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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/04/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da IE CA rappresentata e difesa dall'avv. Lisabetta Buiani
e con l'intervento di DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giammarco e Silvia Riccamboni
CREDITORI ISTANTE contro
LF HI SR IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Bellini e Marco Lamberti
DEBITRICE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 25.2.2025 PI RC ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LF HI SR IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479 ) deducendo il mancato pagamento del credito di 24.182,45 euro, già consacrato nella sentenza n. 136/2024 del
Tribunale di Pistoia sez. Lavoro, notificata unitamente al precetto in data 14.11.2024, derivante da rapporto di lavoro dipendente. Ha allegato, a comprova dell'affermata insolvenza della debitrice, di aver tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della Alfa Chimica srls, con esito negativo.
E' intervenuta nel procedimento unitario, con ricorso proposto il 27.2.2025, DOLOMITI ENERGIA spa, chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LF HI SR IN
1 LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479). Ha dedotto il mancato pagamento del credito di 19.599,25 euro, derivante dal rapporto di fornitura di energia elettrica, già consacrato nel DI n. 734/2022 emesso dal
Tribunale di Trento il 14.10.2022, oltre le spese dei giudizi di opposizione a precetto e opposizione al D.I. definiti, con rigetto dell'opposizione, con le sentenze, rispettivamente del Tribunale di Pistoia del
2.4.2024 e del Tribunale di Trento del 15.2.2024, ed oltre il corrispettivo per le fornitura di energia elettrica successive alla proposizione dell'azione monitoria per l'ulteriore somma di Euro 22.430,25. La ricorrente ha allegato di aver tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice, rivelatosi del tutto infruttuoso.
Si è costituita LF HI SR IN LIQUIDAZIONE deducendo di essere in liquidazione volontaria dal 6.6.2022, di aver cessato completamente ogni attività di impresa, di non disporre di alcun attivo liquidabile. Ha dedotto che, stante la cessazione di ogni attività imprenditoriale, non sussisterebbero i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale e che, comunque, la procedura liquidatoria sarebbe inutile stante l'assenza di alcun attivo liquidabile, avendo “svalutato e cancellato”
l'ultimo credito attivo di euro 403.000,00. Ha eccepito che, pur sussistendo “uno dei limiti previsti dall'art. 1 della LF”, non rileverebbe il superamento delle soglie poiché avvenuto in anni antecedenti la cessazione dell'attività. Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine, per il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale.
All'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di LF HI SR IN
LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della società convenuta è posta, da oltre un anno, nel Comune di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di confezionamento di generi non alimentari, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che LF HI SR IN LIQUIDAZIONE, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Vero è, piuttosto, che i bilanci di esercizio depositati dalla parte debitrice espongono debiti ben oltre la soglia di euro 500.000,00. In particolare, il bilancio al 31.12.2023 riporta debiti per euro
1.402.734,00 e quello al 31.12.2024 riporta debiti per euro 7.593.521,00. La debitrice ha, altresì, depositato una situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025 da cui risulta una esposizione debitoria per euro 7.743.980,52. E', pertanto, provato il superamento della soglia dimensionali di cui all'art. 2
CCII relativa all'indebitamento complessivo.
2 Nessun rilievo ha la circostanza che la società debitrice, in liquidazione volontaria, abbia cessato ogni attività commerciale e sia inattiva, non essendo la società cancellata dal registro delle imprese (art. 33
CCII). La giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente non afferma affatto il principio che la cessazione dell'attività commerciale sia preclusiva dalla dichiarazione di fallimento. In particolare: Cass.
1080/2023, investita della questione della natura agricola dalla società debitrice, afferma il principio che una società, avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l'originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l'imprenditore commerciale;
Cass. 7311/2020 afferma il principio che
“ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata”. Si tratta di principi che non sono applicabili al caso in esame, essendo per converso pacifico (v. Cass. 24549/2016) che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall. (ora art, 33 CCII), può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, “occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività”.
Ricorre, altresì, il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati vantati dai ricorrenti, e comunque risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025, supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Ebbene la società debitrice va ritenuta insolvente poiché ha dichiarato di non disporre di alcun attivo liquidabile ed ha una esposizione debitore di oltre sette milioni di euro (sia nell'ultimo bilancio al 31.12.2024 che nella situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025).
Va respinta, infine, la tesi di parte resistente secondo cui l'assenza di attivo liquidabile sarebbe elemento impeditivo dell'apertura della liquidazione giudiziale, ciò non essendo previsto dalla legge né mai affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con la doverosa precisazione che le pronunce citate dalla parte resistente (Cass. 3121/2020, Cass. 26079/2015 e Cass. 13462/2021) riguardano tutt'altra materia e non affermano quanto indicato da parte resistente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
3 Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di LF HI SR IN LIQUIDAZIONE
(P.I./ C.F. 01901260479 ) con sede in VIA BURE VECCHIA NORD 115, PISTOIA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore dott. Marco Vescovi Verdiani, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
16/9/2025, alle ore 9,45.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella
4 procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 08/04/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da IE CA rappresentata e difesa dall'avv. Lisabetta Buiani
e con l'intervento di DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Giammarco e Silvia Riccamboni
CREDITORI ISTANTE contro
LF HI SR IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479 ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Bellini e Marco Lamberti
DEBITRICE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 25.2.2025 PI RC ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LF HI SR IN LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479 ) deducendo il mancato pagamento del credito di 24.182,45 euro, già consacrato nella sentenza n. 136/2024 del
Tribunale di Pistoia sez. Lavoro, notificata unitamente al precetto in data 14.11.2024, derivante da rapporto di lavoro dipendente. Ha allegato, a comprova dell'affermata insolvenza della debitrice, di aver tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della Alfa Chimica srls, con esito negativo.
E' intervenuta nel procedimento unitario, con ricorso proposto il 27.2.2025, DOLOMITI ENERGIA spa, chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della LF HI SR IN
1 LIQUIDAZIONE (P.I./ C.F. 01901260479). Ha dedotto il mancato pagamento del credito di 19.599,25 euro, derivante dal rapporto di fornitura di energia elettrica, già consacrato nel DI n. 734/2022 emesso dal
Tribunale di Trento il 14.10.2022, oltre le spese dei giudizi di opposizione a precetto e opposizione al D.I. definiti, con rigetto dell'opposizione, con le sentenze, rispettivamente del Tribunale di Pistoia del
2.4.2024 e del Tribunale di Trento del 15.2.2024, ed oltre il corrispettivo per le fornitura di energia elettrica successive alla proposizione dell'azione monitoria per l'ulteriore somma di Euro 22.430,25. La ricorrente ha allegato di aver tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice, rivelatosi del tutto infruttuoso.
Si è costituita LF HI SR IN LIQUIDAZIONE deducendo di essere in liquidazione volontaria dal 6.6.2022, di aver cessato completamente ogni attività di impresa, di non disporre di alcun attivo liquidabile. Ha dedotto che, stante la cessazione di ogni attività imprenditoriale, non sussisterebbero i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale e che, comunque, la procedura liquidatoria sarebbe inutile stante l'assenza di alcun attivo liquidabile, avendo “svalutato e cancellato”
l'ultimo credito attivo di euro 403.000,00. Ha eccepito che, pur sussistendo “uno dei limiti previsti dall'art. 1 della LF”, non rileverebbe il superamento delle soglie poiché avvenuto in anni antecedenti la cessazione dell'attività. Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine, per il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale.
All'esito dell'udienza tenutasi l'8.4.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di LF HI SR IN
LIQUIDAZIONE ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della società convenuta è posta, da oltre un anno, nel Comune di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di confezionamento di generi non alimentari, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che LF HI SR IN LIQUIDAZIONE, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Vero è, piuttosto, che i bilanci di esercizio depositati dalla parte debitrice espongono debiti ben oltre la soglia di euro 500.000,00. In particolare, il bilancio al 31.12.2023 riporta debiti per euro
1.402.734,00 e quello al 31.12.2024 riporta debiti per euro 7.593.521,00. La debitrice ha, altresì, depositato una situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025 da cui risulta una esposizione debitoria per euro 7.743.980,52. E', pertanto, provato il superamento della soglia dimensionali di cui all'art. 2
CCII relativa all'indebitamento complessivo.
2 Nessun rilievo ha la circostanza che la società debitrice, in liquidazione volontaria, abbia cessato ogni attività commerciale e sia inattiva, non essendo la società cancellata dal registro delle imprese (art. 33
CCII). La giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente non afferma affatto il principio che la cessazione dell'attività commerciale sia preclusiva dalla dichiarazione di fallimento. In particolare: Cass.
1080/2023, investita della questione della natura agricola dalla società debitrice, afferma il principio che una società, avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l'originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l'imprenditore commerciale;
Cass. 7311/2020 afferma il principio che
“ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va invece positivamente accertata”. Si tratta di principi che non sono applicabili al caso in esame, essendo per converso pacifico (v. Cass. 24549/2016) che, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall. (ora art, 33 CCII), può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, “occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività”.
Ricorre, altresì, il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati vantati dai ricorrenti, e comunque risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025, supera ampiamente l'ammontare di € 30/mila.
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, merita rammentare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul mercato quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e
Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass.
24948/2019). Ebbene la società debitrice va ritenuta insolvente poiché ha dichiarato di non disporre di alcun attivo liquidabile ed ha una esposizione debitore di oltre sette milioni di euro (sia nell'ultimo bilancio al 31.12.2024 che nella situazione patrimoniale aggiornata al 26.3.2025).
Va respinta, infine, la tesi di parte resistente secondo cui l'assenza di attivo liquidabile sarebbe elemento impeditivo dell'apertura della liquidazione giudiziale, ciò non essendo previsto dalla legge né mai affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con la doverosa precisazione che le pronunce citate dalla parte resistente (Cass. 3121/2020, Cass. 26079/2015 e Cass. 13462/2021) riguardano tutt'altra materia e non affermano quanto indicato da parte resistente.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
3 Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di LF HI SR IN LIQUIDAZIONE
(P.I./ C.F. 01901260479 ) con sede in VIA BURE VECCHIA NORD 115, PISTOIA
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore dott. Marco Vescovi Verdiani, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
16/9/2025, alle ore 9,45.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella
4 procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 08/04/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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