Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
EN ET TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6535 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Enrico Salvini che la rappresenta e difende con l'Avv.to Maria Martignetti per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Niccolò Rositani Suckert che la rappresenta e difende con l'Avv.to Maria Luisa Milanesi per mandato in atti.
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Italia Camperchioli che la rappresenta e difende per mandato in atti
( P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4
Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Claudio Mangiafico che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 67867/2013 ) Parte_1 conveniva e dinanzi al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, asserendo di essere titolare dei diritti di sfruttamento economico di cinquanta lungometraggi prodotti da sulla Parte_2 base dei seguenti passaggi.
Con scrittura in data otto gennaio 1975, integrata il successivo venti gennaio, il produttore aveva dato mandato a per la distribuzione delle opere Controparte_4 cinematografiche dal primo gennaio 1991 riconoscendo una provvigione sugli incassi;
la mandataria aveva poi versato in totale £ 500.000.000 in sede di stipula del contratto a titolo di minimo garantito da recuperare tramite l'incasso dei proventi di sfruttamento;
nel caso in cui il recupero non fosse avvenuto entro il trentuno dicembre 2008
[...] sarebbe divenuta titolare definitivamente e in perpetuo dei diritti in Controparte_4 questione.
Con atto del trenta aprile 2010, integrato con scrittura del diciannove dicembre 2012
premettendo di non aver recuperato il minimo garantito e Controparte_4 quindi di essere divenuta titolare dei diritti di sfruttamento economico delle opere, li aveva ceduti a a fronte di un corrispettivo di € 50.000,00. Parte_1
I diritti di sfruttamento riguardavano tutto il mondo ad eccezione del Medio Oriente e non avevano limite temporale.
Affermava che alcuni lungometraggi erano stati più volte trasmessi su canali Parte_1
Cont e che, effettuate delle verifiche, aveva appreso che ciò era avvenuto sulla base di un contratto notificato a SIAE il diciannove dicembre 2012, con cui la convenuta Controparte_5
2
[...] aveva concesso i diritti di trasmissione a allegava inoltre di Controparte_2 Parte_1 avere appreso dell'intenzione di di sfruttare i diritti relativi ad altri Controparte_1 lungometraggi sempre facenti parte di quelli oggetto dell'atto di cessione del trenta aprile
2010.
Chiedeva che, previo accertamento dell'illiceità delle condotte in questione, le convenute fossero condannate al risarcimento del danno.
si costituiva e nel merito affermava che il contratto del 1975 non fosse qualificabile CP_1 come cessione di diritti sulle opere ma come mandato ordinario con termine iniziale decorrente dal 1991; il contratto era divenuto privo di effetti a seguito della declaratoria di fallimento di pronunciata dal Tribunale di Roma nel 1977 e dalla successiva Parte_2 scelta del curatore, autorizzata dal Giudice Delegato, di alienare il dieci febbraio 1979 a
[...]
i diritti di sfruttamento sulle opere. Controparte_6
Le altre convenute si costituivano contestando gli assunti attorei.
Il Tribunale con sentenza 15559/2020 così statuiva : “respinge le domande proposte dalla parte attrice;
condanna la parte attrice al pagamento nei confronti delle parti convenute delle spese del procedimento, che liquida in favore di ciascuna di esse nella misura di euro
16.430,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge”
proponeva appello chiedendo : “Sospendere la provvisoria esecuzione e/o Parte_1 efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza di primo grado n. 15559/2020 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione XVII Civile – Specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
II ) nel merito, in virtù dei primi quattro motivi specificati nel presente atto di appello, in totale riforma della Sentenza di primo grado n.15559/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 6/11/2020, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'odierna appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado contraddistinto con il n. R.G. 67867/2013, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni nell'udienza del 6/5/2020 e del seguente testuale tenore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, A) Previo accertamento della titolarità in esclusiva in capo alla società attrice del 100% di tutti i diritti di sfruttamento dei film lungometraggio “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa” e “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata” in perpetuo in tutti i formati e con tutti i mezzi di diffusione, per tutto il mondo, con l'eccezione dei paesi del Medio Oriente, condannare le
3 convenut in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla attrice in conseguenza della trasmissione Cont dei predetti due film sui canal vvenute nel corso dell'anno 2013, da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall'art.158, co.2 e 3, della Legge n.633/1941, quantomeno nella misura di
€ 40.000,00 per ciascuno dei predetti film e quindi per un totale di € 80.000,00, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria,
o anche in via equitativa;
B) Previo accertamento della titolarità in esclusiva in capo alla società attrice del 100% di tutti i diritti di sfruttamento dei film lungometraggio dal titolo 1) “L'Arte di Arrangiarsi”, 2) “Le Bambole”, 3) , 4) “Capitan Fracassa”, Controparte_7
5) ”, 6) “I Complessi”, 7) “Le Fate”, 8) “La Fortuna di Essere Donna”, 9) CP_8
“Imputazione di Omicidio per uno Studente”, 10) “La Ragazza con la Pistola”, 11) ”, CP_9
12) “90 notti in giro per il mondo”, 13) “Peccato che sia una canaglia”, 14) “Proibito”, 15)
, 16) “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente CP_10 scomparso in Africa”, 17) “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”, in perpetuo in tutti i formati e con tutti i mezzi di diffusione, per tutto il mondo, con l'eccezione dei paesi del Medio Oriente, nonché previo accertamento di tutti gli illegittimi sfruttamenti dei medesimi suddetti film posti in essere dalla convenut dopo Controparte_1 la data del 1/1/1991, condannare la convenut al risarcimento in favore della Controparte_1 medesima attrice, di tutti i danni subiti dalla stessa attrice in conseguenza dei medesimi illegittimi sfruttamenti, da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall'art.158, co.2 e 3, della Legge n.633/1941, nella misura allo stato indeterminata ma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, o anche riconosciuta in via forfettaria o equitativa. C) In ogni caso inibire alle convenut Controparte_1 Controparte_11 CP_2 ogni ulteriore utilizzazione e sfruttamento dei film “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare
[...]
l'amico misteriosamente scomparso in Africa” e “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”, ordinando alle medesime convenute l'immediata consegna in favore della attrice di ogni e qualsiasi materiale filmico e/o pubblicitario, su qualsiasi supporto, relativo ai medesimi film. D) In ogni caso inibire alla convenuta . ogni CP_12 utilizzazione e sfruttamento dei film 1) “L'Arte di Arrangiarsi”, 2) “Le Bambole”, 3)
[...]
, 4) “Capitan Fracassa”, 5) ”, 6) “I Complessi”, 7) “Le Fate”, 8) “La CP_7 CP_8
Fortuna di Essere Donna”, 9) “Imputazione di Omicidio per uno Studente”, 10) “La Ragazza con la Pistola”, 11) “Metello”, 12) “90 notti in giro per il mondo”, 13) “Peccato che sia una canaglia”, 14) “Proibito”, 15) , 16) “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare CP_10
l'amico misteriosamente scomparso in Africa” e 17) “Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata”, ordinando alla medesima convenuta Controparte_1
l'immediata consegna in favore della attrice di ogni e qualsiasi materiale filmico e/o pubblicitario, su qualsiasi supporto, relativo ai predetti film ed ordinando altresì la cessazione della pubblicazione dei suddetti titoli nel catalogo della ed in particolare CP_1
l'immediata rimozione delle pagine pubblicitarie relative agli stessi film contenute nel sito web dell E) Condannare comunque ed in solido le convenute all'integrale Controparte_1 rimborso delle spese, competenze onorari ed accessori di lite”;
III) in via subordinata, nel merito ed in via istruttoria, ammettere tutte le prove articolate e richieste nella nostra memoria ex art. 183, 6°co., n.2 c.p.c. depositata nel corso del giudizio di primo grado;
4 IV) in via del tutto gradata e subordinata rispetto alle precedenti conclusioni, ancora nel merito, ed in accoglimento del nostro quinto motivo di appello, riformare comunque l'impugnata sentenza n. 15559/2020 dichiarando compensate le spese del primo grado di giudizio.
V) condannare in ogni caso le odierne appellate all'integrale rimborso in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva e concludeva chiedendo : “rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 formulata d della sentenza n.15559/2020 resa dal Tribunale Civile di Parte_1 Roma - Sezione Specializzata in materia di impresa - nella causa civile di primo grado iscritta al numero 67867 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2013 perché infondata anche per i motivi di cui al paragrafo 7) di narrativa;
- nel merito rigettare l'appello spiegato da in persona del suo Legale Parte_1 rappresentante pro tempore, contro l'impugnata sentenza perché infondata, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza 15559/2020 resa dal Tribunale Civile di Roma
– Sezione Specializzata in materia di impresa – nella causa civile di primo grado iscritta al numero 67867 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2013, pubblicata in data 6 novembre 2020 e notificata in data 6 novembre 2020; condannare per l'effett in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento delle spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. di legge. “
Si costituiva e concludeva chiedendo : “Rigettare l'appello proposto da Controparte_2 e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1 lla denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 condannar a tenere indenne e manlevar per qualsiasi eventuale Controparte_1 CP_2 conseguenza sfavorevole che ne dovesse derivare. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva e concludeva chiedendo : “dichiarare Controparte_3 inammissibile e/o infondata la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via principale: rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte proposte da per i motivi esposti in Parte_1 narrativa;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, dichiarare tenuta a manlevare e tenere integralmente in- Controparte_2 Cont denne o a manlevare e tenere indenne nella Controparte_3 diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare a in virtù di sentenza o di sopravvenuta Parte_1 transazione in corso di causa e, per l'effetto e a tale titolo, condannar al Controparte_2 pagamento di tutte dette somme, oltre interessi e spese sostenute e da sostenere, ivi comprese le spese, i diritti e gli onorari del giudizio, per i motivi meglio esposti in narrativa Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza depositata il ventuno aprile 2021 era respinta la domanda di sospensiva con condanna dell'appellante a pagare la pena pecuniaria di € 500,00.
5 All'esito dell'udienza del due febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale in sintesi : a) ha ritenuto dirimente la qualificazione del contratto intercorso nel
1975 tra l'originaria titolare dei diritti ( che, come risulta dalla relazione Parte_2 del curatore falllimentare, era produttore delle opere cinematografiche ) e Controparte_4
b) ha definito il contratto come negozio complesso con prevalenza della causa identificata come compravendita, c) ha ritenuto che il fallimento nel 1997 di Parte_2 avesse consentito al Curatore di recedere;
d) ha di conseguenza ritenuto l'opponibilità all'odierna appellante del contratto con cui il curatore aveva trasferito i diritti di sfruttamento delle opere a Controparte_13
Primo motivo di appello
Erronea interpretazione ed errata individuazione della disciplina giuridica applicabile ai contratti stipulati in data 8/1/1975 e 24/1/1975 tra la e la Controparte_4
( doc.ti 3 e 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante ) nonchè Parte_2 carenza di motivazione;
errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. sull'interpretazione dei contratti
Nel caso di specie il contratto dell'otto gennaio 1975 stabiliva per quanto di interesse : nella “qualità di proprietaria di tutti i diritti di sfruttamento economico, Parte_2 in tutti i formati, per tutto il mondo Italia compresa e in perpetuo dei seguenti cinquanta films:…..” dava a “mandato esclusivo a partire dal primo gennaio 1991… Controparte_4 di trattare, concludere ed esigere in vostro nome e per nostro conto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dei films sopra citati e in qualsiasi formato e in tutte le forme di sfruttamento anche per televisione nonché tutti i mezzi presenti e futuri in tutto il mondo
Italia compresa. Tale mandato avrà la durata di venticinque anni ( dopo la partenza dei vostri diritti previsti per il primo gennaio 1991 ); a compenso della vostra opera per l'espletamento di detto mandato vi riconosciamo la provvigione del 25% che vi autorizziamo
6 a trattenere da ogni vendita. Per le vendite di cui al presente mandato voi ci assicurate un minimo garantito di £ 400.000.000 + IVA…. I vostri diritti partiranno dal primo gennaio 1991 nel frattempo noi potremmo venderli a terzi purchè tali vendite non vadano oltre il trentuno dicembre 1990. Qualora entro il trentuno dicembre 2008 non avrete ancora recuperato il minimo garantito erogato vi autorizziamo irrevocabilmente sin d'ora a cedere a terzi in perpetuo tutti i diritti per tutto il mondo compresa l'Italia dei 50 films sopra descritti”
Con la scrittura integrativa era conferito anche il potere, dal primo gennaio 1991, di intraprendere azioni risarcitorie per sfruttamenti illeciti incassando le relative somme.
Era inoltre previsto che laddove alla data del trentuno dicembre 2008 non fosse stato recuperato il minimo garantito avrebbe avuto la facoltà di cedere a terzi i Controparte_4 diritti di sfruttamento e la proprietà dei materiali filmici depositati nei laboratori di sviluppo e stampa in Italia e all'estero.
Era riconosciuto l'intervenuto pagamento del minimo garantito previsto nella scrittura dell'otto gennaio e, a fronte della possibilità di cessione dei diritti, era convenuto un aumento di £ 100.000.000 oltre IVA del minimo garantito saldato con assegno consegnato contestualmente alla firma.
Afferma l'appellante :“ il distributore corre in proprio l'alea di recuperare il Minimo Garantito, ove i proventi del film non pervengano in misura sufficiente a coprire il relativo importo e da ciò deriva il proprio specifico interesse in rem propriam al contratto, interesse all'esecuzione del contratto quindi ben diverso rispetto a quello del mandatario in un semplice mandato”.
Trattandosi di mandato in rem propriam il contratto non si sarebbe sciolto per intervenuto fallimento del mandante.
Avrebbe di conseguenza errato il Tribunale laddove ha qualificato il contratto del 1975 tra e come a causa mista con prevalenza della Parte_2 Controparte_4 compravendita affermandone la sottoposizione alla condizione sospensiva del mancato recupero del minimo garantito, non ancora realizzata al momento del fallimento;
avrebbe ulteriormente errato affermando che il curatore avrebbe potuto recedere e che lo aveva fatto stipulando un contratto con una s.r.l. terza e infine avrebbe errato ritenendo la cessione dei diritti da a quale trasferimento a non domino . Controparte_4 CP_1
7 Il motivo è infondato anche se con le precisazioni che seguono.
Il contratto di distribuzione di opera cinematografica con versamento del minimo garantito in linea generale, come condivisibilmente ritenuto da Cass. 8142 del 1996 ( che invero esclude l'esistenza di un negozio a causa complessa ritenendo un collegamento negoziale ) realizza tre diverse e distinte funzioni :
a) la commercializzazione dell'opera cinematografica ( con un contratto di mandato oneroso il cui corrispettivo è dato dalla provvigione sugli incassi );
b) il finanziamento della stessa ( contratto di mutuo );
c) il trasferimento di parte del rischio della commercializzazione dal produttore al distributore per cui la restituzione della somma mutuata avverrà se verranno incassati utili i cui crediti futuri ( ed eventuali ) vengono ceduti.
A questi aspetti generali devono peraltro essere aggiunti quelli peculiari del caso di specie.
In particolare è stato posto un termine iniziale di efficacia del mandato a una data successiva di sedici anni rispetto alla dazione del minimo garantito.
Il diritto alla percezione degli utili da imputare a restituzione della somma mutuata, sempre con decorrenza dalla data di inizio del mandato, è a sua volta inquadrabile come cessione di credito futuro per cui, in linea con quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata “Nel caso di cessione di un diritto di credito futuro, com'è avvenuto nel caso di specie, la cessione si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, ma l'effetto traslativo si determina nel momento in cui il credito viene ad esistenza in capo al cedente”.
Anche di recente Cass. 27690/ 2023 ha affermato: “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere
- quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieti la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità”.
A ciò si aggiunge l'ulteriore particolarità del caso di specie ossia l'intervenuto fallimento di e la conseguente interferenza della normativa speciale. Parte_2
8 In particolare l'art. 78 L.F. nella formulazione vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento stabiliva: “I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti”.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante esclude da detto ambito il mandato in rem propriam.
Nel caso oggetto di controversia peraltro al momento della dichiarazione di fallimento, non era maturato il termine;
tutti i diritti di distribuzione e in generale di sfruttamento commerciale delle opere in questione non potevano di conseguenza ritenersi usciti dall'attivo fallimentare a favore di . Controparte_4
Si osserva ad abundantiam come, anche nel caso in cui si ritenesse il mandato in rem propriam già efficace al momento del fallimento la domanda sarebbe stata comunque infondata.
La stessa giurisprudenza della Cassazione, chiamata ad interpretare l'art. 78 sopra indicato nella formulazione ratione temporis vigente aveva infatti sì escluso dall'ambito operativo il mandato in rem propriam, dovendo essere la norma letta in combinato disposto con l'art. 1723 c.c., ma aveva anche condivisibilmente precisato : “ …Non può… negarsi al curatore, che subentra al fallito nel predetto contratto di mandato in rem propriam, il diritto di revoca previsto dall'art 1723 cod civ non solamente quando la revocabilità sia pattuita, ma anche per giusta causa, la quale, nella multiforme varietà del contenuto che il mandato in rem propriam può assumere, o può essere ricercata nell'impossibilità da parte del mandatario di disporre dei beni fallimentari al di fuori e oltre gli stretti limiti resi necessari dal soddisfacimento dei diritti del mandatario stesso o del terzo, tutelato dalla norma e dal contratto, ovvero può scaturire dalla valutazione delle menzionate esigenze della procedura nell'interesse della massa dei creditori, valutazione affidata agli organi fallimentari” ( Cass.
1096 del 1962 seguita da Cass. 4282/1981 ).
Parimenti la Cassazione nel caso di mandato in rem propriam conferito da un soggetto poi fallito a una banca per riscuotere i crediti verso terzi e procedere alla compensazione con le esposizioni debitorie, ha ritenuto che, seppur il fallimento non sciolga il contratto ( per cui comunque permane il diritto della banca a riscuotere ) è impedita la compensazione con debiti del fallito e in generale è necessario accertare caso per caso se gli effetti del rapporto sottostante al mandato siano incompatibili con quelli del fallimento e se questo escluda la 9 possibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario. Se tale incompatibilità sussiste il curatore è legittimato a revocare il mandato ( Cass. 4620/1977- 857/1983 – 1689/1984).
Secondo motivo
Erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 72 Legge Fall. ai contratti stipulati in data 8/1/1975 e 24/1/1975 tra la e la Controparte_4 Parte_2
( doc.ti 3 e 4 del fascicolo di primo grado di parte appellante ) nonchè carenza di motivazione.
L'appellante sostiene sotto un primo profilo che, anche a voler ritenere applicabile il regime della vendita il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che fosse sottoposta a condizione sospensiva e che di conseguenza, non essendosi avverata al momento del fallimento, il curatore avrebbe esercitato la legittima facoltà di recesso.
Il motivo è assorbito dalle valutazioni effettuate in sede di esame della prima doglianza.
Si osserva comunque come l'art. 72 L.F. che riguarda, ratione temporis, la vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti, è stata ritenuto espressione di un principio di carattere generale, applicabile non solo a detta tipologia di contratti. Detta norma consente quindi al Curatore di recedere laddove la prosecuzione del contratto non sia conforme alle esigenze della massa fallimentare ( In motivazione Cass. 2754 del 2002 che esclude anche qualsiasi diritto risarcitorio in capo al contraente in bonis a meno che non si tratti di inadempimenti antecedenti alla dichiarazione di fallimento ).
L'appellante sostiene poi sotto un secondo profilo che il Tribunale avrebbe errato ritenendo l'incompatibilità del comportamento del curatore con la prosecuzione del rapporto tra e ( richiamando Cass. 18834/2008 e Cass. 4483/1996 ) in Parte_2 CP_4 quanto fino al 1991 il curatore ben poteva effettuare detta cessione che avrebbe avuto effetto entro detto ambito temporale. Il profilo di doglianza è infondato con le precisazioni che seguono.
Il curatore, a parte la relazione effettuata ex art. 33 l.f. che non riguardava, al contrario di quanto affermato dall'appellante, solo le eventuali azioni revocatorie da intraprendere, ha comunque proceduto, previo parere conforme del comitato dei creditori e autorizzazione del
10 Giudice Delegato : 1) a stipulare con un contratto a tempo determinato Controparte_14 con cui era stato conferito mandato allo sfruttamento economico dei diritti relativi ai film acquisiti all'attivo, tra cui quelli oggetto di causa, anche in questo caso con minimo garantito e cauzione;
2) a stipulare nel prosieguo distinti contratti con cui sono stati ceduti dietro corrispettivo in via definitiva tutti i diritti di sfruttamento.
In particolare per i film oggetto i causa rileva il contratto stipulato con
[...]
In entrambi i negozi non è stata effettuata alcuna menzione Controparte_6 dell'esistenza del contratto con Controparte_4
Ebbene la funzione necessariamente liquidatoria di tutto l'asset societario, oltre all'assenza di riferimenti al contratto di cui è causa rende in tale contesto del tutto infondata la tesi secondo cui comunque detti accordi non avrebbero inciso sul diritto di sfruttamento in capo all'appellante poiché stipulati prima del primo gennaio 1991 e quindi in un periodo in cui ancora la società cedente aveva la possibilità di sfruttare i diritti economici delle opere cinematografiche.
La motivazione data dal Curatore al fine di giustificare la congruità del prezzo di vendita costituisce ulteriore riscontro: in detta relazione infatti alcun accenno è compiuto ai diritti vantati da mentre, incidendo gli stessi in modo sicuramente pregnante sul Controparte_4 valore dei beni ceduti e sulla loro commerciabilità, comunque detto aspetto avrebbe dovuto essere considerato.
Terzo motivo
Omessa valutazione e considerazione del documento costituito dall'Atto di transazione stipulato in data 20/9/1979 tra la e Controparte_4 [...]
( doc.39 del ns fascicolo di primo grado ); carenza di motivazione. Controparte_6
L'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza di un atto di transazione prodotto in primo grado con cui CP_4
( dante causa di ) aveva prevenuto un conflitto con
[...] Parte_1 Controparte_15
[...]
[...] ( la società che aveva acquistato i diritti relativi a numerosi film dalla
[...] curatela fallimentare ) e pertanto disciplinato in modo analitico quali produzioni cinematografiche dovessero essere oggetto di sfruttamento economico. In forza di detto negozio sarebbe stato accertato che le opere attribuite a fossero quelle oggetto CP_4 di causa. Di conseguenza correttamente le avrebbe poi trasferite a CP_4 Parte_1
Il motivo è infondato.
La scrittura è stata oggetto di querela di falso accolta in primo grado (sentenza 18244/2017) sulla base di una ctu che aveva riconosciuto la falsità della sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti contraenti . La sentenza è stata riformata in appello ( sentenza
4089 del 2019 ) ma unicamente sul rilievo dell'inammissibilità della querela di falso per atti sottoscritti da terzi, ferma restando, come indicato dalla stessa Corte di Appello, la possibilità comunque di valutare la rilevanza probatoria nel giudizio .
Ebbene l'assenza di autenticità della sottoscrizione ( che l'appellante non contesta in quanto alcun rilievo effettua rispetto alle risultanze peritali che sono del resto basate su articolato esame dei documenti con applicazione di corretto metodo di indagine ) comporta comunque l'assenza di qualunque valore della scrittura ai fini di giustificare la catena degli acquisti che avrebbe come ultimo titolare Parte_1
L'appellante sostiene che dopo la transazione il comportamento delle suddette parti sarebbe stato conforme agli asseriti accordi e che non avrebbe depositato Controparte_1 documentazione a supporto della continuità dei passaggi della titolarità dei diritti in proprio favore. Si tratta di elementi privi di rilevanza.
avrebbe dovuto infatti in primis dimostrare di essere essa stessa titolare del Parte_1 diritto fatto valere in quanto attrice nel presente processo e tale onere non è stato assolto per cui risulta del tutto ininfluente se convenuta, sia o meno titolare dei Controparte_1 diritti di sfruttamento dei film e di conseguenza se sia corretto il comportamento anche delle altre appellate.
Quarto motivo
Piena fondatezza delle istanze risarcitorie avanzate dall'appellante. Illecita violazione dei diritti spettanti alla stessa appellante da parte delle società odierne appellate Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_11
12 Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri.
Quinto motivo
Sulla condanna alle spese di lite
L'appellante contesta la condanna alle spese ritenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle oscillazioni interpretative in materia nonché dell'assenza di chiarezza e della contraddittorietà della difesa di Controparte_1
Il motivo è infondato.
Il Tribunale laddove applica il generale principio della soccombenza non ha obbligo di motivare specificamente.
La condanna è comunque corretta.
La soccombenza è infatti stata totale, le questioni interpretative, anche se complesse, di per sé non costituiscono elemento per giustificare una compensazione e la difesa di tutte le appellate in primo grado è stata improntata sin dall'inizio in modo chiaro.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui al dispositivo
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo
13 conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado in favore delle appellate liquidate per ciascuna in complessivi € 8.470,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del diciassette marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN ET TH de Courtelary
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