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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2389/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2389/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Soverato, C.so Umberto n. 142, elettivamente domiciliata in Soverato alla via S.
Giovanni Bosco n. 39, presso lo studio dell'Avv. Valentina De Pasquale (C.F.:
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...]I, N. 235 - Scala A, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), Corso
Umberto I n. 102, presso lo studio dell'Avv. Matteo Caridi (C.F.: ) e C.F._4 dell'Avv. Vincenzo Caridi (C.F.: ), dai quali è rappresentato e difeso, C.F._5
giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con , il 01.07.1998 in IL (CZ) e che dalla loro unione non erano nati figli, Controparte_1
adiva il Tribunale di Catanzaro perché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, alle condizioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
Si costituiva in giudizio , il quale aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione Controparte_1
personale dei coniugi, contestava la domanda di addebito avanzata dalla moglie e chiedeva, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell'addebito a carico della stessa;
chiedeva, altresì, che decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
Nel corso del procedimento, le parti raggiungevano un accordo e, con sentenza non definitiva n.
4/2024 del 21 dicembre 2024 (depositata in data 29/12/2024), il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 20 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 21.12.2023 con sentenza n. 4 del 2024, passata in giudicato e che la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“1) - la sig.ra si obbliga a vendere al sig. la propria quota di proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'immobile posto al terzo piano della scala A di un edificio sito nel Comune di Soverato al Corso Umberto
I 235 contraddistinto nel NCU al foglio12 map. 21 sub. 34, Classe terza Cat. A3;
2)- il sig. si obbliga a vendere alla sig.ra la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Soverato al Corso Umberto I 142 riportato al Catasto alla partita 1002594, foglio 11,
n. 55, sub. 1102, piano secondo Cat. A 4, Classe I;
lo stesso si obbliga a lasciare nella casa coniugale gli arredi e corredi in essa contenuti con prelievo dei residuali effetti personali ivi presenti;
3)- la cessione delle quote di proprietà ora indicate avverrà attraverso la dazione di euro 70.000,00 dalla al secondo le modalità avanti indicate, a mezzo un unico atto che dovrà essere stipulato entro Pt_1 CP_1
e non oltre il 31.01.2024, dinnanzi al notaio che le parti individueranno congiuntamente;
sino alla data di perfezionamento delle cessioni degli immobili, le parti si autorizzano reciprocamente ad occupare in via esclusiva le abitazioni nelle quali vivono a tutt'oggi;
4)- il prezzo di euro 70.000,00 verrà così versato: a) 20.000,00 entro e non oltre il 31.01.2024; b) 20.000,00 entro e non oltre il 31.01.2025; c) 30.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026.
5)- le spese notarili dovute per il rogito sopra descritto saranno sostenute dalle parti in misura uguale;
6)- le parti, all'udienza del 21.12.2023 richiederanno ai rispettivi difensori la conversione del procedimento giudiziale di separazione e divorzio richiesta congiunta, rinunciando ad ogni pretesa di ordine economico reciproca, con compensazione delle spese giudiziali”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.F.: , nata a [...] Pt_1 Parte_1 C.F._1
(CT) il 07.02.1958 e (C.F.: ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._3
Soverato (CZ);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2389/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Soverato, C.so Umberto n. 142, elettivamente domiciliata in Soverato alla via S.
Giovanni Bosco n. 39, presso lo studio dell'Avv. Valentina De Pasquale (C.F.:
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...] in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...]I, N. 235 - Scala A, elettivamente domiciliato in Soverato (CZ), Corso
Umberto I n. 102, presso lo studio dell'Avv. Matteo Caridi (C.F.: ) e C.F._4 dell'Avv. Vincenzo Caridi (C.F.: ), dai quali è rappresentato e difeso, C.F._5
giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con , il 01.07.1998 in IL (CZ) e che dalla loro unione non erano nati figli, Controparte_1
adiva il Tribunale di Catanzaro perché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito, alle condizioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio;
Si costituiva in giudizio , il quale aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione Controparte_1
personale dei coniugi, contestava la domanda di addebito avanzata dalla moglie e chiedeva, in via riconvenzionale, la dichiarazione dell'addebito a carico della stessa;
chiedeva, altresì, che decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
Nel corso del procedimento, le parti raggiungevano un accordo e, con sentenza non definitiva n.
4/2024 del 21 dicembre 2024 (depositata in data 29/12/2024), il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni da questi concordate.
La causa veniva, dunque, rimessa sul ruolo e il procedimento proseguiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo di confermare le condizioni di separazione concordate tra le parti (vedi accordo di transazione del 20 dicembre 2023, in atti) e recepite dalla sentenza sopra indicata e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione – divenuta consensuale nel corso del giudizio -, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in data 21.12.2023 con sentenza n. 4 del 2024, passata in giudicato e che la separazione si è protratta ininterrottamente da più di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato nella procedura di separazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della L. 6 maggio 2015, n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“1) - la sig.ra si obbliga a vendere al sig. la propria quota di proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'immobile posto al terzo piano della scala A di un edificio sito nel Comune di Soverato al Corso Umberto
I 235 contraddistinto nel NCU al foglio12 map. 21 sub. 34, Classe terza Cat. A3;
2)- il sig. si obbliga a vendere alla sig.ra la propria quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Soverato al Corso Umberto I 142 riportato al Catasto alla partita 1002594, foglio 11,
n. 55, sub. 1102, piano secondo Cat. A 4, Classe I;
lo stesso si obbliga a lasciare nella casa coniugale gli arredi e corredi in essa contenuti con prelievo dei residuali effetti personali ivi presenti;
3)- la cessione delle quote di proprietà ora indicate avverrà attraverso la dazione di euro 70.000,00 dalla al secondo le modalità avanti indicate, a mezzo un unico atto che dovrà essere stipulato entro Pt_1 CP_1
e non oltre il 31.01.2024, dinnanzi al notaio che le parti individueranno congiuntamente;
sino alla data di perfezionamento delle cessioni degli immobili, le parti si autorizzano reciprocamente ad occupare in via esclusiva le abitazioni nelle quali vivono a tutt'oggi;
4)- il prezzo di euro 70.000,00 verrà così versato: a) 20.000,00 entro e non oltre il 31.01.2024; b) 20.000,00 entro e non oltre il 31.01.2025; c) 30.000,00 entro e non oltre il 30 giugno 2026.
5)- le spese notarili dovute per il rogito sopra descritto saranno sostenute dalle parti in misura uguale;
6)- le parti, all'udienza del 21.12.2023 richiederanno ai rispettivi difensori la conversione del procedimento giudiziale di separazione e divorzio richiesta congiunta, rinunciando ad ogni pretesa di ordine economico reciproca, con compensazione delle spese giudiziali”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti, perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia - alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra: (C.F.: , nata a [...] Pt_1 Parte_1 C.F._1
(CT) il 07.02.1958 e (C.F.: ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._3
Soverato (CZ);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo