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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288/2022 R.G. tra nato il [...] a [...] cod. fisc.. Parte_1
, e nata l' 8.10.1953 a Milazzo C.F._1 Parte_2 nte domiciliati in Barcellona C.F._2 Pozzo di Gotto y 133 presso lo studio dell'Avv. Sergio Alfano che li rappresenta e difende per procura rilasciata in calce all'atto d'appello su foglio separato
APPELLANTI
e con sede legale in Milano, cod. fisc. in Controparte_1 P.IVA_1 atore legale rappresentante pro temp nte domiciliato in Messina nella Strada San Giacomo n. 19 presso lo studio dell'Avv. Mariano Campo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce all'atto d'appello su foglio separato APPELLATO e con sede legale in Roma, in persona del suo legale Controparte_2 pore cod. fisc. e per essa quale P.IVA_2 mandataria, la legale in Roma in Controparte_3 persona del su ore rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, con domicilio eletto in Messina nella Via Dei Verdi n. 13. APPELLATA
********************
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 116/2022 del 8/02/2022 resa nel proc. n. 1243/2016 del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) avente ad oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18 novembre 2024 tenuta in “trattazione cartolare” i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore delle parti appellanti, riportandosi alle conclusioni dell'atto d'appello, ha così concluso:
“ 1) Nella forma ammettere e nel merito accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 116/2022, resa e pubblicata in data 8/02/2022 dal Tribunale di Barcellona P.G. Giudice dottoressa Viviana Scaramuzza, non notificata, riformandola in ogni capo impugnato. 2) Conseguentemente, dovendosi ritenere riproposte dall'appellante, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande formulate, anche in via riconvenzionale, le richieste, le eccezioni e le difese già proposte in I grado e non accolte e/o dichiarate assorbite, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, integralmente fondata sia l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 469/2016 reso dal Tribunale di Barcellona P.G. con la revoca dello stesso D.I. che l'opposizione all'atto di precetto, con accoglimento delle domande formulate anche in via riconvenzionale. 3) Condannare gli appellati alle spese ed ai compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e cassa come per legge, del doppio grado del giudizio. 4) In Via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza istruttoria del 18/02/2020, a) disporre perizia tecnico-contabile (CTU) al fine di verificare l'esatta determinazione del dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile legittima dell'intero rapporto contrattuale di conto corrente, ed in particolare quanto già oggetto del mandato indicato dagli opponenti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.. b) Ordinare, ai sensi dell'art. 119,c.4 e dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, CP_4 delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti bancari menzionati, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato alla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca con riferimento all'intero periodo entro il quale si sono svolti i rapporti bancari per cui v'è causa. 5) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, R.G. n. 1243/2016 Tribunale Barcellona P.G. cui è riunito il fascicolo n. 1927/2016 R.G. del medesimo Tribunale..”
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni della comparsa Controparte_1 di costituzione ha così concluso:
“1) Dichiarare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., inammissibile l'appello proposto dai sig.ri Pt_2 e avverso la sentenza n. 116/2022 del Tribunale di Barcellona P.G.. 2
[...] Parte_1 a er le su espresse causali, l'appello proposto dai sig.ri e Parte_2 [...]
avverso la su indicata sentenza. 3) Con vittoria di spese e compensi”. Parte_1
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni della comparsa Controparte_2 di costituzione ha così concluso:
“1) Rigettare, per i motivi esposti in narrativa, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Ritenere e dichiarare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per violazione del precetto di cui al novellato art. 342 c.p.c.; 3) In subordine e sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui al
2 novellato art. 348 bis c.p.c.; Nel merito: 1) Rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto e, per l'effetto confermare la sentenza n. 116/2022; 2) Con vittoria di spese e compensi difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 22.04.2022 e Parte_1 Pt_2 hanno impugnato davanti a questa Co di
[...] [...] e quale cessionaria del credito, la se CP_1 Controparte_2 get dice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella causa di opposizione all'esecuzione (iscritta a n. 1243/2016 R.G.) e a quella riunita di opposizione al decreto ingiuntivo n. 469/2016 (iscritta al n. 1927/2016 R.G.) ha così disposto:
“rigetta l'opposizione a precetto;
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e quindi le domande avanzate con gli atti di opposizione al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto notificati ritenendole integralmente fondate. In via istruttoria previa revoca dell'ordinanza istruttoria resa dal Giudice di prime cure chiedevano disporsi c.t.u. al fine di verificare l'esatta determinazione del dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dell'intero rapporto contrattuale di conto corrente, ordinare l'acquisizione in originale di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti bancari menzionati, nonché di un completo rendiconto che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato alla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca con riferimento all'intero periodo entro il quale si sono svolti i rapporti bancari per cui v'è causa.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.07.2022 si è costituito il per resistere al gravame chiedendo Controparte_1 preliminarmen mmissibilità ai sensi dell'art. 348 bis 1° comma c.p.c. e nel merito rigettare integralmente i motivi d'appello avverso la sentenza di primo grado perché integralmente infondati.
Si è costituita anche l'appellata e per essa, quale Controparte_2 mandataria, la (già ) che Controparte_3 Controparte_5 previo rigetto hies bilità e/o l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.. e nel merito il suo rigetto con conferma della sentenza n. 116/2022, e la vittoria di spese e compensi.
3 La Corte con ordinanza depositata il 7.05.2023 ritenuto che allo stato degli atti le richieste istruttorie necessitavano di una previa definizione delle questioni di diritto e di fatto ad esse sottese rinviava la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024, tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni con il deposito delle note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini a sensi dell'art. 190 c.p.c..
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che non risultano ritualmente prodotti dalla parte appellante gli atti di opposizione a precetto e al decreto ingiuntivo con i relativi allegati in essi indicati. La mancata produzione non è ostativa all'esame dell'appello poiché:
“Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del 13/03/2024 Rv. 670590 - 01)
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Si premette che con atto del 24.06.2016 ha proposto Parte_2 opposizione all'atto di precetto di o l'8.06.2016 CP_1 dell'importo di € 17.123,76 oltre intere nali di mora relativo al residuo credito di 26 rate rimaste insolute di un contratto di mutuo ipotecario di € 65.000,00 da estinguersi in dieci anni mediante il pagamento di n. 120 rate mensili, eccependo la mancata legittimazione dell'istituto di credito, la non dovutezza della somma richiesta e il superamento del tasso soglia ai sensi della L. 108/96. Il giudizio di opposizione a precetto veniva iscritto al n. 1243/2016 R.G.. Successivamente, con atto del 10.10.2016 ritualmente notificato Pt_2 (debitrice principale) e (fideiussore) hanno
[...] Parte_1 ne al decreto ingiuntiv so il 10.09.2016 con il quale il aveva loro intimato il pagamento dell'ulteriore somma di € CP_1 tre interessi al tasso convenzionale e le spese del procedimento monitorio per il mancato pagamento delle rate rimaste insolute del mutuo chirografario d'impresa n. 0119311 del 23.09.2009 eccependo anche in tale giudizio la carenza di legittimazione ad agire del la nullità della CP_6 fideiussione, la mancata individuazione dell'obb a, la mancanza di buona fede dell'istituto opposto, la lesione della fideiussione omnibus,
4 l'insufficienza della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quindi la nullità del decreto ingiuntivo e la non dovutezza della somma ingiunta in quanto le rate addebitate sul conto corrente n. 236300136755 erano state gravate di tassi debitori, commissione di massimo scoperto, spese e competenze illegittime tali da inficiare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti e riguardo agli interessi la nullità della clausola in quanto era stato superato il tasso soglia. Quindi, in via riconvenzionale, chiedevano condannarsi la banca al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nonché previa rettifica del saldo contabile del conto corrente la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. 1927/2016 R.G. e successivamente riunito con quello dell'opposizione a precetto.
Il ritualmente costituito in entrambi i procedimenti chiedeva CP_6
l'i lle domande perché inammissibili ed infondate. Eccepiva in particolare che l'addebito di tali somme sul conto corrente non comportava alcun collegamento con il predetto rapporto contrattuale affidato perché che disciplinato da un autonomo contratto. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la società Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione, si costituiva la quale faceva proprie le difese proposte in giudizio dal CP_6
All'esito della trattazione e de umentale il Giudice di prime cure non ammetteva la c.t.u. tecnico contabile chiesta dalle parti opponenti e non accoglieva la richiesta di produzione degli estratti conto ai sensi dell'art 210 c.p.c. e con la sentenza impugnata confermava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le domande.
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla parte appellata in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate
5 ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
1) SULLA MANCANZA E CARENZA DI MOTIVAZIONE
Con l'unico motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure senza alcuna argomentazione giuridica ha erroneamente ritenuto che
6 la domanda non era sufficientemente circostanziata e che la perizia di parte prodotta era incomprensibile per la metodologia di calcolo adottata. Osserva, invece, che con la memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 era stata depositata tale perizia di parte ritualmente sottoscritta dal professionista incaricato e completa dei relativi allegati. Attraverso tali calcoli il professionista avrebbe accertato che nel periodo 30/06/1997-31/12/2003 il conto corrente degli appellanti non solo non era in sofferenza ma avrebbe presentato un saldo attivo di € 4.000,00. Seppur richiesti gli estratti conto per il periodo successivo e sino alla chiusura del rapporti di conto corrente la si era rifiutata di fornirli. CP_7
In conseguenza il Giudice be dovuto revocare l'ordinanza del 18/02/2020 con la quale erroneamente non aveva ammesso i mezzi istruttori, ordinando alla banca il deposito e la produzione degli estratti conto del conto corrente n. 236300136755 per potersi effettivamente accertare nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione e quindi la non dovutezza delle somme richieste dalla ricalcolando l'effettivo saldo (del conto corrente) CP_7 intercorso tra le parti con condanna alla restituzione delle eventuali maggiori somme riscosse.
Il motivo d'appello è infondato.
Il credito su cui si fonda la pretesa creditoria è rappresentato da:
a) contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato, ai sensi dell'art. 38 e ss. Del D.lgs. 385/93 il 24.06.2002 a rogito del Notaio Persona_1 di Milazzo per il prestito a mutuo della somma di estinguersi in 10 anni con il pagamento di n. 120 rate mensili posticipate con interessi al tasso del 5,515% per la prima rata e per quelle successive al tasso variabile di 2 punti in più dell'Euribor a 3 mesi e una maggiorazione per interessi di mora in ragione di 2 punti con rate decorrenti dal 24/07/2002 al 24/06/2012. A garanzia del mutuo la debitrice concedeva ipoteca in favore del Parte_2
sino ad un montante di € 130.000,00 che veniva iscritta su un CP_1 ino sito in Milazzo Frazione S. Pietro nella Via Policastrelli n. 52 di sua proprietà.
b) contratto di mutuo chirografario d'impresa n. 2363/001/0119311 del 23.096.2009 per il finanziamento della somma di € 30.000,00 da restituirsi in cinque anni con il pagamento di 60 rate mensili ed interessi al tasso variabile su base Euribor a tre mesi per tempo vigente aumentato dello spread di 3,25 punti e con tasso di mora di ulteriori 2 punti.
Le somme concesse in mutuo sono state regolarmente erogate e riscosse.
7 Le parti appellanti con l'unico motivo d'appello hanno eccepito: a) la sussistenza di un rapporto di conto corrente n. 2363/136755 intervenuto in origine con la poi CP_7 Controparte_8 la sottoscri utuo Controparte_1 con addebito delle rate sul predetto conto corrente, e per effetto dell'applicazione (al conto corrente) di tassi debitori, competenze illegittime spese e c.s.m. tali da inficiare l'esatto saldaconto in dare e avere la non dovutezza del credito;
b) il superamento del tasso soglia sui mutui e per l'effetto la nullità della clausola relativa agli interessi;
c) la rideterminazione del saldo di conto corrente e la restituzione delle somme non dovute.
Osserva la Corte che il mancato adempimento delle obbligazioni assunte dagli appellanti ha origine dai contratti di mutuo ipotecario e chirografario d'impresa e non dal rapporto di conto corrente dedotto dagli stessi in giudizio e quindi la circostanza che il pagamento delle rate previste dai piani di ammortamento avveniva mediante addebito del corrispondente importo sul c/c su di cui infra non comportava che i due rapporti di mutuo fossero collegati con quello di conto corrente disciplinato invece da un altro ed autonomo rapporto bancario.
La parte opposta ha correttamente indicato i titoli contrattuali (mutuo) peraltro non contestati ed ha indicato le rate di mutuo rimaste insolute tanto da determinare la risoluzione dei due finanziamenti per inadempimento della parte mutuataria. Anche il mancato pagamento delle rate di mutuo rimaste insolute non è stato contestato dagli opponenti, quanto invece, l'appostazione di doglianze generiche relative al rapporto di conto corrente che come infra rilevato è estraneo ed autonomo al credito fatto valere in giudizio.
Gli opponenti (anche ove fosse stato dedotto in giudizio il rapporto di conto corrente) non hanno comunque indicato specificamente quali degli appostamenti contabili sarebbero illegittimi ed in relazione a quale dei rapporti in contestazione, né spiegato in che modo si sarebbe concretamente atteggiata la lamentata applicazione di interessi usurari, non avendo nemmeno specificato i tassi (corrispettivi e/o moratori) asseritamente usurari in relazione ai plurimi contratti posti a base del precetto e del decreto ingiuntivo, né i T.E.G. applicabili ratione temporis sulla scorta dei conferenti decreti ministeriali (che non hanno neppure indicato). Tali elementi assertivi dovevano essere proposti con la domanda e/o al più con la prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. a chiusura della fase di trattazione e nella quale è cristallizzato il thema dcidendum e non con le memorie istruttorie che hanno l'evidente funzione di provare quanto prima è stato dalla parte specificatamente allegato con le deduzioni assertive.
8 La parte appellante, alla quale incombeva il relativo onere, non ha dunque allegato né fornito la prova di alcuna causa estintiva e/o impeditiva che giustificasse il suo inadempimento alle obbligazioni assunte. Peraltro, poiché la controversia ha ad oggetto un inadempimento di natura contrattuale è onere del creditore opposto dare la prova del suo credito per converso è ad esclusivo carico del debitore opponente fornire la prova della insussistenza del credito e/o della sua erroneità attraverso quegli atti (pagamenti) che hanno determinato l'estinzione dell'obbligazione o l'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio della stessa parte creditrice esponendo specificatamente i fatti e fornendone la prova.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533/2001.
I motivi di opposizione all'esecuzione e al decreto ingiuntivo appaiono formulati in maniera del tutto vaga e generica, mediante il richiamo a categorie astratte, norme e principi che non sono stati posti nella necessaria correlazione con alcuna specifica clausola dei due rapporti di mutuo dedotti in giudizio.
L'appello è dunque rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate secondo lo scaglione di valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) nella misura minima, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 5.000,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.030,00 per studio, € 710,00 per introduttiva, € 1.523,00 per trattazione ed € 1.740,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a..
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di
9 cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato il 22.04. ti e Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappre , Controparte_2 avverso la sentenza n. 116/2022 depositata l'8.02.2022 resa nel proc. n. 1243/2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così statuisce:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2. condanna gli appellanti e , in via tra loro Parte_2 Parte_1 solidale, al pagamento a e Controparte_1 in persona dei loro rispettivi lega Controparte_2 tempore liquidate in € 5.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 9.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).