contrattuale secondo una metodologia di calcolo degli interessi con il sistema di ammortamento alla francese (seppur non esplicitato in contratto) non determina la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi, non verificandosi alcun fenomeno anatocistico.
2.4. Sulla nullità del contratto di mutuo per usurarietà dei tassi di interesse.
Deve essere, infine, esaminata la doglianza afferente la nullità parziale del
22 contratto di mutuo per dedotta usurarietà dei tassi di interesse.
La questione presuppone il preliminare inquadramento del mutuo edilizio a SAL con garanzia ipotecaria nella categoria dei mutui con garanzia reale oppure nella categoria “altri finanziamenti”.
Con riferimento a tale questione, è noto a questo Giudice che la Suprema Corte di
Cassazione ha affermato che seppure il mutuo edilizio differisce dal contratto reale di mutuo, in quanto trattasi di un negozio oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l'elemento costitutivo del contratto, tanto non esclude che al fine di verificare se il tasso di interesse corrispettivo sia superiore al tasso soglia, occorra fare riferimento alla categoria dei mutui assistiti da garanzia reale in quanto la costituzione di ipoteca nel mutuo a sal tende a maggiormente garantire il grado di rischio dell'operazione e a rendere omogenee le due categorie. Tuttavia, il Tribunale in aderenza ad una parte della giurisprudenza di merito, ritiene che vada dato risalto al fatto che nei finanziamenti a stato di avanzamento, l'interesse più elevato, solitamente praticato dagli intermediari (e risultante, del resto, dal livello dei tassi effettivi globali medi che trova comunemente riscontro nei decreti ministeriali emanati trimestralmente) compensa il maggior rischio che l'operatore bancario o finanziario assume con l'erogazione del finanziamento a stati di avanzamento, anche allorquando vi sia una garanzia reale. Come osservato dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Milano
18.11.2021, n. 9459), infatti, non è vero, in primo luogo, che l'intermediario, rispetto al mutuo, già goda del vantaggio di non erogare l'intera somma in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto, poiché tale modalità di erogazione non può essere definita un "vantaggio", atteso che comunque l'intermediario si è obbligato per contratto a corrispondere nel tempo tali somme e quindi deve assicurarsi di averne al tempo giusto la disponibilità ed inoltre, come rilevato dagli stessi Giudici di legittimità, sopporta comunque i rischi derivanti dalla proprietà del denaro, compreso quello conseguente alle oscillazioni nel tempo del cambio, che si trasferiscono al mutuatario solo dal
23 momento della consegna (v. Cass. n. 7773/03 e Cass. n. 25180/07). In secondo luogo, se la garanzia reale insistesse sul bene finanziato da costruire, è fatto notorio che tale garanzia inerisce in sostanza su un bene sprovvisto, prima del completamento dell'opera, di un valore di mercato particolarmente significativo
e, pertanto, la garanzia non ha, sul piano economico, la consistenza propria dell'ipoteca accesa su di un fabbricato ultimato, come tale commerciabile a valori di mercato: e non può dirsi che l'incremento degli importi mutuati si coniuga con
l'accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia, poiché un bene non ultimato è notorio che non sia commerciale per un valore Cont corrispondente. In terzo luogo, a voler inserire i mutui a nella categoria mutui con garanzia reale si viola il principio di simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente dal Ministero e il TEG della singola operazione, atteso che proprio secondo le Istruzioni impartite dalla banca d'TA agli intermediari nel
TEGM concernente i mutui a garanzia reale non sono ricompresi i dati relativi ai finanziamenti a stato di avanzamento assistiti da ipoteca.
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che sulla scorta delle conclusioni contenute nella consulenza tecnica depositata dal nominato CTU, Dr. Persona_4 aderendo all'impostazione per la quale i mutui in esame vanno inquadrati nella categoria “altri finanziamenti”, il tasso di interesse pattuito non ha superato il tasso soglia, con la conseguenza che alcuna usura originaria e oggettiva può essere ritenuta esistente.
Sul piano del quantum, tuttavia, il Tribunale deve procedere a rideterminare le somme dovute dai fideiussori, in considerazione della parziale satisfazione ottenuta dalla intermediaria nelle procedure esecutive azionate nei confronti della società Domus Giada s.r.l., debitrice principale.
Come evidenziato anche dal CTU nella relazione depositata, detratti gli importi già percepiti, residua a carico degli opponenti una differenza di € 1.294.206,71.
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione spiegata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e rideterminato il saldo dare/avere tra le parti nella misura sopra indicata.
3.Sulle spese di lite.
In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese sono compensate per
24 ½ mentre per la restante metà sono poste a carico degli opponenti soccombenti e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M.
n. 147/2022.
Parimenti, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione e delle determinazioni del consulente, le spese di CTU sono poste a carico di tutte le parti processuali in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa RI AP TE, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa
Marta Sodano, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai n.
R.G. 6347/2019 + 6439/2019 + 6511/2019 aventi ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO pendente tra Controparte_1 Parte_1 CP_2
e – opponenti – e (già
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di mandataria di
[...] [...]
– opposta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2
Accoglie parzialmente l'opposizione,
e per l'effetto: revoca il decreto ingiuntivo n. 1237/2019 emesso e depositato il 21.05.2019 dal
Tribunale di Santa RI AP TE, in persona del G.U. Dr.ssa Elisabetta
Bernardel;
Condanna gli opponenti e Controparte_1 Parte_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_3 CP_9
(già in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di
[...] CP_5 mandataria di di € 1.294.206,71 oltre interessi legali ex Parte_2
art. 1284 c.c. dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;
Condanna gli opponenti e Controparte_1 Parte_1 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_3 CP_9
(già in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di
[...] CP_5
mandataria di delle spese di lite che, nella misura già Parte_2 compensata di ½ si liquidano ex D.M. n. 147/2022, in € 18.975,50 per compenso
(€ 2.994,50 per la fase di studio, € 1.975,50 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.208,50 per la fase decisoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
25 Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro, le spese della compiuta CTU già liquidate in € 7.000,00 per onorari con decreto del 27.11.2023.
Così deciso in Santa RI AP TE, il 29.04.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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