CA
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1585/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. 20234 Persona_1
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Boccardo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 31492/2021, pubblicata il 15.2.2022, il tribunale di Roma condannava al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.636,57, oltre interessi legali dal 19.4.2021, nonché al pagamento delle spese processuali, così, in sintesi, motivando:
pagina 1 di 8 - le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6, D.L. n. 511 del 1988, convertito con legge n. 20 del 1989, dagli artt. 52, 56, 60, D.Lgs. n. 504 del 1995, come modificati dall'art. 1, D.Lgs.
n. 26 del 2007, poi abrogate per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 18, 5° comma, del d.l.vo n. 68 del
6.5.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, non sono dovute;
- infatti, “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass. civ., Sez. V, 04/06/2019, n. 15198);
- dunque, il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, impone al giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, comma 2, D.L. n. 551/1988, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla
Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
- dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa, discende il diritto del consumatore finale a vedersi restituite dal fornitore le somme pagate a tale titolo successivamente all'entrata in vigore della suddetta direttiva
2008/118/CE (15.1.2009) essendo, appunto, la relativa legge nazionale in contrasto con il diritto comunitario e non potendo costituire titolo della pretesa;
- infatti, il consumatore finale dell'energia, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/01/2020, n. 901);
- non osta alla ripetizione dell'indebito l'esistenza di un contratto tra le parti, atteso che il soggetto che alleghi e dimostri di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte ben può proporre nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, vale a dire per una assenza anche solo parziale di una “causa petendi”, trattandosi di istituto avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale, dunque anche per la parte in eccedenza rispetto al dovuto, come è nella fattispecie in esame;
- l'esistenza di una legge nazionale che prevedeva l'obbligo delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, peraltro, non è irrilevante, in quanto qualifica “ come “accipiens” di buona fede, con Pt_1 decorrenza degli interessi legali dalla domanda, da non intendersi però in via esclusiva come domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895), nella fattispecie la richiesta di rimborso del 19.4.2021, in atti;
- non osta al diritto al rimborso il principio in base al quale la disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario non può operare anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati (Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 07/08/2018, n. 122/17);
pagina 2 di 8 - peraltro, nella fattispecie, non può ritenersi che si sia in presenza di una controversia tra privati, atteso che oggetto della controversia è un'imposta e, come già evidenziato, viene in considerazione un rapporto tra tre soggetti, consumatore finale, fornitore ed amministrazione, rapporto che coinvolge necessariamente nei meccanismi di rimborso anche l'amministrazione, la quale, a prescindere dalla circostanza se in concreto sia stata chiamata o meno a partecipare al giudizio, ne subisce in ogni caso gli effetti, essendo il soggetto tenuto comunque a rimborsare l'addizionale al fornitore, ovvero, in caso eccezionale se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, allo stesso consumatore finale;
- infatti, affinché possa ritenersi che una controversia sorga tra privati, bisogna distinguere a seconda che la disposizione normativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati, ovvero, come è nella fattispecie, incida invece sull'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la pubblica amministrazione in quanto ente esponenziale di interessi collettivi, potendo in questo caso la norma essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente verticale delle direttive comunitarie;
- del resto, la stessa Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent. 20/10/2011, n. 94/10, ha precisato che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che “uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa, formulata dall''acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa da parte di quest'ultimo non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile”;
- in definitiva “ è condannata al pagamento della somma di euro 7.636,57, oltre Parte_1 interessi legali dal 19.4.2021;
- le spese seguono la soccombenza.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa all'occorrenza Parte_1
rimessione alla dei quesiti pregiudiziali di cui al secondo motivo e al terzo motivo, di CP_2 riformare l'impugnata ordinanza e rigettare ogni domanda, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto alla stessa versato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituita, in data 27.6.2022, chiedendo di dichiarare Controparte_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, con conferma dell'ordinanza di primo grado e con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
All'udienza del 30.6.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 3 di 8 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note.
A seguito di rinvio, all'odierna udienza del 22.5.2025 parte appellata ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
L'appello è articolato in quattro motivi (il quarto è erroneamente indicato come quinto), così rubricati:
1) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e
Fornitore››;
2) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
3) ‹‹Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione.
Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la
Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
4) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.››.
***
L'appello è infondato, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà appresso e che qui integralmente si richiama.
Va detto che, nelle more del giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che ha così statuito:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
pagina 4 di 8 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n.
24373/2024; 21749/2024; Cass. n. 24203/2024), siffatta pronuncia costituiva importante innovazione nel diritto dell'Unione e imponeva una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma
2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE,
l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Parte_2
Tuttavia, successivamente a tali arresti, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di
Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello pagina 5 di 8 Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha quindi affermato che la questione era fondata.
Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.
Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
***
pagina 6 di 8 Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello.
***
Devesi, infatti, concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
***
Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente la condanna alle spese.
Sostiene l'appellante che il meccanismo previsto dall'art. 14 T.U.A. consente al fornitore di energia elettrica di ottenere la ripetizione delle addizionali alle accise versate indebitamente
(‹‹ammesso che si rivelino tali››) all'Ente impositore solo a seguito della condanna al pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale all'esito del giudizio ex art. 2033 c.c. promosso da quest'ultimo e definito con sentenza passata in giudicato;
sarebbe
‹‹allora ovvio come il Fornitore fosse in realtà obbligato a difendersi giudizialmente nel merito dalle domande dell'odierna appellata. La palese ingiustizia di una condanna alle spese nei confronti dell'odierna Appellante, la quale ha subito e sta subendo centinaia di giudizi su tutto il territorio nazionale per colpe a lei non ascrivibili, risulta ancor più chiara se si pensa che le somme da questa sostenute per stare in giudizio (ivi comprese le somme che è condannata a corrispondere alle controparti), non saranno rimborsate dall' Parte_2 la quale sarà tenuta a restituire solamente le addizionali versate all'utente finale››.
[...]
***
Il motivo è infondato.
Una volta accertata la fondatezza della domanda del consumatore finale, trova applicazione il principio della soccombenza, a nulla rilevando il meccanismo previsto dalla norma richiamata dall'appellante, che non esclude certo che le spese processuali siano poste a carico del fornitore soccombente nel giudizio tra questi e l'utente.
Per la stessa ragione, ininfluenti ai fini del decidere sono le argomentazioni, di mero fatto, relative alla mole di giudizi pendenti su tutto il territorio nazionale “per colpe” non ascrivibili al fornitore, ribadendosi che il mancato rimborso a quest'ultimo, da parte dell'amministrazione, delle spese di lite attiene esclusivamente al rapporto tra questi due soggetti e non può spiegare alcun effetto sul diverso rapporto tra fornitore e utente, che, sul punto in esame, è regolato soltanto dal principio di soccombenza.
***
pagina 7 di 8 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata ordinanza deve essere confermata.
***
Il rigetto dell'appello è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della
Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato favorevole a ), sicché ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite del Parte_1
secondo grado.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 31492/2021, pubblicata il 15.2.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1585/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 22.5.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Manuela Malavasi, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. 20234 Persona_1
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Fabrizio Boccardo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 31492/2021, pubblicata il 15.2.2022, il tribunale di Roma condannava al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.636,57, oltre interessi legali dal 19.4.2021, nonché al pagamento delle spese processuali, così, in sintesi, motivando:
pagina 1 di 8 - le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6, D.L. n. 511 del 1988, convertito con legge n. 20 del 1989, dagli artt. 52, 56, 60, D.Lgs. n. 504 del 1995, come modificati dall'art. 1, D.Lgs.
n. 26 del 2007, poi abrogate per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 18, 5° comma, del d.l.vo n. 68 del
6.5.2011 con decorrenza dall'1.1.2012, non sono dovute;
- infatti, “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime” (Cass. civ., Sez. V, 04/06/2019, n. 15198);
- dunque, il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17, impone al giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, comma 2, D.L. n. 551/1988, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla
Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
- dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa, discende il diritto del consumatore finale a vedersi restituite dal fornitore le somme pagate a tale titolo successivamente all'entrata in vigore della suddetta direttiva
2008/118/CE (15.1.2009) essendo, appunto, la relativa legge nazionale in contrasto con il diritto comunitario e non potendo costituire titolo della pretesa;
- infatti, il consumatore finale dell'energia, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/01/2020, n. 901);
- non osta alla ripetizione dell'indebito l'esistenza di un contratto tra le parti, atteso che il soggetto che alleghi e dimostri di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte ben può proporre nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, vale a dire per una assenza anche solo parziale di una “causa petendi”, trattandosi di istituto avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale, dunque anche per la parte in eccedenza rispetto al dovuto, come è nella fattispecie in esame;
- l'esistenza di una legge nazionale che prevedeva l'obbligo delle addizionali alle accise sull'energia elettrica, peraltro, non è irrilevante, in quanto qualifica “ come “accipiens” di buona fede, con Pt_1 decorrenza degli interessi legali dalla domanda, da non intendersi però in via esclusiva come domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13/06/2019, n. 15895), nella fattispecie la richiesta di rimborso del 19.4.2021, in atti;
- non osta al diritto al rimborso il principio in base al quale la disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto comunitario non può operare anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati (Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 07/08/2018, n. 122/17);
pagina 2 di 8 - peraltro, nella fattispecie, non può ritenersi che si sia in presenza di una controversia tra privati, atteso che oggetto della controversia è un'imposta e, come già evidenziato, viene in considerazione un rapporto tra tre soggetti, consumatore finale, fornitore ed amministrazione, rapporto che coinvolge necessariamente nei meccanismi di rimborso anche l'amministrazione, la quale, a prescindere dalla circostanza se in concreto sia stata chiamata o meno a partecipare al giudizio, ne subisce in ogni caso gli effetti, essendo il soggetto tenuto comunque a rimborsare l'addizionale al fornitore, ovvero, in caso eccezionale se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, allo stesso consumatore finale;
- infatti, affinché possa ritenersi che una controversia sorga tra privati, bisogna distinguere a seconda che la disposizione normativa contraria alla direttiva limiti l'autonomia negoziale a tutela di interessi esclusivamente privati, ovvero, come è nella fattispecie, incida invece sull'autonomia privata per la realizzazione di interessi di cui è titolare direttamente la pubblica amministrazione in quanto ente esponenziale di interessi collettivi, potendo in questo caso la norma essere disapplicata senza contravvenire al principio dell'efficacia esclusivamente verticale delle direttive comunitarie;
- del resto, la stessa Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent. 20/10/2011, n. 94/10, ha precisato che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che “uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa, formulata dall''acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa da parte di quest'ultimo non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile”;
- in definitiva “ è condannata al pagamento della somma di euro 7.636,57, oltre Parte_1 interessi legali dal 19.4.2021;
- le spese seguono la soccombenza.
***
Ha proposto appello chiedendo alla Corte, previa all'occorrenza Parte_1
rimessione alla dei quesiti pregiudiziali di cui al secondo motivo e al terzo motivo, di CP_2 riformare l'impugnata ordinanza e rigettare ogni domanda, con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto alla stessa versato, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituita, in data 27.6.2022, chiedendo di dichiarare Controparte_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, con conferma dell'ordinanza di primo grado e con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
***
All'udienza del 30.6.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 3 di 8 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto dell'11/14.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 15.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note.
A seguito di rinvio, all'odierna udienza del 22.5.2025 parte appellata ha discusso oralmente la causa e ha concluso come da verbale.
***
L'appello è articolato in quattro motivi (il quarto è erroneamente indicato come quinto), così rubricati:
1) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e
Fornitore››;
2) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
3) ‹‹Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione.
Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la
Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)››;
4) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.››.
***
L'appello è infondato, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà appresso e che qui integralmente si richiama.
Va detto che, nelle more del giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, che ha così statuito:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
pagina 4 di 8 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 21154/2024; cfr. anche Cass. n.
24373/2024; 21749/2024; Cass. n. 24203/2024), siffatta pronuncia costituiva importante innovazione nel diritto dell'Unione e imponeva una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dello Stato in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, nei seguenti termini: in caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma
2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE,
l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell' Parte_2
Tuttavia, successivamente a tali arresti, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di
Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello pagina 5 di 8 Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione.
Ha quindi affermato che la questione era fondata.
Dopo aver richiamato la recente sentenza della Corte di giustizia e aver ripercorso l'iter normativo, ha chiarito che, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
Ha evidenziato che, come precisato dalla Corte di giustizia, la finalità specifica è una finalità che non sia puramente di bilancio e che un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese;
che si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo.
Ha quindi escluso, alla luce degli esposti criteri ermeneutici, che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
***
pagina 6 di 8 Ne consegue che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello.
***
Devesi, infatti, concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
***
Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente la condanna alle spese.
Sostiene l'appellante che il meccanismo previsto dall'art. 14 T.U.A. consente al fornitore di energia elettrica di ottenere la ripetizione delle addizionali alle accise versate indebitamente
(‹‹ammesso che si rivelino tali››) all'Ente impositore solo a seguito della condanna al pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale all'esito del giudizio ex art. 2033 c.c. promosso da quest'ultimo e definito con sentenza passata in giudicato;
sarebbe
‹‹allora ovvio come il Fornitore fosse in realtà obbligato a difendersi giudizialmente nel merito dalle domande dell'odierna appellata. La palese ingiustizia di una condanna alle spese nei confronti dell'odierna Appellante, la quale ha subito e sta subendo centinaia di giudizi su tutto il territorio nazionale per colpe a lei non ascrivibili, risulta ancor più chiara se si pensa che le somme da questa sostenute per stare in giudizio (ivi comprese le somme che è condannata a corrispondere alle controparti), non saranno rimborsate dall' Parte_2 la quale sarà tenuta a restituire solamente le addizionali versate all'utente finale››.
[...]
***
Il motivo è infondato.
Una volta accertata la fondatezza della domanda del consumatore finale, trova applicazione il principio della soccombenza, a nulla rilevando il meccanismo previsto dalla norma richiamata dall'appellante, che non esclude certo che le spese processuali siano poste a carico del fornitore soccombente nel giudizio tra questi e l'utente.
Per la stessa ragione, ininfluenti ai fini del decidere sono le argomentazioni, di mero fatto, relative alla mole di giudizi pendenti su tutto il territorio nazionale “per colpe” non ascrivibili al fornitore, ribadendosi che il mancato rimborso a quest'ultimo, da parte dell'amministrazione, delle spese di lite attiene esclusivamente al rapporto tra questi due soggetti e non può spiegare alcun effetto sul diverso rapporto tra fornitore e utente, che, sul punto in esame, è regolato soltanto dal principio di soccombenza.
***
pagina 7 di 8 In conclusione, l'appello deve essere rigettato e l'impugnata ordinanza deve essere confermata.
***
Il rigetto dell'appello è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della
Corte costituzionale, che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato favorevole a ), sicché ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite del Parte_1
secondo grado.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 31492/2021, pubblicata il 15.2.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 22.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8