Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1984, n. 4556
CASS
Sentenza 30 luglio 1984

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Il potere del giudice di individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie cosiddette legali (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai) previste dall'art. 2095 cod. civ., sempre che i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie cosiddette contrattuali, create cioè dall'autonomia collettiva, essi non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, alla quale il giudice deve primariamente rivolgersi ed attenersi, senza poterne sindacare la congruità, salvo il caso in cui la Determinazione di detti requisiti non sia compiuta con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle varie categorie considerate. ( V 7568/83, mass n 432163; ( V 5050/81, mass n 415836; ( Conf 1144/83, mass n 425923).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1984, n. 4556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4556
    Data del deposito : 30 luglio 1984

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