TRIB
Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1753 / 2024 Parte_1
[...]
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio,
ha pronunziato il seguente
DECRETO
ex art. 28 l. 300/1970
nella causa civile iscritta al n. 1753/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. Parte_1
, in persona del segretario di categoria pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marisa Manfredi
RICORRENTE
contro cod. fisc. C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Battista Benvenuto e Giorgio
Scherini
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Statuto Lavoratori, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare alla stessa la cessazione immediata dal predetto comportamento illegittimo inibendo la predetta, per il futuro, ad assumere comportamenti analoghi a quelli dedotto in giudizio in ipotesi di scioperi e, altresì, condannare la società convenuta in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore alla rimozione degli effetti e così al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla parte ricorrente in relazione a quanto dedotto e lamentato e in somma da determinarsi dal Giudice in via
Pag. 1 a 6 equitativa o altra veriore determinazione che l'Autorità riterrà di assumere in relazione agli accadimenti e fatti dedotti in giudizio;
disporre altresì l'affissione nella bacheca aziendale, presso tutte le sedi ed unità, servizi, appalti e affidamenti, del decreto di declatorietà dell'antisindacalità della condotta di cui al presente ricorso.
IN OGNI CASO
- Con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- Con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge in favore del legale dichiaratasi antistataria;
- Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 come modificato da D.M. nr.
147/2022.
per parte resistente Parte_1
Voglia il Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare integralmente il ricorso avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
* oggetto: art. 28 l. 300/1970 – condotta antisindacale – sostituzione di lavoratore in sciopero
*
1. , adiva il Tribunale di Ivrea ex Pt_1 Parte_1 art. 28 l. 300/1970 chiedendo che venisse dichiarata antisindacale la condotta di consistente nell'illegittimamente fatto ricorso a prestazioni di altra Parte_1 dipendente per sostituire la lavoratrice aderente allo Persona_1 sciopero del 14.11.2024 del personale dipendente di addetto al servizio Parte_1 di ristorazione scolastica presso il comune di Caravino.
In particolare, l ricorrente lamentava che la lavoratrice aderente allo sciopero Pt_2
( ) – a cui in data 12.11.2024 era stato riconosciuto da il Persona_1 Parte_1 livello 6Super, con decorrenza dal 1.10.2024 (doc. 9 ; doc. 3 – era Pt_1 Pt_1 stata sostituita da (così dovendosi intendere in riferimento al Parte_3 nominativo “ ” contenuto nel ricorso introduttivo, cfr. verbale udienza Parte_4
5.2.2025), inquadrata al livello 5 CCNL applicato (doc. 10 ) e adibita al Pt_1
Pag. 2 a 6 trasporto dei pasti dal centro cottura di EG ai vari servizi appaltati alla società datrice nel Pt_1
L'O.S. ricorrente ravvisava, quindi, l'antisindacalità della condotta di Parte_1 nell'aver il datore di lavoro sostituito un dipendente aderente allo sciopero con l'assegnazione di lavoratore non aderente a mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 c.c.
2. Costituitasi in giudizio, non contestava: Parte_1
- l'adesione allo sciopero del 14.11.2024 della dipendente;
Persona_1
- l'avvenuta sostituzione, per il giorno 14.11.2024, della lavoratrice aderente allo sciopero con la dipendente;
Parte_3
- l'inquadramento delle lavoratrici coinvolte ( – livello 6Super Persona_1
CCNL applicato;
– livello 5 CCNL applicato); Pt_3
- l'applicazione ai dipendenti del CCNL prodotto sub doc. 10 . Pt_1
2.1. Ciò posto, allegava che era stata assunta come Parte_1 Parte_3 aiuto cuoco di livello 5 effettuando il servizio di ristorazione scolastica presso il comune di Bollengo. Successivamente, su richiesta dalla lavoratrice per avvicinarsi alla propria abitazione, era stata adibita, con mantenimento dello stesso livello, alle mansioni di trasporto dei pasti dal centro di cottura di EG prima al servizio di refezione di
Caravino e poi a quello di NO, ove si fermava per la distribuzione nel refettorio e il successivo riassetto dei locali, per poi fare rientro a EG.
Inoltre, allegava che aveva già precedentemente Parte_1 Parte_3 sostituito la dipendente dal 29.9.2024 al 9.10.2024. Persona_1
2.2. La società resistente chiedeva quindi il rigetto del ricorso evidenziando, da un lato, che nel caso di specie l'assenza da lavoro di non poteva qualificarsi Persona_1 come sciopero in quanto ella era stata l'unica dipendente a partecipare all'iniziativa oltre a essere l'unica dipendente addetta all'appalto della refezione scolastica del comune di Caravino e, dall'altro lato, che legittimamente è avvenuta la sostituzione della lavoratrice in sciopero con la dipendente . Pt_3
3. La controversia è stata istruita mediante l'escussione degli informatori Parte_3
, e all'udienza del 11.4.2025
[...] Controparte_1 Controparte_2 durante la quale le parti poi discutevano la causa e il giudice riservava la decisione.
*
4. Con riferimento alla questione in diritto posta dall'odierna controversia – ossia la riconduzione della sostituzione di lavoratori in sciopero a condotta antisindacale – la giurisprudenza di legittimità esprime un orientamento consolidato, qui condiviso, che di seguito viene richiamato (per tutte, Cass. lav. 28 marzo 2019, n. 8670).
La Corte di legittimità ha, infatti, già affermato che il datore di lavoro non incorre in comportamento antisindacale se adotta comportamenti che, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, consentono di minimizzare le perdite economiche
Pag. 3 a 6 indotte dall'agitazione sindacale. La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all'astensione dal lavoro ed è quindi legittimo che possa servirsi di mezzi legali che, senza impedire l'esercizio del diritto, consentano di attenuare gli effetti lesivi.
L'art. 40 Cost., che riconosce e attribuisce direttamente ai lavoratori il diritto di sciopero (e la tutela prevista dall'art. 28 l. 300/1970 che sanziona ogni comportamento idoneo a ledere il diritto stesso), pur comportando la legittimità della produzione di danni a carico del datore di lavoro, e la soggezione di quest'ultimo ad una tale forma di pressione, tuttavia certamente non esclude il suo diritto - postulato, anzi, dal carattere conflittuale del rapporto - di avvalersi di ogni mezzo legale che possa, senza impedire l'esercizio del diritto, evitarne o attenuarne gli effetti nocivi. Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa - anch'essa costituzionalmente garantita (artt. 4 e 40 Cost.) - il suo limite.
In particolare, nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l'utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ..
5. In applicazione di tali principi, è necessario indagare quali siano state le mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice sia anteriormente allo sciopero che il giorno Pt_3 dello sciopero.
5.1. L'istruttoria svolta ha integralmente confermato le allegazioni di parte resistente.
Infatti, sia l'informatrice (ossia, la lavoratrice che ha sostituito Pt_3 Per_1
) che l'informatrice hanno fornito la medesima versione dei fatti. Non
[...] CP_2 vi sono motivi di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese delle informatrici per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, si tratta di dichiarazioni tra loro coerenti e che, dunque, si confermano l'una con l'altra, oltre trovare anche riscontro documentale (cfr. doc. 4 di cui l'informatrice ha riconosciuto la paternità); in secondo Pt_1 Pt_3 luogo, le dichiarazioni di risultano particolarmente attendibili considerato che Pt_3 non è nemmeno più in corso il rapporto di lavoro con la resistente.
Ciò premesso, dalle concordanti dichiarazioni delle informatrici risulta che:
Pag. 4 a 6 (i) è stata assunta nel febbraio 2024 con inquadramento nel 5 livello, Pt_3 svolgendo fino a luglio/agosto le mansioni di aiuto cuoca che si concretizzavano nelle seguenti attività tutte presso la sede di Bollengo: preparazione dei pasti, preparazione dei locali ove venivano serviti i pasti, porzionamento (ossia, servire i pasti agli utenti), pulizia dei locali;
(ii) a partire da settembre 2024, su richiesta della dipendente che aveva Pt_3 espresso l'esigenza di più vicino a casa per motivi personali, l'attività della dipendente mutava e consisteva: nel trasporto dei pasti (preparati da altri) da EG a Caravino
(prima destinazione) e poi a NO (seconda destinazione); effettuazione del servizio mensa (preparazione dei locali per il servizio dei pasti, porzionamento e pulizia dei locali) a NO;
(iii) nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2024 era accaduto che Pt_3 dovesse sostituire la collega addetta al servizio mensa a Caravino e in tali occasioni l'attività di si era svolta come segue: trasporto dei pasti (preparati da altri) a Pt_3
NO (ove per l'occasione era presente un'addetta mensa) e poi a Caravino;
effettuazione del servizio mensa a Caravino.
5.2. In tale contesto di fatto, la scelta della società datrice di sostituire la lavoratrice in sciopero con la dipendente risulta del tutto legittima. Infatti, anche nel Pt_3 novembre 2024 l'attività di si è svolta come indicato al punto (iii) del paragrafo Pt_3 precedente.
Ebbene, non può non evidenziarsi che, a seguito dello sciopero di , la Parte_5 società resistente ha adibito alle stesse attività che ella ordinariamente Pt_3 eseguiva a partire da settembre 2024, con la sola differenza che anziché adibirla al servizio mensa in NO è stata adibita al servizio mensa in Caravino. Ciò risulta del tutto coerente con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata al par. 4: a , dunque, non è stato richiesto di svolgere attività diverse da quelle Pt_3 assegnatele, bensì semplicemente di svolgere parte di esse (il servizio mensa) in luogo diverso da quello ove ordinariamente svolgeva tale attività. Non vi è dunque stata alcuna apposita e specifica adibizione della dipendente a mansioni Pt_3 inferiori per far fronte all'assenza della lavoratrice in sciopero.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il mutamento delle mansioni svolte da a Pt_3 partire da settembre 2024 è avvenuto da parte della società datrice per soddisfare specifiche esigenze rappresentate dalla lavoratrice stessa (svolgere l'attività lavorativa più vicino a casa), con il consenso della lavoratrice e in epoca ben anteriore allo sciopero per cui è causa: pertanto, non è possibile ravvisare alcuna correlazione tra il mutamento delle mansioni di (avvenuto a partire da settembre 2024) con lo Pt_3 sciopero del novembre 2024.
Quanto sopra osservato è sufficiente per rigettare il ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di parte ricorrente.
Pag. 5 a 6 Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore indeterminabile bassa complessità), tabella 10 (procedimenti cautelari), con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi in ragione della non complessità in fatto della controversia nonché della definizione della stessa in due udienze – in complessivi
€ 2.608,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
2.608,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, spese successive occorrende.
Si comunichi.
Ivrea, 16/04/2025
Il giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6
[...]
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio,
ha pronunziato il seguente
DECRETO
ex art. 28 l. 300/1970
nella causa civile iscritta al n. 1753/2024 R.G.L. promossa da
, cod. fisc. Parte_1
, in persona del segretario di categoria pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marisa Manfredi
RICORRENTE
contro cod. fisc. C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Battista Benvenuto e Giorgio
Scherini
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento posto in essere dalla convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 Statuto Lavoratori, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ordinare alla stessa la cessazione immediata dal predetto comportamento illegittimo inibendo la predetta, per il futuro, ad assumere comportamenti analoghi a quelli dedotto in giudizio in ipotesi di scioperi e, altresì, condannare la società convenuta in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore alla rimozione degli effetti e così al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla parte ricorrente in relazione a quanto dedotto e lamentato e in somma da determinarsi dal Giudice in via
Pag. 1 a 6 equitativa o altra veriore determinazione che l'Autorità riterrà di assumere in relazione agli accadimenti e fatti dedotti in giudizio;
disporre altresì l'affissione nella bacheca aziendale, presso tutte le sedi ed unità, servizi, appalti e affidamenti, del decreto di declatorietà dell'antisindacalità della condotta di cui al presente ricorso.
IN OGNI CASO
- Con interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
- Con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali, compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge in favore del legale dichiaratasi antistataria;
- Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 come modificato da D.M. nr.
147/2022.
per parte resistente Parte_1
Voglia il Tribunale di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare integralmente il ricorso avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
* oggetto: art. 28 l. 300/1970 – condotta antisindacale – sostituzione di lavoratore in sciopero
*
1. , adiva il Tribunale di Ivrea ex Pt_1 Parte_1 art. 28 l. 300/1970 chiedendo che venisse dichiarata antisindacale la condotta di consistente nell'illegittimamente fatto ricorso a prestazioni di altra Parte_1 dipendente per sostituire la lavoratrice aderente allo Persona_1 sciopero del 14.11.2024 del personale dipendente di addetto al servizio Parte_1 di ristorazione scolastica presso il comune di Caravino.
In particolare, l ricorrente lamentava che la lavoratrice aderente allo sciopero Pt_2
( ) – a cui in data 12.11.2024 era stato riconosciuto da il Persona_1 Parte_1 livello 6Super, con decorrenza dal 1.10.2024 (doc. 9 ; doc. 3 – era Pt_1 Pt_1 stata sostituita da (così dovendosi intendere in riferimento al Parte_3 nominativo “ ” contenuto nel ricorso introduttivo, cfr. verbale udienza Parte_4
5.2.2025), inquadrata al livello 5 CCNL applicato (doc. 10 ) e adibita al Pt_1
Pag. 2 a 6 trasporto dei pasti dal centro cottura di EG ai vari servizi appaltati alla società datrice nel Pt_1
L'O.S. ricorrente ravvisava, quindi, l'antisindacalità della condotta di Parte_1 nell'aver il datore di lavoro sostituito un dipendente aderente allo sciopero con l'assegnazione di lavoratore non aderente a mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 c.c.
2. Costituitasi in giudizio, non contestava: Parte_1
- l'adesione allo sciopero del 14.11.2024 della dipendente;
Persona_1
- l'avvenuta sostituzione, per il giorno 14.11.2024, della lavoratrice aderente allo sciopero con la dipendente;
Parte_3
- l'inquadramento delle lavoratrici coinvolte ( – livello 6Super Persona_1
CCNL applicato;
– livello 5 CCNL applicato); Pt_3
- l'applicazione ai dipendenti del CCNL prodotto sub doc. 10 . Pt_1
2.1. Ciò posto, allegava che era stata assunta come Parte_1 Parte_3 aiuto cuoco di livello 5 effettuando il servizio di ristorazione scolastica presso il comune di Bollengo. Successivamente, su richiesta dalla lavoratrice per avvicinarsi alla propria abitazione, era stata adibita, con mantenimento dello stesso livello, alle mansioni di trasporto dei pasti dal centro di cottura di EG prima al servizio di refezione di
Caravino e poi a quello di NO, ove si fermava per la distribuzione nel refettorio e il successivo riassetto dei locali, per poi fare rientro a EG.
Inoltre, allegava che aveva già precedentemente Parte_1 Parte_3 sostituito la dipendente dal 29.9.2024 al 9.10.2024. Persona_1
2.2. La società resistente chiedeva quindi il rigetto del ricorso evidenziando, da un lato, che nel caso di specie l'assenza da lavoro di non poteva qualificarsi Persona_1 come sciopero in quanto ella era stata l'unica dipendente a partecipare all'iniziativa oltre a essere l'unica dipendente addetta all'appalto della refezione scolastica del comune di Caravino e, dall'altro lato, che legittimamente è avvenuta la sostituzione della lavoratrice in sciopero con la dipendente . Pt_3
3. La controversia è stata istruita mediante l'escussione degli informatori Parte_3
, e all'udienza del 11.4.2025
[...] Controparte_1 Controparte_2 durante la quale le parti poi discutevano la causa e il giudice riservava la decisione.
*
4. Con riferimento alla questione in diritto posta dall'odierna controversia – ossia la riconduzione della sostituzione di lavoratori in sciopero a condotta antisindacale – la giurisprudenza di legittimità esprime un orientamento consolidato, qui condiviso, che di seguito viene richiamato (per tutte, Cass. lav. 28 marzo 2019, n. 8670).
La Corte di legittimità ha, infatti, già affermato che il datore di lavoro non incorre in comportamento antisindacale se adotta comportamenti che, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, consentono di minimizzare le perdite economiche
Pag. 3 a 6 indotte dall'agitazione sindacale. La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all'astensione dal lavoro ed è quindi legittimo che possa servirsi di mezzi legali che, senza impedire l'esercizio del diritto, consentano di attenuare gli effetti lesivi.
L'art. 40 Cost., che riconosce e attribuisce direttamente ai lavoratori il diritto di sciopero (e la tutela prevista dall'art. 28 l. 300/1970 che sanziona ogni comportamento idoneo a ledere il diritto stesso), pur comportando la legittimità della produzione di danni a carico del datore di lavoro, e la soggezione di quest'ultimo ad una tale forma di pressione, tuttavia certamente non esclude il suo diritto - postulato, anzi, dal carattere conflittuale del rapporto - di avvalersi di ogni mezzo legale che possa, senza impedire l'esercizio del diritto, evitarne o attenuarne gli effetti nocivi. Il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) e persiste anche in presenza di uno sciopero indetto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, trovando, nondimeno, in tale iniziativa - anch'essa costituzionalmente garantita (artt. 4 e 40 Cost.) - il suo limite.
In particolare, nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l'utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ..
5. In applicazione di tali principi, è necessario indagare quali siano state le mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice sia anteriormente allo sciopero che il giorno Pt_3 dello sciopero.
5.1. L'istruttoria svolta ha integralmente confermato le allegazioni di parte resistente.
Infatti, sia l'informatrice (ossia, la lavoratrice che ha sostituito Pt_3 Per_1
) che l'informatrice hanno fornito la medesima versione dei fatti. Non
[...] CP_2 vi sono motivi di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese delle informatrici per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, si tratta di dichiarazioni tra loro coerenti e che, dunque, si confermano l'una con l'altra, oltre trovare anche riscontro documentale (cfr. doc. 4 di cui l'informatrice ha riconosciuto la paternità); in secondo Pt_1 Pt_3 luogo, le dichiarazioni di risultano particolarmente attendibili considerato che Pt_3 non è nemmeno più in corso il rapporto di lavoro con la resistente.
Ciò premesso, dalle concordanti dichiarazioni delle informatrici risulta che:
Pag. 4 a 6 (i) è stata assunta nel febbraio 2024 con inquadramento nel 5 livello, Pt_3 svolgendo fino a luglio/agosto le mansioni di aiuto cuoca che si concretizzavano nelle seguenti attività tutte presso la sede di Bollengo: preparazione dei pasti, preparazione dei locali ove venivano serviti i pasti, porzionamento (ossia, servire i pasti agli utenti), pulizia dei locali;
(ii) a partire da settembre 2024, su richiesta della dipendente che aveva Pt_3 espresso l'esigenza di più vicino a casa per motivi personali, l'attività della dipendente mutava e consisteva: nel trasporto dei pasti (preparati da altri) da EG a Caravino
(prima destinazione) e poi a NO (seconda destinazione); effettuazione del servizio mensa (preparazione dei locali per il servizio dei pasti, porzionamento e pulizia dei locali) a NO;
(iii) nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2024 era accaduto che Pt_3 dovesse sostituire la collega addetta al servizio mensa a Caravino e in tali occasioni l'attività di si era svolta come segue: trasporto dei pasti (preparati da altri) a Pt_3
NO (ove per l'occasione era presente un'addetta mensa) e poi a Caravino;
effettuazione del servizio mensa a Caravino.
5.2. In tale contesto di fatto, la scelta della società datrice di sostituire la lavoratrice in sciopero con la dipendente risulta del tutto legittima. Infatti, anche nel Pt_3 novembre 2024 l'attività di si è svolta come indicato al punto (iii) del paragrafo Pt_3 precedente.
Ebbene, non può non evidenziarsi che, a seguito dello sciopero di , la Parte_5 società resistente ha adibito alle stesse attività che ella ordinariamente Pt_3 eseguiva a partire da settembre 2024, con la sola differenza che anziché adibirla al servizio mensa in NO è stata adibita al servizio mensa in Caravino. Ciò risulta del tutto coerente con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata al par. 4: a , dunque, non è stato richiesto di svolgere attività diverse da quelle Pt_3 assegnatele, bensì semplicemente di svolgere parte di esse (il servizio mensa) in luogo diverso da quello ove ordinariamente svolgeva tale attività. Non vi è dunque stata alcuna apposita e specifica adibizione della dipendente a mansioni Pt_3 inferiori per far fronte all'assenza della lavoratrice in sciopero.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il mutamento delle mansioni svolte da a Pt_3 partire da settembre 2024 è avvenuto da parte della società datrice per soddisfare specifiche esigenze rappresentate dalla lavoratrice stessa (svolgere l'attività lavorativa più vicino a casa), con il consenso della lavoratrice e in epoca ben anteriore allo sciopero per cui è causa: pertanto, non è possibile ravvisare alcuna correlazione tra il mutamento delle mansioni di (avvenuto a partire da settembre 2024) con lo Pt_3 sciopero del novembre 2024.
Quanto sopra osservato è sufficiente per rigettare il ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di parte ricorrente.
Pag. 5 a 6 Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 26.000-52.000 (valore indeterminabile bassa complessità), tabella 10 (procedimenti cautelari), con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi in ragione della non complessità in fatto della controversia nonché della definizione della stessa in due udienze – in complessivi
€ 2.608,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
2.608,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, spese successive occorrende.
Si comunichi.
Ivrea, 16/04/2025
Il giudice
Andrea Ghio
Pag. 6 a 6