TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 592/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Calzolari per parte ricorrente, e l'avv. Mazzini per la resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 592/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALZOLARI UMBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI 107 47023 CESENA presso il difensore avv. CALZOLARI UMBERTO
RICORRENTE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ N. 36 FORLI' presso il difensore avv. MAZZINI GIUSEPPE
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 15 Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento della illegittimità e nullità del licenziamento a lui intimato in data 24.05.2023 dalla di Controparte_2 CP_1
Ha dedotto di essere stato assunto presso la convenuta dall'1.12.2015, prima con contratto a tempo determinato e poi dall'1.11.2016 a tempo indeterminato, inquadrato al livello C4 del CCNL applicato e con mansioni di autista soccorritore.
Quanto al licenziamento, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto una contestazione disciplinare del 2.04.2023 con la quale gli si addebitavano vari comportamenti disciplinarmente rilevanti e, specificatamente, di aver assunto in data 17.02.2023 “toni offensivi ed arroganti nei confronti del personale amministrativo” ai quali veniva anche riferito
“quando vi do degli ordini, voi dovete solo eseguire, ditelo al presidente” “secondo voi questi sono turni fatti bene? Non avete le competenze, sono dei turni fatti male e vi accorgerete degli errori”, nonchè di aver partecipato a due feste (il 28.02.2023 e il 3.03.2023) mentre era assente dal lavoro per malattia. Nonostante le giustificazioni presentate dal ricorrente, la datrice di lavoro aveva proceduto al licenziamento del lavoratore ai sensi degli artt. 40 e 42 del CCNL di settore, nonché degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106, 2110 e 2119 c.c., richiamando altresì alcuni precedenti disciplinari del 23.02.2023 e del 9.03.2018.
Il ricorrente, circa i fatti a lui addebitati, ha segnalato di non ricordare il primo fatto contestato mentre, circa la partecipazione alle due “feste”, ha segnalato di essere stato coinvolto nella festa tenutasi nella serata del 28.02.2023 in quanto la stessa si era svolta presso l'abitazione del sig. , cui il ricorrente si era rivolto per ottenere Persona_1
aiuto nella somministrazione delle iniezioni intramuscolo prescritte dal medico, e che a tale riunione conviviale avrebbe partecipato solo per alcune ore, rimanendo seduto.
Relativamente alla festa del 03.03.2023, ha segnalato che a quella data egli era ormai guarito, tanto è vero che aveva ripreso servizio il giorno successivo. Ha sottolineato, inoltre, che i sintomi patiti nei giorni contestati erano simili a quelli con cui pagina 3 di 15 precedentemente si era manifestata la malattia oncologica di cui era afflitto e che tale situazione gli aveva creato uno stato d'ansia derivante dall'eventuale ricaduta oncologica, per la quale si era sottoposto alle analisi solo in data 03.03.2023 su prescrizione del medico.
Nel merito, ha contestato la legittimità del licenziamento segnalando che le riunioni conviviali a cui aveva partecipato si erano tenute alla sera e non dunque durante le fasce orarie in cui al lavoratore è richiesto rimanere al proprio domicilio. Per tale motivo, evidenziando che la semplice partecipazione a due feste non può essere considerata un fatto sanzionabile, ha dedotto l'assenza di antigiuridicità nei fatti posti a fondamento del licenziamento. Stante l'immodificabilità della contestazione disciplinare, ha chiesto la reintegra ai sensi dell'art.3 c. 2 del d. lgs. 23/2015 per insussistenza del fatto contestato.
Ha esposto, inoltre, che la sanzione comminata sarebbe stata redatta in maniera contradditoria, in quanto il datore di lavoro da un lato avrebbe negato la sussistenza della malattia e al contempo ne avrebbe prospettata la possibilità di un aggravamento. Ha inoltre eccepito l'illegittimità della sanzione per violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, evidenziando che l'art. 42 ccnl prevede che la contestazione disciplinare sia fatta entro 15 giorni, disposizione nel caso di specie non rispettata per i fatti a lui addebitati.
Ha evidenziato che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300/70 la contestazione disciplinare del 2018 non ha alcuna efficacia disciplinare, evidenziando in ogni caso che anche questa era stata comminata non rispettando i termini individuati dal ccnl di riferimento. Ribadendo la violazione del principio di immediatezza e la lungaggine del procedimento disciplinare, il ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione per il periodo in cui è stato cautelativamente sospeso (dal 2 aprile al 24 maggio 2023), evidenziando che dalla data della contestazione disciplinare a quella della sua audizione erano trascorsi ben 32 giorni. pagina 4 di 15 Per tutti questi motivi, il ricorrente ha chiesto in via principale la reintegra nel proprio posto di lavoro ex art. 3 c. II del d.lgs. 23/2015, nonché il pagamento di un'indennità pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre all'integrale versamento dei contributi previdenziali previsti per legge. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015 e dunque la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente estinzione del rapporto alla data del licenziamento con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità pari a 36 mensilità o quella che ritenuta di giustizia. In ogni caso, ha chiesto altresì il pagamento della retribuzione a lui spettante durante il periodo di sospensione cautelare, individuandola in € 3.465,22, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, e l'annullamento dei contestati provvedimenti disciplinari di natura conservativa.
Si è costituita l'associazione resistente contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, allegato ed eccepito e chiedendo il rigetto integrale delle domande e conclusioni formulate stante la ritenuta legittimità del licenziamento comminato al lavoratore in ragione delle condotte tenute dallo stesso in data 17.02.2023 nei confronti dell'addetta amministrativa nonché alla partecipazione a due feste (28.02.2023 e Parte_2
03.03.2023) durante un periodo in cui egli era assente dal lavoro per malattia, evidenziando che la presenza del lavoratore a tali incontri conviviali risulterebbe confermato anche da video pubblicati sul social network Instagram, visionati da altri dipendenti e volontari della Ha evidenziato, inoltre, di aver Controparte_1
contestato al ricorrente la recidiva circa a fatti contestati in data 3.01.2023 e sanzionati con lettera del 23.02.2023 nonché a fatti contestati il 2.02.2018 e sanzionati con la sospensione per dieci giorni dal servizio adottata con lettera del 09.03.2018.
Circa l'asserita mancanza di tempestività delle contestazioni disciplinari, ha dedotto che i fatti erano stati tutti contestati tempestivamente con riferimento all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro e che il termine di 15 giorni indicato dal CCNL deve essere pagina 5 di 15 considerato di natura ordinatoria, contestando in ogni caso la violazione il diritto di difesa del ricorrente dal momento che le difese da questi articolate, anche nelle lettere di giustificazioni presentate, dimostrerebbero che egli era in grado di ricordare i fatti a lui contestati. Ha ribadito altresì il rispetto del termine del procedimento così come individuato dall'art. 42 del CCNL di riferimento per tutti i procedimenti disciplinari, evidenziando che anche tale termine ha solo natura ordinatoria e non comporta la decadenza della potestà sanzionatoria. Sul punto, ha in ogni caso segnalato il rispetto dei termini indicati dall'art. 42 del CCNL di riferimento per quanto riguarda il provvedimento espulsivo, dal momento che il licenziamento è stato comminato il 24.05.2023 e dunque ampiamente entro il termine di 30 giorni decorrente dall'audizione personale del lavoratore avvenuta il 09.05.2023.
Nel merito, ha evidenziato l'antigiuridicità dei fatti contestati e la proporzionalità della sanzione comminata, evidenziando che parte ricorrente non ha contestato la sua presenza alle feste del 28.02.2023 e del 03.03.2023 ma solo l'antigiuridicità della condotta, mentre non ha contestato specificatamente il fatto a lui addebitato del 17.02.2023, che deve dunque essere considerato ammesso ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Relativamente ai due episodi del 28.02.2023 e del 03.03.2023, parte resistente ha contestato che la sua presenza avesse finalità curative antistress come asserito da parte ricorrente, laddove lo partecipazione ad attività ludiche e di svago durante un periodo di malattia è sintomatico dell'assenza di un effettivo stato inabilitante e costituisce un atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede e a quelli di diligenza e di fedeltà, oltre a costituire un fattore di rischio che espone il lavoratore al possibile aggravamento della malattia o ad un ritardo nella guarigione. Ha evidenziato, sul punto, che il ricorrente avrebbe dovuto offrire la sua prestazione lavorativa qualora ritornato in salute prima di quanto stabilito dal certificato medico e che la condotta tenuta dal dipendente ha fatto presumere la simulazione della malattia, dal momento che a seguito pagina 6 di 15 della conversazione avvenuta il 17.02.2023 il ricorrente aveva inviato una serie di certificati medici dal 18.02.2023 al 20.02.2023 e dal 27.02.2023 al 03.03.2023. Oltre a tali comportamenti, di cui la resistente ne ha ribadita la gravità e l'antigiuridica, la datrice di lavoro ha evidenziato anche la gravità del comportamento tenuto dal sig. il giorno Pt_1
28.12.2023, allorquando si sarebbe rivolto in modo arrogante ed offensivo ad un volontario che gli aveva chiesto di aprire il cancello su viale Roma, mantenendo lo stesso atteggiamento anche a seguito dell'intervento dei consiglieri e Allo CP_3 CP_4
stesso modo, ha ribadito la gravità del fatto del 24.01.2018, già contestato e sanzionato dalla resistente.
Per tutti questi motivi, deducendo la contrarietà anche al codice etico della
[...]
ed allegando un pregiudizio all'immagine e all'ordinata organizzazione Controparte_1
produttiva dell'Associazione, la datrice di lavoro ha ribadito la sussistenza della giusta causa di licenziamento, derivante dai plurimi comportamenti tenuti negli anni dal lavoratore.
Quanto all'asserito risarcimento dei danni, la datrice di lavoro ha segnalato che nulla sarebbe dovuto al ricorrente stante la mancata messa in mora da parte del lavoratore, evidenziando che durante il periodo della sospensione cautelare non disciplinare al lavoratore era stata comunque regolarmente corrisposta la retribuzione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande di parte ricorrente e la conferma del licenziamento impugnato;
in via subordinata, nell'ipotesi dell'accoglimento totale o parziale delle domande del ricorrente, ha chiesto di contenere gli importi dovuti nei limiti di quanto risulterà provato e comunque deducendo l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
All'udienza del 26.03.2025, a seguito dell'istruttoria orale e documentale e alla visione dei video di cui al doc. 18) di parte resistente, la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2. pagina 7 di 15 Il licenziamento è legittimo e deve dunque essere confermato, per i motivi qui di seguito indicati.
Preliminarmente, si evidenzia che non può essere accolta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e della sanzione sollevata da parte ricorrente. Parte ricorrente, infatti, non allega alcun fatto da cui desumere che l'associazione resistente avrebbe avuto contezza dei fatti contestati in momento antecedente rispetto a quello indicato dalla datrice di lavoro. Lo stesso vale anche per la comminazione della sanzione disciplinare, effettuata entro i 30 giorni dall'audizione personale del dipendente avvenuta in data
9.05.2023, così come stabilito dal CCNL di riferimento che stabilisce “Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla Organizzazione oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richiede di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione”. Sul punto, si evidenzia in ogni caso che la Corte di Cassazione ha più volte statuito che in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione dell'accertamento della condotta del dipendente (cfr. Cass. 7467/2023). In ogni caso, si evidenzia che il principio dell'immediatezza della sanzione disciplinare è posto come tutela del lavoratore, ai quali deve essere garantita la possibilità di individuare i fatti a lui contestati e così difendersi, garanzia che risulta essere stata rispettata nel caso concreto, in cui il dipendente ha presentato puntuali difese, chiedendo altresì l'audizione personale.
Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art. 7 l. n. 300/70 secondo cui “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, alcun rilievo disciplinare può avere nel caso concreto il richiamo alla sanzione disciplinare del pagina 8 di 15 9.03.2018, sottolineandosi ulteriormente che questa non era stata precedentemente indicata nella contestazione disciplinare del 02.04.2023 ai fini della recidiva.
Quanto al licenziamento disciplinare comminato con lettera del 24.05.2023, lo stesso è stato comminato sulla base di una pluralità di addebiti contestati al dipendente e pertanto la valutazione circa la legittimità del licenziamento impone una valutazione sulla sussistenza di un “nucleo minimo di condotte” astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva (Cass. 31529/2019; Cass. 14192/2018).
I fatti contestati al lavoratore sono stati confermati dall'istruttoria orale e comunque non sono stati contestati nella loro materialità dal ricorrente, essendo invece contestata l'antigiuridicità delle condotte. Il primo fatto addebitato al dipendente e ritenuto disciplinarmente rilevante, avvenuto il 17.02.2024, non è contestato specificatamente da parte ricorrente ed è stato provato tramite istruttoria orale. La teste Parte_2
direttamente coinvolta nella conversazione contestata e sentita all'udienza dell'08.05.2024, ha confermato quanto addebitato dalla resistente al sig. : “Io lavoro in Pt_1
amministrazione, lui sta in ambulanza. Io svolgo compiti amministrativi. Con lui ho avuto la discussione che mi vede in causa, mi ha chiamato un giorno dopo che erano stati fatti i turni dicendo che i turni erano fatti male che non sapevamo farli, con tono un po' supponente e poco educato. Ha detto che dovevamo parlare col presidente. Questo è successo al telefono. Questo è successo a febbraio 2023.
Ho lavorato per la croce rossa da novembre 2022 a febbraio 2024.
Confermo che mi ha detto quanto riportato al capitolo 3 (in data 17.02.2023 il ricorrente durante una conversazione telefonica con l'addetta amministrativa sig.ra le diceva con modalità Parte_2
offensivi, toni arroganti e ad alta voce: “quando vi do degli ordini, voi dovete solo eseguire, ditelo al presidente”; “secondo voi questi sono turni fatti bene? Non avete le competenze, sono dei turni fatti male e vi accorgerete degli errori”). In quel momento non ho avuto il coraggio di dare una risposta per difendermi, noi cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, ci guardiamo per fare i turni e comunque se c'era qualcosa di sbagliato potevamo discuterne. pagina 9 di 15 Dopo ho scritto una mail al Presidente in cui dicevo come era avvenuta la telefonato. Dopo la telefonata mi sono messa a piangere perché l'avevo anche presa sul personale.”
Tale condotta, di certo rilevante sotto il profilo disciplinare in quanto contraria ai doveri di correttezza e buona fede su cui il rapporto di lavoro si fonda, trattandosi di un comportamento scorretto adottato nei confronti di una collega, non potrebbe giustificare di per sé sola il licenziamento comminato, dal momento che anche il contratto collettivo individua come passibile di sanzione conservativa il lavoratore che “g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti”.
Tale condotta, però, unitamente ai fatti successivamente accaduti e contestati al lavoratore, rende complessivamente giustificato il licenziamento del sig. . Pt_1
È emerso infatti che dopo la conversazione telefonica oggetto di contestazione disciplinare, il lavoratore ha inviato alla datrice di lavoro una serie di certificati di malattia, tra cui uno per il periodo dal 27.03.2023 al 03.03.2023. Al lavoratore viene contestato però che, in costanza di tale assenza per malattia, egli abbia partecipato ad eventi serali e feste, così da far dubitare al datore di lavoro della veridicità della malattia e comunque ponendo in essere comportamenti astrattamente influenti sulla sua guarigione.
Parte ricorrente, non contestando l'effettiva partecipazione alle feste organizzate il
28.02.2023 ed il 03.03.2023, ha contesta l'antigiuridicità delle condotte, segnalando che queste sono state realizzate fuori dagli orari individuati per le visite fiscali. Oltre a ciò, il sig. ha dedotto di essersi ritrovato alla prima festa solo perché organizzata a casa Pt_1
del collega a cui si era rivolto per farsi praticare le punture di antibiotico prescritte dal medico e che si era ivi trattenuto per alleviare il suo stato ansioso derivante dal timore della riattivazione della malattia oncologica di cui era già stata vittima;
quanto alla partecipazione alla festa del 03.03.2023 ha dedotto che non vi sarebbero rilievi disciplinari dal momento che il giorno successivo egli era rientrato regolarmente in servizio.
Le deduzioni del ricorrente non possono trovare accoglimento. pagina 10 di 15 Quanto all'allegazione secondo la quale le feste si sarebbero svolte fuori dagli orari individuati per i controlli fiscali, deve anzitutto richiamarsi quanto enunciato dalla Corte di Cassazione che ha avuto cura di affermare la legittimità dei controlli svolti dal datore di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'asserita malattia del lavoratore: “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.” (Cass. 11697/2020).
La presenza del lavoratore agli eventi del 28.02.2023 e del 03.03.2023 è stata accertata tramite la pubblicazione di video su social network che hanno reso pubblica la condotta del sig. . Del tutto legittimamente il datore di lavoro ne ha fatto uso ai fini Pt_1
dell'esercizio del suo potere disciplinare, stante la natura pubblica dei video pubblicati senza alcuna lesione dei diritti di libertà e dignità del lavoratore. La visione dei video pubblicati sui social network, infatti, non può essere considerato un controllo datoriale sull'esecuzione della prestazione di lavoro, ma di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo derivante dal sospetto di un'illecita perpetrazione dell'assenza per malattia.
Gli accertamenti, pertanto, non sono stati svolti ai fini sanitari, ma esclusivamente per verificare la non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare lo stato di incapacità lavorativa rilevante, dovendo dunque essere considerati legittimi.
La presenza del sig. ai due eventi, oltre che non contestata e provata Pt_1
documentalmente, è stata confermata anche tramite l'escussione testimoniale. Il teste ha dichiarato: “So per certo che ha partecipato alla festa del 28.02. a casa mia, Persona_1
pagina 11 di 15 era una serata tra colleghi. Abbiamo mangiato qualcosa insieme, è stato un ritrovo. Era un buffet, c'era la piadina, la porchetta, stuzzichini… chi voleva era in maschera perché era carnevale. C'erano 35 persone. Io sono infermiere, gli ho fatto la puntura di antibiotico. Quando è arrivato non era vestito. Io la prima parte della serata sono stato in cucina, dopo quando sono tornato di là lui non c'era più. Penso che fosse andato via alle 21:3/22.Gli ho detto io di venire a casa mia per fargli la puntura quel giorno, non aveva più la febbre e io gli ho detto di venire da me che gli facevo la puntura e poi mangiava qualcosa. Io gli ho fatto le punture per tutto il ciclo. Lo sapevo che era in malattia.” Teste FT : Tes_1
“Il 3.03. è il compleanno di mio fratello e ci sono foto dove loris c'è, la festa era una mangiata, una cena di compleanno. L'abbiamo fatta a cusercoli a casa di un amico. Non ricordo se siamo andati a letto tardi;
io non ballo ma non ricordo se ha ballato. Era una cena, la gente lavora fino alle 19:00.” Teste Pt_1
FT DO LA: “Presumo sia stato licenziato per la sua presenza al mio compleanno, quando lui era in malattia, è successo il 3 marzo, era una festa a sorpresa a casa di amici. Non so per quale motivo fosse in malattia. Io sono arrivato dopo che ho smontato dal turno, sulle 20/ 20:30. C'erano una quarantina di persone, non so dire se c'era già. Non era una festa organizzata da me. Pt_1 Per_2
non c'era ma c'erano altri dipendenti della croce rossa. Sono stato spinto da più persone con la faccia nella torta. Non mi ricordo se mi ha sollevato, non basta una persona per sollevarmi. Ci sono state diverse feste in quel periodo, non ricordo se c'era anche Alla festa di Carnevale che è stata due mesi prima lui Pt_1
era passato, credo che anche lì fosse in malattia. Non posso sapere se in quei giorni aveva un turno di notte. Forse il 28.02 forse era la festa di carnevale, ricordo fosse passato. Le immagini della mia festa di compleanno lo ho messe io su instagram, ci sono ancora. Penso ci sia anche Ho il profilo aperto. Pt_1
Penso che dopo la mia festa sia rientrato in turno.”
Quanto alle giustificazioni addotte dal lavoratore per motivare la propria presenza ai due eventi del 28.02.2023 e del 03.03.2023, si evidenzia che non risulta provata la circostanza per cui il periodo di malattia fosse dovuto dalla malattia oncologica precedentemente subita e/o comunque da “sindromi ansioso/depressive” tali da poter giustificare la Per_ necessità di svago e divertimento per il lavoratore. Sul punto, anche la Dott.ssa pagina 12 di 15 sentita all'udienza dell'8.05.204, nulla ha riferito per far presumere un Tes_2
collegamento tra la precedente malattia oncologica ed i sintomi patiti dal nei Pt_1
giorni oggetto di contestazione, non essendo stata fornita alcuna allegazione circa lo stato ansioso del ricorrente (udienza dell'8.05.2024, teste “ è mio Testimone_3 Pt_1
paziente, io non lavoro per la croce rossa. Ricordo che dal 18 al 20 febbraio è stato in malattia per stato febbrile e virus intestinale, l'ho visitato. Non so se il 28 febbraio o il 3 marzo è andato a delle feste, io faccio il medico di famiglia. Dal 18 al 20 febbraio dopo un antibiotico si è rimesso. Dopo l'ho visi-tato per un'altra infezione, l'antibiotico glielo aveva prescritto la guardia medica la domenica. Il giorno dopo io
l'ho visitato e gli ho dato una setti-mana di malattia perché aveva dei rumori polmonari. I rumori polmonari erano comunque in via di risoluzione”). Se è vero che il lavoratore il 04.03.2023 è rientrato regolarmente in servizio, la sua presenza ad una festa il giorno 28.02.2023 ed il
03.03.2023 fa presumere una condizione medica non di tale gravità da assentarsi dal lavoro o comunque una guarigione anticipata dal lavoratore (Teste “Gli ho detto Per_1
io di venire a casa mia per fargli la puntura quel giorno, non aveva più la febbre e io gli ho detto di venire da me che gli facevo la puntura e poi mangiava qualcosa”) che, come tale, avrebbe dovuto essere comunicata al datore di lavoro.
L'ordinaria esecuzione di attività incompatibili con l'asserito stato di malattia o, comunque, di attività che denotano l'intervenuta guarigione del lavoratore prima di quanto stabilito dal certificato medico, determinano una condotta contraria a buona fede e del tutto contrastante con i più elementari obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, come risultante dal combinato disposto dagli artt.
1175 c.c. e 1375 c.c. (Cass. 11697/2020) che mina il vincolo fiduciario insito nel contratto di lavoro subordinato e sussistente tra datore e lavoratore.
Si evidenzia, inoltre, che se è vero che non esiste un'incompatibilità assoluta tra lo stato di malattia e lo svolgimento di attività extralavorative, nel caso di specie - anche qualora lo stato di malattia sussistesse nei giorni del 28.02.2023 e del 03.03.2023 - la partecipazione a pagina 13 di 15 feste serali con altre persone non può considerarsi legittima, essendo questa un'attività potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente. Tale principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che così ha specificato: “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente
a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.
Il comportamento tenuto dal ricorrente, pertanto, deve considerarsi disciplinarmente rilevante.
All'esito dell'istruttoria orale, inoltre, risulta provato anche quanto contestato al sig.
e sanzionato con lettera del 23.02.2023, sanzione che non risulta al Parte_3
momento impugnata dal ricorrente e deve dunque considerarsi confermata (teste udienza del 10.07.2024: ““ricordo l'episodio, non la data. Eravamo presenti Testimone_4
Contr per una riunione, era con altri e ha visto che c'era un mezzo he cercava di entrare e lui ha Pt_1
fatto finta di niente. Dopo il volontario ha fatto il giro e si è trovato il passaggio occluso dalla macchina di perché li non poteva parcheggiare e loro si sono parlati. è venuto fuori da me e la Pt_1 Pt_1 CP_4
con il dito alzato dicendo che dovevamo insegnare l'educazione ai volontari e che pretendeva rispetto.”), circostanza correttamente richiamata ai fini della recidiva nella contestazione del
02.04.2023 e nella successiva lettera di licenziamento.
Il licenziamento impugnato, dunque, deve considerarsi legittimo ai sensi dell'art. 2119 c.c.
e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, anche con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione spettante durante la sospensione cautelare. pagina 14 di 15 3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il licenziamento intimato al sig. con Pt_1
lettera del 24.05.2023;
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.695,00 per compenso, oltre a I.V.A. e C.N.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 592/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Calzolari per parte ricorrente, e l'avv. Mazzini per la resistente.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 592/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALZOLARI UMBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI 107 47023 CESENA presso il difensore avv. CALZOLARI UMBERTO
RICORRENTE contro Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO DIAZ N. 36 FORLI' presso il difensore avv. MAZZINI GIUSEPPE
RESISTENTE letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 2 di 15 Con ricorso ex art 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento della illegittimità e nullità del licenziamento a lui intimato in data 24.05.2023 dalla di Controparte_2 CP_1
Ha dedotto di essere stato assunto presso la convenuta dall'1.12.2015, prima con contratto a tempo determinato e poi dall'1.11.2016 a tempo indeterminato, inquadrato al livello C4 del CCNL applicato e con mansioni di autista soccorritore.
Quanto al licenziamento, il ricorrente ha esposto di aver ricevuto una contestazione disciplinare del 2.04.2023 con la quale gli si addebitavano vari comportamenti disciplinarmente rilevanti e, specificatamente, di aver assunto in data 17.02.2023 “toni offensivi ed arroganti nei confronti del personale amministrativo” ai quali veniva anche riferito
“quando vi do degli ordini, voi dovete solo eseguire, ditelo al presidente” “secondo voi questi sono turni fatti bene? Non avete le competenze, sono dei turni fatti male e vi accorgerete degli errori”, nonchè di aver partecipato a due feste (il 28.02.2023 e il 3.03.2023) mentre era assente dal lavoro per malattia. Nonostante le giustificazioni presentate dal ricorrente, la datrice di lavoro aveva proceduto al licenziamento del lavoratore ai sensi degli artt. 40 e 42 del CCNL di settore, nonché degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105, 2106, 2110 e 2119 c.c., richiamando altresì alcuni precedenti disciplinari del 23.02.2023 e del 9.03.2018.
Il ricorrente, circa i fatti a lui addebitati, ha segnalato di non ricordare il primo fatto contestato mentre, circa la partecipazione alle due “feste”, ha segnalato di essere stato coinvolto nella festa tenutasi nella serata del 28.02.2023 in quanto la stessa si era svolta presso l'abitazione del sig. , cui il ricorrente si era rivolto per ottenere Persona_1
aiuto nella somministrazione delle iniezioni intramuscolo prescritte dal medico, e che a tale riunione conviviale avrebbe partecipato solo per alcune ore, rimanendo seduto.
Relativamente alla festa del 03.03.2023, ha segnalato che a quella data egli era ormai guarito, tanto è vero che aveva ripreso servizio il giorno successivo. Ha sottolineato, inoltre, che i sintomi patiti nei giorni contestati erano simili a quelli con cui pagina 3 di 15 precedentemente si era manifestata la malattia oncologica di cui era afflitto e che tale situazione gli aveva creato uno stato d'ansia derivante dall'eventuale ricaduta oncologica, per la quale si era sottoposto alle analisi solo in data 03.03.2023 su prescrizione del medico.
Nel merito, ha contestato la legittimità del licenziamento segnalando che le riunioni conviviali a cui aveva partecipato si erano tenute alla sera e non dunque durante le fasce orarie in cui al lavoratore è richiesto rimanere al proprio domicilio. Per tale motivo, evidenziando che la semplice partecipazione a due feste non può essere considerata un fatto sanzionabile, ha dedotto l'assenza di antigiuridicità nei fatti posti a fondamento del licenziamento. Stante l'immodificabilità della contestazione disciplinare, ha chiesto la reintegra ai sensi dell'art.3 c. 2 del d. lgs. 23/2015 per insussistenza del fatto contestato.
Ha esposto, inoltre, che la sanzione comminata sarebbe stata redatta in maniera contradditoria, in quanto il datore di lavoro da un lato avrebbe negato la sussistenza della malattia e al contempo ne avrebbe prospettata la possibilità di un aggravamento. Ha inoltre eccepito l'illegittimità della sanzione per violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, evidenziando che l'art. 42 ccnl prevede che la contestazione disciplinare sia fatta entro 15 giorni, disposizione nel caso di specie non rispettata per i fatti a lui addebitati.
Ha evidenziato che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della l. n. 300/70 la contestazione disciplinare del 2018 non ha alcuna efficacia disciplinare, evidenziando in ogni caso che anche questa era stata comminata non rispettando i termini individuati dal ccnl di riferimento. Ribadendo la violazione del principio di immediatezza e la lungaggine del procedimento disciplinare, il ricorrente ha chiesto il pagamento della retribuzione per il periodo in cui è stato cautelativamente sospeso (dal 2 aprile al 24 maggio 2023), evidenziando che dalla data della contestazione disciplinare a quella della sua audizione erano trascorsi ben 32 giorni. pagina 4 di 15 Per tutti questi motivi, il ricorrente ha chiesto in via principale la reintegra nel proprio posto di lavoro ex art. 3 c. II del d.lgs. 23/2015, nonché il pagamento di un'indennità pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre all'integrale versamento dei contributi previdenziali previsti per legge. In via subordinata, ha chiesto l'applicazione della tutela ex art. 3 c. 1 del d.lgs. 23/2015 e dunque la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente estinzione del rapporto alla data del licenziamento con condanna della parte datoriale al pagamento di un'indennità pari a 36 mensilità o quella che ritenuta di giustizia. In ogni caso, ha chiesto altresì il pagamento della retribuzione a lui spettante durante il periodo di sospensione cautelare, individuandola in € 3.465,22, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, e l'annullamento dei contestati provvedimenti disciplinari di natura conservativa.
Si è costituita l'associazione resistente contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, allegato ed eccepito e chiedendo il rigetto integrale delle domande e conclusioni formulate stante la ritenuta legittimità del licenziamento comminato al lavoratore in ragione delle condotte tenute dallo stesso in data 17.02.2023 nei confronti dell'addetta amministrativa nonché alla partecipazione a due feste (28.02.2023 e Parte_2
03.03.2023) durante un periodo in cui egli era assente dal lavoro per malattia, evidenziando che la presenza del lavoratore a tali incontri conviviali risulterebbe confermato anche da video pubblicati sul social network Instagram, visionati da altri dipendenti e volontari della Ha evidenziato, inoltre, di aver Controparte_1
contestato al ricorrente la recidiva circa a fatti contestati in data 3.01.2023 e sanzionati con lettera del 23.02.2023 nonché a fatti contestati il 2.02.2018 e sanzionati con la sospensione per dieci giorni dal servizio adottata con lettera del 09.03.2018.
Circa l'asserita mancanza di tempestività delle contestazioni disciplinari, ha dedotto che i fatti erano stati tutti contestati tempestivamente con riferimento all'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro e che il termine di 15 giorni indicato dal CCNL deve essere pagina 5 di 15 considerato di natura ordinatoria, contestando in ogni caso la violazione il diritto di difesa del ricorrente dal momento che le difese da questi articolate, anche nelle lettere di giustificazioni presentate, dimostrerebbero che egli era in grado di ricordare i fatti a lui contestati. Ha ribadito altresì il rispetto del termine del procedimento così come individuato dall'art. 42 del CCNL di riferimento per tutti i procedimenti disciplinari, evidenziando che anche tale termine ha solo natura ordinatoria e non comporta la decadenza della potestà sanzionatoria. Sul punto, ha in ogni caso segnalato il rispetto dei termini indicati dall'art. 42 del CCNL di riferimento per quanto riguarda il provvedimento espulsivo, dal momento che il licenziamento è stato comminato il 24.05.2023 e dunque ampiamente entro il termine di 30 giorni decorrente dall'audizione personale del lavoratore avvenuta il 09.05.2023.
Nel merito, ha evidenziato l'antigiuridicità dei fatti contestati e la proporzionalità della sanzione comminata, evidenziando che parte ricorrente non ha contestato la sua presenza alle feste del 28.02.2023 e del 03.03.2023 ma solo l'antigiuridicità della condotta, mentre non ha contestato specificatamente il fatto a lui addebitato del 17.02.2023, che deve dunque essere considerato ammesso ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Relativamente ai due episodi del 28.02.2023 e del 03.03.2023, parte resistente ha contestato che la sua presenza avesse finalità curative antistress come asserito da parte ricorrente, laddove lo partecipazione ad attività ludiche e di svago durante un periodo di malattia è sintomatico dell'assenza di un effettivo stato inabilitante e costituisce un atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede e a quelli di diligenza e di fedeltà, oltre a costituire un fattore di rischio che espone il lavoratore al possibile aggravamento della malattia o ad un ritardo nella guarigione. Ha evidenziato, sul punto, che il ricorrente avrebbe dovuto offrire la sua prestazione lavorativa qualora ritornato in salute prima di quanto stabilito dal certificato medico e che la condotta tenuta dal dipendente ha fatto presumere la simulazione della malattia, dal momento che a seguito pagina 6 di 15 della conversazione avvenuta il 17.02.2023 il ricorrente aveva inviato una serie di certificati medici dal 18.02.2023 al 20.02.2023 e dal 27.02.2023 al 03.03.2023. Oltre a tali comportamenti, di cui la resistente ne ha ribadita la gravità e l'antigiuridica, la datrice di lavoro ha evidenziato anche la gravità del comportamento tenuto dal sig. il giorno Pt_1
28.12.2023, allorquando si sarebbe rivolto in modo arrogante ed offensivo ad un volontario che gli aveva chiesto di aprire il cancello su viale Roma, mantenendo lo stesso atteggiamento anche a seguito dell'intervento dei consiglieri e Allo CP_3 CP_4
stesso modo, ha ribadito la gravità del fatto del 24.01.2018, già contestato e sanzionato dalla resistente.
Per tutti questi motivi, deducendo la contrarietà anche al codice etico della
[...]
ed allegando un pregiudizio all'immagine e all'ordinata organizzazione Controparte_1
produttiva dell'Associazione, la datrice di lavoro ha ribadito la sussistenza della giusta causa di licenziamento, derivante dai plurimi comportamenti tenuti negli anni dal lavoratore.
Quanto all'asserito risarcimento dei danni, la datrice di lavoro ha segnalato che nulla sarebbe dovuto al ricorrente stante la mancata messa in mora da parte del lavoratore, evidenziando che durante il periodo della sospensione cautelare non disciplinare al lavoratore era stata comunque regolarmente corrisposta la retribuzione.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande di parte ricorrente e la conferma del licenziamento impugnato;
in via subordinata, nell'ipotesi dell'accoglimento totale o parziale delle domande del ricorrente, ha chiesto di contenere gli importi dovuti nei limiti di quanto risulterà provato e comunque deducendo l'aliunde perceptum e/o percipiendum.
All'udienza del 26.03.2025, a seguito dell'istruttoria orale e documentale e alla visione dei video di cui al doc. 18) di parte resistente, la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2. pagina 7 di 15 Il licenziamento è legittimo e deve dunque essere confermato, per i motivi qui di seguito indicati.
Preliminarmente, si evidenzia che non può essere accolta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e della sanzione sollevata da parte ricorrente. Parte ricorrente, infatti, non allega alcun fatto da cui desumere che l'associazione resistente avrebbe avuto contezza dei fatti contestati in momento antecedente rispetto a quello indicato dalla datrice di lavoro. Lo stesso vale anche per la comminazione della sanzione disciplinare, effettuata entro i 30 giorni dall'audizione personale del dipendente avvenuta in data
9.05.2023, così come stabilito dal CCNL di riferimento che stabilisce “Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla Organizzazione oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richiede di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione”. Sul punto, si evidenzia in ogni caso che la Corte di Cassazione ha più volte statuito che in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e deve intendersi in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo in ragione dell'accertamento della condotta del dipendente (cfr. Cass. 7467/2023). In ogni caso, si evidenzia che il principio dell'immediatezza della sanzione disciplinare è posto come tutela del lavoratore, ai quali deve essere garantita la possibilità di individuare i fatti a lui contestati e così difendersi, garanzia che risulta essere stata rispettata nel caso concreto, in cui il dipendente ha presentato puntuali difese, chiedendo altresì l'audizione personale.
Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art. 7 l. n. 300/70 secondo cui “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, alcun rilievo disciplinare può avere nel caso concreto il richiamo alla sanzione disciplinare del pagina 8 di 15 9.03.2018, sottolineandosi ulteriormente che questa non era stata precedentemente indicata nella contestazione disciplinare del 02.04.2023 ai fini della recidiva.
Quanto al licenziamento disciplinare comminato con lettera del 24.05.2023, lo stesso è stato comminato sulla base di una pluralità di addebiti contestati al dipendente e pertanto la valutazione circa la legittimità del licenziamento impone una valutazione sulla sussistenza di un “nucleo minimo di condotte” astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva (Cass. 31529/2019; Cass. 14192/2018).
I fatti contestati al lavoratore sono stati confermati dall'istruttoria orale e comunque non sono stati contestati nella loro materialità dal ricorrente, essendo invece contestata l'antigiuridicità delle condotte. Il primo fatto addebitato al dipendente e ritenuto disciplinarmente rilevante, avvenuto il 17.02.2024, non è contestato specificatamente da parte ricorrente ed è stato provato tramite istruttoria orale. La teste Parte_2
direttamente coinvolta nella conversazione contestata e sentita all'udienza dell'08.05.2024, ha confermato quanto addebitato dalla resistente al sig. : “Io lavoro in Pt_1
amministrazione, lui sta in ambulanza. Io svolgo compiti amministrativi. Con lui ho avuto la discussione che mi vede in causa, mi ha chiamato un giorno dopo che erano stati fatti i turni dicendo che i turni erano fatti male che non sapevamo farli, con tono un po' supponente e poco educato. Ha detto che dovevamo parlare col presidente. Questo è successo al telefono. Questo è successo a febbraio 2023.
Ho lavorato per la croce rossa da novembre 2022 a febbraio 2024.
Confermo che mi ha detto quanto riportato al capitolo 3 (in data 17.02.2023 il ricorrente durante una conversazione telefonica con l'addetta amministrativa sig.ra le diceva con modalità Parte_2
offensivi, toni arroganti e ad alta voce: “quando vi do degli ordini, voi dovete solo eseguire, ditelo al presidente”; “secondo voi questi sono turni fatti bene? Non avete le competenze, sono dei turni fatti male e vi accorgerete degli errori”). In quel momento non ho avuto il coraggio di dare una risposta per difendermi, noi cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, ci guardiamo per fare i turni e comunque se c'era qualcosa di sbagliato potevamo discuterne. pagina 9 di 15 Dopo ho scritto una mail al Presidente in cui dicevo come era avvenuta la telefonato. Dopo la telefonata mi sono messa a piangere perché l'avevo anche presa sul personale.”
Tale condotta, di certo rilevante sotto il profilo disciplinare in quanto contraria ai doveri di correttezza e buona fede su cui il rapporto di lavoro si fonda, trattandosi di un comportamento scorretto adottato nei confronti di una collega, non potrebbe giustificare di per sé sola il licenziamento comminato, dal momento che anche il contratto collettivo individua come passibile di sanzione conservativa il lavoratore che “g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti”.
Tale condotta, però, unitamente ai fatti successivamente accaduti e contestati al lavoratore, rende complessivamente giustificato il licenziamento del sig. . Pt_1
È emerso infatti che dopo la conversazione telefonica oggetto di contestazione disciplinare, il lavoratore ha inviato alla datrice di lavoro una serie di certificati di malattia, tra cui uno per il periodo dal 27.03.2023 al 03.03.2023. Al lavoratore viene contestato però che, in costanza di tale assenza per malattia, egli abbia partecipato ad eventi serali e feste, così da far dubitare al datore di lavoro della veridicità della malattia e comunque ponendo in essere comportamenti astrattamente influenti sulla sua guarigione.
Parte ricorrente, non contestando l'effettiva partecipazione alle feste organizzate il
28.02.2023 ed il 03.03.2023, ha contesta l'antigiuridicità delle condotte, segnalando che queste sono state realizzate fuori dagli orari individuati per le visite fiscali. Oltre a ciò, il sig. ha dedotto di essersi ritrovato alla prima festa solo perché organizzata a casa Pt_1
del collega a cui si era rivolto per farsi praticare le punture di antibiotico prescritte dal medico e che si era ivi trattenuto per alleviare il suo stato ansioso derivante dal timore della riattivazione della malattia oncologica di cui era già stata vittima;
quanto alla partecipazione alla festa del 03.03.2023 ha dedotto che non vi sarebbero rilievi disciplinari dal momento che il giorno successivo egli era rientrato regolarmente in servizio.
Le deduzioni del ricorrente non possono trovare accoglimento. pagina 10 di 15 Quanto all'allegazione secondo la quale le feste si sarebbero svolte fuori dagli orari individuati per i controlli fiscali, deve anzitutto richiamarsi quanto enunciato dalla Corte di Cassazione che ha avuto cura di affermare la legittimità dei controlli svolti dal datore di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'asserita malattia del lavoratore: “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza.” (Cass. 11697/2020).
La presenza del lavoratore agli eventi del 28.02.2023 e del 03.03.2023 è stata accertata tramite la pubblicazione di video su social network che hanno reso pubblica la condotta del sig. . Del tutto legittimamente il datore di lavoro ne ha fatto uso ai fini Pt_1
dell'esercizio del suo potere disciplinare, stante la natura pubblica dei video pubblicati senza alcuna lesione dei diritti di libertà e dignità del lavoratore. La visione dei video pubblicati sui social network, infatti, non può essere considerato un controllo datoriale sull'esecuzione della prestazione di lavoro, ma di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo derivante dal sospetto di un'illecita perpetrazione dell'assenza per malattia.
Gli accertamenti, pertanto, non sono stati svolti ai fini sanitari, ma esclusivamente per verificare la non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare lo stato di incapacità lavorativa rilevante, dovendo dunque essere considerati legittimi.
La presenza del sig. ai due eventi, oltre che non contestata e provata Pt_1
documentalmente, è stata confermata anche tramite l'escussione testimoniale. Il teste ha dichiarato: “So per certo che ha partecipato alla festa del 28.02. a casa mia, Persona_1
pagina 11 di 15 era una serata tra colleghi. Abbiamo mangiato qualcosa insieme, è stato un ritrovo. Era un buffet, c'era la piadina, la porchetta, stuzzichini… chi voleva era in maschera perché era carnevale. C'erano 35 persone. Io sono infermiere, gli ho fatto la puntura di antibiotico. Quando è arrivato non era vestito. Io la prima parte della serata sono stato in cucina, dopo quando sono tornato di là lui non c'era più. Penso che fosse andato via alle 21:3/22.Gli ho detto io di venire a casa mia per fargli la puntura quel giorno, non aveva più la febbre e io gli ho detto di venire da me che gli facevo la puntura e poi mangiava qualcosa. Io gli ho fatto le punture per tutto il ciclo. Lo sapevo che era in malattia.” Teste FT : Tes_1
“Il 3.03. è il compleanno di mio fratello e ci sono foto dove loris c'è, la festa era una mangiata, una cena di compleanno. L'abbiamo fatta a cusercoli a casa di un amico. Non ricordo se siamo andati a letto tardi;
io non ballo ma non ricordo se ha ballato. Era una cena, la gente lavora fino alle 19:00.” Teste Pt_1
FT DO LA: “Presumo sia stato licenziato per la sua presenza al mio compleanno, quando lui era in malattia, è successo il 3 marzo, era una festa a sorpresa a casa di amici. Non so per quale motivo fosse in malattia. Io sono arrivato dopo che ho smontato dal turno, sulle 20/ 20:30. C'erano una quarantina di persone, non so dire se c'era già. Non era una festa organizzata da me. Pt_1 Per_2
non c'era ma c'erano altri dipendenti della croce rossa. Sono stato spinto da più persone con la faccia nella torta. Non mi ricordo se mi ha sollevato, non basta una persona per sollevarmi. Ci sono state diverse feste in quel periodo, non ricordo se c'era anche Alla festa di Carnevale che è stata due mesi prima lui Pt_1
era passato, credo che anche lì fosse in malattia. Non posso sapere se in quei giorni aveva un turno di notte. Forse il 28.02 forse era la festa di carnevale, ricordo fosse passato. Le immagini della mia festa di compleanno lo ho messe io su instagram, ci sono ancora. Penso ci sia anche Ho il profilo aperto. Pt_1
Penso che dopo la mia festa sia rientrato in turno.”
Quanto alle giustificazioni addotte dal lavoratore per motivare la propria presenza ai due eventi del 28.02.2023 e del 03.03.2023, si evidenzia che non risulta provata la circostanza per cui il periodo di malattia fosse dovuto dalla malattia oncologica precedentemente subita e/o comunque da “sindromi ansioso/depressive” tali da poter giustificare la Per_ necessità di svago e divertimento per il lavoratore. Sul punto, anche la Dott.ssa pagina 12 di 15 sentita all'udienza dell'8.05.204, nulla ha riferito per far presumere un Tes_2
collegamento tra la precedente malattia oncologica ed i sintomi patiti dal nei Pt_1
giorni oggetto di contestazione, non essendo stata fornita alcuna allegazione circa lo stato ansioso del ricorrente (udienza dell'8.05.2024, teste “ è mio Testimone_3 Pt_1
paziente, io non lavoro per la croce rossa. Ricordo che dal 18 al 20 febbraio è stato in malattia per stato febbrile e virus intestinale, l'ho visitato. Non so se il 28 febbraio o il 3 marzo è andato a delle feste, io faccio il medico di famiglia. Dal 18 al 20 febbraio dopo un antibiotico si è rimesso. Dopo l'ho visi-tato per un'altra infezione, l'antibiotico glielo aveva prescritto la guardia medica la domenica. Il giorno dopo io
l'ho visitato e gli ho dato una setti-mana di malattia perché aveva dei rumori polmonari. I rumori polmonari erano comunque in via di risoluzione”). Se è vero che il lavoratore il 04.03.2023 è rientrato regolarmente in servizio, la sua presenza ad una festa il giorno 28.02.2023 ed il
03.03.2023 fa presumere una condizione medica non di tale gravità da assentarsi dal lavoro o comunque una guarigione anticipata dal lavoratore (Teste “Gli ho detto Per_1
io di venire a casa mia per fargli la puntura quel giorno, non aveva più la febbre e io gli ho detto di venire da me che gli facevo la puntura e poi mangiava qualcosa”) che, come tale, avrebbe dovuto essere comunicata al datore di lavoro.
L'ordinaria esecuzione di attività incompatibili con l'asserito stato di malattia o, comunque, di attività che denotano l'intervenuta guarigione del lavoratore prima di quanto stabilito dal certificato medico, determinano una condotta contraria a buona fede e del tutto contrastante con i più elementari obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, come risultante dal combinato disposto dagli artt.
1175 c.c. e 1375 c.c. (Cass. 11697/2020) che mina il vincolo fiduciario insito nel contratto di lavoro subordinato e sussistente tra datore e lavoratore.
Si evidenzia, inoltre, che se è vero che non esiste un'incompatibilità assoluta tra lo stato di malattia e lo svolgimento di attività extralavorative, nel caso di specie - anche qualora lo stato di malattia sussistesse nei giorni del 28.02.2023 e del 03.03.2023 - la partecipazione a pagina 13 di 15 feste serali con altre persone non può considerarsi legittima, essendo questa un'attività potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente. Tale principio è stato recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che così ha specificato: “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente
a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.
Il comportamento tenuto dal ricorrente, pertanto, deve considerarsi disciplinarmente rilevante.
All'esito dell'istruttoria orale, inoltre, risulta provato anche quanto contestato al sig.
e sanzionato con lettera del 23.02.2023, sanzione che non risulta al Parte_3
momento impugnata dal ricorrente e deve dunque considerarsi confermata (teste udienza del 10.07.2024: ““ricordo l'episodio, non la data. Eravamo presenti Testimone_4
Contr per una riunione, era con altri e ha visto che c'era un mezzo he cercava di entrare e lui ha Pt_1
fatto finta di niente. Dopo il volontario ha fatto il giro e si è trovato il passaggio occluso dalla macchina di perché li non poteva parcheggiare e loro si sono parlati. è venuto fuori da me e la Pt_1 Pt_1 CP_4
con il dito alzato dicendo che dovevamo insegnare l'educazione ai volontari e che pretendeva rispetto.”), circostanza correttamente richiamata ai fini della recidiva nella contestazione del
02.04.2023 e nella successiva lettera di licenziamento.
Il licenziamento impugnato, dunque, deve considerarsi legittimo ai sensi dell'art. 2119 c.c.
e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, anche con riferimento alla domanda relativa alla retribuzione spettante durante la sospensione cautelare. pagina 14 di 15 3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il licenziamento intimato al sig. con Pt_1
lettera del 24.05.2023;
3) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.695,00 per compenso, oltre a I.V.A. e C.N.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 26/03/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 15 di 15