Art. 2.
Le stime compilate dagli uffici del Genio civile allo scopo di determinare le indennita' da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente art. 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell' articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , alla perizia prevista dall'art. 32 della legge medesima.
Le stime compilate dagli uffici del Genio civile allo scopo di determinare le indennita' da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente art. 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell' articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , alla perizia prevista dall'art. 32 della legge medesima.