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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1967/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Paroli (foro di Brescia), dall'avv.
Francesca Caporale (foro di Roma) e dall'avv. Diego Piali (foro di Brescia)
- RICORRENTI contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, con l'avv. Paolo Biglione di Viarigi (foro di Brescia)
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Battaglioli (foro di Milano) e dall'avv.
Paola Nebel (foro di Brescia)
- RESISTENTI Oggetto: trattamento retributivo aggiuntivo ex artt. 5 e 6 d. lgs. 517/1999.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 125 disp. att. c.p.c. e 353 c.p.c. depositato telematicamente in Cancelleria il 30 ottobre 2023, Parte_1
e riassumevano il processo Controparte_3 Parte_2 avanti al Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, nei confronti di Controparte_1
e , già instaurato con i
[...] Controparte_2 precedenti ricorsi rispettivamente del 17 maggio 2021, del 9 giugno 2021 e del
25 maggio 2021, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, Sez.
Lavoro, n. 239/2023 che - in riforma delle sentenze nn. 525/2022, 528/2022 e
527/2022 - dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimetteva le parti avanti al Giudice di prime cure.
I ricorrenti chiedevano, in principalità, il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento retributivo aggiuntivo di cui agli artt. 5 e 6 del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con condanna delle parti resistenti al pagamento, in solido, dello stesso;
in subordine, l'accertamento del diritto a ottenere il ricalcolo dell'indennità perequativa (c.d. ex art. 31 D.P.R. Per_1
20 dicembre 1979, n. 761 e la condanna al pagamento, in solido, della stessa;
con vittoria di diritti, spese e onorari.
Più precisamente, essi promuovevano il giudizio in virtù del doppio ruolo rivestito, al contempo di professori universitari presso l' Controparte_1
e di dirigenti medici presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di
[...]
Brescia.
2 Secondo la loro prospettazione, allo svolgimento di attività assistenziale, che comporta specifiche caratteristiche in termini di impegno e di organizzazione, dovrebbe conseguire un trattamento economico in linea con la retribuzione prevista dalla normativa di legge e della contrattazione collettiva in favore del personale medico, rapportata alla tipologia di incarico concretamente assegnato. Assumevano di non avere percepito la retribuzione dovuta e proporzionata alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa complessivamente prestata e domandavano il riconoscimento sia del trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di incarico svolto, sia del trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, previsti “oltre al trattamento economico erogato dall' ” dall'art. 6, comma 1 d. lgs. n. CP_1
502 del 1992 in favore dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture del servizio sanitario nazionale.
In via subordinata, chiedevano il ricalcolo dell'indennità ex art. 31 D.P.R. n.
761/1979.
In fatto, i ricorrenti deducevano, per relationem, che:
1) svolgeva il ruolo di professore di prima fascia presso Parte_1
l' dall'1 settembre 2016 per il settore Controparte_1 scientifico - disciplinare MED/06 Oncologia Medica - Dipartimento di
Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Direttore della Controparte_4 CP_2
Struttura Complessa di Oncologia dal 16 giugno 2020 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
3 Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 136.473,33 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) svolgeva il ruolo di professore ordinario dall'1 Controparte_3 novembre 2003 all'1 novembre 2019 (data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età) per il settore scientifico - disciplinare MED/14
Nefrologia, Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Direttore dall'1 Controparte_4 CP_2 novembre 2013 all'1 novembre 2019 del Dipartimento Medicina della
Cronicità (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Aveva svolto, in precedenza, altri incarichi di responsabilità di Struttura
Complessa.
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 83.452,54 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) svolgeva il ruolo di professore di prima fascia Parte_2 presso l' dall'1 novembre 2005 per il settore Controparte_1 scientifico - disciplinare MED/36 - Diagnosi per Immagini e Radioterapia,
Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze Radiologiche e
Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Dirigente Controparte_4 CP_2
Medico di II livello, Responsabile di struttura complessa e Capo Dipartimento
4 Interaziendale Oncologico dall'1 gennaio 2012 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Aveva svolto, in precedenza, altri incarichi di responsabilità di Struttura
Semplice e Complessa.
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 99.829,33 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In diritto, a sostegno delle proprie ragioni ripercorrevano minuziosamente sul piano logico - sistematico gli interventi normativi susseguitisi in materia sin dal 1859. In particolare, evidenziavano che:
a) con l'art. 4 l. n. 213/71 era stata prevista a favore dei professori universitari adibiti ad attività assistenziale un'indennità finalizzata all'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (c.d. indennità
[...]
; Per_1
b) tale indennità era stata poi disciplinata dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, norma successivamente confluita nell'art. 102 d.P.R. 382/1980, in linea con quanto stabilito dalla l. 833/78;
c) con il d. lgs. n. 517/1999 la disciplina era stata rinnovata mediante la previsione del riconoscimento, oltre alla retribuzione erogata dall'Università, di due trattamenti economici aggiuntivi graduati, rispettivamente, “in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” e “in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale”;
d) le risorse destinate a tali trattamenti aggiuntivi dovevano essere definite nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.P.R. 382/80,
5 secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai C.C.N.L. ex art. 15 d. lgs. 502/92;
e) tali trattamenti, inoltre, dovevano essere adeguati “in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”;
f) quale regime transitorio, il medesimo decreto legislativo aveva fatta salva l'indennità già in godimento, fino all'applicazione delle disposizioni di cui alle novità legislative;
g) con successivo d.P.C.M. del 24 maggio 2001, erano state emanate le linee - guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e Università per la specifica attuazione della disciplina di rango primario già citata ed era stata confermata la conservazione del trattamento economico previgente, sino all'emanazione dei protocolli stessi;
h) con L.R. AR n. 33/2009 era stato ribadito il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti sanitari;
i) con la medesima normativa era stato confermato anche il riconoscimento di un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e di un trattamento aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati, nonché di un'indennità di esclusività, nel caso di attività professionale intramoenia.
Alla luce dell'evoluzione normativa descritta e della formulazione letterale delle disposizioni richiamate, i ricorrenti sostenevano di avere diritto a un compenso quantificato mutuando i criteri previsti dal C.C.N.L. della Dirigenza
Medica, senza la necessità di attendere l'emanazione di ulteriori atti applicativi.
Precisavano che, comunque, in AR erano già stati stipulati - rispettivamente nel 2011 e nel 2019 - sia un protocollo d'intesa tra la Regione e le Università con Facoltà di Medicina, sia una convenzione tra gli enti
6 resistenti, con i quali erano state recepite le previsioni del già citato d. lgs. n.
517/99.
Aggiungevano di avere diritto, in ogni caso, alle somme richieste, stante l'insufficienza dell'indennità c.d. a garantire un'equiparazione Per_1 stipendiale con i livelli retributivi dei colleghi sanitari, necessaria anche ai sensi dell'art. 36 Cost. a fronte del mutamento dell'organizzazione delle aziende ospedaliere, delle differenze nella qualità e nelle caratteristiche proprie degli incarichi riconosciuti, nonché delle variazioni dei C.C.N.L. in ambito sanitario.
Concludevano con la richiesta di condanna solidale degli enti convenuti al versamento delle somme sopra indicate per ciascuno dei ricorrenti, ovvero della diversa somma accertata come dovuta, per i titoli indicati.
2. Con memoria ritualmente depositata Controparte_1 richiamava tutto quanto già dedotto nel giudizio originario e, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato l'oggetto del giudizio, inerente esclusivamente al rapporto tra medico e azienda ospedaliera.
Sul punto, sottolineava che il trattamento economico in discussione, per essendo materialmente erogato dall' quale datore di lavoro, era in CP_1 realtà finanziato dall' CP_5
A conferma dell'assunto, richiamava quanto affermato anche nella sentenza
[...] emessa dalla Corte d'Appello, prodromica al ricorso in riassunzione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avversarie pretese, stante l'assenza di apposita convenzione tra e Università, attuativa della disciplina CP_2 introdotta nel 1999.
Rimarcava che tale mancanza dipendeva dalla omessa adozione - da parte dei
, previa intesa con la Conferenza per i Controparte_6 rapporti tra Stato e Regioni - dello “schema - tipo” di tali convenzioni, previsto come necessario dall'art. 6, comma 13, l. n. 240/2010.
7 Precisava poi che, a seguito dell'adozione dello “schema - tipo”, sarebbe stata necessaria poi l'adozione di un ulteriore atto intermedio, da parte di Regione e
. CP_1
Produceva a riscontro nota emessa dalla Regione AR del 24 gennaio
2012.
Altresì, contestava i criteri utilizzati da controparte ai fini del calcolo di quanto asseritamente spettante ed eccepiva (mediante richiamo ai precedenti atti depositati) la prescrizione quinquennale del credito fatto valere.
In via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti dell' CP_2
3. Con memoria ritualmente depositata in via preliminare eccepiva la CP_2 prescrizione dei crediti risalenti a periodi antecedenti al 25 maggio 2016 (per
, del 16 giugno 2016 (per e al 4 giugno 2016 (per . Pt_1 CP_3 Pt_2
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, poiché affermava l'alternatività tra il regime applicato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/76 e quello di cui al d. lgs. n.
517/99.
Sottolineava che quest'ultimo necessitava di un protocollo attuativo tra
Regione e , non ancora approvato in AR. CP_1
In ordine a tale aspetto, negava che gli atti datati 2011 e 2019 costituissero documenti attuativi della normativa primaria, come confermato dalla lettura degli stessi nonché dalla Regione AR, con la nota già citata dall'Università (riferita al protocollo del 2011).
Confermava la correttezza della retribuzione riconosciuta negli anni, richiamando giurisprudenza di legittimità e amministrativa in ordine alla necessità di equiparare - ai fini della quantificazione dell'indennità c.d.
[...]
- il trattamento economico “complessivo” percepito dal personale Per_1 medico universitario e quello sanitario di pari qualifica e anzianità.
Aggiungeva che, anzi, proprio grazie alla convenzione del 2019 i ricorrenti avevano percepito “a parte” - oltre alla retribuzione di risultato - anche alcune voci (retribuzione di posizione parte variabile aziendale e indennità di
8 esclusività) generalmente incluse nel trattamento economico complessivo da utilizzare come base di calcolo ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761 cit.
Ciò, in tesi, aveva comportato il versamento in favore dei ricorrenti di somme addirittura superiori a quelle dovute per legge.
In ogni caso contestava conteggi prodotti e chiedeva in via subordinata la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto come spettante.
4. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti costituite depositavano note finali in cui ribadivano le conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso non sia fondato e che vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Un primo rilievo: non sono condivisibili le argomentazioni svolte dalle parti ricorrenti, circa la diretta applicabilità dell'art. 6 d. lgs. n. 517/99, in assenza di protocolli attuativi.
La tesi contrasta con la formulazione generica della disposizione, che prevede il riconoscimento di trattamenti aggiuntivi “graduati” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti, a loro volta “valutati” secondo “parametri” di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
L'assenza di specificità nell'individuazione degli emolumenti da corrispondere ai medici - docenti universitari presuppone la necessità di un successivo intervento al fine di dare concreta applicazione a quelli che, sostanzialmente, si risolvono in meri principi orientativi.
Ciò, peraltro, è coerente con la peculiare natura di questa tipologia di personale, sostanzialmente “ibrida”, che ha indotto il legislatore a non imporre una totale e integrale equiparazione tra gli stessi e il personale medico, bensì a
9 indicare delle linee guida circa la loro valorizzazione economica, necessitanti un'intermediazione ponderata dei soggetti privati e pubblici coinvolti.
Inoltre, al comma 2 dell'art. 6 cit. viene statuito che i trattamenti per cui è causa siano erogati nei limiti delle risorse stabilite ex art. 102 d.P.R. n.
382/80.
Tale norma, a sua volta, con riferimento alla definizione dei limiti finanziari relativi agli emolumenti destinati al personale medico - universitario, richiama l'art. 39 l. 833/78 in materia di convenzioni tra Regioni e Università, finalizzate a coordinare le rispettive funzioni in materia di servizio sanitario nazionale, anche sotto l'aspetto finanziario.
Confermano l'assunto dell'inapplicabilità diretta della disciplina di cui al d.lgs.
517/99:
- il fatto che, ai sensi dello stesso art. 6 cit., è stata fatta salva l'indennità c.d.
“sino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1”; Per_1
- il fatto che l'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 517/99 richiami, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 6, i “protocolli d'intesa tra università e regione”;
- il fatto che il d.P.C.M. 24 maggio 2001 citato nei ricorsi, contenente le linee guida relative ai protocolli di intesa da stipularsi tra Regioni e Università, all'art. 3 preveda che nei protocolli stessi debbano essere disciplinati i trattamenti di cui all'art. 6 cit.
7. Non può essere avallata neppure la diversa prospettazione proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio, fondata sulla presunta ingiusta
“cristallizzazione” del trattamento economico di equiparazione riconosciuto ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/79, nonostante l'evoluzione delle mansioni, degli incarichi assegnati e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
La considerazione - peraltro formulata in modo del tutto astratto - è basata sull'erroneo presupposto di una “invarianza” dell'indennità c.d. del Per_1 tutto incompatibile con la natura squisitamente perequativa dell'istituto.
Infatti, essendo una voce stipendiale fondata nell'an e nel quantum su una
10 comparazione tra trattamenti economici, è sostanzialmente impossibile che la stessa sia rimasta insensibile alla naturale evoluzione delle retribuzioni poste a confronto.
Né, d'altro canto, è spiegato in quali termini concreti l'applicazione di tale meccanismo - che implica, per espressa previsione legislativa, un raffronto tra
“trattamenti economici complessivi” - avrebbe comportato la mancata valorizzazione di “specifiche mansioni” o degli “incarichi di volta in volta assegnati” ai ricorrenti.
Tale lacuna risulta ancor più significativa considerando che l' ha CP_2 riconosciuto, in aggiunta rispetto all'indennità c.d. e in attuazione Per_1 dell'art. 22 della Convenzione n. 1015 stipulata con l'Università in data 8 novembre 2019: la retribuzione di posizione variabile aziendale, la retribuzione di risultato e l'indennità di esclusività, in termini analoghi a quelli dei dipendenti dell'azienda . CP_4
8. Reputa altresì la Decidente che la Convenzione n. 1015/2019 citata, così come il protocollo d'intesa tra la Regione AR e le Università della
AR con Facoltà di Medicina del 27 giugno 2011 (all. 8 ai ricorsi Pt_1
e all. 7 al ricorso Cancarini) non possano considerarsi attuativi Pt_2 dell'art. 6 citato, come sostenuto in via ulteriormente subordinata dai ricorrenti.
L'art. 6 d.lgs. n. 517/99, nel prevedere l'introduzione di trattamenti aggiuntivi rispetto a quello corrisposto dall' , sostanzialmente impone - previa CP_1 emanazione degli atti applicativi - l'eliminazione del sistema perequativo, basato cioè sul versamento di una somma finalizzata a colmare la differenza tra gli emolumenti complessivi riconosciuti dall' e dalla CP_1 CP_2
Per come impostati dal legislatore, dunque, questi due meccanismi retributivi sono necessariamente alternativi.
Ebbene, dalla mera lettura del Protocollo del 2019 e della Convenzione del
2011 si evince invece l'introduzione di una sorta di sistema retributivo “misto”, nell'ambito del quale:
11 - è concordato il riconoscimento di un'indennità perequativa (pari all'eventuale differenza, a sfavore del medico - docente universitario, della somma delle voci retributive universitarie e quelle previste dal C.C.N.L. della
Dirigenza Medica);
- è altresì previsto, a parte, il versamento in aggiunta (rispetto all'indennità perequativa) di somme corrispondenti a specifiche voci di cui al C.C.N.L.
Dirigenza Medica.
È evidente, dunque, che tali atti non rappresentino un'attuazione della normativa invocata dalle parti ricorrenti, quanto, piuttosto, un peculiare accordo volto a valorizzare la posizione dei medici - docenti, mediante:
a) la specificazione delle voci da prendere in considerazione ai fini dell'indennità c.d.
considerato che
la normativa (risalente alla fine Per_1 degli anni '70), richiama esclusivamente i “trattamenti economici complessivi” senza ulteriori precisazioni, resesi effettivamente necessarie a seguito dell'articolazione delle posizioni stipendiali di medici e professori universitari nel corso del tempo;
b) il riconoscimento “extra” di alcune specifiche indennità, proprio nell'ottica
(invocata nei ricorsi) di remunerare al di fuori del meccanismo perequativo speciali condizioni di lavoro o particolari incarichi.
Ciò, tra l'altro, in linea con quanto statuito dall'art. 31 L.R. AR n.
33/2009 ai commi 5 (quanto all'indennità perequativa), 6 (quanto alla retribuzione di risultato) e 7 (quanto all'indennità di esclusività).
L'assunto è confermato espressamente dalla comunicazione inviata direttamente dalla Regione AR all' in Controparte_1 data 24 gennaio 2012 (cfr. doc. 3 del fascicolo dell' ), nella quale, con CP_1 riferimento al protocollo del 2011, è stato chiarito: “l'applicazione del protocollo di intesa tra Regione AR e Università lombarde (…) è subordinata al verificarsi di precise circostanze non dipendenti da Regione
AR ed attualmente non ancora realizzatesi. L'attuazione del protocollo medesimo, infatti, discende principalmente dalla sottoscrizione di
12 apposite convenzioni, da stipularsi tra le singole università e ciascuna delle strutture sanitarie comprese nei poli universitari di pertinenza entro 90 giorni dalla stipula del protocollo, sulla base di uno schema condiviso tra
Regione e Università. La mancata predisposizione di tale schema, tuttavia, non è da imputarsi ad inerzia regionale, ma è da far risalire all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010, in particolare all'art. 6, comma 13 (…) Tale norma (…) ha infatti modificato il quadro attuativo sia per quanto riguarda il convenuto di tali schemi convenzionali che per i tempi di realizzazione degli stessi. Quanto al primo, Regione ed Università non possono procedere autonomamente nella definizione dei contenuti degli stessi, ma devono attenersi allo schema - tipo che il Miur avrà predisposto di concerto con il
Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni (…) In relazione ai secondi, si puntualizza che lo schema di decreto ministeriale (…) non ha ancora visto la luce”.
Infatti:
- all'art. 7 del Protocollo del 27 giugno 2011 si precisa che l'attuazione del
Protocollo stesso sarà realizzata mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole Università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario, sulla base di uno schema tra Regione e Università;
- mentre nella Convenzione dell'8 novembre 2019, in premessa, si dà atto della volontà di aggiornare il vigente testo convenzionale, nelle more dell'emanazione dello schema - tipo d'intesa Regione/Università.
Anche sotto questo profilo, dunque, le domande dei ricorrenti risultano infondate.
In conclusione, i ricorsi vanno integralmente respinti.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
13 Va tenuto conto del cospicuo numero e dell'elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore medio - alto delle singole cause riunite, della serialità del contenzioso e della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 D.M. cit.).
Si applicano i parametri forensi di cui alla corrispondente tabella allegata al
Decreto Ministeriale, limitatamente alla fase decisionale (determinata nel valore base di euro 2.500,00), atteso che per le prime due fasi, di studio e introduttiva già era disposta la compensazione dalla Corte di Appello con la sentenza sopra citata e che non è stata svolta istruttoria.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti in solido e sono liquidate nella somma di euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle controparti processuali, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi proposti da e Parte_1 Controparte_3
Pt_2 Parte_2
2) condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a
[...]
le spese di lite, che si liquidano Controparte_7 complessivamente in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna parte processuale, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 marzo 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] [...]
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Paroli (foro di Brescia), dall'avv.
Francesca Caporale (foro di Roma) e dall'avv. Diego Piali (foro di Brescia)
- RICORRENTI contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, con l'avv. Paolo Biglione di Viarigi (foro di Brescia)
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Battaglioli (foro di Milano) e dall'avv.
Paola Nebel (foro di Brescia)
- RESISTENTI Oggetto: trattamento retributivo aggiuntivo ex artt. 5 e 6 d. lgs. 517/1999.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 125 disp. att. c.p.c. e 353 c.p.c. depositato telematicamente in Cancelleria il 30 ottobre 2023, Parte_1
e riassumevano il processo Controparte_3 Parte_2 avanti al Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, nei confronti di Controparte_1
e , già instaurato con i
[...] Controparte_2 precedenti ricorsi rispettivamente del 17 maggio 2021, del 9 giugno 2021 e del
25 maggio 2021, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Brescia, Sez.
Lavoro, n. 239/2023 che - in riforma delle sentenze nn. 525/2022, 528/2022 e
527/2022 - dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario e rimetteva le parti avanti al Giudice di prime cure.
I ricorrenti chiedevano, in principalità, il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento retributivo aggiuntivo di cui agli artt. 5 e 6 del d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, con condanna delle parti resistenti al pagamento, in solido, dello stesso;
in subordine, l'accertamento del diritto a ottenere il ricalcolo dell'indennità perequativa (c.d. ex art. 31 D.P.R. Per_1
20 dicembre 1979, n. 761 e la condanna al pagamento, in solido, della stessa;
con vittoria di diritti, spese e onorari.
Più precisamente, essi promuovevano il giudizio in virtù del doppio ruolo rivestito, al contempo di professori universitari presso l' Controparte_1
e di dirigenti medici presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di
[...]
Brescia.
2 Secondo la loro prospettazione, allo svolgimento di attività assistenziale, che comporta specifiche caratteristiche in termini di impegno e di organizzazione, dovrebbe conseguire un trattamento economico in linea con la retribuzione prevista dalla normativa di legge e della contrattazione collettiva in favore del personale medico, rapportata alla tipologia di incarico concretamente assegnato. Assumevano di non avere percepito la retribuzione dovuta e proporzionata alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa complessivamente prestata e domandavano il riconoscimento sia del trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al tipo di incarico svolto, sia del trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, previsti “oltre al trattamento economico erogato dall' ” dall'art. 6, comma 1 d. lgs. n. CP_1
502 del 1992 in favore dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture del servizio sanitario nazionale.
In via subordinata, chiedevano il ricalcolo dell'indennità ex art. 31 D.P.R. n.
761/1979.
In fatto, i ricorrenti deducevano, per relationem, che:
1) svolgeva il ruolo di professore di prima fascia presso Parte_1
l' dall'1 settembre 2016 per il settore Controparte_1 scientifico - disciplinare MED/06 Oncologia Medica - Dipartimento di
Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Direttore della Controparte_4 CP_2
Struttura Complessa di Oncologia dal 16 giugno 2020 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
3 Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 136.473,33 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) svolgeva il ruolo di professore ordinario dall'1 Controparte_3 novembre 2003 all'1 novembre 2019 (data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età) per il settore scientifico - disciplinare MED/14
Nefrologia, Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze
Radiologiche e Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Direttore dall'1 Controparte_4 CP_2 novembre 2013 all'1 novembre 2019 del Dipartimento Medicina della
Cronicità (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Aveva svolto, in precedenza, altri incarichi di responsabilità di Struttura
Complessa.
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 83.452,54 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) svolgeva il ruolo di professore di prima fascia Parte_2 presso l' dall'1 novembre 2005 per il settore Controparte_1 scientifico - disciplinare MED/36 - Diagnosi per Immagini e Radioterapia,
Dipartimento di Specialità Medico - Chirurgiche, Scienze Radiologiche e
Sanità Pubblica.
Svolgeva altresì attività assistenziale presso l'
[...]
(infra quale Dirigente Controparte_4 CP_2
Medico di II livello, Responsabile di struttura complessa e Capo Dipartimento
4 Interaziendale Oncologico dall'1 gennaio 2012 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado).
Aveva svolto, in precedenza, altri incarichi di responsabilità di Struttura
Semplice e Complessa.
Non aveva mai percepito, sin dall'inizio dell'attività lavorativa presso l'azienda ospedaliera convenuta, il trattamento economico dovutogli, in linea con i parametri di cui al C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, secondo la specifica disciplina di settore e le relative convenzioni attuative.
Aveva diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate da gennaio 2016, come da conteggio allegato all'atto introduttivo del giudizio, per
€ 99.829,33 lordi complessivamente, quali arretrati per indennità e tredicesime, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In diritto, a sostegno delle proprie ragioni ripercorrevano minuziosamente sul piano logico - sistematico gli interventi normativi susseguitisi in materia sin dal 1859. In particolare, evidenziavano che:
a) con l'art. 4 l. n. 213/71 era stata prevista a favore dei professori universitari adibiti ad attività assistenziale un'indennità finalizzata all'equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (c.d. indennità
[...]
; Per_1
b) tale indennità era stata poi disciplinata dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, norma successivamente confluita nell'art. 102 d.P.R. 382/1980, in linea con quanto stabilito dalla l. 833/78;
c) con il d. lgs. n. 517/1999 la disciplina era stata rinnovata mediante la previsione del riconoscimento, oltre alla retribuzione erogata dall'Università, di due trattamenti economici aggiuntivi graduati, rispettivamente, “in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico” e “in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale”;
d) le risorse destinate a tali trattamenti aggiuntivi dovevano essere definite nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, comma 2, d.P.R. 382/80,
5 secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai C.C.N.L. ex art. 15 d. lgs. 502/92;
e) tali trattamenti, inoltre, dovevano essere adeguati “in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”;
f) quale regime transitorio, il medesimo decreto legislativo aveva fatta salva l'indennità già in godimento, fino all'applicazione delle disposizioni di cui alle novità legislative;
g) con successivo d.P.C.M. del 24 maggio 2001, erano state emanate le linee - guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e Università per la specifica attuazione della disciplina di rango primario già citata ed era stata confermata la conservazione del trattamento economico previgente, sino all'emanazione dei protocolli stessi;
h) con L.R. AR n. 33/2009 era stato ribadito il riconoscimento di un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti sanitari;
i) con la medesima normativa era stato confermato anche il riconoscimento di un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e di un trattamento aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati, nonché di un'indennità di esclusività, nel caso di attività professionale intramoenia.
Alla luce dell'evoluzione normativa descritta e della formulazione letterale delle disposizioni richiamate, i ricorrenti sostenevano di avere diritto a un compenso quantificato mutuando i criteri previsti dal C.C.N.L. della Dirigenza
Medica, senza la necessità di attendere l'emanazione di ulteriori atti applicativi.
Precisavano che, comunque, in AR erano già stati stipulati - rispettivamente nel 2011 e nel 2019 - sia un protocollo d'intesa tra la Regione e le Università con Facoltà di Medicina, sia una convenzione tra gli enti
6 resistenti, con i quali erano state recepite le previsioni del già citato d. lgs. n.
517/99.
Aggiungevano di avere diritto, in ogni caso, alle somme richieste, stante l'insufficienza dell'indennità c.d. a garantire un'equiparazione Per_1 stipendiale con i livelli retributivi dei colleghi sanitari, necessaria anche ai sensi dell'art. 36 Cost. a fronte del mutamento dell'organizzazione delle aziende ospedaliere, delle differenze nella qualità e nelle caratteristiche proprie degli incarichi riconosciuti, nonché delle variazioni dei C.C.N.L. in ambito sanitario.
Concludevano con la richiesta di condanna solidale degli enti convenuti al versamento delle somme sopra indicate per ciascuno dei ricorrenti, ovvero della diversa somma accertata come dovuta, per i titoli indicati.
2. Con memoria ritualmente depositata Controparte_1 richiamava tutto quanto già dedotto nel giudizio originario e, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato l'oggetto del giudizio, inerente esclusivamente al rapporto tra medico e azienda ospedaliera.
Sul punto, sottolineava che il trattamento economico in discussione, per essendo materialmente erogato dall' quale datore di lavoro, era in CP_1 realtà finanziato dall' CP_5
A conferma dell'assunto, richiamava quanto affermato anche nella sentenza
[...] emessa dalla Corte d'Appello, prodromica al ricorso in riassunzione.
Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avversarie pretese, stante l'assenza di apposita convenzione tra e Università, attuativa della disciplina CP_2 introdotta nel 1999.
Rimarcava che tale mancanza dipendeva dalla omessa adozione - da parte dei
, previa intesa con la Conferenza per i Controparte_6 rapporti tra Stato e Regioni - dello “schema - tipo” di tali convenzioni, previsto come necessario dall'art. 6, comma 13, l. n. 240/2010.
7 Precisava poi che, a seguito dell'adozione dello “schema - tipo”, sarebbe stata necessaria poi l'adozione di un ulteriore atto intermedio, da parte di Regione e
. CP_1
Produceva a riscontro nota emessa dalla Regione AR del 24 gennaio
2012.
Altresì, contestava i criteri utilizzati da controparte ai fini del calcolo di quanto asseritamente spettante ed eccepiva (mediante richiamo ai precedenti atti depositati) la prescrizione quinquennale del credito fatto valere.
In via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti dell' CP_2
3. Con memoria ritualmente depositata in via preliminare eccepiva la CP_2 prescrizione dei crediti risalenti a periodi antecedenti al 25 maggio 2016 (per
, del 16 giugno 2016 (per e al 4 giugno 2016 (per . Pt_1 CP_3 Pt_2
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, poiché affermava l'alternatività tra il regime applicato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/76 e quello di cui al d. lgs. n.
517/99.
Sottolineava che quest'ultimo necessitava di un protocollo attuativo tra
Regione e , non ancora approvato in AR. CP_1
In ordine a tale aspetto, negava che gli atti datati 2011 e 2019 costituissero documenti attuativi della normativa primaria, come confermato dalla lettura degli stessi nonché dalla Regione AR, con la nota già citata dall'Università (riferita al protocollo del 2011).
Confermava la correttezza della retribuzione riconosciuta negli anni, richiamando giurisprudenza di legittimità e amministrativa in ordine alla necessità di equiparare - ai fini della quantificazione dell'indennità c.d.
[...]
- il trattamento economico “complessivo” percepito dal personale Per_1 medico universitario e quello sanitario di pari qualifica e anzianità.
Aggiungeva che, anzi, proprio grazie alla convenzione del 2019 i ricorrenti avevano percepito “a parte” - oltre alla retribuzione di risultato - anche alcune voci (retribuzione di posizione parte variabile aziendale e indennità di
8 esclusività) generalmente incluse nel trattamento economico complessivo da utilizzare come base di calcolo ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761 cit.
Ciò, in tesi, aveva comportato il versamento in favore dei ricorrenti di somme addirittura superiori a quelle dovute per legge.
In ogni caso contestava conteggi prodotti e chiedeva in via subordinata la riduzione dell'importo eventualmente riconosciuto come spettante.
4. In vista dell'udienza di discussione, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti costituite depositavano note finali in cui ribadivano le conclusioni già rassegnate e insistevano per il loro accoglimento.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso non sia fondato e che vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Un primo rilievo: non sono condivisibili le argomentazioni svolte dalle parti ricorrenti, circa la diretta applicabilità dell'art. 6 d. lgs. n. 517/99, in assenza di protocolli attuativi.
La tesi contrasta con la formulazione generica della disposizione, che prevede il riconoscimento di trattamenti aggiuntivi “graduati” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti, a loro volta “valutati” secondo “parametri” di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
L'assenza di specificità nell'individuazione degli emolumenti da corrispondere ai medici - docenti universitari presuppone la necessità di un successivo intervento al fine di dare concreta applicazione a quelli che, sostanzialmente, si risolvono in meri principi orientativi.
Ciò, peraltro, è coerente con la peculiare natura di questa tipologia di personale, sostanzialmente “ibrida”, che ha indotto il legislatore a non imporre una totale e integrale equiparazione tra gli stessi e il personale medico, bensì a
9 indicare delle linee guida circa la loro valorizzazione economica, necessitanti un'intermediazione ponderata dei soggetti privati e pubblici coinvolti.
Inoltre, al comma 2 dell'art. 6 cit. viene statuito che i trattamenti per cui è causa siano erogati nei limiti delle risorse stabilite ex art. 102 d.P.R. n.
382/80.
Tale norma, a sua volta, con riferimento alla definizione dei limiti finanziari relativi agli emolumenti destinati al personale medico - universitario, richiama l'art. 39 l. 833/78 in materia di convenzioni tra Regioni e Università, finalizzate a coordinare le rispettive funzioni in materia di servizio sanitario nazionale, anche sotto l'aspetto finanziario.
Confermano l'assunto dell'inapplicabilità diretta della disciplina di cui al d.lgs.
517/99:
- il fatto che, ai sensi dello stesso art. 6 cit., è stata fatta salva l'indennità c.d.
“sino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1”; Per_1
- il fatto che l'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 517/99 richiami, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 6, i “protocolli d'intesa tra università e regione”;
- il fatto che il d.P.C.M. 24 maggio 2001 citato nei ricorsi, contenente le linee guida relative ai protocolli di intesa da stipularsi tra Regioni e Università, all'art. 3 preveda che nei protocolli stessi debbano essere disciplinati i trattamenti di cui all'art. 6 cit.
7. Non può essere avallata neppure la diversa prospettazione proposta in via subordinata nell'atto introduttivo del giudizio, fondata sulla presunta ingiusta
“cristallizzazione” del trattamento economico di equiparazione riconosciuto ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/79, nonostante l'evoluzione delle mansioni, degli incarichi assegnati e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
La considerazione - peraltro formulata in modo del tutto astratto - è basata sull'erroneo presupposto di una “invarianza” dell'indennità c.d. del Per_1 tutto incompatibile con la natura squisitamente perequativa dell'istituto.
Infatti, essendo una voce stipendiale fondata nell'an e nel quantum su una
10 comparazione tra trattamenti economici, è sostanzialmente impossibile che la stessa sia rimasta insensibile alla naturale evoluzione delle retribuzioni poste a confronto.
Né, d'altro canto, è spiegato in quali termini concreti l'applicazione di tale meccanismo - che implica, per espressa previsione legislativa, un raffronto tra
“trattamenti economici complessivi” - avrebbe comportato la mancata valorizzazione di “specifiche mansioni” o degli “incarichi di volta in volta assegnati” ai ricorrenti.
Tale lacuna risulta ancor più significativa considerando che l' ha CP_2 riconosciuto, in aggiunta rispetto all'indennità c.d. e in attuazione Per_1 dell'art. 22 della Convenzione n. 1015 stipulata con l'Università in data 8 novembre 2019: la retribuzione di posizione variabile aziendale, la retribuzione di risultato e l'indennità di esclusività, in termini analoghi a quelli dei dipendenti dell'azienda . CP_4
8. Reputa altresì la Decidente che la Convenzione n. 1015/2019 citata, così come il protocollo d'intesa tra la Regione AR e le Università della
AR con Facoltà di Medicina del 27 giugno 2011 (all. 8 ai ricorsi Pt_1
e all. 7 al ricorso Cancarini) non possano considerarsi attuativi Pt_2 dell'art. 6 citato, come sostenuto in via ulteriormente subordinata dai ricorrenti.
L'art. 6 d.lgs. n. 517/99, nel prevedere l'introduzione di trattamenti aggiuntivi rispetto a quello corrisposto dall' , sostanzialmente impone - previa CP_1 emanazione degli atti applicativi - l'eliminazione del sistema perequativo, basato cioè sul versamento di una somma finalizzata a colmare la differenza tra gli emolumenti complessivi riconosciuti dall' e dalla CP_1 CP_2
Per come impostati dal legislatore, dunque, questi due meccanismi retributivi sono necessariamente alternativi.
Ebbene, dalla mera lettura del Protocollo del 2019 e della Convenzione del
2011 si evince invece l'introduzione di una sorta di sistema retributivo “misto”, nell'ambito del quale:
11 - è concordato il riconoscimento di un'indennità perequativa (pari all'eventuale differenza, a sfavore del medico - docente universitario, della somma delle voci retributive universitarie e quelle previste dal C.C.N.L. della
Dirigenza Medica);
- è altresì previsto, a parte, il versamento in aggiunta (rispetto all'indennità perequativa) di somme corrispondenti a specifiche voci di cui al C.C.N.L.
Dirigenza Medica.
È evidente, dunque, che tali atti non rappresentino un'attuazione della normativa invocata dalle parti ricorrenti, quanto, piuttosto, un peculiare accordo volto a valorizzare la posizione dei medici - docenti, mediante:
a) la specificazione delle voci da prendere in considerazione ai fini dell'indennità c.d.
considerato che
la normativa (risalente alla fine Per_1 degli anni '70), richiama esclusivamente i “trattamenti economici complessivi” senza ulteriori precisazioni, resesi effettivamente necessarie a seguito dell'articolazione delle posizioni stipendiali di medici e professori universitari nel corso del tempo;
b) il riconoscimento “extra” di alcune specifiche indennità, proprio nell'ottica
(invocata nei ricorsi) di remunerare al di fuori del meccanismo perequativo speciali condizioni di lavoro o particolari incarichi.
Ciò, tra l'altro, in linea con quanto statuito dall'art. 31 L.R. AR n.
33/2009 ai commi 5 (quanto all'indennità perequativa), 6 (quanto alla retribuzione di risultato) e 7 (quanto all'indennità di esclusività).
L'assunto è confermato espressamente dalla comunicazione inviata direttamente dalla Regione AR all' in Controparte_1 data 24 gennaio 2012 (cfr. doc. 3 del fascicolo dell' ), nella quale, con CP_1 riferimento al protocollo del 2011, è stato chiarito: “l'applicazione del protocollo di intesa tra Regione AR e Università lombarde (…) è subordinata al verificarsi di precise circostanze non dipendenti da Regione
AR ed attualmente non ancora realizzatesi. L'attuazione del protocollo medesimo, infatti, discende principalmente dalla sottoscrizione di
12 apposite convenzioni, da stipularsi tra le singole università e ciascuna delle strutture sanitarie comprese nei poli universitari di pertinenza entro 90 giorni dalla stipula del protocollo, sulla base di uno schema condiviso tra
Regione e Università. La mancata predisposizione di tale schema, tuttavia, non è da imputarsi ad inerzia regionale, ma è da far risalire all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010, in particolare all'art. 6, comma 13 (…) Tale norma (…) ha infatti modificato il quadro attuativo sia per quanto riguarda il convenuto di tali schemi convenzionali che per i tempi di realizzazione degli stessi. Quanto al primo, Regione ed Università non possono procedere autonomamente nella definizione dei contenuti degli stessi, ma devono attenersi allo schema - tipo che il Miur avrà predisposto di concerto con il
Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni (…) In relazione ai secondi, si puntualizza che lo schema di decreto ministeriale (…) non ha ancora visto la luce”.
Infatti:
- all'art. 7 del Protocollo del 27 giugno 2011 si precisa che l'attuazione del
Protocollo stesso sarà realizzata mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole Università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario, sulla base di uno schema tra Regione e Università;
- mentre nella Convenzione dell'8 novembre 2019, in premessa, si dà atto della volontà di aggiornare il vigente testo convenzionale, nelle more dell'emanazione dello schema - tipo d'intesa Regione/Università.
Anche sotto questo profilo, dunque, le domande dei ricorrenti risultano infondate.
In conclusione, i ricorsi vanno integralmente respinti.
9. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
13 Va tenuto conto del cospicuo numero e dell'elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore medio - alto delle singole cause riunite, della serialità del contenzioso e della presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 D.M. cit.).
Si applicano i parametri forensi di cui alla corrispondente tabella allegata al
Decreto Ministeriale, limitatamente alla fase decisionale (determinata nel valore base di euro 2.500,00), atteso che per le prime due fasi, di studio e introduttiva già era disposta la compensazione dalla Corte di Appello con la sentenza sopra citata e che non è stata svolta istruttoria.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti in solido e sono liquidate nella somma di euro 4.000,00 per compensi per ciascuna delle controparti processuali, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi proposti da e Parte_1 Controparte_3
Pt_2 Parte_2
2) condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a
[...]
le spese di lite, che si liquidano Controparte_7 complessivamente in euro 4.000,00 per compensi per ciascuna parte processuale, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 21 marzo 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
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