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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 15/09/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11/2025 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a MONZA (MB) in [...] Parte_1 C.F._1
07/02/1966, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Berghella e Vittorio Masci del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Berghella sito in Pescara alla Via Rigopiano n. 65 come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] in data [...] e _1 C.F._2
(C.F. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti Lando Controparte_2 C.F._3
Sciuba e Maurizia Lina Sciuba del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona al Corso Ovidio n. 44 sono elettivamente domiciliate come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTI
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 8.4.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona così disporre: 1) revocare, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio tra e ( Tribunale di Sulmona Parte_1 _1 sentenza n. 195/14, come modificata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1392/2015 del 30.12.2015), attesa la raggiunta autonomia economica della comune figlia , Controparte_2
l'assegno mensile di Euro 450,00 e le conseguenti spese straordinarie previsti quale contributo al mantenimento a carico di , il quale espressamente rinuncia alla domanda Parte_1 originariamente formulata di condanna delle convenute al rimborso delle somme già percepite a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della comune figlia;
2) dichiarare Controparte_2 che nulla è più dovuto ad alcun titolo da parte di alla figlia Parte_1 Controparte_2
1 o alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie per la figlia _1
; 3) Compensazione delle spese di lite”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, la revoca dell'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia e il 75% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultima, a Controparte_2 seguito della raggiunta autonomia economica della stessa, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito da a titolo di mantenimento non dovuto e spese straordinarie _1
a partire dall'11.11.2022, data di assunzione della figlia presso una casa editrice di Milano o, in subordine, dal 16.12.2023, data di abilitazione della stessa alla professione di biologa, o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 1°.
9.1990 matrimonio concordatario con in , trascritto _1 Per_1 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, parte II, Serie A, n. 11, anno 1990;
-che dall'unione sono nati i figli il 17.11.1994, e il 3.9.1998, oggi entrambi Per_2 CP_2 maggiorenni;
-che in data 13/28.12.2007 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi;
-che con sentenza parziale del 23.4.2012 / 02.05.2012 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciandosi esclusivamente sullo status, e in data 18.4.2014, all'esito del giudizio di divorzio, si è definitivamente pronunciato sulle ulteriori domande con sentenza n. 195/2014 del 18.4.2014, poi parzialmente riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza n. 1392/2015 del 30.12.2015;
-che la sentenza di divorzio ha stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dell'ex coniuge la somma di € 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, nonché la somma _1 di € 650,00 mensili per il figlio ed € 450,00 mensili per la figlia a Persona_3 Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
- che , anche grazie al consistente apporto economico che il padre ha garantito alla Controparte_2 famiglia da oltre 15 anni, ha conseguito una laurea Magistrale in Biologia presso l'Università di Ancona, ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Biologo e successivamente, nonostante l'assoluta contrarietà del padre, si è iscritta al master Universitario di II livello in
“Alimentazione e Dietetica Applicata” presso l'Università “Bicocca” di Milano, terminato nel febbraio del corrente anno e attualmente svolge l'attività di biologa nutrizionista sia a Pratola Peligna che a Milano;
-che, ancor prima di intraprendere detta carriera professionale, la figlia ha lavorato, fin dal CP_2 novembre del 2022, presso una Casa Editrice in Milano, percependo una retribuzione di € 1.000 mensili;
-che all'esito di un accesso agli atti all' il ricorrente ha appurato che la figlia ha Controparte_3 acquisito, fin dall'anno 2021, una crescente redditività da lavoro autonomo e, in ogni caso, è in possesso di titoli e specializzazioni idonei a renderla autosufficiente, anche in considerazione della raggiunta età di 26 anni.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
2 Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 19.3.2025 si sono costituite e , deducendo: _1 Controparte_2
-che nelle more del processo le parti hanno stipulato un accordo in virtù del quale le odierne resistenti, aderendo alla domanda di revoca formulata dalla controparte, hanno dichiarato di rinunciare all'assegno ordinario e al contributo straordinario previsto per a decorrere Controparte_2 dall'introduzione del presente giudizio, obbligandosi alla restituzione delle somme già versate dal ricorrente relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2025 per complessivi € 900,00;
-che contestualmente si è impegnato a rinunciare alla domanda di condanna Parte_1 delle resistenti alla restituzione di quanto percepito a titolo di mantenimento non dovuto. Hanno concluso chiedendo la revoca dell'obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Controparte_2
e il 75% delle spese straordinarie per la stessa a far data dalla domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 9.7.2025 i difensori delle parti si sono riportati all'accordo congiunto depositato in atti e ne hanno chiesto l'accoglimento; all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio prende atto dell'avvenuto accordo delle parti, che peraltro dà atto del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia delle parti, . Controparte_2
Ne discende la revoca dell'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento di CP_2
e di concorrere alle spese straordinarie per la medesima, a decorrere dalla domanda
[...] giudiziale. Con espressa rinuncia alla domanda introdotta da di condanna di Controparte_4
e alla restituzione di somme già percepite a titolo di mantenimento _1 Controparte_2 ordinario e straordinarie per la figlia . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio,
-recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e, per l'effetto,
-revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia e di concorrere al pagamento del 75% delle Controparte_2 spese straordinarie in favore della stessa, attesa la raggiunta autosufficienza economica;
-dà atto della espressa rinuncia alla domanda introdotta da di condanna di Controparte_4
e alla restituzione di somme già percepite a titolo di mantenimento _1 Controparte_2 ordinario e straordinarie per la figlia CP_2
-dichiara che nulla è più dovuto ad alcun titolo da parte di alla figlia Parte_1 CP_2
o alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie per
[...] _1 la figlia CP_2
-compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso nella Camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11/2025 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a MONZA (MB) in [...] Parte_1 C.F._1
07/02/1966, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Berghella e Vittorio Masci del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Berghella sito in Pescara alla Via Rigopiano n. 65 come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] in data [...] e _1 C.F._2
(C.F. ), rappresentate e difese dagli Avv.ti Lando Controparte_2 C.F._3
Sciuba e Maurizia Lina Sciuba del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona al Corso Ovidio n. 44 sono elettivamente domiciliate come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTI
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 8.4.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona così disporre: 1) revocare, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio tra e ( Tribunale di Sulmona Parte_1 _1 sentenza n. 195/14, come modificata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1392/2015 del 30.12.2015), attesa la raggiunta autonomia economica della comune figlia , Controparte_2
l'assegno mensile di Euro 450,00 e le conseguenti spese straordinarie previsti quale contributo al mantenimento a carico di , il quale espressamente rinuncia alla domanda Parte_1 originariamente formulata di condanna delle convenute al rimborso delle somme già percepite a titolo di mantenimento ordinario e straordinario della comune figlia;
2) dichiarare Controparte_2 che nulla è più dovuto ad alcun titolo da parte di alla figlia Parte_1 Controparte_2
1 o alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie per la figlia _1
; 3) Compensazione delle spese di lite”. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.1.2025 ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere, a parziale modifica dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, la revoca dell'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia e il 75% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultima, a Controparte_2 seguito della raggiunta autonomia economica della stessa, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito da a titolo di mantenimento non dovuto e spese straordinarie _1
a partire dall'11.11.2022, data di assunzione della figlia presso una casa editrice di Milano o, in subordine, dal 16.12.2023, data di abilitazione della stessa alla professione di biologa, o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale.
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 1°.
9.1990 matrimonio concordatario con in , trascritto _1 Per_1 nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune, parte II, Serie A, n. 11, anno 1990;
-che dall'unione sono nati i figli il 17.11.1994, e il 3.9.1998, oggi entrambi Per_2 CP_2 maggiorenni;
-che in data 13/28.12.2007 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi;
-che con sentenza parziale del 23.4.2012 / 02.05.2012 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciandosi esclusivamente sullo status, e in data 18.4.2014, all'esito del giudizio di divorzio, si è definitivamente pronunciato sulle ulteriori domande con sentenza n. 195/2014 del 18.4.2014, poi parzialmente riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza n. 1392/2015 del 30.12.2015;
-che la sentenza di divorzio ha stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dell'ex coniuge la somma di € 350,00 mensili a titolo di assegno divorzile, nonché la somma _1 di € 650,00 mensili per il figlio ed € 450,00 mensili per la figlia a Persona_3 Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
- che , anche grazie al consistente apporto economico che il padre ha garantito alla Controparte_2 famiglia da oltre 15 anni, ha conseguito una laurea Magistrale in Biologia presso l'Università di Ancona, ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Biologo e successivamente, nonostante l'assoluta contrarietà del padre, si è iscritta al master Universitario di II livello in
“Alimentazione e Dietetica Applicata” presso l'Università “Bicocca” di Milano, terminato nel febbraio del corrente anno e attualmente svolge l'attività di biologa nutrizionista sia a Pratola Peligna che a Milano;
-che, ancor prima di intraprendere detta carriera professionale, la figlia ha lavorato, fin dal CP_2 novembre del 2022, presso una Casa Editrice in Milano, percependo una retribuzione di € 1.000 mensili;
-che all'esito di un accesso agli atti all' il ricorrente ha appurato che la figlia ha Controparte_3 acquisito, fin dall'anno 2021, una crescente redditività da lavoro autonomo e, in ogni caso, è in possesso di titoli e specializzazioni idonei a renderla autosufficiente, anche in considerazione della raggiunta età di 26 anni.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
2 Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 19.3.2025 si sono costituite e , deducendo: _1 Controparte_2
-che nelle more del processo le parti hanno stipulato un accordo in virtù del quale le odierne resistenti, aderendo alla domanda di revoca formulata dalla controparte, hanno dichiarato di rinunciare all'assegno ordinario e al contributo straordinario previsto per a decorrere Controparte_2 dall'introduzione del presente giudizio, obbligandosi alla restituzione delle somme già versate dal ricorrente relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2025 per complessivi € 900,00;
-che contestualmente si è impegnato a rinunciare alla domanda di condanna Parte_1 delle resistenti alla restituzione di quanto percepito a titolo di mantenimento non dovuto. Hanno concluso chiedendo la revoca dell'obbligo, a carico del ricorrente, di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Controparte_2
e il 75% delle spese straordinarie per la stessa a far data dalla domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 9.7.2025 i difensori delle parti si sono riportati all'accordo congiunto depositato in atti e ne hanno chiesto l'accoglimento; all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita accoglimento.
Il Collegio prende atto dell'avvenuto accordo delle parti, che peraltro dà atto del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia delle parti, . Controparte_2
Ne discende la revoca dell'obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento di CP_2
e di concorrere alle spese straordinarie per la medesima, a decorrere dalla domanda
[...] giudiziale. Con espressa rinuncia alla domanda introdotta da di condanna di Controparte_4
e alla restituzione di somme già percepite a titolo di mantenimento _1 Controparte_2 ordinario e straordinarie per la figlia . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio,
-recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e, per l'effetto,
-revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di di Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia e di concorrere al pagamento del 75% delle Controparte_2 spese straordinarie in favore della stessa, attesa la raggiunta autosufficienza economica;
-dà atto della espressa rinuncia alla domanda introdotta da di condanna di Controparte_4
e alla restituzione di somme già percepite a titolo di mantenimento _1 Controparte_2 ordinario e straordinarie per la figlia CP_2
-dichiara che nulla è più dovuto ad alcun titolo da parte di alla figlia Parte_1 CP_2
o alla moglie a titolo di assegno di mantenimento e spese straordinarie per
[...] _1 la figlia CP_2
-compensa integralmente le spese di lite.
3 Così deciso nella Camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice istruttore Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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