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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2024, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1127/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformata in congiunta
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosa Frullone ed elettivamente domiciliato in Avellino al Corso
Europa n. 219;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppina Losco ed elettivamente domiciliato in Avellino al
Corso V. Emanuele n. 39;
RESISTENTE
Con il visto reso dal P.M. il 18.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 30.08.2020 confermando Controparte_1
l'assegnazione della casa familiare a sé, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé e con diritto di visita del padre, l'assegnazione in suo favore dell'assegno unico universale e
1/2 disponendo, a carico del resistente, un assegno di mantenimento della somma di € 650,00 mensili, o comunque superiore ad € 500,00, in favore del figlio con spese extra assegno nella misura dell'80%. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nato il figlio il Per_1
10.01.2022, ha esposto che, in seguito al decreto di omologa del 17.05.2023, non si è ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza con il resistente.
Con memoria del 6.09.2024 si è costituito in giudizio che, pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'affido condiviso del figlio minore, ha formulato differenti richieste in ordine al mantenimento del figlio.
All'udienza del 7.10.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice e la causa
è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del
17.05.2023. In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti e sottoscritti all'udienza del 7.10.2024 non risultano contrari alle norme imperative e all'interesse del figlio minore.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
il 30.08.2020 alle condizioni sottoscritte ed allegate al verbale di udienza del 7.10.2024;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2