Decreto cautelare 15 novembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/07/2025, n. 14732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14732 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11361/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11361 del 2021, proposto da
CA AS, LE AR TI, LL NO, MA RE, NC LA, LE RA AN, EL IO, LI CA, LE AS, NA LU, ER LL, AN AR OS, NA D'UT, RO DA, LI DA, LE AR MI, AN GE, IA SI, CA LI, LI AD, AR TA EC, IN UA, SO GU, IO NG, NT NT, EN LI AR, RI LI AR, AL NA Lo CO, IU Lo CO, AR LI GG, EL AR, NN LA, AR LU RI, RG RO, ME IC, OS CA, RO MA IO, AT MA, AL GG, NA AB, AR AN RO, EN TO, EL ZZ AI, PA OL, UE AT, AO LL, LE RM, IN IV, LD AU AR, ANlisa AN, ARngela MO, RD NE, HI Di SI, TI UT, OSnna Di SI, NA NE, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di SE PI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di PALERMO di data 9 agosto 2021, privo di protocollo, recante l'esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.4) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessori di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, docenti che hanno conseguito all’estero, e segnatamente in Spagna, la specializzazione quali insegnanti di sostegno, hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo attraverso le piattaforme telematiche ministeriali entro il termine del 21 luglio 2021 ed hanno quindi presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze, istituite dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021. La domanda di inserimento è stata presentata presso l’Ambito Provinciale Palermo.
2. La riapertura dei termini per la presentazione delle domande era stata prevista dal D.M. 3 marzo 2021 n. 51, con le precisazioni di cui alla circolare ministeriale 6 agosto 2021 prot. n. 25089. Una volta inseriti nella prima fascia della graduatoria, i ricorrenti hanno presentato entro il 21 agosto 2021 la richiesta di attribuzione di incarichi di supplenza su posti di sostegno mediante piattaforma telematica, come stabilito dall’Avviso del Ministero dell’Istruzione, prot. 25187, del 9 agosto 2021, emanato in attuazione del Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021.
3. Sennonché, dopo essere stati inseriti nella prima fascia della graduatoria, con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo di data 9 agosto 2021, ne sono stati esclusi, in quanto il possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma ancora priva del riconoscimento ministeriale, non avrebbe consentito l’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS.
4. I ricorrenti hanno, pertanto, proposto il presente ricorso, con il quale gli atti indicati in epigrafe sono censurati per “ violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 – violazione dell’art. 7, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 – eccesso di potere difetto dei presupposti e disparità di trattamento rispetto ai candidati inseriti nel precedente anno scolastico 2020/2021 ”. In particolare, i ricorrenti deducono che ai fini dell’inserimento nelle graduatorie è sufficiente che sia stata presentata al Ministero competente la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all’estero.
5. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
6. Con ordinanza 16.12.2021, n. 7275, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato sulla base del consolidato orientamento del Tribunale, come espresso nella sentenza 15.1.2025, n. 637, a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: “ l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Pertanto, come affermato da questo Tribunale (v. tra le tante Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022) la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consente l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non può ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Dalle superiori considerazioni sugli atti generali, che recano la disciplina della fattispecie, ne deriva che la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, doveva essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
L’esclusione dagli elenchi aggiuntivi non può, poi, legittimamente fondarsi sulla nota ministeriale del 14.7.2021, specificamente contestata in ricorso, posto che tale nota, infatti, in disparte ogni valutazione circa la sua sostanziale legittimità, ha carattere generico ed indifferenziato, non considera le specifiche posizioni degli istanti né è stata mai comunicata agli interessati; pertanto, non può essere intesa quale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento, inoltrata dalla ricorrente, e non è idonea a far venire meno il presupposto dell’ammissione con riserva, costituito dalla pendenza del procedimento di riconoscimento.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
Per le superiori considerazioni, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra in parte qua.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, le spese processuali vanno integralmente compensate. ”
9. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
10. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria sui posti di sostegno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO