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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2025, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7609/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7609/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.12.1976 e residente a [...], ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia dell'11 maggio 2021 n. prot. 841-GPC/2021 dell'11 marzo 2019, rappresentato e difeso, giusta delega in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Chiara Marchesi del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Brescia, via Gabriele Rosa n. 71
attore contro
(C.F. ), in Brescia Viale Italia n.4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore rappresentato dal suo Controparte_2 legale rappresentante Rag. , rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_3 all'atto di citazione notificato, dall'avv. Catia Cusimano del Foro di Brescia di Brescia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.43
convenuto
Oggetto: lesioni personali – risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 24.06.2021, e ritualmente notificato, il sig.
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il sito Pt_1 Controparte_1 in Brescia in Viale Italia n.4, in persona dell'amministratore pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del CP_1 per l'incidente occorso all'attore presso la rampa di accesso ai garage di sua
[...] pertinenza in data 3 maggio 2017, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. L'attore affermava Assumeva il sig. di aver condotto in locazione un garage, sito nel secondo piano Pt_1 seminterrato del Nell'occasione dell'accesso a detto garage in data Controparte_1 3 maggio 2017, l'attore, percorrendo la rampa che da Viale Italia conduceva all'interrato del condominio, scivolava, procurandosi una grave frattura alla tibia. L'attore imputava ex art. 2051 c.c. al convenuto di non aver eseguito l'opportuna manutenzione della CP_1 rampa d'accesso, in quanto, nei giorni precedenti all'incidente, consistenti piogge avevano causato la caduta di foglie bagnate dagli alberi prospicienti il sulla rampa e le CP_1 stesse non erano state rimosse, rendendola scivolosa. Si costituiva ritualmente il convenuto in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, contestando l'an e il quantum, affermando che non sussisteva alcuna responsabilità del per le lesioni lamentate dall'attore, anche in Controparte_1 relazione all'applicazione nella fattispecie dell'art. 1227 c.c. Assumeva che, anche nella denegata ipotesi si fosse ritenuta la caduta all'interno della proprietà del , circostanza contestata e non provata, il danno sarebbe stato CP_1 riconducibile non alla cosa in sé, ma al fatto stesso del danneggiato che imprudentemente e colposamente non prestava la dovuta diligenza pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità l'area di accesso, peraltro in assenza di anomalie e ostacoli, escluso quindi il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo. Pertanto, eccepiva la colpa esclusiva dell'attore nella causazione della caduta e chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni avversa istanza eccezione deduzione disattesa, nel merito in ogni caso rigettarsi le domande tutte avversarie essendo inammissibili e comunque infondate. Con rifusione delle spese di causa”. La causa era assegnata al giudice dott. Gianni Sabbadini, prima udienza fissata per il giorno 28.10.2021; a detta udienza il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP già svolto innanzi al Tribunale di Brescia n.145/2020 R.G., concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 12.05.2022. Rinviava nuovamente la causa all'udienza del 17.11.2022 invitando le parti al deposito di documentazione fotografica più visibile. Con decreto del 18.01.2023, preso atto che le parti non avevano raggiunto l'auspicata bonaria definizione della causa e che insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, delegava per l'ulteriore trattazione e decisione finale, la gop Michela Fugaro. Il giudice Michela Fugaro, con ordinanza del 11.05.2023, ammetteva le prove orali e fissava per l'escussione dei testi l'udienza del 08.09.2023. Assunte le prove testimoniali, acquisita la consulenza tecnica medico-legale disposta in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale non era stato possibile pervenire ad una conciliazione in assenza del nesso causale in ordine all'evento lamentato, alla successiva udienza del 18.01.2024, i procuratori delle parti rinunciavano ai rispettivi restanti testi e chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.06.2024, celebrata a trattazione scritta, le parti depositavano le rispettive note scritte con la precisazione delle conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Assunte le prove testimoniali, veniva acquisita
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice va integralmente rigettata per i seguenti motivi. Le risultanze istruttorie non hanno consentito di stabilire con una ragionevole certezza la responsabilità del convenuto nella causazione della caduta dell'attore. CP_1 Pur volendo ammettere che il signor sia caduto nell'area di pertinenza del Pt_1
(la rampa di accesso ai garage), in considerazione della lesione che si era CP_1 provocato che non gli avrebbe consentito di trascinarsi dall'esterno al pianerottolo del
, dove è stato soccorso dal portinaio, tuttavia, non sono stati provati altri elementi CP_1 che avrebbero fondato la richiesta formulata dall'attore. Ininfluente, se avesse o meno utilizzato l'ascensore per raggiungere il pianerottolo, dalla rampa che conduce ai garage: quello che non è stato possibile accertare, e che l'attore, sul quale incombe l'onere della prova, non è stato in grado di provare, nemmeno con fatti indiziari, sono le modalità e il luogo della caduta. I testi sentiti hanno tutti affermato che la rampa che conduce ai garage era costantemente pulita e che, comunque, ai lati della rampa vi erano dispositivi antisdrucciolo. L'attore non ha provato che lo stato dei luoghi quel giorno fosse diverso da quello dichiarato dai testimoni. Di contro, il convenuto ha allegato documentazione attestante CP_1 che, da un controllo dello stato dei luoghi nel 2017, la pavimentazione della rampa di accesso ai garage in questione era stata verificata in buon stato di manutenzione e priva di anomalie (cfr. docc.2/7 di parte convenuta). Nemmeno in sede di accertamento tecnico preventivo è stato possibile accertare il nesso causale in ordine all'evento lamentato, tant'è che non si è riusciti a pervenire ad una conciliazione. Nella fattispecie la circostanza che l'attore sia caduto non dimostra né la dinamica, né il nesso causale con il manto stradale del cortile condominiale, che anche si volesse ritenere scivoloso per la pioggia, non può essere considerato insidia o trabocchetto: l'attore, avendo in locazione un garage all'interno del condominio, conosceva lo stato dei luoghi e, comunque, il fatto è accaduto di giorno. Ciò esposto, si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non sussiste allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Ciò in quanto in tali casi la cosa non può ritenersi produttiva di danno, ma si riduce a semplice occasione dell'evento, con integrazione per converso del caso fortuito. Nella fattispecie in esame, la condotta del danneggiato appare configurare il caso fortuito, interrompendo, così, il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente proprietario e l'evento dannoso. Attesa la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., derivante dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno - salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito - l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa. L'attore non è stato in grado di fornire questa prova e, pertanto, si deve escludere la responsabilità del convenuto. CP_1 Ne consegue che il danno patito dall'attore è riconducibile non alla cosa in sé, ma al fatto stesso del danneggiato che imprudentemente e colposamente non prestava la dovuta diligenza in presenza di fondo stradale bagnato per la pioggia, in condizioni di normale visibilità. Si ritiene di escludere qualsiasi altra forma di responsabilità in capo al condominio President. Le conclusioni esposte assorbono la richiesta di risarcimento dei danni patiti dall'attore e quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo: nulla è dovuto all'attore dal convenuto e le domande formulate dall'attore non devono essere accolte.
* * * Le spese seguono la soccombenza e quindi l'attore è condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio, che si liquidano sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, valore indeterminabile complessità bassa, in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge come in dispositivo, nonché delle spese del procedimento di ATP liquidate in € 1.528,00, oltre che delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: a) accertata l'assenza di responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'incidente per cui è causa, per le ragioni di cui alla motivazione, rigetta le domande tutte dell'attore Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in euro € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge oltre che delle spese legali del procedimento di atp liquidate in € 1.528,00, oltre al pagamento delle spese liquidate al CTU.
Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7609/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.12.1976 e residente a [...], ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia dell'11 maggio 2021 n. prot. 841-GPC/2021 dell'11 marzo 2019, rappresentato e difeso, giusta delega in allegato all'atto di citazione, dall'avv. Chiara Marchesi del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Brescia, via Gabriele Rosa n. 71
attore contro
(C.F. ), in Brescia Viale Italia n.4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore rappresentato dal suo Controparte_2 legale rappresentante Rag. , rappresentato e difeso, per mandato in calce CP_3 all'atto di citazione notificato, dall'avv. Catia Cusimano del Foro di Brescia di Brescia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n.43
convenuto
Oggetto: lesioni personali – risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettive note. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 24.06.2021, e ritualmente notificato, il sig.
[...] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il sito Pt_1 Controparte_1 in Brescia in Viale Italia n.4, in persona dell'amministratore pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del CP_1 per l'incidente occorso all'attore presso la rampa di accesso ai garage di sua
[...] pertinenza in data 3 maggio 2017, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”. L'attore affermava Assumeva il sig. di aver condotto in locazione un garage, sito nel secondo piano Pt_1 seminterrato del Nell'occasione dell'accesso a detto garage in data Controparte_1 3 maggio 2017, l'attore, percorrendo la rampa che da Viale Italia conduceva all'interrato del condominio, scivolava, procurandosi una grave frattura alla tibia. L'attore imputava ex art. 2051 c.c. al convenuto di non aver eseguito l'opportuna manutenzione della CP_1 rampa d'accesso, in quanto, nei giorni precedenti all'incidente, consistenti piogge avevano causato la caduta di foglie bagnate dagli alberi prospicienti il sulla rampa e le CP_1 stesse non erano state rimosse, rendendola scivolosa. Si costituiva ritualmente il convenuto in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, contestando l'an e il quantum, affermando che non sussisteva alcuna responsabilità del per le lesioni lamentate dall'attore, anche in Controparte_1 relazione all'applicazione nella fattispecie dell'art. 1227 c.c. Assumeva che, anche nella denegata ipotesi si fosse ritenuta la caduta all'interno della proprietà del , circostanza contestata e non provata, il danno sarebbe stato CP_1 riconducibile non alla cosa in sé, ma al fatto stesso del danneggiato che imprudentemente e colposamente non prestava la dovuta diligenza pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità l'area di accesso, peraltro in assenza di anomalie e ostacoli, escluso quindi il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo. Pertanto, eccepiva la colpa esclusiva dell'attore nella causazione della caduta e chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ogni avversa istanza eccezione deduzione disattesa, nel merito in ogni caso rigettarsi le domande tutte avversarie essendo inammissibili e comunque infondate. Con rifusione delle spese di causa”. La causa era assegnata al giudice dott. Gianni Sabbadini, prima udienza fissata per il giorno 28.10.2021; a detta udienza il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP già svolto innanzi al Tribunale di Brescia n.145/2020 R.G., concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 12.05.2022. Rinviava nuovamente la causa all'udienza del 17.11.2022 invitando le parti al deposito di documentazione fotografica più visibile. Con decreto del 18.01.2023, preso atto che le parti non avevano raggiunto l'auspicata bonaria definizione della causa e che insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, delegava per l'ulteriore trattazione e decisione finale, la gop Michela Fugaro. Il giudice Michela Fugaro, con ordinanza del 11.05.2023, ammetteva le prove orali e fissava per l'escussione dei testi l'udienza del 08.09.2023. Assunte le prove testimoniali, acquisita la consulenza tecnica medico-legale disposta in sede di giudizio di accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale non era stato possibile pervenire ad una conciliazione in assenza del nesso causale in ordine all'evento lamentato, alla successiva udienza del 18.01.2024, i procuratori delle parti rinunciavano ai rispettivi restanti testi e chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.06.2024, celebrata a trattazione scritta, le parti depositavano le rispettive note scritte con la precisazione delle conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Assunte le prove testimoniali, veniva acquisita
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice va integralmente rigettata per i seguenti motivi. Le risultanze istruttorie non hanno consentito di stabilire con una ragionevole certezza la responsabilità del convenuto nella causazione della caduta dell'attore. CP_1 Pur volendo ammettere che il signor sia caduto nell'area di pertinenza del Pt_1
(la rampa di accesso ai garage), in considerazione della lesione che si era CP_1 provocato che non gli avrebbe consentito di trascinarsi dall'esterno al pianerottolo del
, dove è stato soccorso dal portinaio, tuttavia, non sono stati provati altri elementi CP_1 che avrebbero fondato la richiesta formulata dall'attore. Ininfluente, se avesse o meno utilizzato l'ascensore per raggiungere il pianerottolo, dalla rampa che conduce ai garage: quello che non è stato possibile accertare, e che l'attore, sul quale incombe l'onere della prova, non è stato in grado di provare, nemmeno con fatti indiziari, sono le modalità e il luogo della caduta. I testi sentiti hanno tutti affermato che la rampa che conduce ai garage era costantemente pulita e che, comunque, ai lati della rampa vi erano dispositivi antisdrucciolo. L'attore non ha provato che lo stato dei luoghi quel giorno fosse diverso da quello dichiarato dai testimoni. Di contro, il convenuto ha allegato documentazione attestante CP_1 che, da un controllo dello stato dei luoghi nel 2017, la pavimentazione della rampa di accesso ai garage in questione era stata verificata in buon stato di manutenzione e priva di anomalie (cfr. docc.2/7 di parte convenuta). Nemmeno in sede di accertamento tecnico preventivo è stato possibile accertare il nesso causale in ordine all'evento lamentato, tant'è che non si è riusciti a pervenire ad una conciliazione. Nella fattispecie la circostanza che l'attore sia caduto non dimostra né la dinamica, né il nesso causale con il manto stradale del cortile condominiale, che anche si volesse ritenere scivoloso per la pioggia, non può essere considerato insidia o trabocchetto: l'attore, avendo in locazione un garage all'interno del condominio, conosceva lo stato dei luoghi e, comunque, il fatto è accaduto di giorno. Ciò esposto, si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non sussiste allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Ciò in quanto in tali casi la cosa non può ritenersi produttiva di danno, ma si riduce a semplice occasione dell'evento, con integrazione per converso del caso fortuito. Nella fattispecie in esame, la condotta del danneggiato appare configurare il caso fortuito, interrompendo, così, il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente proprietario e l'evento dannoso. Attesa la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., derivante dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno - salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito - l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa. L'attore non è stato in grado di fornire questa prova e, pertanto, si deve escludere la responsabilità del convenuto. CP_1 Ne consegue che il danno patito dall'attore è riconducibile non alla cosa in sé, ma al fatto stesso del danneggiato che imprudentemente e colposamente non prestava la dovuta diligenza in presenza di fondo stradale bagnato per la pioggia, in condizioni di normale visibilità. Si ritiene di escludere qualsiasi altra forma di responsabilità in capo al condominio President. Le conclusioni esposte assorbono la richiesta di risarcimento dei danni patiti dall'attore e quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo: nulla è dovuto all'attore dal convenuto e le domande formulate dall'attore non devono essere accolte.
* * * Le spese seguono la soccombenza e quindi l'attore è condannato al pagamento delle spese legali del presente giudizio, che si liquidano sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod., nel valore medio, valore indeterminabile complessità bassa, in complessivi € 7.616,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge come in dispositivo, nonché delle spese del procedimento di ATP liquidate in € 1.528,00, oltre che delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: a) accertata l'assenza di responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'incidente per cui è causa, per le ragioni di cui alla motivazione, rigetta le domande tutte dell'attore Parte_1
b) condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in euro € 7.616,00 per compensi professionali, oltre le anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge oltre che delle spese legali del procedimento di atp liquidate in € 1.528,00, oltre al pagamento delle spese liquidate al CTU.
Brescia, 3 dicembre 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.