Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 00368/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da
LM De LO e DO ND, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Mario Labate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 669/2021 pubblicata il 7.12.2021, rilasciata in forma esecutiva per ognuno dei ricorrenti il 13.12.2021 ed in tale forma notificata al Comune di Reggio Calabria debitore il 22.12.2021, recante condanna di quest’ultimo “ al pagamento, in favore di ND DO ed a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 1980,00 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (17/02/2011) e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 17/02/2011 all'attualità ed oltre spese mediche, così come specificato in motivazione, nonché, in favore di De LO LM ed a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 5.977,49 oltre interessi legali dalla data di emissione di ciascuna fattura ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 24 giugno 2022 e depositato il 4 luglio 2022, i sigg. LM De LO e DO ND hanno agito per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria meglio indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Reggio Calabria veniva condannato, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore del primo della complessiva somma di € 5.977,49 oltre interessi legali dalla data di emissione di ciascuna fattura, ed in favore della seconda della complessiva somma di € 1.980,00 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (17/02/2011) e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 17/02/2011 all’attualità oltre spese mediche.
2. Il Comune di Reggio Calabria si è costituito con memoria del 31 marzo 2023, deducendo di aver ritualmente provveduto al pagamento delle somme intimate mediante emissione dei mandati di pagamento n. 3373/2023 del 9 marzo 2023, per l’importo di € 2.518,37, in favore della sig.ra ND DO, e n. 3409/2023 del 13 marzo 2023, di € 6.487,11, in favore del sig. De LO LM (ridotto ad € 4.072.88 al netto della compensazione con crediti di natura tributaria). Per tale ragione ha invocato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. In assenza di ulteriori difese, la causa, sentito il difensore di parte resistente, è stata posta in decisione all’udienza camerale del 5 aprile 2023.
4. A fronte delle deduzioni articolate dall’Avvocatura civica nell’atto di costituzione, comprovate dalla produzione al fascicolo processuale dei due mandati di pagamento emessi in favore dei ricorrenti, al Collegio non resta che prendere atto del sopravvenuto pagamento che, in assenza di specifica contestazione da parte di questi ultimi sull’esatta corrispondenza degli importi liquidati, consente di accedere ad una pronuncia di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., dovendosi ritenere la pretesa azionata in giudizio pienamente soddisfatta.
4.1. A tal riguardo, giova soltanto evidenziare come alcun rilievo sia stato mosso da parte ricorrente (e, in particolare, da De LO LM) in ordine all’effettuata parziale compensazione del credito nascente dal titolo azionato con i debiti tributari vantati nei suoi confronti dall’Ente comunale, per effetto della quale l’importo dovuto, ammontante ad € 6.487,11, veniva liquidato nella minor somma di € 4.702,88.
5. Per tali motivi, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Le spese, tuttavia, vengono poste a carico del Comune resistente e sono liquidate, con distrazione in favore del difensore antistatario, come da dispositivo, atteso che il pagamento è intervenuto dopo un lungo lasso di tempo dalla proposizione del presente ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell’Avv. Antonio Mario Labate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
Alberto Romeo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO