Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 131/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonella Farris,
e
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Massimo Casagrande;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 17-23.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Lu e MO (AL) il CP_2
7.9.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
340/2024, resa da questo Tribunale il 5.2.2024;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto a Lu e CU MO (AL) il 7.9.2019;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “1) coniugi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento
Le parti dichiarano che:
- spese relative alla presente procedura saranno ripartite al 50% tra le parti,
- ciascun coniuge sosterrà integralmente le spese relative all'assistenza del proprio legale”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte II, serie A, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3