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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2014/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 24 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2014/2019 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Bonifacio n.44, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita C.F._1
Occhipinti, C.F.: , PEC: fax C.F._2 Email_1
0932/ 654232, elettivamente domiciliata in Piazza Armerina (EN), nella Via Bonifacio n.44;
- ricorrente -
C O N T R O
(già – Agente della Riscossione per la Controparte_1 Controparte_2
Provincia di Enna, C.F.: e P. Iva in persona del Direttore Generale f.f. - P.IVA_1 P.IVA_2
Procuratore – giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata in CP_3
data 11 gennaio 2019, dal Notaio Dr in Catania, rep n. 16731 racc. n.12067, Per_1 Per_2
elettivamente domiciliata in Enna, in Via Piemonte n. 7, presso lo studio dell'Avv. Fabrizia Segreto
che la rappresenta e difende;
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 04.01.2019 parte ricorrente esponeva che In data 11/9/2019, la
Agente di riscossione per la Provincia di Enna le notificava Controparte_1
l'intimazione di pagamento n.29420199000312006000, attraverso la quale si richiedeva il corresponsione della somma di € 32.637,53 in forza dell'avviso di addebito n.
5942015000054043000 notificato in data 30/01/2015 e dell'avviso di addebito n.
5942017000722954000 notificato in data 4/1/2018.
Avversava la intimazione per motivi formali ed eccepiva la prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'agente della riscossione che resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
Indi alla data odierna la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso appare, alla data odierna, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere,
come fatto presente dalla ricorrente avendo provveduto, l'Agente di riscossione, al recupero del
credito intimato, a mezzo l'esecuzione mobiliare presso terzi n.541/2019 R.G.Esec. di codesto
Tribunale, come documenta l'allegato atto di pignoramento ed il verbale d'udienza del 09.04.2021,
relativo a tale giudizio di esecuzione, oggetto di opposizione, tutt'ora pendente ( cfr testualmente note della parte ricorrente del 23.04.2021).
E' poi a dirsi che i motivi dedotti in ricorso non appaiono fondati giacchè:
per quanto concerne i vizi formali e procedurali la opposizione deve intendersi tardiva ( non risulta rispettato il termine di 20 gg ex art 617 cpc, decorrente dalla notifica della intimazione di pagamento),
mentre per quanto riguarda l'eccepita prescrizione dei crediti contributivi essa non è maturata essendo stata interrotta giusta notifiche dei sottesi avvisi di addebito avvenute rispettivamente, in data 30.10.2015 ed in data 4.1.2018 laddove la intimazione di pagamento avversata è stata notificata in data 11.09.2019 ovvero entro il quinquennio.
Le spese, per il criterio della soccombenza virtuale devono essere poste per 1/2 a carico di parte ricorrente. Per la restante metà vanno compensate in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Dichiara l'opposizione improcedibile per la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
compensa le spese per ½ e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese del giudizio residue, che liquida in complessivi € 1567,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna 24.06.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo